Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo

comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme

in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il

23 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, sul

ricorso proposto da Papini Teresa contro il Ministero del Tesoro,

iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che la Corte dei conti, sez. III, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 23 marzo 1993, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o

di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di

guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte,

di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe

irrazionale, in quanto non coerente sia con la natura risarcitoria

del trattamento pensionistico di guerra, sia con il fine di

solidarietà da parte dello Stato nei confronti dei soggetti colpiti

da gravi eventi bellici;

che la norma si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3

della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento a

danno della vedova passata a nuove nozze rispetto a quella che non si

sia risposata; con l'art. 2 della Costituzione per violazione del

principio di tutela dei diritti dei soggetti che compongono la

famiglia intesa come "formazione sociale", oltre che del principio di

solidarietà; con l'art. 31, primo comma, della Costituzione, in

quanto non agevola la formazione della famiglia legittima e

l'adempimento dei relativi compiti; con i principi contenuti negli

artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa

Corte, la quale, con sentenza n. 361 del 1993, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in

cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica

perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o

venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo

superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare

(o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione

di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in

parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30,

primo comma, 31, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei

conti, sez. III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte