Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in

relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 stesso decreto legislativo,

133 del codice penale; 444 e 445 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1998 dal pretore di

Brescia nel procedimento penale a carico di Amadei Pierangelo,

iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Amadei Pierangelo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Brescia - nel corso di un giudizio

penale, a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di

cassazione, della sentenza resa ex art.444 cod. proc. pen. dallo

stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,

di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con

ordinanza del 14 ottobre 1998, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi

1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., ed

agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen;

che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al

giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa

accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.

proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo

delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perché

il giudice del patteggiamento è tenuto a fissare, entro il minimo ed

il massimo di legge, la durata della sospensione della patente di

guida, senza aver cognizione del merito della causa e senza disporre

(diversamente dall'autorità amministrativa) di alcun parametro di

giudizio; b) con l'art. 24 Cost., perché l'imputato non può né

interloquire in giudizio, né impugnare per motivi di merito la

decisione sulla durata della sospensione della patente di guida;

che si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo

l'accoglimento della sollevata questione, in relazione a tutti i

parametri costituzionali evocati, stante il contrasto dell'art. 222

del codice della strada: a) con gli artt. 132 e 133 cod. pen., "che

limitano il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della

pena con l'obbligo di indicare i motivi che tale potere

giustificano", nonché, "soprattutto", con il principio che impone

l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali

(art. 111 Cost.), sotto il profilo che il giudice del patteggiamento,

dovendo prescindere dall'accertamento dell'oggettiva sussistenza del

reato e della colpevolezza dell'accusato, non può motivare sulla

durata della sospensione della patente di guida; b) con il diritto di

difesa garantito dall'art. 24 Cost., sotto il profilo che in ordine

alla durata della sospensione della patente di guida l'imputato non

può interloquire, né addurre prove a proprio favore, né impugnare

la decisione se non per motivi di legittimità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della

sollevata questione e richiamando la memoria presentata a questa

Corte su analoghe questioni, sollevate dallo stesso pretore con

ordinanza del 16 gennaio 1998 e trattate nella Camera di consiglio

del 13 gennaio 1999.

Considerato che il giudice a quo, nel prospettare la questione di

legittimità costituzionale, muove dal presupposto che la sanzione

amministrativa della sospensione della patente di guida, per una

durata determinata dal giudice entro il minimo ed il massimo di

legge, sia accessoria all'accertamento del reato (secondo la

formulazione della rubrica dell'art. 222 cod. strada) e, perciò, ad

una dichiarazione di responsabilità incompatibile con la pronuncia

di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen;

che questa Corte ha già rilevato l'erroneità di tale assunto,

poiché la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 cod. strada

non presuppone, logicamente o normativamente, la declaratoria di

responsabilità penale attraverso una sentenza di condanna in senso

proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo

dell'interesse pubblico: accertamento di certo compatibile con la

pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen. (ordinanza n. 25 del

1999);

che, in particolare, contrariamente a quanto opinato dal

rimettente, il diritto vivente - interpretandosi l'espressione

"accertamento del reato", contenuta nella rubrica dell'articolo

stesso, nel senso di accertamento, nell'ambito e nei limiti del

procedimento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., del fatto lesivo

dell'interesse pubblico, al quale consegue l'applicazione di una pena

- impone al giudice di merito, per la determinazione della durata

della sospensione della patente di guida e per la relativa

motivazione, di attenersi ai parametri di cui all'art. 218 cod.

strada;

che la libertà nella scelta del procedimento di cui all'art.

444 cod proc. pen. e la discrezionalità nella valutazione

prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta, escludono che la

mancata impugnabilità per vizi di merito della determinazione

giudiziale della durata della sospensione della patente di guida

costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24

della Costituzione;

che, pertanto, la questione proposta è manifestamente infondata

in riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli artt. 218,

commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del codice

penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata - in

riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione - dal pretore

di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte