Sentenza n. 27/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento
dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con quattro
ordinanze del Pretore di Bologna del 30 novembre 1978 nei procedimenti
civili vertenti tra Salvi Ionello, Zavalloni Guido ed altro, Santandrea
Amilcare e Bartoli Silvano contro RAI ed INPS, iscritte ai nn. 116,
117, 118 e 119 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 182 del 1979.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Prof. Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con le quattro ordinanze in epigrafe il Pretore di Bologna ha
sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38, secondo
comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui è scritto che:
"il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la
costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli
stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al
risarcimento del danno". Le quattro ordinanze risultano emesse tutte in
pari data (30 novembre 1978), con identico contenuto ed identica
motivazione - sicché possono riunirsi e decidersi con unica sentenza -
nel corso di altrettanti giudizi, promossi, rispettivamente, da Salvi
Ionello (r.o. 116/1979), da Zavalloni Guido ed altro (r.o. 117/1979),
da Santandrea Amilcare (r.o. 118/1979) e da Bartoli Silvano (r.o.
119/1979) nei confronti della Radio Audizioni Italiana (RAI) e
dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS.). I
ricorrenti, premesso che erano dipendenti della RAI e che questa aveva
omesso di versare i prescritti contributi, avevano convenuto in
giudizio l'ente radio televisivo, chiedendo all'adito Pretore, fra
l'altro, che questo fosse condannato a pagare all'INPS, a mente
dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, l'importo corrispondente
all'ammontare della riserva matematica necessaria a costituire a favore
dei ricorrenti la prevista rendita vitalizia per periodi relativi alle
asserite omissioni contributive. La RAI, costituitasi in giudizio,
eccepiva che la norma citata non offre spazio per una condanna diretta
del datore di lavoro ad accendere la richiesta rendita vitalizia, in
quanto prevede solo la facoltà, non già l'obbligo, per il datore di
lavoro, di avvalersi dell'istituto, al quale può in via alternativa
ricorrere il lavoratore. Da parte sua, l'INPS contesta
l'interpretazione che nell'ordinanza viene data alla norma e richiama
all'uopo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Considerato in diritto :
L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 dispone,
rispettivamente, nel primo e nel quinto comma, che il datore di lavoro,
qualora "abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più
versarli per sopravvenuta prescrizione" può chiedere all'INPS di
costituire" una rendita vitalizia" a favore del lavoratore, e che il
lavoratore "può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro", ove
questi non abbia provveduto alla costituzione della rendita, "salvo il
diritto al risarcimento del danno". Ora - osserva il giudice a quo -
"la soluzione svolta dal legislatore", cioè la possibilità per il
lavoratore di surrogarsi al datore di lavoro inadempiente, "è
gratuitamente pesante" per "la parte economicamente più debole", cioè
per il lavoratore. Questi, infatti, si vedrà costretto a rinunciare al
suo diritto, nel caso in cui non fosse in grado di effettuare i
versamenti, "che sono molto spesso onerosi" e, nell'eventualità che li
anticipi, potrà "agire solo successivamente in via di risarcimento
danni", sicché "deve iniquamente accollarsi le conseguenze
pregiudizievoli dell'omissione contributiva: che non dovrebbero mai, e
comunque, neppure in via alternativa, essergli imputate, interessando
le stesse un preciso obbligo del datore di lavoro".
Nonostante che l'ordinanza presenti qualche oscurità - oscillando
la prospettazione tra la doglianza che il lavoratore deve anticipare i
versamenti e quella che" una carente contribuzione" inciderebbe"
apprezzabilmente su una differente quantificazione retributiva", la
quale ne inficierebbe "la tipica struttura previdenziale" - la
denunciata illegittimità costituzionale sembra farsi consistere nel
rilievo che al lavoratore non sarebbe dato altro rimedio, che di
chiedere il risarcimento del danno per i contributi versati in
sostituzione del datore di lavoro. Senonché risulta di opposto avviso
la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, la
quale, non si presta alle censure di illegittimità costituzionale di
cui alle ordinanze in epigrafe, avendo statuito, infatti - come osserva
l'istituto previdenziale e contrariamente a quanto sembra ritenere il
Pretore di Bologna - che ben può il lavoratore ottenere la condanna
del datore di lavoro al pagamento della somma necessaria alla
costituzione della rendita vitalizia. La questione deve pertanto
dichiararsi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento agli
artt. 3, 35, 36 e 38 Cost., con quattro ordinanze emesse tutte il 30
novembre 1978 (r.o. nn. 116, 117, 118 e 119/1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte