Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo

comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento

penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983

(Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma,

c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e

giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino

all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale

di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello

stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati

dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;

che, invero, il giudice a quo ritiene che i predetti artt. 9,

secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt.

107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del

Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla

facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed

all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9,

secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost.,

in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei

cui confronti è intervenuta la richiesta e coloro per i quali

quest'ultima non è stata proposta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il

quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p.

consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini,

legislativamente determinati, di politica criminale;

che tale scelta non può non appartenere ad un organo

dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente

irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro

di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze

istituzionali;

che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della

"richiesta", nemmeno è ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art.

3 Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del

codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo

comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte