Sentenza n. 280/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 5legge 563/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, parte II della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia) nel testo modificato dalla legge 1
agosto 1977, n. 563 promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1982 dal
TAR per il Lazio sui ricorsi riuniti di Bonanno Rosaria ed altri e
INADEL, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Bonanno Rosaria nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Bonanno Rosario e 38 litisconsorti, Barbino Giuseppe e 104
litisconsorti, Baldeschi Littoria e 24 litisconsorti, tutti ex
dipendenti dell'ONMI cessarono di prestare servizio a seguito della
soppressione dell'Ente avvenuta il 31 dicembre 1975 per effetto della
l. 23 dicembre 1975, n. 698, entro 6 mesi dalla data dello scioglimento
erano stati poi trasferiti con decreto del Ministro per la sanità ai
sensi dell'art. 6 della legge stessa e con decorrenza dal 1 gennaio
1976 al Comune di Roma ove in atto prestavano servizio.
Con ricorsi notificati il 14 gennaio 1980 nell'interesse di Bonanno
Rosaria e litisconsorti, il 19 marzo 1980 nell'interesse di Barbino
Giuseppe e litisconsorti e l'8 luglio 1980 nell'interesse di Baldeschi
Littoria e litisconsorti, chiesero al TAR del Lazio dichiararsi di loro
spettanza le somme corrispondenti alla indennità di anzianità
maturata per il servizio prestato presso l'ONMI e condannarne
l'intimato INADEL al pagamento con decorrenza dal 31 dicembre 1975 in
una con gli interessi legali e il maggior danno conseguente alla
svalutazione monetaria argomentando da ciò a) che il regolamento per
il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, appr. con d.
interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, assegnava due distinti e
cumulabili trattamenti a fine servizio (indennità di buonuscita a
carattere previdenziale alimentata anche con contributi a carico del
lavoratore (art. 4 alinea n. 3), indennità di anzianità sotto forma
di retribuzione differita a totale carico dell'ente datore di lavoro
(artt. 1 cpv. e 4 alinea n. 21), b) che la citata legge 698/1975, nel
testo novellato con l. 1 agosto 1977, n. 563, ebbe a disporre all'art.
9, commi primo e terzo, che "ai fini dell'assistenza malattia e del
trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli
Istituti od Enti previsti per il personale delle Amministrazioni
ricorrenti" (nella specie l'INADEL) e che "il trattamento di fine
servizio sarà liquidato agli interessati da parte dei predetti enti,
per i periodi di servizio prestati presso le Amministrazioni riceventi
nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di
servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento
per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente.
L'ufficio liquidatore verserà agli istituti od enti interessati per
conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate
all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da
ciascun dipendente trasferito...", c) che la disciplina della
liquidazione in forma unitaria del trattamento di fine rapporto da
attuarsi secondo due diverse misure in relazione ai due distinti
periodi di esercizio presi in considerazione aveva per oggetto
esclusivamente l'indennità di natura previdenziale (buonuscita per il
rapporto con l'ONMI prima e c.d. premio di servizio ex art. 2, l. 8
marzo 1968, n. 152 per il rapporto con il Comune di Roma poi) e non
aveva alcun riferimento alla indennità di anzianità attribuita
unicamente per il periodo di servizio compiuto alle dipendenze
dell'ONMI, d) che una diversa interpretazione per un verso era smentita
dall'argomento letterale desumibile dal testo originario dell'art. 9,
comma terzo, l. 698/1975, nel quale si era avuta cura di adoperare, in
luogo della più generica espressione "trattamento di fine rapporto"
poi introdotta con la successiva l. 563/1977, la espressione
"indennità di buonuscita", e per altro verso condurrebbe alla
conseguenza di ritenere dovuta anche per il periodo di attività
prestata presso il Comune di Roma una indennità di anzianità priva di
fondamento giuridico ed economico e per la quale sarebbe assurdo
richiamare una "misura" di erogazione del tutto inesistente dal
momento che l'art. 7, l. 152/1968 irroga il divieto per le
Amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti
supplementari di fine servizio a favore dei propri dipendenti in
aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il
personale medesimo è iscritto per legge (divieto valevole a fortiori
per il comportamento degli enti previdenziali stessi), e) che
dell'importo delle due distinte indennità che l'ufficio liquidatore ha
versato all'INADEL per conto dell'ONMI, l'INADEL ha diritto di
trattenere nella sua disponibilità soltanto la parte corrispondente
all'indennità di buonuscita, la quale va accantonata per costituire il
relativo fondo cui attingere per erogare in unica soluzione la
indennità di natura previdenziale all'atto della cessazione
dell'attuale rapporto di lavoro, laddove la parte relativa alle
indennità di anzianità già maturate divenute esigibili dovevano
essere corrisposte agli interessati sin dal 31 dicembre 1975 sia
perché era ormai cessato definitivamente il rapporto di lavoro con
l'ONMI su cui esclusivamente si basava, sia perché il successivo
rapporto di lavoro con il Comune di Roma non poteva esserne considerato
una continuazione se non in senso meramente cronologico e non già come
una ulteriore maturazione sia perché la sua ritenzione nelle casse
dell'INADEL più non avrebbe alcuna giustificazione ammenoché non si
ricostruisse il regime come indicizzato all'aumento del costo della
vita od ancorato al valore dell'ultimo stipendio all'atto del
pensionamento delle singole ricorrenti. L'INADEL, costituitosi in
giudizio, chiese respingersi la domanda argomentando a) che dagli artt.
6, 8 e 9, l. 698/1975, parzialmente modificata dalla l. 563/1977, si
evinceva la volontà del legislatore di non considerare cessato,
all'atto di scioglimento dell'ONMI, il rapporto di lavoro con i suoi
dipendenti, b) che la l. 698/1975 stabilisce che l'indennità di fine
rapporto, all'atto del trasferimento dei dipendenti, doveva essere non
già a questi corrisposta ma versata dall'Ufficio liquidazione ONMI
agli Enti ed Istituti interessati (nella specie INADEL), c) che il
rapporto tra ONMI e INADEL s'inquadrava, a stare al titolo della legge
"Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale della
Maternità e dell'Infanzia", nello schema della novazione soggettiva e
non della novazione oggettiva, d) che la circostanza che la legge
distingua la diversa misura della indennità relativa al servizio ONMI
e della indennità premio relativa al servizio presso l'Ente locale,
dimostra che la liquidazione è unica sebbene sia diversa l'aliquota da
prendere a base per il calcolo delle varie indennità riferendosi per
il servizio prestato presso l'ONMI al relativo Regolamento e per il
servizio prestato presso l'Ente locale alla l. 152/1968, e) che la tesi
di esso Istituto era confortata dal parere al riguardo espresso dal
Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 maggio 1980 - Sezione I - n.
459 del 1979.
1.2. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1982 (pervenuta alla Corte
il 22 giugno 1983; comunicata il 22 aprile 1983 e notificata il 3
giugno 1983; pubblicata nella G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e
iscritta al n. 596/1983) il TAR del Lazio, riuniti i tre ricorsi, ha
dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,
36, 38, comma secondo e 42 comma terzo, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, II parte l. 23
dicembre 1975, n. 698 nel testo modificato dalla l. 1 agosto 1977, n.
563. Ha premesso il giudice a quo a) che se la normativa
s'interpretasse nel senso che abbia per oggetto soltanto l'indennità
di natura previdenziale (buonuscita per il rapporto con l'ONMI e poi
c.d. premio di servizio ex art. 2,1. 152/1968) e non abbia alcun
riferimento all'indennità di anzianità attribuita per il periodo di
servizio compiuto presso l'ONMI, delle due distinte indennità versate
dall'Ufficio liquidatore all'INADEL per conto dell'ONMI l'Istituto
avrebbe diritto a ritenere soltanto la parte corrispondente
all'indennità di buonuscita, da erogarsi in unica soluzione all'atto
della definitiva cessazione del servizio, laddove la parte relativa
all'anzianità già maturata sarebbe divenuta esigibile e sarebbesi
dovuta corrispondere sin dal 31 dicembre 1975 sia perché a tal data
era ormai definitivamente cessato il rapporto di lavoro con l'ONMI sia
perché il successivo rapporto non poteva essere considerato se non in
senso meramente cronologico una continuazione di quello e non poteva
valere ad alimentarne una ulteriore maturazione sia, infine, perché la
sua ritenzione nelle casse dell'INADEL darebbe luogo ad un
ingiustificato arricchimento per l'Ente ammenoché non si ritenesse il
regime come indicizzato all'aumento del costo della vita ed ancorato
all'ammontare dell'ultimo stipendio percepito all'atto del collocamento
a riposo del singolo dipendente, b) che peraltro i ricorrenti
sostenevano che, qualora la normativa dovesse essere intesa nel senso
di consentire all'INADEL di acquisire le quote di indennità già
accantonate in favore degli ex dipendenti dell'INADEL con il solo
obbligo di versarne agli interessati all'atto del definitivo
collocamento a riposo il definitivo importo monetario senza cioè tener
conto della successiva anzianità da essi maturata né della misura
dell'ultima retribuzione da essi percepita, né comunque degli indici
ufficiali sugli intervenuti aumenti nel costo della vita, la normativa
stessa risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali e in
particolare con gli artt. 3, 36 e 42 Cost.. Ciò premesso, ha il TAR
del Lazio osservato c) che per quanto concerne la violazione dell'art.
3 dovevasi riconoscere che nella ipotesi prospettata si verrebbe a
realizzare una concreta disparità di trattamento tra i dipendenti
cessati dal servizio al momento della soppressione dell'ONMI o
immediatamente dopo e dipendenti che avessero proseguito la loro
attività presso i nuovi enti di destinazione, e tra dipendenti che
nell'imminenza della soppressione dell'ONMI avessero ottenuto sotto
forma di anticipazioni varie la quasi totalità dell'indennità loro
spettante e coloro che tali anticipazioni non avessero ottenuto per non
averle richieste, d) che per quanto concerne l'art. 36 la natura di
retribuzione differita riconosciuta dalla C. Cost. 75/1968 alla
indennità di anzianità induceva a constatare che questa veniva a
perdere il requisito della proporzionalità a quantità e qualità di
lavoro ragguagliate all'ultimo stipendio per essere il suo importo
sottratto alla disponibilità degli aventi diritto e nominalisticamente
inalterato per tutto il periodo di servizio presso i nuovi enti
destinatari, e) che per quanto riguarda l'art. 42 comma terzo Cost.
verrebbesi a realizzare una sostanziale espropriazione - senza alcuna
compensazione o ristoro né alcun valido motivo d'interesse generale -
di parte del potere d'acquisto che le indennità accantonate avevano
alla data di soppressione dell'ONMI come dei vantaggi economici
conseguenti alla immediata disponibilità del denaro e al prezzo
dell'uso dello stesso ad esso corrispondente, f) che peraltro potevasi
obiettare che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, l. 698/1975,
l'indennità continuasse a sussistere e il relativo fondo ad
alimentarsi a carico del nuovo ente destinatario (art. 6, ultimo comma
non neutralizzato dall'art. 17 l. 152/1968 avente carattere generale e
comunque anteriore nel tempo). È il giudice a quo passato ad osservare
g) in ordine all'indebito arricchimento realizzato dall'INADEL con
detenere le indennità già maturate e con corrisponderle nella stessa
misura alla cessazione del servizio - che potrebbesi evitare
corrispondendo a tale momento alle ricorrenti una indennità
commisurata all'ultima retribuzione percepita e mercé l'applicazione
di opportuno meccanismo di indicizzazione - che la copertura doveva
essere costituita da un fondo comune ispirato a criteri di mutualità e
solidarietà e impostato secondo calcoli attuariali idonei a far
fronte ad aggravi imprevisti, non senza riflettere che il maggior onere
sarebbe compensato dal vantaggio economico derivante dalla immediata
disponibilità delle somme versate per conto dell'ONMI dall'ufficio
liquidatore, e h) che Cass. S. U. 22 ottobre 1979, numero 5470
(seguita da Cons. Stato, Sez. I 16 maggio 1980, n. 454/1979) aveva
affermato che l'art. 6, l. 698/1975 implicava un passaggio di
dipendenti fra enti pubblici senza soluzione di continuità per cui
verrebbe meno il presupposto per il pagamento immediato
dell'indennità. Proprio siffatti precedenti giurisprudenziali hanno
indotto il TAR Lazio ad escludere la possibilità di tentare una
soluzione ermeneutica capace di scongiurare discrasie, diffrazioni e
sbilanciamenti del trattamento erogativo e a sottoporre all'esame di
questa Corte i profili di incostituzionalità, dappoiché opera - è
vero - nell'ordinamento il c.d. versante "dei trattamenti differenziati
di quiescenza", ma non meno vero si è che l'art. 3 è correlato con
l'art. 36 Cost. il quale prevede una retribuzione proporzionale non
solo alla "quantità" ma anche alla "qualità" di lavoro, e con l'art.
38, comma secondo che riuscirebbe offeso dallo sbalzo finanziario tra
remunerazione di attività e influenza della vecchiaia che specie per
il logorio fisico (a tutt'oggi inevitabile) inciderebbe notevolmente
sul tenore di vita, né va tenuta in non cale la svalutazione monetaria
operante su somme "congelate" per un cospicuo lasso di tempo.
1.3. - Avanti la Corte si è costituito in difesa di Lo Cascio
Maria Rosa, Bonanno Rosaria, Primus Wanda e Baldeschi Littoria l'avv.
Nicola Picardi giusta procura in calce ad atto di deduzioni depositato
il 14 febbraio 1984 e, quindi, fuori termini. È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 31 gennaio
1984 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato per
la dichiarazione d'infondatezza delle proposte questioni da ciò a) che
ricorrenti prima e TAR poi hanno confrontato tra loro, per rilevare una
diversità di trattamento, posizioni che non possono essere considerate
eguali ma che sono anzi chiaramente diverse proprio in relazione al
tempo occorrente per la liquidazione della indennità di anzianità, b)
che per l'ulteriore periodo di servizio da prestare alle dipendenze del
Comune l'osservanza dell'art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore
una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo
lavoro, va accertata verificando la congruità rispetto a quelle
esigenze delle retribuzioni immediate e differite stabilite per il
rapporto di lavoro con il Comune laddove per il periodo di servizio
prestato alle dipendenze dell'ONMI sulla conformità delle retribuzioni
al precetto costituzionale non incide la norma impugnata che nulla
sottrae al lavoratore delle somme che costituiscono quelle
retribuzioni, anzi garantisce la corresponsione, al tempo previsto,
della parte di retribuzione differita costituita dall'indennità di
anzianità, e) che in punto alla violazione dell'art. 42, comma terzo
Cost. la denunciata "espropriazione" di una parte del potere di
acquisto dell'indennità accantonata costituirebbe invero effetto non
già della norma impugnata, sibbene di un evento estraneo a quella
norma, e cioè della progressiva perdita di valore della moneta - che
è evento futuro ed incerto anche se deve dirsi oggi prevedibile - che
incide in genere su tutti i crediti di natura monetaria soggetti a
termine che non può peraltro essere eliminato solo in previsione di
simile evento, d) che non sussiste violazione dell'art. 38, comma
secondo che per contro garantisce agli ex dipendenti ONMI, passati alle
dipendenze del Comune, un trattamento di fine servizio superiore a
quello spettante agli altri dipendenti del Comune da presumersi
adeguato alle esigenze di vita di questi ultimi.
2. - Alla pubblica udienza del 16 ottobre 1984, nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, la difesa dei
ricorrenti, che peraltro non si era costituita nei termini, non si è
presentata; l'avv. dello Stato Azzariti ha argomentato a sostegno della
conclusione d'infondatezza della questione. Considerato in diritto :
3.1. - Premesso che i dipendenti della soppressa ONMI, i quali
prestano in atto servizio presso il Comune di Roma, han chiesto al TAR
del Lazio dichiararsi di loro spettanza le somme corrispondenti alla
indennità di anzianità - prevista dagli artt. 1 e 4 del regolamento
della Opera appr. con d. intermin. 5 agosto 1969, n. 300 - maturata per
il servizio prestato presso la ONMI e condannarsi l'intimato INADEL, al
pagamento della stessa con decorrenza dal 31 dicembre 1975 in una con
gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno conseguente
alla svalutazione monetaria, è di tutta evidenza che le domande in tal
guisa articolate suppongono una realtà, ad un tempo di diritto e di
vita, che è smentita dalla constatazione che costoro in tanto sono
legittimati ad erogare le loro energie di lavoro a favore del Comune di
Roma in quanto il rapporto che li vincolava alla ONMI non è cessato in
conseguenza della soppressione dell'ente ma è proseguito e continua
con il Comune di Roma. Né giova ai ricorrenti il richiamo del
novellato comma terzo dell'art. 9, l. 698/1975, a tenor del quale il
trattamento di fine servizio sarà liquidato agli ex dipendenti della
ONMI, trasferiti alle amministrazioni riceventi, nella misura prevista
per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso
la ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di
quiescenza del personale del predetto ente e l'ente liquidatore
verserà agli istituti ed enti interessati per conto della ONMI
l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del
trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente
trasferito alle amministrazioni riceventi, perché gli interessati han
fatto valere (non già un'azione di mero accertamento dei loro diritti
patrimoniali insorti dalla soppressione della ONMI, sibbene) un'azione
di condanna, sulla prospettazione della quale giustificavano la
prestazione degli interessi a far tempo dal 31 dicembre 1975 e il
risarcimento del danno cagionato dalla sopravvenuta svalutazione.
3.2. - Ristabilita la realtà degli atti, è agevole constatare
come nessuna delle disposizioni della Costituzione assunte a parametri
d'illegittimità dal giudice a quo giova ai ricorrenti: non l'art. 3 in
quanto le posizioni di dipendenti della ONMI assunte ad espressione di
offesa al principio di eguaglianza sono diverse perché dipendenti che
si vogliono favoriti chiesero ed ottennero anticipazioni sulla
indennità o conclusero il rapporto di lavoro prima della soppressione
della ONMI non erano al 31 dicembre 1975 creditori dell'intera
indennità così come erano i ricorrenti e ancor meno implica
violazione della norma costituzionale la circostanza che i trasferiti
alle dipendenze del Comune, se avessero potuto porre a base delle loro
domande anche la indennità prevista nel trattamento di quiescenza del
personale della ONMI, avrebbero conseguito somme in maggior misura,
perché i ricorrenti si sono limitati a chiedere la indennità di
anzianità nei confronti dell'INADEL, ancor meno l'art. 36 Cost. in
quanto il novellato comma terzo dell'art. 9, l. 698/1975 nulla sottrae
ai lavoratori delle somme cui han diritto per il periodo di servizio
prestato alle dipendenze della ONMI, né l'art. 42, comma terzo perché
il rapporto tra comune (e ancor prima ONMI) e dipendenti non è
inquadrabile nello schema della espropriazione per pubblico interesse,
né infine l'art. 38, comma terzo per le ragioni addotte in chiave di
art. 36.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, ultimo comma, parte II della l. 23 dicembre 1975, n. 698
(Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per
la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato in virtù
dell'art. 5, l. 1 agosto 1977, n. 563, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 36, 38 e 42 Cost., con ordinanza emessa dal TAR del Lazio il
14 giugno 1982 (n. 596/1983) sui ricorsi proposti da Bonanno Rosaria
ed altri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte