Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Locazione di immobili

urbani) promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1982 dal Pretore di

Arona, il 17 aprile e il 9 giugno 1981 dal Pretore di Brindisi, il 5

maggio 1982 dal Pretore di Torino, il 28 gennaio, l'8, il 3 e 10

febbraio 1981 dal Pretore di Napoli (n. 19 ord.), iscritte

rispettivamente al n. 822 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 77, 78,

375 e da 523 a 541 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983 e nn. 115, 162,

176 e 231 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Volpi

Giulio ed altri e Pissavini Fiorina, avente ad oggetto licenza per

finita locazione, il Pretore di Arona, con ordinanza del 18 ottobre

1982 (reg. ord. n. 822 del 1982), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che detta norma, in quanto permette al

locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza

dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al

mantenimento del rapporto stesso, ledesse il "diritto all'abitazione"

di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della

Costituzione:

- art. 3, che, dopo aver sancito il principio di eguaglianza,

affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla

parità dei cittadini;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la

proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della

sicurezza, libertà e dignità umana;

che analoghe questioni venivano sollevate dai Pretori di Brindisi

(reg. ord. n. 77 e 78 del 1984), di Torino (reg. ord. n. 375 del 1984)

e di Napoli (reg. ord. nn. da 523 a 541 del 1984) con le ordinanze

meglio indicate in epigrafe;

che il Pretore di Torino impugnava anche gli artt. 1, 58 e 65 l.

cit., nonché gli artt. 657 e segg. cod. proc. civ., i quali

permettono al locatore di conseguire la disponibilità dell'immobile

senza dover provare una giusta causa di scioglimento del contratto, e

che ciò induceva il magistrato a indicare, quale norma di riferimento,

anche l'art. 24 Cost.;

che il medesimo Pretore indicava anche l'art. 47 Cost., il quale,

parlando di accesso alla proprietà della casa, configurerebbe

anch'esso il diritto all'abitazione;

che il Pretore di Brindisi faceva riferimento all'art. 2 Cost., che

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; agli artt. 30 e 31 Cost.,

che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire

ed educare i figli e tutelando la famiglia, presuppongono condizioni di

vita adeguate allo svolgimento di questo compito; all'art. 32 Cost., in

quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe in pericolo la

salute del conduttore;

che secondo il Pretore di Napoli il potere di giovarsi del termine

finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un piccolo

proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe univocamente

diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio si

presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con

conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;

che nelle cause n. 822 del 1982, 375 e da 523 a 541 del 1984

interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che

fosse dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o

connessione;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la

previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della

locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il

conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità

dell'immobile alla scadenza del termine senza provare una giusta causa,

non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui

attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è

configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31

Cost., avendo le norme impugnate una attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti

dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette

l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati

discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia

stato leso alcun altro principio costituzionale; infine con l'art. 47

Cost., che è inteso a favorire l'acquisto della proprietà

dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;

che le argomentazioni della citata sentenza relative all'art. 31

Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i

quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e

il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme

impugnate;

che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le

questioni relative agli artt. 657 e segg. cod. proc. civ. poiché le

relative censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già

dedotto sul piano del diritto sostanziale, ciò che rende

manifestamente infondato anche il riferimento all'art. 24 Cost.;

che, come si osserva ancora nella sentenza n. 252 del 1983,

eventuali limiti alla proprietà privata possono essere posti dal

legislatore ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità

sociale, le quali non possono essere censurate nel giudizio di

legittimità costituzionale, rivelandosi quindi la manifesta

infondatezza anche dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa

alla pretesa necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento

normativo tra piccoli proprietari e società o imprese locatrici;

che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate con le ordinanze n. 352 e 364 del 1983 e n. 49, 74 e 216 del

1984.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657

e segg. cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24,

30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost. dai Pretori di Arona, Brindisi, Torino e

Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte