Sentenza n. 29/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 394/2000
applicata al caso
- art. 1legge 24/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica
della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 2000 dal
Tribunale di Benevento, iscritta al n. 153 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a
serie speciale, dell'anno 2001, nonché nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
2001, n. 24, promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 2001 dal
Tribunale di Benevento e il 27 giugno 2001 dal Tribunale di Taranto,
rispettivamente iscritte ai numeri 587 e 703 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e
38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001 e nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24
(Conversione in legge, con modificazioni, del dcereto-legge
29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 2001 dal Tribunale
di Trento, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Scialpi Stefano, della Cassa
rurale ed artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi
s.c. a r.l., del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e della
Banca nazionale del lavoro s.p.a. nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Antonio Tanza e Bruno Inzitari per Scialpi
Stefano, l'avvocato Antonio Baldassarre per la Cassa rurale ed
artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,
per Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e per la Banca nazionale
del lavoro s.p.a. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 dicembre 2000, depositata il 2 gennaio
2001, il Tribunale di Benevento - nel corso di un procedimento di
opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso, in favore di un istituto
di credito, per un credito derivante, a titolo di capitale ed
interessi, da un contratto di mutuo stipulato in data 4 agosto 1994 -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della
Costituzione, "questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2000" [recte: decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge
7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura)].
Espone il rimettente, in punto di rilevanza della questione, di
essere chiamato a decidere su un'istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione, fondata sull'eccezione di nullità
sopravvenuta, ex art. 1815, secondo comma, del codice civile, della
pattuizione relativa agli interessi, alla stregua dell'indirizzo
giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza
17 novembre 2000, n. 14899. Aggiunge che, se non fosse intervenuta la
norma impugnata - secondo la quale, ai fini dell'applicazione
dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, l'usurarietà degli
interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione -
egli si sarebbe senz'altro adeguato, nelle decisioni sull'istanza
degli opponenti e più in generale sulla successiva istruzione della
causa, all'opposto principio di diritto sancito nella suddetta
sentenza.
Ciò posto, deduce nel merito che il citato art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 394 del 2000 sarebbe innanzitutto lesivo dell'art. 3
della Costituzione "in quanto ( ..... ) contraddittoriamente ed
irragionevolmente riserva un ingiustificato trattamento di favore per
le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a
danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia
dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal
cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle
disposizioni della legge n. 108/1996 e quindi della nullità delle
clausole con le quali sono stati convenuti interessi usurari e
consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma
2, del codice civile".
Ulteriore lesione del principio costituzionale di eguaglianza
deriverebbe poi dalla efficacia retroattiva della norma, solo
apparentemente di interpretazione autentica ma in realtà innovativa
e contrastante con l'interpretazione della legge n. 108 del 1996
pacificamente accolta in giurisprudenza, così da costituire una
sanatoria di rapporti di mutuo obiettivamente usurari.
Per gli stessi motivi risulterebbe altresì violato l'art. 24
della Costituzione, restando leso il diritto alla tutela
giurisdizionale di coloro i quali si sono opposti alle pretese degli
istituti di credito "in base al diritto vigente all'epoca della
domanda".
La norma denunciata si porrebbe inoltre in contrasto con
l'art. 47 della Costituzione, non tutelando il risparmio bensì
l'interesse dei banchieri ed ostacolando l'accesso al credito ed alla
proprietà della casa di abitazione, nonché con l'art. 77 della
Costituzione per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed
urgenza giustificativi dell'emanazione dei decreti-legge.
1.1. - Si è costituita in giudizio la Cassa rurale ed
artigiana-Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi s.c. a r.l.,
concludendo per "la manifesta inammissibilità e/o manifesta
infondatezza e, in subordine, l'inammissibilità e/o infondatezza
della questione".
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica la
parte deduce - a sostegno dell'eccezione di inammissibilità della
questione - che le censure che il rimettente muove alla norma
impugnata non si riferirebbero in realtà all'interpretazione
autentica dell'art. 1815, secondo comma, codice civile - essendo già
precedentemente evidente il riferimento di tale norma al solo momento
della pattuizione di interessi - ma riguarderebbero esclusivamente
gli effetti della norma stessa sulla diversa disposizione di cui
all'art. 644 del codice penale, di cui il medesimo giudice non
sarebbe chiamato a fare applicazione, nemmeno in via incidentale.
Che il regime civilistico della nullità delle clausole
contenenti la pattuizione di interessi usurari sia del tutto distinto
dal profilo penalistico, ed in sé autosufficiente, sarebbe del resto
confermato dal fatto stesso che il legislatore del 1996 ha provveduto
a riscrivere tanto la norma di cui all'art. 644 del codice penale
quanto, e separatamente, quella di cui all'art. 1815, secondo comma,
del codice civile.
Nel merito la questione sarebbe comunque - ad avviso della stessa
parte - manifestamente infondata o, in subordine, infondata, con
riferimento a tutti i parametri evocati.
Non sussisterebbe, in primo luogo, l'asserito contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto la norma impugnata
non avrebbe privato i mutuatari, diversamente da quanto assume il
rimettente, del diritto di far valere la nullità delle clausole con
le quali siano stati convenuti interessi usurari, ma avrebbe
solamente ricondotto a ragionevolezza l'interpretazione della
disposizione che tale nullità sancisce, chiarendo che la pattuizione
è nulla solo se il tasso di interesse convenuto è superiore al
cosiddetto tasso soglia al momento della pattuizione e non anche
quando tale limite sia superato nel corso del rapporto, per effetto
di successive oscillazioni del medesimo tasso soglia.
La circostanza che le conseguenze di tale intervento
interpretativo siano obiettivamente favorevoli agli istituti di
credito non costituirebbe d'altro canto ragione sufficiente per
affermare che si sia voluto riconoscere un ingiustificato trattamento
di favore alle banche, attesa l'intrinseca ragionevolezza della
interpretazione imposta dal legislatore.
Prive di fondamento sarebbero altresì le censure, del pari
riferite all'art. 3 della Costituzione, riguardanti l'efficacia
retroattiva della norma.
Tali censure sembrerebbero muovere - ad avviso della parte
privata - dall'erroneo presupposto che l'interpretazione autentica
sia legittima solo in presenza di un contrasto di giurisprudenza e
che d'altro canto le norme retroattive a carattere innovativo siano
in quanto tali illegittime. Sarebbe vero al contrario, secondo la
stessa parte, che il legislatore può emanare norme interpretative
indipendentemente da qualsiasi contrasto di giurisprudenza, ed anche
al fine di imporre l'interpretazione che egli ritenga corretta, in
presenza di una difforme interpretazione giurisprudenziale, così
come dovrebbe in ogni caso ritenersi pacifica - alla luce della
giurisprudenza della Corte - la legittimità, nei limiti della
ragionevolezza, di norme retroattive a carattere innovativo, con la
sola eccezione delle norme penali in malam partem.
La norma impugnata, quand'anche le si volesse attribuire portata
innovativa, avrebbe perciò i requisiti per superare indenne lo
scrutinio di costituzionalità. Ritiene tuttavia la parte che essa
sia effettivamente interpretativa, in quanto ragionevolmente diretta
- per quanto riguarda l'aspetto civilistico - ad impedire una
interpretazione dell'art. 1815 del codice civile, pur avallata dalla
Corte di cassazione, contrastante con l'inequivoco tenore letterale
della disposizione stessa, oltreché con numerosi principi
costituzionali.
L'interpretazione della legge n. 108 del 1996 accolta dalla
Cassazione contrasterebbe in particolare - ad avviso sempre della
parte - sia con l'art. 3 della Costituzione, perché favorirebbe
irragionevolmente una delle parti del rapporto, sia con l'art. 47
della Costituzione, perché introdurrebbe uno squilibrio nel sistema
tale da provocare la scomparsa dei mutui a tasso fisso, sia con
l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, perché si
tradurrebbe in una lesione dell'autonomia privata non giustificata da
ragioni di utilità sociale, sia infine con l'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, perché renderebbe possibile, sul versante
penalistico, l'assoggettamento a sanzione di una condotta non
costituente reato nel momento in cui viene posta in essere.
Alla norma impugnata dovrebbe coerentemente riconoscersi
carattere interpretativo anche per quanto riguarda l'aspetto
penalistico - peraltro privo di rilevanza nel giudizio a quo -
proprio in quanto le modifiche apportate all'art. 644 del codice
penale dalla legge n. 108 del 1996 non potevano sicuramente
attribuire autonomo rilievo penale al momento della corresponsione,
quando questa fosse stata attuativa di una legittima convenzione, in
quanto ne sarebbe appunto derivata la violazione dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Sarebbero del pari non fondate le censure che il rimettente muove
alla norma impugnata, con riferimento al parametro di cui all'art. 24
della Costituzione, in relazione al pregiudizio che ne deriverebbe
per coloro i quali hanno resistito in giudizio alle pretese delle
banche confidando nell'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla
Cassazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti,
l'incidenza delle norme interpretative sui giudizi in corso non
determina l'illegittimità costituzionale delle norme stesse, se il
loro contenuto non è irragionevole e non altera ingiustificatamente
la parità tra le parti.
La norma impugnata, poi, non contrasterebbe nemmeno con l'art. 47
della Costituzione, in quanto, lungi dallo scoraggiare i piccoli
risparmiatori dall'accesso al credito per l'acquisto della casa,
avrebbe anzi evitato la scomparsa dal mercato finanziario dei mutui a
tasso fisso, più graditi a coloro che dispongono di redditi
costanti.
La censura riferita all'art. 77 della Costituzione sarebbe infine
superata dall'avvenuta conversione in legge del decreto.
1.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione.
In via preliminare, la parte pubblica eccepisce il difetto di
motivazione in punto di rilevanza "con riferimento sia all'aspetto
degli interessi moratori sia alla configurabilità di clausole di
pattuizione di interessi usurari nel caso di fonte contrattuale del
rapporto antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".
Nel merito, quanto alle censure riferite all'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura sottolinea il carattere strutturalmente e
funzionalmente interpretativo della norma denunciata, "in quanto
destinata a combinarsi in sede applicativa con le immutate
disposizioni interpretate, con le quali forma, rispettivamente, un
unico plesso precettivo". Essa avrebbe lo scopo di eliminare ogni
dubbio in ordine alla funzione sanzionatoria, e non riequilibratrice
del rapporto sinallagmatico, dell'art. 1815, secondo comma, del
codice civile, escludendo del tutto ragionevolmente che la
valutazione del carattere usurario degli interessi possa effettuarsi
con riferimento ad un momento successivo a quello della stipulazione
della relativa clausola.
Del tutto insussistente sarebbe la lamentata violazione
dell'art. 24 della Costituzione, operando la norma denunziata sul
piano sostanziale della disciplina dei rapporti e non su quello
processuale della tutela dei diritti, così come prive di fondamento
dovrebbero ritenersi le censure riferite all'art. 47 della
Costituzione, discendendo proprio dalla norma costituzionale la
necessità di assicurare, nell'interesse dei risparmiatori,
l'equilibrio finanziario delle imprese esercenti il credito a medio e
lungo termine e di tutelare l'affidabilità del settore assicurando
certezza alle relazioni giuridiche.
Quanto infine al parametro di cui all'art. 77 della Costituzione,
l'Avvocatura rileva come gli interventi di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge n. 394 del 2000 - finalizzati al riequilibrio dei
rapporti di mutuo a tasso fisso - rendessero parallelamente
necessaria una corretta definizione del normale quadro applicativo
degli articoli 644 del codice penale e 1815, secondo comma, del
codice civile, soggetto a forzature in sede giurisprudenziale a causa
delle avvertite esigenze di tutela delle situazioni di squilibrio
determinate da eventi eccezionali.
2. - Con ordinanza del 18 marzo 2001, depositata il 4 aprile
2001, il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, avente ad oggetto la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 394 del
2000.
Il rimettente premette, quanto alla rilevanza della questione, di
essere chiamato a decidere, tra l'altro, su una domanda di
accertamento della nullità della pattuizione di interessi relativa
ad un contratto di finanziamento stipulato in data 26 gennaio 1993,
avanzata nel corso dell'anno 1998 per violazione delle norme di cui
alla legge n. 108 del 1996, e precisa che, in difetto della
intervenuta normativa di cui al decreto-legge citato, egli si sarebbe
senz'altro uniformato alla giurisprudenza della Cassazione, secondo
cui deve ritenersi illegittima la pattuizione di interessi moratori a
tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996, anche
se stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge, "con
conseguente sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai
usurario, limitatamente a quella parte di rapporto non ancora
esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108/1996".
Ai mutui a tasso fisso stipulati anteriormente all'entrata in
vigore della legge n. 108 del 1996, ed ancora in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 394 del 2000, si applicherebbe
invece la disciplina dettata dall'art. 1, comma 2, dello stesso
decreto-legge, con la conseguente sostituzione del tasso pattuito con
quello indicato al comma 3 dello stesso articolo. Tale sostituzione,
peraltro, in quanto limitata alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001, comporterebbe che per il periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e la suddetta data
del 2 gennaio 2001 il debitore sarebbe tenuto a corrispondere gli
interessi nella misura pattuita, ancorché eccedente il cosiddetto
tasso soglia.
Si verificherebbe in tal modo, ad avviso del rimettente, una
ingiustificata disparità di trattamento tra cliente e banca (oltre
che tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con
un trattamento di favore nei confronti di quest'ultima in danno di
coloro che abbiano contratto mutui a tasso fisso prima del 1996 e -
per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge
n. 108 del 1996 ed il 31 dicembre 2000 - non possano giovarsi del
cosiddetto tasso di sostituzione.
2.1. - Si è costituita in giudizio la s.p.a. Mediocredito
Trentino-Alto Adige, convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la
declaratoria di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza,
ovvero di inammissibilità o infondatezza della questione.
Ad avviso della parte, la questione - come viene illustrato in
una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica - sarebbe
inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, per difetto di rilevanza, nella parte in cui il
rimettente sembrerebbe prospettare una disparità di trattamento tra
i singoli clienti degli istituti di credito.
Secondariamente, per indeterminatezza della questione, non
essendo chiaro se lo stesso rimettente si dolga di una disparità di
trattamento, nei rapporti tra cliente e banca (quanto ai mutui a
tasso fisso), ponendo a confronto la situazione di tali rapporti
prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come
interpretata dal decreto-legge n. 394 del 2000, ovvero se egli
invochi una pronunzia additiva volta a retrodatare l'applicabilità
dei tassi di sostituzione.
Sotto altro aspetto, ritenuta come vera la prima delle due
ipotesi sopra prospettate, per incomparabilità delle situazioni
messe a confronto, derivando la loro diversità di disciplina dal
normale fenomeno della successione temporale delle leggi.
Da ultimo perché il rimettente o vuole censurare il merito della
scelta legislativa, ma pone allora una questione politica e non di
legittimità costituzionale, ovvero intende invocare - riferendosi al
secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge - una pronuncia additiva
in virtù della quale l'applicabilità del cosiddetto tasso di
sostituzione venga fatta retroagire, ma in tal caso si prefigurerebbe
la possibilità di diverse alternative, tali da rendere evidente come
la scelta si collochi sul piano tipico della discrezionalità
legislativa.
Nel merito, ed ipotizzando comunque che l'oggetto della questione
di legittimità costituzionale sia il secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge, la parte privata deduce che il legislatore,
intervenuto con la norma di interpretazione autentica contenuta nel
primo comma dello stesso articolo, al fine di riequilibrare la
gravosa situazione che si era venuta a creare per le banche a seguito
della erronea interpretazione della legge del 1996 operata dalla
Cassazione, ha poi ritenuto opportuno venire incontro - pur senza
esservi tenuto ed in un quadro di complessivo bilanciamento degli
interessi contrapposti - alle aspettative che erano insorte nei
mutuatari a tasso fisso "in considerazione dell'eccezionale caduta
dei tassi di interesse avvenuta in Europa ed in Italia", prevedendo,
appunto ai commi secondo e terzo, una sostituzione autoritativa in
senso riduttivo dei tassi, al fine di riportarli ad una soglia
inferiore al tasso usurario.
Si tratterebbe dunque - ad avviso della parte - di un intervento
non dovuto, ma giustificato da ragioni meramente equitative che
renderebbero non irragionevole la fissazione della sua decorrenza da
data prossima a quella di entrata in vigore del decreto-legge e della
successiva legge di conversione piuttosto che dalla data di
superamento del tasso soglia o da quella di stipula dei mutui.
2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza sarebbe innanzitutto
carente di motivazione in punto di rilevanza nella parte in cui
prende a riferimento, al fine di valutare l'usurarietà sopravvenuta
del tasso pattuito, il tasso soglia relativo ai mutui con garanzia
reale piuttosto che quello, più elevato, riferito alle aperture di
credito in conto corrente.
La medesima ordinanza sarebbe inoltre ambigua quanto
all'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, non essendo
chiaro se il dubbio di legittimità costituzionale si riferisca al
comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge ovvero ai successivi commi 2 e
3.
Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe rappresentato dal
fatto che il rimettente sembrerebbe invocare un'inammissibile
sentenza manipolativa "che recuperi al sistema della stessa legge
antiusura n. 108/1986 [recte: n. 108 del 1996] il diverso parametro
rappresentato dal tasso definito dal comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 394/2000, così incidendo sulle scelte di sistema
(soluzioni e parametri) operate dal legislatore nella sua
discrezionalità".
Sarebbe da ultimo non chiaro se nella specie si discuta di
interessi corrispettivi o moratori.
Nel merito, la non fondatezza della questione è argomentata
sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel
precedente giudizio.
3. - Con ordinanza emessa e depositata in data 4 maggio 2001, il
Tribunale di Benevento, nel corso di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,
35, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2001,
n. 24, di conversione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 394.
Il rimettente espone, in punto di rilevanza, di doversi
pronunciare sull'istanza, avanzata dall'opponente, di nomina di un
consulente tecnico contabile per il calcolo degli interessi
effettivamente dovuti in virtù di un contratto di mutuo stipulato
dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sul presupposto
della nullità della originaria pattuizione alla stregua
dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di
cassazione 17 novembre 2000, n. 14899. Precisa, in fatto, che il
tasso pattuito e richiesto dalla banca in via monitoria,
corrispettivo del 21 e moratorio del 2, risulterebbe usurario sia
in riferimento al tasso effettivo globale medio da ultimo rilevato
per i finanziamenti bancari a medio termine, sia in riferimento a
quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti.
Muovendo dall'esplicito presupposto che la norma impugnata trovi
applicazione anche in ipotesi di pattuizione di interessi già in
origine usurari, il rimettente assume violati gli articoli 3, 24 e 47
della Costituzione in base ad argomentazioni sostanzialmente
identiche a quelle svolte nella precedente ordinanza del 30 dicembre
2000.
La medesima norma, riconoscendo al prestito del denaro una
redditività eccessiva e sproporzionata rispetto alla media stabilita
dal libero mercato, contrasterebbe altresì con l'art. 35, primo
comma, della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni, e con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione,
secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione.
Premesso che il contratto dedotto nel giudizio a quo risulta
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la
parte pubblica rileva in primo luogo che il rimettente non avrebbe
indicato a quale categoria di operazioni creditizie si riferisca il
contratto stesso, ai fini della individuazione del tasso soglia, né
avrebbe chiarito se il tasso convenuto - come in realtà sembrerebbe
desumersi da taluni passi dell'ordinanza - fosse superiore al tasso
soglia già al momento della stipula, dal che deriverebbe
l'irrilevanza della questione.
Osserva inoltre che l'ordinanza risulterebbe priva di motivazione
anche con riguardo alla problematica relativa all'applicabilità
delle norme antiusura agli interessi moratori.
Nel merito, in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3,
24 e 47 della Costituzione, l'Avvocatura ribadisce le argomentazioni
svolte nell'atto di intervento nel primo giudizio promosso dal
medesimo rimettente. Quanto poi agli ulteriori parametri di cui agli
articoli 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, ne
deduce la non pertinenza "data la sottolineata essenzialità del
momento della pattuizione ai fini della qualificazione della condotta
dell'operatore economico".
4. - Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa e depositata
in data 27 giugno 2001, nel corso di un giudizio di opposizione
all'esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della stessa norma, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e
24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Il rimettente espone, in punto di rilevanza, che il credito
azionato in via esecutiva, derivante da un contratto di mutuo
stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del
1996, è in parte costituito da interessi convenzionali ad un tasso
che - per un periodo di oltre due anni, dal marzo 1997 all'agosto
1999 - risulta superiore al tasso soglia fissato ai sensi della
stessa legge.
Quanto alla non manifesta infondatezza, assume innanzitutto che
le modifiche apportate all'art. 644 del codice penale dall'art. 1
della citata legge n. 108 del 1996 avrebbero portato a configurare
due diverse tipologie di fatti di usura: il farsi promettere
interessi usurari ed il farsi dare interessi usurari.
Il decreto-legge n. 394 del 2000, nell'escludere la rilevanza
penale della ricezione di interessi divenuti usurari, per il
superamento del tasso soglia, successivamente alla pattuizione,
avrebbe in realtà abrogato, con norma dunque innovativa e non
meramente interpretativa, la seconda delle due figure di usura, con
efficacia retroattiva anche agli effetti civili.
Siffatta retroattività agli effetti civili si porrebbe in
contrasto, sotto diversi aspetti, con il principio generale di
ragionevolezza.
In primo luogo, la norma introdurrebbe infatti una irragionevole
disparità di trattamento tra coloro i quali sono ora tenuti a
corrispondere somme che precedentemente non erano dovute ed i
percettori delle stesse, "ora ingiustificatamente avvantaggiati,
oltre che in sede penale, anche in sede civile".
Ulteriore disparità di trattamento sussisterebbe poi tra gli
operatori del settore creditizio che abbiano correttamente ricondotto
i tassi di interesse pattuiti nei limiti del tasso soglia e coloro
che ciò non abbiano fatto e, parallelamente, tra le rispettive
controparti.
La norma impugnata, infine, frustrerebbe la possibilità di agire
e resistere in giudizio in capo a coloro ai quali la legge n. 108 del
1996 aveva attribuito la possibilità di tutela giurisdizionale.
4.1. - Si è costituito in giudizio Stefano Scialpi, opponente
nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale.
In aggiunta ai profili di contrasto con l'art. 3 della
Costituzione prospettati dal rimettente, la suddetta parte privata
individua un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza nella
irragionevole disparità di trattamento che la norma realizzerebbe
tra i contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata
in vigore della legge n. 108 del 1996 - che si vedrebbero negati i
rimedi di tutela negoziale di cui agli articoli 1339 e 1815, secondo
comma, del codice civile - ed i contraenti di rapporti di credito
diversi da quelli interessati dalla sanatoria governativa (come le
aperture di credito in conto corrente), i quali potrebbero continuare
a giovarsi della normativa antiusura. Con un trattamento, dunque,
irragionevolmente deteriore proprio per quella tipologia di relazioni
- i mutui a tasso fisso - più direttamente interessata allo
strumento di tutela del contraente debole offerto dalla legislazione
antiusura.
La medesima norma si porrebbe altresì in contrasto con il
principio di ragionevolezza in quanto restringerebbe anche il campo
di applicazione del delitto di cui all'art. 644 del codice penale,
privando la collettività di uno strumento di lotta alle forme più
subdole di usura.
La parte assume poi che la norma censurata sarebbe ulteriormente
in contrasto con gli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 della
Costituzione sotto il profilo della violazione dei limiti
costituzionali al potere del legislatore di emanare disposizioni
interpretative.
Dovrebbe in primo luogo escludersi che si tratti di norma
interpretativa in senso stretto, proprio in quanto essa si riferisce
non già all'intero complesso delle operazioni di credito regolate
dalla legge n. 108 del 1996 bensì solamente ai rapporti di mutuo a
tasso fisso.
Difetterebbero poi, nella specie, i presupposti stessi per
l'emanazione di norme interpretative, quali individuati dalla stessa
giurisprudenza costituzionale, attesa la mancanza di qualsiasi
contrasto interpretativo.
Risulterebbe in ogni caso violato il principio dell'affidamento
del cittadino nella sicurezza giuridica, contrastandosi d'autorità,
a distanza di oltre cinque anni dalla entrata in vigore della legge,
un indirizzo interpretativo ormai consolidatosi nella giurisprudenza
di legittimità, mediante l'introduzione di una disciplina
derogatoria riguardante, irragionevolmente, i soli mutui a tasso
fisso.
Ne conseguirebbe, sotto altro aspetto, la violazione delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario,
difettando la norma dei necessari requisiti di generalità ed
astrattezza, nonché la lesione del diritto dei cittadini alla tutela
giurisdizionale.
La stessa norma, infine, violerebbe l'art. 77 della Costituzione,
per carenza assoluta dei presupposti di necessità ed urgenza
giustificativi della decretazione d'urgenza, nonché gli articoli 3 e
47 della Costituzione, in quanto obiettivamente finalizzata a
convalidare una pratica dannosa per l'economia e contrastante con il
principio di tutela del risparmio.
4.2. - Si è altresì costituita in giudizio la Banca nazionale
del lavoro S.p.a., convenuta nel giudizio di opposizione
all'esecuzione, concludendo per "la manifesta inammissibilità e/o la
manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la
manifesta infondatezza della questione".
A sostegno della eccezione di inammissibilità per difetto di
rilevanza la parte deduce - in una memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza pubblica - che la prospettazione del rimettente
risulterebbe incentrata sulla asserita illegittimità costituzionale
di quella parte della norma impugnata recante l'interpretazione
autentica dell'art. 644 del codice penale, di cui il rimettente
stesso non dovrebbe fare sicuramente applicazione.
La questione, nei termini proposti, sarebbe comunque infondata
nel merito. Ad avviso della parte, infatti, il rimettente muoverebbe
da una premessa interpretativa erronea, in quanto l'art. 644 del
codice penale, come modificato dalla legge n. 108 del 1996, non
prevedeva come autonoma figura di reato la percezione di interessi,
superiori al tasso soglia, che non fossero tuttavia usurari al
momento della pattuizione. Il riferimento, contenuto nella norma, al
farsi dare, oltre che al farsi promettere, interessi usurari, avrebbe
avuto unicamente lo scopo di rendere punibili i comportamenti
consistenti nella percezione di interessi usurari non preceduta da
una autonoma pattuizione.
Ne resterebbe perciò confermata la funzione autenticamente
interpretativa della norma impugnata.
Deduce ancora la parte - sulla scorta di argomentazioni identiche
a quelle svolte dall'Istituto di credito costituito nel procedimento
promosso dal Tribunale di Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre
2000 - l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte di
cassazione alla legge n. 108 del 1996 e contesta altresì la tesi del
rimettente secondo la quale la norma impugnata avrebbe introdotto una
ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali
sarebbero ora tenuti a corrispondere somme che non erano dovute prima
che la norma stessa intervenisse.
Quand'anche, infatti, volesse attribuirsi a detta norma carattere
innovativo e non interpretativo, essa risulterebbe comunque
giustificata dalla finalità di riequilibrare "la clamorosa
disparità di trattamento che si era venuta a determinare tra le
parti del contratto di mutuo per effetto della applicazione di norme
per le quali (sul piano civilistico in evidente contrasto con
l'art. 1815 del codice civile come modificato dalla legge del 1996)
il momento della corresponsione degli interessi doveva essere quello
cui far riferimento per la determinazione della soglia usuraria, pur
se tale corresponsione fosse attuativa di una convenzione lecita al
momento della pattuizione".
Parimenti infondato o addirittura inammissibile sarebbe l'assunto
relativo alla disparità di trattamento che si sarebbe verificata tra
le banche che avessero ricondotto spontaneamente la pattuizione nei
limiti della non usurarietà e quelle che non si fossero invece
indotte a tale rinegoziazione e, parallelamente, tra i mutuatari che
avessero beneficiato di rinegoziazione e coloro che non l'avessero
ottenuta.
L'asserita disparità tra banche sarebbe infatti irrilevante nel
giudizio a quo mentre quella tra mutuatari sarebbe una disparità di
mero fatto, dovuta a comportamenti del tutto eventuali, in quanto
tale irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.
Non sussisterebbe, poi, la prospettata violazione del diritto di
agire in giudizio, né la conseguente lesione di un affidamento
legittimamente sorto, proprio in considerazione della natura
interpretativa della norma, in virtù della quale deve escludersi che
nel patrimonio giuridico dei mutuatari sia mai entrato il diritto ad
ottenere l'abbattimento del tasso di interesse divenuto superiore al
tasso soglia.
La censura sarebbe d'altro canto priva di pregio anche se alla
norma si attribuisse carattere innovativo, tenuto conto degli
effetti, contrastanti con numerosi principi costituzionali, della
norma modificata.
In via ulteriormente subordinata, la parte eccepisce infine
l'inammissibilità della questione "per discrezionalità del
legislatore".
4.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
Ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe irrilevante
nel giudizio a quo in quanto, secondo l'assunto dello stesso
rimettente, l'art. 1815, secondo comma, del codice civile sarebbe
comunque inapplicabile nell'ipotesi, dedotta in giudizio, di clausola
di interessi non originariamente illecita.
Oltre a ciò il rimettente avrebbe comunque omesso di considerare
che il mutuo, la cui restituzione è oggetto del giudizio a quo
risulta erogato in franchi svizzeri, e che le operazioni in valuta
sono espressamente escluse dalla rilevazione trimestrale effettuata
ai fini della legge sull'usura.
Risulterebbe infine omessa qualsiasi indicazione sia in ordine
alle modalità di calcolo degli interessi moratori, sia in ordine
alla applicabilità a tali interessi della legge n. 108 del 1996.
Nel merito l'Avvocatura, premessa l'irrilevanza nel giudizio a
quo degli aspetti penalistici della normativa in tema di usura,
ribadisce l'infondatezza della questione sulla scorta di
argomentazioni non dissimili da quelle svolte negli altri giudizi. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Benevento, con due distinte ordinanze, ed il
Tribunale di Taranto sollevano, in riferimento agli articoli 3, 24,
35, 41, 47 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,
n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con
modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, secondo il quale "ai
fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e
dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Assumono in buona sostanza i rimettenti che la norma, solo
apparentemente interpretativa ma in realtà innovativa, costituisca
irragionevole sanatoria - ad esclusivo vantaggio degli istituti di
credito - di comportamenti obiettivamente usurari, così da porsi in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali.
Il Tribunale di Trento censura invece l'art. 1 della legge di
conversione assumendo lesiva dell'art.3 della Costituzione la
disciplina dettata dal medesimo decreto-legge nella parte in cui
prevede, per i contratti in corso, che la sostituzione del tasso
pattuito dalle parti con quello indicato all'art. 1, commi 2 e 3,
abbia luogo solamente per le rate con scadenza successiva al
2 gennaio 2001.
Stante l'evidente connessione oggettiva, i quattro giudizi vanno
riuniti per essere congiuntamente decisi.
2. - La questione sollevata dal Tribunale di Benevento con
l'ordinanza del 4 maggio 2001 deve ritenersi inammissibile.
Il giudice rimettente - che dichiara accertata, nel giudizio a
quo, l'usurarietà del tasso convenuto dalle parti "vuoi considerando
l'odierno tasso effettivo globale medio del 10, 96, vuoi considerando
quello ancor più basso delle rilevazioni precedenti" - muove dalla
esplicita premessa che la norma impugnata comporti l'impossibilità
di far valere la nullità anche originaria delle clausole con le
quali siano stati convenuti, dopo l'entrata in vigore della legge
n. 108 del 1996, interessi usurari. Contrariamente a tale assunto,
nel caso di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l'entrata
in vigore della legge n. 108 del 1996, è indubbio che la nullità
della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, del
codice civile come novellato dalla suddetta legge del 1996 non è in
alcun modo preclusa dall'applicazione della norma impugnata. E ciò
rende priva di rilevanza la questione prospettata.
2.1. - Vanno invece respinte le ulteriori eccezioni di
inammissibilità, sollevate sia dalla difesa delle parti private che
dall'Avvocatura generale dello Stato ed analiticamente esposte in
narrativa.
2.2. - In particolare, la questione sollevata dal Tribunale di
Benevento con l'ordinanza del 30 dicembre 2000 si appalesa rilevante
nel giudizio a quo in quanto il rimettente - chiamato a pronunciarsi
su una opposizione a decreto ingiuntivo - si duole propriamente del
fatto che la norma impugnata - nella parte in cui sarebbe, a suo
avviso, modificativa dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile
- precluda la declaratoria di nullità sopravvenuta delle clausole di
interessi che risultino eccedenti il tasso soglia, contenute in
contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge
n. 108 del 1996, come nel caso in esame.
Il difetto di una specifica motivazione in ordine alla
applicabilità anche agli interessi moratori dell'art. 1815, secondo
comma, del codice civile risulta ininfluente nella specie, in quanto
il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque
comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il
tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è
assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo
appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a
qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di
specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal
giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe
anche gli interessi moratori.
La dichiarata adesione, da parte del rimettente, all'indirizzo
interpretativo seguito dalla Corte di cassazione è infine
sufficiente a giustificare l'opzione ermeneutica - da cui il
rimettente muove - secondo la quale, in mancanza della norma
impugnata, le clausole di interessi eccedenti il tasso soglia
sarebbero colpite dalla sanzione di nullità di cui al citato
art. 1815, secondo comma, del codice civile, pur se originariamente
lecite in quanto contenute in contratti stipulati anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.
2.3. - La questione sollevata dal Tribunale di Trento è a sua
volta rilevante, in quanto il rimettente - dinanzi al quale è
proposta domanda di accertamento della nullità sopravvenuta di una
pattuizione di interessi contenuta in un contratto di finanziamento
stipulato nel 1993 - prospetta il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione della disciplina recata dal decreto-legge n. 394 del
2000, come modificato dalla legge di conversione, a motivo della
applicabilità del tasso di sostituzione, previsto dal secondo e
terzo comma dell'art. 1, alle sole rate aventi scadenza successiva al
2 gennaio 2001, a fronte dell'efficacia retroattiva riconosciuta
invece al primo comma in forza della sua dichiarata natura
interpretativa.
La censura di disparità di trattamento tra i singoli clienti -
pur volendo ritenerla estranea all'oggetto del giudizio a quo - non
rende comunque irrilevante la questione, essendo prospettata come
profilo meramente secondario ed aggiuntivo rispetto a quello
principale, rappresentato dalla irragionevolezza della norma
impugnata.
Non sussiste, sotto altro aspetto, alcuna ambiguità nella
individuazione della questione poiché lo stesso rimettente,
censurando la norma di conversione, invoca la caducazione dell'intero
art. 1 del decreto-legge n. 394 del 2000, non ritenendo in diverso
modo emendabile il denunciato vizio di legittimità costituzionale.
Costituisce infine questione di fatto, rimessa all'esclusiva
valutazione del giudice a quo, la qualificazione del rapporto
contrattuale dedotto in giudizio, al fine della individuazione del
tasso soglia ad esso riferibile.
3. - Per quanto concerne da ultimo l'ordinanza del Tribunale di
Taranto, va in primo luogo rilevato che il giudice a quo dà
espressamente conto del fatto che l'oggetto del contendere è
rappresentato esclusivamente dalla misura degli interessi, non
essendovi contestazione alcuna riguardo ai maggiori oneri derivanti
per il mutuatario dal mutamento del tasso di cambio tra lira e franco
svizzero.
Il fatto, poi, che il rimettente ritenga inapplicabile alla
fattispecie dedotta in giudizio l'art. 1815, secondo comma, del
codice civile non pregiudica la rilevanza della questione.
Il rimettente medesimo muove infatti dalla premessa che
l'inesigibilità degli interessi eccedenti il tasso soglia, pur se
lecitamente convenuti, discenderebbe - in mancanza della norma
impugnata, cui egli attribuisce efficacia di abolitio criminis -
dalla illiceità penale della percezione di tali interessi, a suo
avviso originariamente sancita dalla legge n. 108 del 1996.
La norma impugnata, abrogando la figura criminosa rappresentata
dal farsi dare interessi usurari, avrebbe retroattivamente escluso -
ad avviso dello stesso rimettente - anche l'inesigibilità della
pretesa creditoria, in tal modo precludendo l'accoglimento della
opposizione all'esecuzione sulla quale egli è chiamato a
pronunciarsi.
È evidente - anche in tal caso - che ogni eventuale valutazione
riguardo alla fondatezza di siffatta premessa interpretativa attiene
al merito e non già alla ammissibilità della questione.
4. - Le questioni, pure riguardanti l'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 394 del 2000, sollevate dal Tribunale di Benevento,
con l'ordinanza del 30 dicembre 2000, in riferimento agli articoli 3,
24, 47 e 77 della Costituzione, e dal Tribunale di Taranto, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, non sono fondate.
4.1. - Per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 77 della
Costituzione, evocato dal Tribunale di Benevento sotto il profilo
della carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, è
sufficiente osservare che eventuali vizi attinenti ai presupposti
della decretazione d'urgenza devono ritenersi sanati in linea di
principio dalla conversione in legge e che deve comunque escludersi
che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei
presupposti della decretazione. Ferma restando l'estensione alla
legge di conversione delle ulteriori censure riferite al
decreto-legge (sentenza n. 400 del 1996).
4.2. - Con riferimento agli ulteriori parametri evocati, va
rilevato che entrambi i rimettenti - pur nella diversità dei
rispettivi percorsi argomentativi - muovono dalla comune premessa
della applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti
in corso al momento della sua entrata in vigore, da ciò facendo
derivare la nullità sopravvenuta delle clausole determinative di
interessi (ovvero, secondo la prospettazione del Tribunale di
Taranto, l'inesigibilità degli interessi stessi) ogni qualvolta il
tasso pattuito risulti, in proseguo di tempo, superiore al tasso
soglia.
Sulla scorta di tale assunto essi attribuiscono quindi alla norma
contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000,
un'efficacia irrazionalmente sanante della nullità (o inesigibilita)
derivante dalla natura (divenuta) obiettivamente usuraria di rapporti
contrattuali intercorrenti con gli istituti di credito, tale da porsi
in contrasto sia con il generale canone di ragionevolezza, sia con il
principio di eguaglianza, sia con il diritto di difesa, sia infine
con il principio di favore per l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà della casa di abitazione.
Siffatta impostazione appare peraltro viziata proprio nelle sue
premesse.
Va innanzitutto considerato che secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi precluso al
legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti
disposizioni legislative, pur a prescindere dall'esistenza di una
situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di contrasti
giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida con
il generale principio di ragionevolezza (cfr., da ultimo, le sentenze
n. 525 del 2000 e n. 229 del 1999).
Lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si
sostanzia dunque nella valutazione riguardo alla sua compatibilità
con il tenore della norma interpretata, alla ragionevolezza della
opzione ermeneutica imposta ed al rispetto dei limiti alla
retroattività delle norme extra-penali individuati dalla
giurisprudenza di questa Corte.
4.3. - A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la
ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai
lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più
incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata
essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente
giudizio, da un lato rendendo più agevole l'accertamento del reato,
attraverso l'individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la
trasformazione dell'approfittamento dello stato di bisogno, di
difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza
aggravante, dall'altro inasprendo le sanzioni penali e civili
connesse alla condotta illecita (articoli 1 e 4 della legge).
Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata
dall'esclusivo e dichiarato intento di reprimere una specifica
fattispecie di illecito, non può non rilevarsi come fosse sorto - in
giurisprudenza ed in dottrina - il dubbio (risolto con esiti
interpretativi diversi) circa gli effetti, ai fini penali e civili,
da riconnettere all'ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso
soglia discenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale
originariamente pattuito.
La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della
ragionevolezza, nell'esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico
sul significato delle espressioni "si fa dare [...] interessi [...]
usurari" e "facendo dare [...] un compenso usurario" di cui
all'art. 644 del codice penale, in rapporto al tenore dell'art. 1815,
secondo comma, del codice civile ("se sono convenuti interessi
usurari") ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo.
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel
precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644
del codice penale e 1815, secondo comma, del codice civile trovano
applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni
originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente
possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme
codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è
soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della
suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale
principio di ragionevolezza.
Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di
applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti
di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica
dei rapporti contrattuali.
4.4. - Deve, d'altro canto, escludersi che la norma impugnata si
ponga in contrasto con gli ulteriori parametri evocati.
Quanto all'art. 24 della Costituzione, è sufficiente rilevare
che l'intervento legislativo oggetto di censura, operando sul piano
sostanziale, evidentemente non incide sul diritto alla tutela
giurisdizionale a cui esclusivo presidio è posta la norma
costituzionale invocata (sentenza n. 419 del 2000).
Egualmente infondato è il richiamo all'art. 47 della
Costituzione che enuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte
- un principio al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi,
bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti,
nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite
- nella specie sicuramente non valicato - della contraddizione del
principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994).
5. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di
Trento in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata, nei
limiti di seguito precisati.
5.1. - Il rimettente censura specificamente la disposizione,
contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 394 del
2000, come modificato dalla legge di conversione, secondo cui la
sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello,
eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa
norma "si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001".
Ritiene il giudice a quo che siffatto differimento della
operatività della norma sia irragionevole e fonte di disparità di
trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito,
se posto in relazione con la efficacia retroattiva della disposizione
di cui al primo comma, in virtù della quale i medesimi mutuatari si
vedrebbero preclusa la possibilità - che ad essi, ad avviso dello
stesso rimettente, avrebbe dovuto precedentemente riconoscersi - di
far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi
nei casi di superamento del tasso soglia.
Le considerazioni svolte riguardo alla natura interpretativa
della norma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del
2000 ed alla sua conformità al generale canone di ragionevolezza
rendono a questo punto palese l'infondatezza dell'assunto, da cui
muove il giudice a quo, secondo il quale la suddetta disposizione
avrebbe ingiustificatamente avvantaggiato gli istituti di credito
mediante una generalizzata sanatoria di clausole contrattuali
invalide, rendendo costituzionalmente obbligata una altrettanto
generalizzata applicazione del tasso di sostituzione di cui al
successivo comma 2 a tutte le rate scadute successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996.
Ciò non esclude, tuttavia, che il differimento dell'operatività
del tasso di sostituzione si riveli, sotto altro aspetto, comunque
privo di ragionevolezza, così da porsi effettivamente in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
Va rilevato, a tale riguardo, che nel citato comma 2 dell'art. 1
del decreto-legge è stata inserita una specifica e puntuale
indicazione delle ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui
contratti di mutuo a tasso fisso in corso. Ragioni incentrate sulla
constatazione "dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse
avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura
strutturale".
La norma risulta, dunque, inequivocamente dettata dalla urgente
necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata - ed
indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni giudiziarie - i
contratti di mutuo a tasso fisso divenuti eccessivamente onerosi, a
danno dei mutuatari, per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di
interesse verificatasi nel biennio 1998-1999.
In relazione a siffatta ratio, se non può certo ritenersi
costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva della norma
censurata, risulta invece manifestamente irragionevole la scelta di
differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di
escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle
rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore
del decreto-legge, ed il 2 gennaio 2001.
In tal modo, infatti, il legislatore, anziché eliminare, ha
finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza
nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e,
quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari dallo stesso
evidenziata ed ha, conseguentemente, reso la norma, in parte qua,
manifestamente illogica e contraddittoria e, quindi, lesiva del
generale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394,
convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24,
nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso
comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001 piuttosto che a quelle con scadenza a decorrere dal giorno
stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge.
Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale
del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole "per le
rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica
della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001,
n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello
stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso
dell'entrata in vigore del decreto-legge;
2) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle
parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";
3) Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento
agli articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza
emessa il 4 maggio 2001.
4) Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento
agli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza
emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in
riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte