Sentenza n. 270/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 47/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e
secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza
emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile
vertente tra Del Seppia Walter e l'I.N.P.S., iscritta al n. 356 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Del Seppia Walter e
dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Piero d'Amelio per il Del Seppia Walter;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Walter Del Seppia
contro l'INPS per ottenere l'accertamento del diritto alla
prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità e la
vecchiaia in base ai contributi versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti degli enti locali (CPDEL), il Pretore di Lucca, con
ordinanza del 10 maggio 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) in linea principale, dell'art. 3, primo comma,
della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli artt. 35,
36 e 38 Cost., in quanto esclude la compatibilità della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con l'iscrizione alle
gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni
previdenziali, comunque denominate, dei liberi professionisti; b) in
linea subordinata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3,
secondo comma, della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui
non prevede l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente
anche agli assicurati che alla data di pubblicazione della legge non
fossero in grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria a causa del ritardo frapposto dall'amministrazione
competente al trasferimento dei contributi all'INPS.
Il giudice remittente premette, in fatto, che il ricorrente, dopo
avere prestato servizio alle dipendenze del Comune di Viareggio fino
al 31 gennaio 1958, accreditandosi un'anzianità contributiva presso
la CPDEL di 12 anni e un mese, ed essersi successivamente iscritto
alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali, solo in
data 11 agosto 1989 ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto
trasferimento, dal Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi a
suo tempo versati alla CPDEL. La domanda di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria, presentata non appena pervenuta tale
comunicazione, è stata respinta dall'INPS ai sensi della legge n. 47
del 1983 sopravvenuta nel frattempo.
In relazione alla prima questione l'ordinanza richiama le sentenze
nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, che hanno dichiarato l'illegittimità
costituzionale per eccesso di delega dell'art. 16, primo comma, del
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e dell'art. 5, primo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1432, i quali prevedevano, rispettivamente,
l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
generale obbligatoria con l'iscrizione a forme di previdenza
sostitutive o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Sebbene pronunciate in riferimento esclusivo all'art. 76 Cost., tali
sentenze avrebbero valore di precedente in quanto individuano un
principio di "favore verso la libera previdenza del cittadino".
Perciò, il divieto di cumulo, reintrodotto dalla norma impugnata con
estensione anche ai liberi professionisti, sarebbe di per sé
costituzionalmente illegittimo per contrasto con i parametri sopra
indicati.
In relazione alla seconda questione, il giudice a quo ritiene
l'art. 3, secondo comma, della legge n. 47 del 1983 lesivo del
principio di eguaglianza perché discrimina ingiustificatamente gli
assicurati che non hanno potuto ottenere l'autorizzazione dell'INPS
prima della data di entrata in vigore della legge a causa del mancato
trasferimento da parte del Ministero del tesoro dei contributi
precedentemente versati alla CPDEL.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'assicurato, il quale riprende, sviluppandole in una
memoria aggiunta, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e
conclude per una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
In ordine alla questione sub b) la parte privata prospetta anche
la possibilità di una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3,
secondo comma, della legge n. 47 del 1983, la quale comprenda nel
campo di applicazione della deroga al divieto del primo comma "coloro
che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge
non avevano avuto la possibilità tecnica di una autorizzazione
dell'INPS per il mancato trasferimento dei contributi".
3. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che le questioni siano
dichiarate infondate.
L'Istituto contesta la pretesa contrarietà dell'art. 3, primo
comma, della legge n. 47 del 1983 agli artt. 35, 36 e 38 Cost.: la
garanzia costituzionale della tutela previdenziale è adeguatamente
adempiuta dall'assicurazione obbligatoria, tanto più dopo la legge 5
marzo 1990, n. 45, che ha concesso ai liberi professionisti la
facoltà di ricongiunzione presso la rispettiva cassa di previdenza
di tutti i periodi di contribuzione precedentemente accreditati
presso forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti o
autonomi. La possibilità di cumulo dell'assicurazione obbligatoria
in qualità di libero professionista con la prosecuzione volontaria
della cessata assicurazione generale presso l'INPS è materia di
scelta discrezionale del legislatore, dipendente da valutazioni che
possono variare nel tempo.
Quanto all'art. 3, secondo comma, l'INPS osserva che esso è una
conseguenza della tendenza del legislatore a evitare una duplice
assicurazione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) in riferimento agli artt. 35, 36 e 38 Cost., dell'art. 3,
primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, in quanto esclude
la compatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
con l'iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS per i lavoratori
autonomi o alle gestioni previdenziali, comunque denominate, dei
liberi professionisti;
b) in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma,
della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui non prevede
l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente anche agli
assicurati che alla data di pubblicazione della legge non fossero in
grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a
causa del ritardo frapposto dall'amministrazione competente al
trasferimento dei contributi all'INPS.
2. - Entrambe le questioni sono infondate.
Non possono esse invocate come precedente le sentenze di questa
Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1972. Gli artt. 16 del d.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, e 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971,
n. 1432, che vietavano il cumulo, in via di prosecuzione volontaria,
dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre
forme di previdenza, sono stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi esclusivamente per violazione dell'art. 76 Cost. Il
"favore verso la libera previdenza del cittadino" è addotto dalle
sentenze citate come principio ostativo a una interpretazione
estensiva della delega legislativa conferita dall'art. 35, lett. b),
n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, non come principio
costituzionale preclusivo del divieto di cumulo.
L'inversione della linea di politica legislativa, decisa su questo
punto dall'art. 3 della legge n. 47 del 1983, rientra pienamente
nella discrezionalità del legislatore, senza alcun limite da parte
dell'art. 38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt.
35 e 36 Cost.
3. - La questione subordinata sub b) non si giustifica alla
stregua di un'interpretazione corretta della legge.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo - decorrente dal
giorno di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983), anziché dal
1 gennaio 1983 secondo la regola generale dell'art. 4 - l'art. 3,
secondo comma, non discrimina gli assicurati in funzione della data
del provvedimento autorizzativo della prosecuzione volontaria, bensì
in funzione della decorrenza dell'autorizzazione, la quale dipende
dalla data di presentazione della domanda all'INPS (art. 7, primo
comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971): la domanda di autorizzazione
deve risultare presentata in tempo utile affinché l'autorizzazione
possa avere decorrenza anteriore al momento di entrata in vigore del
divieto.
Così precisato il significato della norma transitoria, la
tardività, non imputabile all'assicurato, del trasferimento, dal
Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi versati alla CPDEL
appare una circostanza irrilevante, trattandosi di un presupposto del
provvedimento autorizzativo - che non può essere concesso se non
dopo che la posizione assicurativa dell'interessato sia stata
ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di ammissibilità
della domanda di autorizzazione. Se, per ipotesi, la domanda fosse
stata presentata tempestivamente (cioè almeno un giorno prima
dell'ultimo sabato antecedente il 25 febbraio 1983), l'Istituto non
potrebbe respingerla adducendo il tardivo trasferimento dei
contributi accreditati all'assicurato presso la CPDEL.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n.
47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria
dell'assicurazioneobbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38
della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte