Sentenza n. 27/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1959 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,
promosso con ordinanza del 1 marzo 1958 del Tribunale di Lucca nel
procedimento penale a carico di Ceragioli Anna, iscritta al n. 16 del
Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1959 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini e
l'avv. Sandro Diambrini Palazzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento a carico di Ceragioli Anna, proposta dal Questore
di Lucca per la sottoposizione a sorveglianza speciale, il Tribunale di
Lucca, d'ufficio, con ordinanza del 1 marzo 1958, riteneva non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità in riferimento agli artt. 2 e 17 della
Costituzione, nella parte che concerne gli obblighi imposti al
sorvegliato speciale: a) di "non associarsi abitualmente alle persone
che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o
di sicurezza"; b) di "non partecipare a pubbliche riunioni".
Secondo il Tribunale, mentre le altre prescrizioni dell'art. 5
(fissazione della dimora, divieto di allontanarsene senza dare avviso
alla P.S., divieto di rincasare e di uscire fuori di ore stabilite,
ecc.) devono dirsi costituzionalmente legittime, rientrando nel lato
concetto di "sicurezza" fissato dalla Corte costituzionale con la sua
sentenza n. 2 del 1956, quelle impugnate sarebbero in contrasto con gli
artt. 2 e 17 della Costituzione. Il divieto di associarsi a certe
persone importerebbe che il sorvegliato non possa praticarle né
coltivare con esse rapporti anche di innocua amicizia; e in tal caso il
divieto medesimo verrebbe a ledere un diritto del soggetto afferente
alla sfera dei rapporti sentimentali, diritto che se pure non appare
esplicitamente tutelato dalla Costituzione, tuttavia è tale da potersi
comprendere, secondo il Tribunale, tra quei diritti inviolabili
dell'uomo che nell'art. 2 la Costituzione genericamente riconosce e
garantisce. Quanto al divieto di non partecipare a pubbliche riunioni,
il Tribunale vi ravvisa una violazione dell'art. 17 della Costituzione,
che riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunione, intesa questa
come convegno precario e volontario di due o più persone in un luogo
determinato per un fine prestabilito. La stessa disciplina prevista dal
precetto costituzionale per le riunioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico importa la esistenza del diritto del singolo di parteciparvi,
nonché la legittimità delle riunioni in privato. Si avrebbe così la
lesione di un diritto costituzionalmente garantito, tanto più
rilevante in quanto si può avere riunione pubblica anche in luogo
privato, tenuto presente che il carattere di riunione pubblica deriva
non soltanto dalla qualità del luogo in cui è tenuta, ma anche
dall'oggetto di essa, dal numero dei partecipanti e dal fine che si
persegue. Il Tribunale osserva inoltre che il divieto imposto al
sorvegliato speciale può incidere anche sull'esercizio di altri
diritti di libertà (attività di culto, politiche, ecc.) per le quali
il riunirsi è talora essenziale, e che esso non si concilierebbe
logicamente con la possibilità che il sorvegliato si trattenga in
osterie, bettole, ecc., purché non abitualmente.
L'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte venne
regolarmente notificata, - e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
26 aprile 1958, n. 101. Il 5 aprile 1958 si costituiva il Presidente
del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, ed il 16 maggio 1958 si
costituiva altresì la Ceragioli Anna, a mezzo dell'avv. Sandro
Diambrini Palazzi.
Nelle deduzioni presentate nell'interesse della Ceragioli si
premette una contrapposizione tra l'art. 5 della legge del 1956 e gli
artt. 2, 13, 17, 18 e 19 della Costituzione, rilevandosi che il diritto
di libertà del cittadino può essere limitato dal potere di coazione
personale dello Stato soltanto alla stregua del criterio della
"sicurezza" degli altri cittadini, in conformità della sentenza n. 2
del 1956 della Corte costituzionale. A tale criterio non sarebbe con
forme, secondo la difesa, il divieto di associarsi, in quanto esso
importerebbe il divieto di accompagnarsi abitualmente a persone
condannate e sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione per
qualsiasi ragione: anche di cordialità, di lavoro, di cultura, di
amicizia, di politica, di religione, di passatempo, di affetto; e ciò
con una lesione della sfera della personalità che non troverebbe
giustificazione alcuna nella necessità di garantire la sicurezza degli
altri cittadini, tenendo presente che ne risulterebbero impediti
perfino rapporti quali il fidanzamento, il matrimonio, l'appartenenza a
una squadra sportiva, ecc. Di qui la violazione degli artt. 2 e 13
della Costituzione.
Sempre secondo la difesa della Ceragioli, col divieto di
partecipare a pubbliche riunioni sarebbe inibito al sorvegliato, in
contrasto con gli artt. 17, 18 e 19 della Costituzione, di partecipare
a funzioni di culto, a riunioni sportive, a comizi elettorali, malgrado
abbia il diritto di voto; di recarsi a messa, a una partita di calcio,
al teatro, al cinema, a conferenze, trattandosi sempre di pubbliche
riunioni: tutte preclusioni lesive di diritti costituzionalmente
garantiti, e non giustificate da alcun pericolo per la sicurezza di
alcuno.
Nelle sue deduzioni, l'Avvocatura dello Stato, premesso che la
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trae origine dalle sentenze n. 2 e 11
del 1956 della Corte costituzionale, non contesta la gravità della
misura della sorveglianza speciale, ma fa osservare che si è di fronte
a persone nei cui riguardi i tentativi di correzione sono risultati
vani e che per ciò sono divenute socialmente pericolose. È quindi la
necessità della difesa sociale a giustificare l'impugnato obbligo di
non associarsi abitualmente a chi abbia subito condanne e sia
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Posto in risalto che
il concetto di "associarsi abitualmente" esige l'estremo
dell'abitualità, per cui ne restano esclusi il semplice
"accompagnarsi" o il coltivare rapporti di innocua amicizia, si
sostiene che la valutazione della natura dei rapporti coltivati dal
sorvegliato implica una questione di fatto, da risolversi dal giudice
ordinario in sede di eventuale giudizio per la trasgressione degli
obblighi.
Dopo aver rilevata la influenza che i fatti di associazione dei
pregiudicati hanno in relazione ai delitti contro il patrimonio,
l'Avvocatura eccepisce che il riferimento all'art. 2 della Costituzione
fatto dal Tribunale è "vago e indeterminato". A suo avviso con la
espressione "diritti inviolabili dell'uomo" si vollero designare i
diritti naturali di uguaglianza e di libertà civili e politiche e quei
diritti sociali alla solidarietà di cui nella seconda parte dell'art.
2, ma né nella nostra, né in altre Costituzioni, può considerarsi
prevista come difesa dei "diritti inviolabili dell'uomo" la tutela dei
"rapporti sentimentali interiori" o della "innocua e spirituale
amicizia", come dice la ordinanza. Anche qui si sarebbe dinanzi a
valutazioni di fatto rimesse al giudice della eventuale denuncia di
violazione di obblighi derivanti dalla misura di prevenzione. Se è
vero che l'art. 2 intende tutelare il diritto di libertà, è vero
anche che proprio in tale settore le esigenze della difesa sociale
rendono legittime le limitazioni. Il divieto di associarsi non è
d'altra parte, di maggiore gravità delle altre prescrizioni dell'art.
5, riconosciute legittime.
In ordine alla denunciata violazione dell'art. 17 della
Costituzione, è significativo, secondo l'Avvocatura, che proprio
questo articolo prevede limitazioni del diritto di riunione per
comprovati motivi di sicurezza. Si contesta poi che vi sia
contraddizione fra il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e la
possibilità che ha il sorvegliato di frequentare osterie, bettole,
ecc., sia perché tale occasionale frequenza può corrispondere a
necessità elementari, il che non può riscontrarsi nell'intervento a
pubbliche riunioni, sia per il carattere saltuario di tali riunioni, da
cui esula la nota dell'abitualità.
Per il carattere pubblico, infine, delle riunioni che si svolgono
in luoghi privati, l'Avvocatura afferma che si tratta di un
accertamento che dovrà fare il giudice del merito, caso per caso,
mentre appare indubbiamente legittimo il divieto quando si tratti di
partecipare a riunioni manifestamente pubbliche, divieto che, tra
l'altro, importa una limitazione meno grave di altre previste dallo
stesso art. 5.
Nel ritenere "eccessivo" il riferimento alle manifestazioni di
culto fatto dal Tribunale, quasi che la presenza di fedeli alla messa o
alla predicazione o a una processione possa considerarsi una pubblica
riunione inibita al vigilato, l'Avvocatura conclude per la infondatezza
della proposta questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
Le due prescrizioni dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, che sono oggetto della impugnazione e in forza delle quali è
fatto divieto al sorvegliato speciale di associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni,
trovano il loro fondamento nelle finalità generali della intera legge.
Non è dubbio che questa apporti limitazioni notevoli a taluni diritti
riconosciuti dalla Costituzione; ma tali limitazioni sono informate al
principio di prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale
l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve
essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti
illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive
contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire. E questa una
esigenza e regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e
riconosciuta dalla nostra Costituzione. E in effetti l'art. 13, con lo
statuire che restrizioni alla libertà personale possono essere
disposte soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge, riconosce per ciò stesso la
possibilità di tali restrizioni in via di principio: riconoscimento
che giunge sino al punto di superare il limite normale della garanzia
giudiziaria e di consentire che, quando alla necessità si unisca
l'urgenza, provvedimenti provvisori di limitazione della libertà siano
devoluti anche all'autorità di pubblica sicurezza. Eguale
riconoscimento è sancito negli articoli 16 e 17 della Costituzione,
l'uno statuendo che la legge possa apportare limitazioni alla libertà
di circolazione e di soggiorno quando ricorrano motivi di sanità o di
sicurezza, l'altro consentendo il divieto delle pubbliche riunioni per
comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Infine l'art.
25, secondo comma, col riaffermare il principio, già espresso
dall'art. 199 del Codice penale, per il quale nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge,
accoglie per ciò stesso nell'ordinamento il sistema delle misure di
sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi. È ben vero
che le misure di sicurezza in senso stretto si applicano dopo che un
fatto preveduto dalla legge come reato sia stato commesso (art. 202
Cod. pen.), e quindi per una pericolosità più concretamente
manifestatasi; ma poiché le misure di sicurezza intervengono o
successivamente all'espiazione della pena, e cioè quando il reo ha
già per il reato commesso soddisfatto il suo debito verso la società,
ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 e 115 Cod. pen.) in
casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla legge come reato,
non è punibile, bisogna dedurne che oggetto di tali misure rimane
sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioè la
pericolosità sociale del soggetto.
La Costituzione, nel riconoscere la necessità di limitazioni ai
diritti di libertà, dispone come si è ricordato, che queste
limitazioni possano essere stabilite soltanto dalla legge e per atto
motivato dell'autorità giudiziaria. Il principio dell'intervento
dell'autorità giudiziaria è stato riaffermato da questa Corte nella
sentenza n. 11 del 1956. Per ciò che riguarda la riserva di legge è
ovvio che con essa non si dà luogo a una potestà illimitata del
legislatore ordinario, rimanendo esso sempre sottoposto al controllo di
questa Corte per la eventualità che, nel disporre limitazioni ai
diritti di libertà, incorra in una qualsiasi violazione delle norme
della Costituzione. Ma la Corte è d'avviso che le limitazioni che
sono specifico oggetto della presente controversia siano, nel quadro
generale dei principi su accennati, immuni da censure. Le due impugnate
prescrizioni dell'art. 5, nel perseguire il fine della sicurezza
sociale, si informano a un rigoroso criterio di necessità, come
risulta in primo luogo dalle ristrette e qualificate categorie di
individui cui la sorveglianza speciale può essere applicata (art. 1
della legge); e poi anche dal fatto che per le medesime categorie la
sorveglianza speciale può essere disposta solo dopo che siano
risultate senza effetto le diffide del questore, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 1. Ma ciò che soprattutto la Corte ritiene di dover
rilevare è che, ammesso in via generale dalla Costituzione il
principio di una limitazione dei diritti di libertà per le esigenze
della sicurezza sociale, le due impugnate prescrizioni disposte a
carico del sorvegliato speciale dall'art. 5 sono tali, nel loro
contenuto, da rientrare pienamente nella normale e logica applicazione
del principio, visto che si ispirano alla direttiva fondamentale
dell'attività di prevenzione, cioè tener lontano l'individuo
sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il
maggiore pericolo.
Circa le ipotesi estreme prospettate nell'ordinanza di rinvio e
nelle deduzioni difensive, se cioè nel divieto di associarsi non sia
per avventura da comprendersi ogni forma di abituale accompagnarsi ad
altra persona, per qualsiasi ragione di lavoro, di affetto, di
cultura, di amicizia, ecc.; e se nel divieto di partecipare a pubbliche
riunioni non rientrino perfino le funzioni di culto, i comizi
elettorali, le riunioni sportive, e simili, occorre rilevare che
codeste specificazioni importano in sostanza una determinazione dei
concreti elementi di fatto che concorrono volta per volta a realizzare
la fattispecie del reato di trasgressione agli obblighi della
sorveglianza speciale: indagine che esula dal compito della Corte.
D'altra parte al giudice penale, cui la indagine spetta, non dovrà
sfuggire né il carattere eccezionale delle limitazioni di libertà in
questione, che non può non riflettersi sul significato da attribuire
ai termini adoperati dalla legge, né la distinzione, che certo merita
di essere considerata, fra i contatti sociali che la legge
specificamente indica come pericolosi e quelli che costituiscono il
normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita, inibito di
regola soltanto a chi è sottoposto a misure detentive.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 1
marzo 1958 del Tribunale di Lucca, sulla legittimità costituzionale
delle due norme dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
indicate nell'ordinanza, in riferimento agli artt. 2 e 17 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte