Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566

del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con n. 4 ordinanze emesse il 10 novembre, il 23 aprile, il 5 ed il 6

novembre 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,

rispettivamente iscritte al n. 879 del registro ordinanze 1997 ed ai

nn. 85, 89 e 125 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,

dell'anno 1997 e nn. 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con quattro ordinanze il pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

che con la ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85/1998) il

giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un

dibattimento instaurato con giudizio direttissimo dopo che, nello

stesso giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;

che con le ordinanze in data 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6

novembre 1997 (r.o. nn. 879/1997; 89/1998; 125/1998) il giudice

rimettente ha sollevato la questione nella fase della convalida

dell'arresto preliminare al giudizio direttissimo;

che, a prescindere dalla fase processuale - dibattimento ovvero

convalida dell'arresto - in cui le questioni sono state sollevate, il

contenuto delle ordinanze di rimessione è identico;

che, ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero i

principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non

prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia

giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano

assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme

dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel

dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento

di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il

dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte

costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità

ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di

contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il

giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte

(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo

avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla

convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini

l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento

con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione

degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel

rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del

giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti

della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia

giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a

norma dell'articolo 566 cod. proc. pen., viene sentito ai fini della

convalida";

che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le

forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la

compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali

rappresentati dagli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25,

primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così

salvaguardandosi anche "l'aspetto della loro diretta utilizzabilità

ai fini di giudizio";

che nell'ordinanza r.o. n. 85/1997 il rimettente, premesso di

avere già provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione

delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che il

giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla

convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";

che, nelle successive tre ordinanze, il rimettente motiva sulla

rilevanza osservando che, tenendo conto di quanto rilevato dalla

Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, che aveva dichiarato

inammissibili per difetto di rilevanza precedenti questioni analoghe,

sollevate nel corso del dibattimento, la questione viene ora

sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta

applicazione le norme censurate;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza.

Considerato che, in relazione all'identico contenuto del merito

delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, con riferimento all'ordinanza r.o. n. 85/1998, identica

questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile da

questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le

ordinanze n. 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), con la quale si

è rilevato che la questione era stata sollevata nel corso del

dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, e che

di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalità

di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida

dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva esaurito la

sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di

merito nell'ambito del quale, ancorché in limine, era stata

sollevata;

che anche la questione oggetto del presente giudizio è stata

sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed

aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le

considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, con riferimento alla questione dedotta con le successive

ordinanze r.o. nn. 879/1997, 89/1998, 125/1998, questa Corte ha

affermato con giurisprudenza costante che la funzione giudicante deve

ritenersi pregiudicata solo se la precedente valutazione di merito è

stata espressa in una diversa fase del procedimento (v. sentenze n.

155 del 1996 e n. 131 del 1996);

che con riguardo allo specifico profilo dell'eventuale

incompatibilità del pretore del dibattimento che abbia proceduto

alla convalida dell'arresto, prima del contestuale giudizio

direttissimo, questa Corte ha escluso qualsiasi profilo di

incompatibilità (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze nn. 433, 316 e

267 del 1996), rilevando - con argomentazioni da cui non vi è motivo

di discostarsi - da un lato che la convalida dell'arresto non

comporta la formulazione di un giudizio di merito sulla colpevolezza,

essendo volta a verificare la legittimità o meno dell'arresto,

dall'altro che non è configurabile una menomazione

dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al

proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella

competenza per la cognizione del merito;

che il pretore rimettente, pur mostrando di prendere atto della

ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discosta

apertamente quando rileva che l'imparzialità del giudice sarebbe

rispettata solo se nella fase della convalida la relazione

dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni

dell'arrestato venissero assunte con le forme proprie del

dibattimento;

che, inoltre, tali argomentazioni si basano su di un evidente

salto logico, in quanto da un lato viene nella sostanza supposta una

incompatibilità tra la funzione di giudizio e la fase della

convalida, dall'altro si sostiene che il pregiudizio per la funzione

giudicante verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli

atti di cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità

previste per l'assunzione della prova in dibattimento, dandosi così

incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non

incide sulla natura della funzione esercitata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata con le ordinanze r.o. nn. 879/1997, 89/1998 e 125/1998 deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del

codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85

del 1998);

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura

penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con

le ordinanze del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997

(r.o. nn. 879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte