Sentenza n. 278/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78
(Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle
indennità operative del personale militare), promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per
la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Sanna Giovanni ed altro
contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, sottufficiali in
quiescenza, avevano richiesto dichiararsi il loro diritto al computo
dell'indennità operativa nell'indennità di buonuscita, il Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna, con unica ordinanza emessa
il 30 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del
T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo
1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,
relativa alle indennità operative del personale militare), nella
parte in cui non consentono di comprendere l'indennità di servizio
operativo nell'indennità di buonuscita.
Premette il giudice a quo di dover disattendere una decisione del
Consiglio di Stato, richiamata dai ricorrenti, che tale computo
ammette a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 78 del
1983, la quale ha reso pensionabile l'indennità operativa. Argomenta
infatti il remittente che la legge da ultimo citata non avrebbe
sostanzialmente modificato la natura dell'indennità in argomento
rispetto a come risultava già delineata dalla legge 5 maggio 1976,
n. 187 (concernente il riordinamento di indennità ed altri
provvedimenti per le Forze armate). A tale conclusione il t.a.r.
perviene confrontando diverse disposizioni dei due provvedimenti
legislativi, e rileva che anche anteriormente alla legge n. 78 del
1983, l'emolumento in questione era computabile - seppure entro certi
limiti - ai fini pensionistici
ex art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Inoltre resterebbe sempre insuperabile il dato normativo, su cui
si fonda il diniego di computo opposto dall'amministrazione,
costituito dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973,
norma che per la determinazione della buonuscita rinvia all'art. 38
dello stesso decreto, il quale, nella tassativa elencazione delle
voci computabili, non comprende l'indennità operativa.
Ciò posto, il Tribunale sottolinea la natura retributiva
dell'indennità, corrisposta, anche se con criteri e misure
differenziate, a tutti i militari perfino non in costanza di
servizio, nonché la circostanza della sua erogazione su tredici
mensilità e la pensionabilità da ultimo riconosciuta.
A riguardo il remittente richiama la sentenza di questa Corte n.
243 del 1993, concernente la declaratoria d'illegittimità delle
norme che non consentivano il computo dell'indennità integrativa
speciale nei trattamenti di fine rapporto del personale statale e
sottolinea l'analogia della situazione in esame sotto il profilo
della difficoltà di ipotizzare una pronuncia additiva.
Infatti, poiché la buonuscita del militare è commisurata
all'ultima retribuzione da questi percepita e poiché l'indennità
operativa varia in aumento o diminuzione nel passaggio da un reparto
ad un altro, può accadere che un soggetto venga trasferito
nell'ultimo periodo di servizio attivo, presso un'unità che comporti
un'indennità operativa diversa da quella fino ad allora percepita,
con il conseguente variare dell'indennità "in relazione a
circostanze casuali e che comunque attengano ad un tempo limitato
rispetto all'intero rapporto di servizio militare".
Nel complesso, quindi, l'esclusione dell'indennità parrebbe in
contrasto con il principio della proporzionalità tra retribuzione,
qualità e quantità del lavoro svolto, nonché con il principio di
parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici ed in
particolare rispetto ai dirigenti che, ex art. 38 del d.P.R. n. 1032
del 1973, si vedono computare l'indennità di funzione percepita
durante il servizio nella liquidazione della buonuscita. Considerato in diritto
1. - Il t.a.r. per la Sardegna dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 e della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non
consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di
computo dell'indennità di buonuscita.
Tale esclusione risulterebbe lesiva dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e della parità di
trattamento in confronto ad altre categorie di pubblici dipendenti,
in particolare dei dirigenti, che vedono includersi l'indennità di
funzione nella base di calcolo dell'indennità in parola. Il
denunciato contrasto risalterebbe ulteriormente a seguito della
sentenza n. 243 del 1993, dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale delle norme che non consentono la computabilità
dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita.
2. - La questione non è fondata.
Le indennità di impiego operativo disciplinate dalla legge 23
marzo 1983, n. 78, radicalmente modificativa del previgente regime,
si atteggiano, secondo la stessa definizione legislativa, come un
peculiare trattamento economico da porsi in relazione col particolare
status dei militari, quale compenso per il rischio, per i disagi e
per le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego.
Queste ultime sono valutate, in una molteplicità di previsioni
normative, con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei
militari, e comportano l'erogazione di svariati incrementi
percentuali dell'indennità operativa di base nonché l'eventuale
attribuzione di alcune indennità supplementari.
La citata legge prevede all'art. 2 un'indennità operativa di
base, indistintamente spettante a tutti i militari, contemplando poi
una serie di maggiorazioni percentuali in connessione con
l'espletamento di specifiche e più gravose mansioni. La percezione
continuativa dell'indennità connessa a particolari situazioni
d'impiego per un certo periodo si riflette in termini di incremento
permanente sull'indennità di base (cfr. nota b) alla tabella I
allegata alla legge citata).
Il legislatore, inoltre, ha reso integralmente pensionabile
l'emolumento in parola (art. 18), così completando il processo
avviato con l'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3. - Il giudice a quo dà atto della interpretazione del Consiglio
di Stato, secondo cui l'elencazione degli emolumenti utili al computo
dell'indennità di buonuscita, contenuta nel denunciato art. 38, va
integrata con l'indennità operativa, stante la natura retributiva
acquisita da questa. Tuttavia non ritiene di poter aderire a tale
tesi, considerando insuperabile l'asserita tassatività del dato
normativo testuale. Donde il dubbio di illegittimità costituzionale,
sollevato proprio in ragione della natura retributiva, anche da esso
remittente affermata, dell'indennità medesima.
4. - L'incertezza interpretativa e giurisprudenziale in materia
non consente di discostarsi dalla prospettazione del giudice a quo.
Ma, anche accettando la premessa ermeneutica dalla quale questi
muove, è comunque da escludere che sussista la lamentata lesione
degli evocati parametri costituzionali. Ed invero, come non è
sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico
aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non
pensionabilità, così, reciprocamente, il principio di adeguatezza
della retribuzione non implica che un emolumento in quanto
pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella
buonuscita.
Del tutto particolare è il caso dell'indennità integrativa
speciale, giudicata da questa Corte uno strumento essenziale per
conservare il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36,
tra retribuzione e quantità e qualità di lavoro, per cui il
problema della sua inclusione nei trattamenti di fine lavoro si è
posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza
normativa inerente alle modalità di determinazione dei trattamenti
stessi (sentenza n. 243/1993).
5. - Se dunque il tema dell'indennità integrativa non può essere
utilmente richiamato a sostegno della prospettazione, neppure è
proponibile un confronto con altra voce retributiva accessoria, qual
è l'indennità di funzione, considerata invece computabile nella
buonuscita dall'art. 38 citato: atteso che la valutazione del
trattamento economico va sempre operata nel suo complesso e non già
isolandone una singola componente.
D'altronde l'indennità di funzione, coerentemente con quanto in
via generale previsto per la dirigenza nel pubblico impiego, è da
ricollegare alla titolarità delle posizioni apicali della gerarchia,
accessibili attraverso una particolare selezione e connotate da
specifiche responsabilità di comando. Laddove l'indennità operativa
viene corrisposta a tutti, con importi diversificati in ragione delle
svariate condizioni d'impiego, e ad essa il legislatore ha comunque
inteso attribuire altri effetti, quale ad esempio la maggiorazione di
un quinto degli anni di servizio utili a pensione. Sicché la prima
delle dette indennità non può essere assunta quale tertium
comparationis per inferire l'illegittimità della mancata inclusione
della seconda - del tutto disomogenea - nel computo della buonuscita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo
1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,
relativa alle indennità operative del personale militare),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
T.A.R. per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte