Sentenza n. 271/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55r.d. 1127/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative
in materia di brevetti per invenzioni industriali), promosso con
ordinanza emessa il 2 marzo 2001 dalla Commissione dei ricorsi contro
i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso
proposto da Franco Prinari, iscritta al n. 816 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 2 marzo 2001, la Commissione dei ricorsi
contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative
in materia di brevetti per invenzioni industriali), in quanto la
previsione, in esso contenuta, della sanzione della decadenza dal
brevetto per invenzione industriale per il mancato pagamento, entro
sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale dovuta, sarebbe in
contrasto con la tutela dello sviluppo della ricerca scientifica e
tecnica e del diritto al lavoro, nonché irragionevole, per non
essere proporzionata alla gravità della violazione ed all'esigenza
di tutela dell'interesse protetto.
La questione è stata sollevata nel corso del giudizio di
impugnazione introdotto da Franco Prinari avverso il provvedimento
del 16 dicembre 1998, con il quale l'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha dichiarato la sua decadenza dal brevetto rilasciatogli il
27 gennaio 1992, relativamente ad un'invenzione indicata con il
titolo "servocambio fluidodinamico".
In ordine alla vicenda oggetto di giudizio la rimettente
riferisce che l'ufficio aveva dichiarato la decadenza dal brevetto,
con provvedimento del 16 dicembre 1998, nel presupposto dell'omesso
pagamento della tassa della quarta e quinta annualità,
rispettivamente per il 1991 ed il 1992; che il Prinari aveva
impugnato il provvedimento e ne aveva dedotto l'illegittimità per
carenza di motivazione ed insussistenza del preteso inadempimento
delle due annualità; che nelle conclusioni il ricorrente aveva
chiesto anche sollevarsi questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 cit. nella parte in cui non prevederebbe un formale atto
di diffida per la regolarizzazione preventivo alla decadenza.
La rimettente - ritenuta la tempestività del ricorso - rileva
che nel merito esso non apparirebbe fondato ed il provvedimento
sarebbe legittimo, giacché effettivamente non sarebbe stato provato
dal ricorrente il pagamento delle due annualità per il 1991 ed il
1992.
2. - La rimettente argomenta, quindi, la non manifesta
infondatezza della sollevata questione, osservando che la sanzione
della decadenza non sarebbe funzionale alla tutela dell'interesse
erariale al prelievo sulle concessioni governative ed anzi lo
penalizzerebbe, in conseguenza della perdita delle annualità della
tassa di mantenimento per la durata ventennale, che altrimenti
avrebbe la privativa. In realtà la decadenza avrebbe una diversa
finalità, alla stregua delle seguenti considerazioni: a) nel quadro
della garanzia costituzionale della libertà di iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.), le privative industriali si presenterebbero
"come regimi eccezionali dell'impresa, in quanto sottraggono
temporaneamente alla concorrenza .. le produzioni tecnicamente
innovative" dando luogo ad un "privilegio" per il titolare; b) tanto
giustificherebbe l'imposizione al medesimo di particolari oneri e la
previsione della sanzione della perdita del privilegio per il caso
della loro inosservanza: il pagamento delle annualità di
mantenimento sarebbe appunto uno di tali oneri; un altro sarebbe
l'attuazione tempestiva e continuata dell'invenzione brevettata.
Tuttavia, pur individuata nei suddetti termini la funzione della
decadenza per mancato pagamento delle annualità, tale sanzione
sembra alla rimettente eccessivamente rigorosa, in quanto la
previsione di oneri per la conservazione delle privative a garanzia
della libertà di iniziativa economica dovrebbe avvenire in modo
compatibile con gli altri valori costituzionali che il brevetto
intende promuovere. Tra questi vi sarebbe quello della tutela del
lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" ex art. 35 della
Costituzione e quello dello "sviluppo della ricerca scientifica e
tecnica", posto che non potrebbe dubitarsi che l'attribuzione a chi
innova o investe risorse economiche nell'innovazione della riserva
del suo sfruttamento economico temporaneo "stimoli il lavoro
intellettuale di ricerca applicata all'innovazione tecnica, quanto la
destinazione di risorse all'innovazione". Sotto tale profilo, secondo
la rimettente, la decadenza dal brevetto per mancato pagamento di un
tributo, come la tassa di concessione governativa, sarebbe "una
sanzione sovradimensionata rispetto all'inadempimento
dell'obbligazione" in questione, che potrebbe sanzionarsi con una
soprattassa o penalità.
Inoltre, risulterebbe di dubbia razionalità, "nella prospettiva
del principio di parità di trattamento, da intendersi come principio
di proporzionalità della regola alla realtà regolata (art. 3 della
Costituzione)". Invero, la restituzione al regime di libera
concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale della innovazione ed
il disconoscimento degli interessi ad una remunerazione del lavoro
creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla
decadenza, sembrerebbero "risalire ad una illegalità (il mancato
pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha poco o
nulla a che fare" apparendo la regolarità del versamento del tributo
funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione e non già ad
"interessi correlati all'assetto, concorrenziale o monopolistico, del
mercato e al contributo che l'assetto prescelto può dare alla
crescita tecnologica del Paese".
L'irragionevolezza della sanzione della decadenza sarebbe,
inoltre, ben più evidente, ove si consideri: a) che l'inadempimento
di un onere ben più significativo (in quanto pregiudica l'interesse
collettivo a fruire dell'innovazione), quale quello dell'attuazione
dell'invenzione brevettata non è sanzionato con la decadenza, bensì
con la soggezione del brevettante inerte a licenza obbligatoria "a
favore di ogni interessato che ne faccia richiesta" (giusta l'art. 54
del r.d. n. 1127 del 1939, come novellato dal d.P.R. 26 febbraio
1968, n. 849), in linea con quanto dispone il diritto internazionale
della proprietà industriale, e particolarmente l'art. 5/A della
Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, nel testo
riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificato in Italia con la
legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottato a
Stoccolma il 14 luglio 1976) e l'art. 31 del recente Accordo TRIPS
(testo di Marrakech del 15 aprile 1994), ratificato in Italia con la
legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti
concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a
Marrakech il 15 aprile 1994); b) che il diritto comunitario e
nazionale (vengono citati gli artt. 30, 81 e 82 del Trattato CE e gli
artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) a tutela della libertà di
concorrenza e della libera circolazione dei prodotti e dei servizi
nel mercato interno, pur non rifiutando la privativa offrono come
strumento per temperarne gli effetti la repressione della posizione
dominante; c) che la precarietà in difetto di regolare versamento
della tassa di mantenimento non sussiste per altri diritti di
proprietà intellettuale, come la registrazione delle topografie dei
prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70, Norme per
la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori),
per cui non è prevista una tassa di mantenimento (art. 12 della
tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, Disciplina delle tasse
sulle concessioni governative), mentre per le c.d. "creazioni utili"
(come il software e le banche di dati), che si concreterebbero in
"innovazioni preordinate, al pari delle invenzioni, a risolvere
problemi prevalentemente tecnici" non è nemmeno prevista una tassa
di concessione all'atto della costituzione, in relazione al
riconoscimento - pur acquisito, secondo la rimettente, "all'esito di
itinerari normogenetici ben poco lineari" - della protezione concessa
dalla legge sul diritto d'autore (viene citato l'art. 2, nn. 8 e 9
del testo vigente della legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Sulla base di tali premesse, la rimettente ha sollevato d'ufficio
la questione nei termini innanzi esposti.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della
sollevata questione, premettendo anzitutto che nell'ordinamento
esistono moltissime norme che sanzionano con la decadenza il mancato
adempimento di un onere, di qualsivoglia natura, in un determinato
termine e che la sanzione apparirebbe giustificata, di volta in
volta, dall'esigenza di tutela di contrapposti interessi superiori o
di pari livello. Allo stesso modo vi sarebbero altrettanti casi in
cui la sanzione sarebbe meno pesante, ma la scelta fra il maggiore o
minore rigore sarebbe rimessa al legislatore. La contestazione della
ragionevolezza della scelta operata nella fattispecie, svolta dalla
rimettente sotto il profilo della violazione del principio di
proporzionalità, sarebbe smentita dalla considerazione che la
finalità della decadenza di cui trattasi non sarebbe solo di
tutelare l'interesse erariale, ma anche quello alla libertà di
iniziativa economica.
D'altro canto, la situazione di cui alla norma denunciata non
sarebbe assimilabile a quella dell'inadempimento dell'onere di
attuazione del brevetto, perché tale inadempimento potrebbe essere
conseguenza di una scelta tattica e provvisoria del brevettante, "che
può avere interesse a congelare la situazione, scelta che il
legislatore ha ritenuto contrastabile efficacemente con l'apertura in
favore dei terzi per l'ottenimento di una licenza obbligatoria"
mentre l'inerzia del brevettante, in caso di mancato pagamento della
tassa, in quanto protrattasi oltre un ragionevole lasso di tempo,
sarebbe stata ritenuta sintomo di "un disinteresse a cospetto del
quale non v'è ragione di mantenere la tutela speciale".
Nell'imminenza della camera di consiglio, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella
quale, richiamando l'art. 90 del r.d. n. 1127 del 1939, argomenta
che, per effetto di esso, il titolare del brevetto incorso nella
decadenza potrebbe usufruire di un ulteriore termine per evitarla,
sia pure nei casi in cui possa dimostrare di avere usato la massima
diligenza ai fini dell'osservanza del termine scaduto. Tale argomento
confermerebbe l'insussistenza della irragionevolezza della scelta del
legislatore di far discendere la decadenza dal mancato pagamento
della tassa annuale. Considerato in diritto
1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi propone - in riferimento agli
articoli 3, 9 e 35 della Costituzione - la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
(Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
invenzioni industriali), secondo cui "il brevetto decade per mancato
pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta".
2. - La legittimazione della Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a sollevare
giudizi di costituzionalità in via incidentale è stata affermata
implicitamente dall'ordinanza n. 77 del 1971, ed espressamente dalla
sentenza n. 158 del 1995 e da altre.
3. - La questione non è fondata.
4. - La violazione degli artt. 9 e 35 della Costituzione è
argomentata dalla rimettente sotto il profilo che la sanzione
comminata per il mancato tempestivo pagamento della tassa annuale
sarebbe eccessivamente rigorosa, in particolare sotto il profilo
della sua incompatibilità con i valori costituzionali della
promozione dello "sviluppo della ricerca scientifica e tecnica"
(art. 9) e della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed
applicazioni" (art. 35).
5. - La norma impugnata non viola l'art. 9 della Costituzione.
L'interesse tutelato da tale precetto - soddisfatto nel momento
in cui, consentendosi all'autore dell'invenzione industriale di
brevettarla, si rende particolarmente conveniente la correlata
attività inventiva - non è certamente sacrificato dalla
comminazione della decadenza dal brevetto per il mancato pagamento
della tassa annuale. Infatti, essendo stata l'attività inventiva
già svolta, il solo modo in cui la "ricerca tecnica" può al
riguardo progredire attiene alle modalità di sfruttamento
dell'invenzione, e la decadenza dal brevetto comporta, con la
generale fruibilità dell'invenzione, l'ampliamento della platea di
coloro che a quello sfruttamento possono procedere.
6. - Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 35
della Costituzione.
Il parametro - invocato in modo generico - non è pertinente, in
quanto il lavoro intellettuale dell'inventore trova riconoscimento
all'atto della concessione del brevetto, mentre il pagamento della
tassa annuale di mantenimento coinvolge piuttosto la possibilità
dello sfruttamento economico dell'invenzione, che è tutelato invece
dall'art. 41 della Costituzione, non considerato dall'ordinanza di
rimessione.
E comunque, ove pure la decadenza dal brevetto incidesse
sull'attività lavorativa del brevettante, la preclusione della
continuazione di questa attività derivante dalla decadenza -
correlandosi al mancato pagamento della tassa annuale, e quindi
caratterizzandosi in termini sanzionatori - non può di per sé
ledere l'art. 35 della Costituzione.
7. - Il contrasto con l'art. 3 Cost. è ravvisato anzitutto sotto
il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della sanzione per
difetto di proporzione, in quanto la restituzione al regime di libera
concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale dell'innovazione ed il
disconoscimento dell'interesse ad una remunerazione del lavoro
creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla
decadenza, sembrano alla rimettente "risalire ad una illegalità (il
mancato pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha
poco o nulla a che fare" essendo la regolarità del versamento del
tributo funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione (che
potrebbero essere soddisfatti con l'imposizione di una soprattassa o
penalita) e non già ad "interessi correlati all'assetto,
concorrenziale o monopolistico, del mercato e al contributo che
l'assetto prescelto può dare alla crescita tecnologica del Paese".
8. - La censura è infondata.
La norma impugnata prevede sostanzialmente una sanzione per il
mancato pagamento di una tassa di concessione governativa.
Orbene, in tema di sanzioni, quale che sia la natura della
violazione sanzionata, il legislatore ha un'ampia discrezionalità in
ordine all'individuazione delle condotte sanzionabili, nonché della
tipologia e della misura delle sanzioni (cfr., da ultimo, ordinanze
n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33 del 2001 e n. 175 del 2000).
Ciò non significa che il concreto esercizio di tale potere
discrezionale sia sottratto al controllo di conformità al principio
di ragionevolezza, ma comporta che la violazione di quest'ultimo sia
configurabile solo se l'irragionevole esercizio della
discrezionalità risulti in modo palese (cfr. ordinanza n. 60 del
2001), nel senso che la concreta determinazione della sanzione da
parte del legislatore esuli all'evidenza dal novero delle possibili
scelte adeguate al caso, e quindi sconfini nell'arbitrarietà.
Nella specie, è vero che - come afferma la rimettente la norma
impugnata tutela un interesse erariale (correlandosi la sanzione al
mancato pagamento di una tassa di concessione) e che questo interesse
potrebbe essere soddisfatto anche con il pagamento di una soprattassa
o di una penalità o comunque in modo diverso dalla decadenza dal
brevetto.
Ma il legislatore - scegliendo, in una vasta tipologia di
sanzioni astrattamente applicabili, proprio la decadenza dal brevetto
come la misura più adatta a colpire il mancato pagamento della tassa
annuale ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della
privativa ad un persistente interesse del brevettante.
Questa scelta - volta a garantire l'effettiva attuazione della
privativa - non può considerarsi irragionevole, tenendo anche conto
dell'art. 47 del r.d. n. 1127 del 1939, che ammette il brevettante al
pagamento tardivo della tassa annuale, con una soprattassa, nei sei
mesi successivi alla scadenza del termine di pagamento, e
dell'art. 90 dello stesso decreto, che concede al brevettante incorso
nella decadenza pur avendo usato la massima diligenza esigibile di
chiedere, entro l'anno dalla scadenza del termine, di essere
"reintegrato nei suoi diritti" e di poter quindi effettuare, nei sei
mesi successivi a tale scadenza, il pagamento tardivo della tassa
annuale, con una soprattassa.
9. - In secondo luogo, il contrasto con l'art. 3 Cost. è
prospettato dal giudice rimettente sotto il profilo che la
fattispecie in esame sarebbe disciplinata in modo ingiustificatamente
diverso rispetto al trattamento riservato: a) al ben più
significativo inadempimento, idoneo a pregiudicare l'interesse
collettivo a fruire dell'innovazione, consistente nella mancata
attuazione dell'invenzione brevettata, sanzionato non con la
decadenza, bensì con la soggezione del brevettante inerte a licenza
obbligatoria "a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta"
(art. 54 del r.d. n. 1127 del 1939, novellato dal d.P.R. 26 febbraio
1968, n.849); b) ad altri diritti di proprietà intellettuale, come
la registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori
(legge 21 febbraio 1989, n. 70), per cui non è prevista una tassa di
mantenimento (art. 12 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del
1972), o come le c.d. "creazioni utili" (quali le banche di dati),
per cui non è prevista nemmeno una tassa di concessione all'atto
della costituzione, in relazione al riconoscimento della protezione
concessa dalla legge sul diritto d'autore (art. 2, n. 9, della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 2 del d.lgs.
6 maggio 1999, n.169).
10. - Anche questa censura è infondata.
La diversa sanzione comminata dal citato art. 54 per il caso di
mancata attuazione del brevetto non è comparabile alla decadenza per
mancato pagamento della tassa annuale, perché il comportamento
sanzionato è del tutto diverso da quello considerato dalla norma
impugnata; perché di fronte ad esso il brevettante non ha rimedi che
lascino immutata la sua situazione (e dunque solo in apparenza la
sanzione appare meno grave della decadenza); e perché il
comportamento sanzionato presuppone il pagamento della tassa in
questione.
Infine, le altre due situazioni ricordate non prevedono,
rispettivamente, né la tassa di mantenimento né quella di
concessione e tale diverso regime - espressione di discrezionalità
del legislatore - rende di conseguenza impossibile un confronto con
la situazione di cui alla norma censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della
Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte