Sentenza n. 29/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo
comma, prima parte, del Codice di procedura penale, degli artt. 135 e
136 del Codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1960 dal
Pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Puppo Benedetto,
iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dell'incidente di esecuzione promosso da Puppo Benedetto
a seguito dell'ordinanza che convertiva in giorni 100 di reclusione la
multa di lire 40.000 inflittagli per emissione di assegno a vuoto, il
Pretore di Cantù ha sollevato di ufficio, con ordinanza del 17
dicembre 1960, due questioni di legittimità costituzionale. La prima
riguarda la legittimità dell'art. 630, primo comma, prima parte, del
Codice di procedura penale che sarebbe in contrasto con la norma
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione la quale dichiara la
difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio. Secondo
il Pretore, infatti, posto che la norma impugnata prevede l'obbligo del
giudice di nominare un difensore di ufficio soltanto per l'interessato
che sia stato ammesso al gratuito patrocinio, ne deriva che se tale
ammissione manca e l'interessato non ha nominato un difensore di
fiducia, difetta la assistenza difensiva in sede di incidente di
esecuzione.
La seconda questione concerne la conversione della pena pecuniaria
in pena detentiva ai sensi degli artt. 135, 136 del Cod. pen. e 586,
ultimo comma, del Cod. proc. penale. Tali norme sarebbero in contrasto
con gli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione, in quanto la
conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato si
risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza dei
cittadini, dei quali verrebbe operata una discriminazione in base a
criteri meramente economici. Da una parte cioè sarebbero posti gli
abbienti, in grado di assolvere l'obbligo della pena pecuniaria, e
dall'altra tutti coloro, più numerosi, che, versando in stato di
indigenza, vedono ingiustamente aggravata la loro posizione di
condannati, col subire la reclusione o l'arresto in sostituzione della
pena pecuniaria.
Nell'ordinanza si assume anche che siano violati i precetti di cui
agli artt. 2 e 13 della Costituzione, non potendosi considerare la
libertà personale dell'uomo come un quid valutabile con criteri
prettamente monetari, oggettivamente arbitrari. Altro è la
irrogazione immediata della pena detentiva per un certo reato, del
quale un singolo si è reso responsabile, ed altro è la irrogazione
della stessa pena "in sostituzione" di quella pecuniaria e che il
condannato non è in grado di pagare.
L'ordinanza, notificata e comunicata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1961, n. 44.
Il 18 gennaio si è costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atto di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato. In queste deduzioni si sostiene
essere infondate entrambe le questioni proposte. Quanto alla prima si
osserva che il diritto di difesa deve intendersi come potestà
effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento del
processo, mentre le modalità dell'esercizio sono regolate dalle
specialità dei singoli procedimenti. Ne consegue che la norma
dell'art. 630 del Cod. proc. pen. prevede la nomina del difensore di
ufficio soltanto per chi è ammesso al gratuito patrocinio: ciò
riguarda la modalità dell'esercizio del diritto di difesa, non il
diritto stesso. Il diritto di difesa deve intendersi assicurato se sia
rimesso alla determinazione della parte il farsi assistere da un
difensore, il che, nella specie, non può essere posto in dubbio.
Circa la seconda questione l'Avvocatura, stabilito che, per il
rapporto di specialità, l'art. 13 è assorbente in relazione all'art.
2 della Costituzione, sostiene, in relazione all'art. 3, che la ratio
della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva non può
ricercarsi nell'intento del legislatore di determinare una
disuguaglianza dei cittadini alla stregua delle loro condizioni
sociali, alle quali, lato sensu, possono riferirsi le condizioni
economiche. L'istituto della conversione tende a garantire il carattere
di afflittività della pena, il quale viene meno in tutti i casi in cui
la pena pecuniaria non è eseguita. È anzi da tener presente, secondo
la Avvocatura, che proprio se si rifiutasse l'istituto della
conversione si rischierebbe di violare l'art. 3 della Costituzione, in
quanto la pena sarebbe eseguita soltanto per alcuni e non per altri. Di
più: verrebbe costituzionalmente in discussione lo stesso istituto del
la pena pecuniaria, il che spingerebbe il legislatore ad eliminare
tale specie di pena, e il giudice ad irrogare soltanto pene detentive.
Il principio di eguaglianza è da ritenersi osservato allorché certe
norme sono poste non a privilegio di alcune categorie di cittadini o in
odio ad altre, bensì per regolare situazioni che esigenze sociali
vogliono siano ordinate in un certo modo.
Circa la presunta violazione dell'art. 13 l'Avvocatura osserva che
la conversione della pena pecuniaria è disciplinata in astratto dalla
legge ed è applicata con atto motivato del giudice, per cui non
sussiste alcuna violazione del detto articolo.
Il 13 novembre 1961 l'Avvocatura ha depositato memoria illustrativa
in cui vengono ribadite le argomentazioni di cui innanzi. Considerato in diritto :
1. - La prima delle due questioni, relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 630 del Codice di procedura penale, è dalla
ordinanza esplicitamente fondata sul concetto che l'assistenza del
difensore sia "una componente indefettibile del diritto di difesa in
senso ampio"; con la conseguenza che il difetto di tale assistenza nel
procedimento per l'incidente di esecuzione sarebbe in contrasto col
precetto del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
La Corte ritiene che il diritto di difesa in senso ampio non si
identifichi con la indefettibile assistenza del difensore. È da
premettere che la invocata norma della Costituzione riguarda la difesa
non soltanto nel procedimento penale, ma in ogni specie di
procedimento, come chiaramente si desume dall'intero contenuto
dell'art. 24, e poi in particolare dal comma terzo, concernente la
assicurazione ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi davanti
"ad ogni giurisdizione". Ora, nei vigenti nostri ordinamenti
processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la
necessità dell'assistenza del difensore. Infatti, per tacere di altri
casi, nel procedimento penale tale assistenza è obbligatoria nella
fase del giudizio, ma non lo è nella istruzione (art. 124, 125 Cod.
proc. pen.); e nel procedimento civile lo stare in giudizio senza
l'assistenza del difensore è consentito per i giudizi davanti ai
conciliatori, ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori
(art. 82 Cod. proc. civ.). Tali possibili limitazioni alla obbligatoria
assistenza del difensore non costituiscono, a giudizio di questa Corte,
violazioni del diritto alla difesa, il quale deve ritenersi garantito
dalle norme in virtù delle quali è assicurata la possibilità di
tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal
difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la
obbligatorietà di tale assistenza. La nomina del difensore di ufficio
nel procedimento penale è da porre in relazione con questo principio,
onde l'avviso costante della dottrina e della giurisprudenza che tale
nomina sia da ritenere obbligatoria soltanto nelle fasi di procedimento
nelle quali è obbligatoria l'assistenza del difensore, a parte le
disposizioni particolari relative alla nomina del difensore di ufficio
nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, e, per
la istruzione sommaria, in occasione dell'interrogatorio (artt. 304 e
390 Cod. proc. pen.).
L'incidente di esecuzione è, appunto, una fase del procedimento
penale in cui l'assistenza del difensore è facoltativa. Il che non
toglie che il diritto alla difesa sia assicurato dall'impugnato art.
630 del Cod. proc. pen., e ciò mediante le disposizioni nelle quali, a
pena di nullità, si fa obbligo di comunicare il giorno fissato per la
deliberazione a chiunque vi abbia interesse, si dà facoltà al
condannato e agli altri interessati di farsi udire personalmente o a
mezzo del difensore, si dà facoltà di presentare memorie,
direttamente o a mezzo del difensore. La nomina del difensore di
ufficio limitata dall'art. 630 per l'interessato ammesso al gratuito
patrocinio non costituisce per gli altri soggetti una violazione del
diritto alla difesa, sia perché questo è assicurato nel modo di cui
innanzi, sia perché la nomina di un difensore è connaturale
all'istituto del gratuito patrocinio e alle concrete possibilità del
suo funzionamento.
La prima delle due questioni proposte dall'ordinanza deve,
pertanto, ritenersi non fondata.
2. - Identica decisione la Corte ritiene di dover adottare per la
seconda questione, riguardante la legittimità costituzionale delle
norme che prevedono la conversione della multa e dell'ammenda in pena
detentiva. Tale questione investe parte cospicua dell'ordinamento
penale, numerosissime essendo, come è noto, nel Codice e nelle leggi
speciali, le figure di reato per le quali è preveduta la sola pena
pecuniaria, senza contare tutte le altre per le quali le pene
pecuniarie sono disposte insieme alle pene detentive con funzione
aggiuntiva o alternativa.
È da premettere che la questione sulla legittimità delle norme
impugnate (artt. 135, 136 Cod. pen.; 586, ultimo comma, Cod. proc.
pen.) non può essere posta in riferimento agli artt. 2 e 13 della
Costituzione: non al primo, in quanto, nel riconoscere e garantire in
genere i diritti inviolabili dell'uomo, esso necessariamente si riporta
alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in
considerazione; non al secondo, che riguarda propriamente la tutela
contro le restrizioni arbitrarie della libertà personale, tra le quali
non è da annoverare la carcerazione a seguito di conversione della
pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dall'Autorità giudiziaria
e nei casi e modi previsti dalla legge.
La questione da decidere consiste, dunque, soltanto nello stabilire
se le norme impugnate, e più propriamente l'art. 136 del Cod. pen.,
nel disporre che le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per
insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella
reclusione e nell'arresto, siano in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per effetto di una ingiusta e arbitraria situazione di
disuguaglianza nella quale, secondo l'ordinanza, verrebbero a trovarsi
i condannati, alcuni in grado di provvedere al pagamento, altri, per il
loro stato di indigenza, costretti a subire la conversione.
È da escludere in primo luogo che le norme impugnate possano
essere ritenute illegittime per la diversa qualità della pena che a
seguito della conversione viene applicata, invece di quella che - come
è detto nell'ordinanza - si ritenne dallo stesso legislatore di
adottare e dal giudice di irrogare. Non è la surrogazione, in sé e
per sé, dell'una pena all'altra che è rilevante, trattandosi di
surrogazione dal legislatore espressamente preveduta, ben cognita al
giudice all'atto della irrogazione della pena pecuniaria, e implicita
nella sua stessa decisione. Quanto al trattamento che ne deriva, è
ancora una volta da richiamare la giurisprudenza di questa Corte, la
quale, come è noto, in numerose sentenze, ha escluso che con l'art. 3
della Costituzione si sia inteso' stabilire un principio di eguaglianza
in senso assoluto, ritenendo non illegittima una diversa disciplina
quando diverse siano le situazioni cui le norme si riferiscono. Una
considerazione analoga si impone anche per quelle particolarità di
trattamento che inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un
istituto giuridico; il che, appunto, si verifica per la pena, la cui
funzione è tale che deve poter trovare attuazione a carico di chiunque
abbia commesso violazione di una norma penale.
Non sembra esatto, a tal proposito, il richiamo che fa l'Avvocatura
dello Stato al principio della afflittività della pena. Esso, invero,
riguarda la pena nel suo contenuto e nella fase della sua attuazione,
mentre la conversione riguarda il momento anteriore del procedimento
per la esecuzione della pena, ed è da riportare ad altro principio.
Quando si deve procedere alla esecuzione, ove si accerti la
insolvibilità del condannato, se necessariamente si arresta la
esecuzione di altre sanzioni pecuniarie, non altrettanto può avvenire
delle sanzioni pecuniarie a carattere propriamente penale, cioè le
multe e le ammende. L'ordinamento giuridico, il nostro come quello in
genere di tutti i paesi, dispone che si proceda oltre, e che si attui
sulla libertà personale del condannato quella esecuzione della pena
che è risultata impossibile sui suoi averi; affermandosi con ciò il
principio che alla esecuzione effettivamente si addivenga, sia pure in
forma diversa, affinché la pena non resti minacciata ed irrogata a
vuoto, ed agisca, invece, secondo, la propria natura e funzione. Un tal
carattere non contrasta - è appena il caso di rilevarlo - né col
principio del perdono e con gli istituti relativi (sospensione
condizionale della pena, perdono giudiziale, ecc.), né tanto meno, con
la esigenza della individualizzazione della pena, sia al momento della
sua irrogazione (in base ai criteri dettati per il nostro ordinamento
dall'art. 133 del Cod. pen.), sia nella fase della sua esecuzione.
Questo carattere di inderogabilità, che è insito nella stessa
natura della pena, non può non riguardare insieme e la pena detentiva
e la pena pecuniaria (multa e ammenda): forme diverse di una categoria
unica, e però necessariamente subordinate ad unico principio. Ora, nel
caso di multa o ammenda non eseguibile, il principio della
inderogabilità si attua, appunto, con la conversione in pena
detentiva. La funzione che la conversione assume nelle pene pecuniarie
si manifesta nel modo più evidente se si considerano le conseguenze di
una eliminazione della relativa norma dall'ordinamento giuridico.
Prive della possibilità della conversione, le multe e le ammende
verrebbero nettamente destituite della funzione preventiva e repressiva
che è specificamente della pena in senso stretto; la effettiva
incidenza della pena sul colpevole rimarrebbe subordinata alla sua
capacità economica, in modo che quella disuguaglianza che ora si
lamenta per i condannati insolvibili certamente si manifesterebbe a
carico di quelli solvibili; e, infine, il legislatore, per i casi nei
quali ritenesse tuttora necessaria una effettiva tutela penale, sarebbe
inevitabilmente indotto a sostituire sempre con pene detentive le multe
e le ammende non più convertibili; e ciò in pieno contrasto con la
tendenza attuale a ridurre al massimo le brevi pene carcerarie, per le
note ragioni di ordine morale, sociale e pratico.
3. - In base alle considerazioni che precedono, la questione
sottoposta all'esame della Corte viene a puntualizzarsi nel senso che
ciò che bisogna propriamente stabilire è se il particolar modo di
attuarsi del principio della inderogabilità in relazione alle pene
pecuniarie non sia tale da determinare, in ragione del trattamento che
ne deriva per i condannati insolvibili, una violazione dell'art. 3
della Costituzione. Ora, che con l'art. 3 non si sia inteso spingere a
tal punto il principio di eguaglianza si può chiaramente dedurre dalle
norme della Costituzione dedicate all'ordinamento penale.
Risulta da esse ben chiaro il proposito di fissare i cardini
costituzionali del sistema punitivo. Principio di legalità,
irretroattività della norma penale, personalità della pena, divieto
della pena di morte, divieto di trattamenti penali contrari al senso di
umanità, necessità di indirizzare la pena verso la rieducazione del
condannato: sono altrettanti punti fondamentali, che esprimono una
visione integrale del sistema punitivo. Se, come appare evidente, è a
tale visione che furono ispirate le norme degli artt. 25 e 27 della
Costituzione, è da escludere che gli altri punti non esplicitamente
considerati siano sfuggiti all'esame del legislatore costituente; e
tutto, invece, lascia ragionevolmente ritenere che là dove un
intervento esplicito non si è verificato gli istituti, e in
particolare quello della pena, sono stati recepiti col principio e con
la funzione già loro propri e accolti nelle leggi. L'esigenza logica
che la pena, in senso proprio, sia ordinata in modo da poter giungere
alla effettiva sua applicazione, anche eventualmente in forma vicaria,
per tutti i soggetti responsabili e per tutte le accertate violazioni
della norma penale; l'estensione e la importanza dei precetti giuridici
garantiti con pene pecuniarie, data la complessità sempre crescente,
nella vita contemporanea, dei rapporti economici e sociali cui quei
precetti si riferiscono; l'istituto della conversione delle pene
pecuniarie, ricevuto nel nostro e di regola nell'ordinamento di tutti i
paesi, sono elementi tali che non potevano sfuggire al legislatore
costituente. È chiaro, pertanto, che, nel porre i cardini
costituzionali dell'ordinamento penale, la conversione delle pene
pecuniarie per i condannati insolvibili non è apparsa punto lesiva del
principio di eguaglianza dichiarato in altra norma della Costituzione.
D'altra parte, se talora in qualche modo diversa si manifesta in
concreto la incidenza della pena, un coefficiente fondamentale
ricompone e livella ogni disparità, ed è la necessità che tutti i
soggetti, di qualunque condizione (e fatte salve le particolarità di
ciascun caso), siano pari nella responsabilità di fronte al reato:
riaffermazione, non negazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni, sollevate con ordinanza del
Pretore di Cantù del 17 dicembre 1960, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 630, primo comma, del Codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
e degli artt. 135, 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, del Codice
di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte