Sentenza n. 290/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.l. 19/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, del d.l. 10 febbraio 1977, n. 19 ("Decadenza della Società
autostrade romane ed abruzzesi - S.A.R.A. - dalla concessione di
costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e
Torano-Pescara"), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1985
dalla Corte di Appello di Roma, nel procedimento civile vertente tra
la s.p.a. S.A.R.A. e l'A.N.A.S., iscritta al n. 42 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.A.R.A., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Vincenzo Jannone per la s.p.a. S.A.R.A. e l'Avv.
dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'art. 1 del decreto legge 10 febbraio 1977, n. 19,
convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977,
n. 106, ha dichiarato la decadenza della Società autostrade romane
ed abruzzesi (S.A.R.A.) per azioni dalla concessione di costruzione
ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara
(A24 e A25).
In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 del d.l. n. 19 del
1977 cit., la S.A.R.A. è stata obbligata a curare e sta ancora
curando l'esercizio provvisorio, nei limiti dell'ordinaria
amministrazione. A fronte di questa prestazione l'A.N.A.S. ha
riconosciuto alla S.A.R.A. il rimborso delle spese di esercizio
comprensive anche di una quota parte dei costi generali societari
inerenti.
Con atto di citazione notificato il 29 febbraio 1980, la S.A.R.A.
convenne in giudizio l'A.N.A.S. davanti al Tribunale di Roma, per
sentirla condannare al pagamento in suo favore di un compenso, a
norma dell'art. 1709 cod. civ., per l'opera di custodia dei beni e di
esercizio delle autostrade, nonché al rimborso delle spese sostenute
per tali incombenti, ivi comprese le spese generali della società.
Con sentenza non definitiva 9 dicembre 1981/ 2 marzo 1982, il
Tribunale escluse il diritto dell'attrice al compenso per la custodia
dei beni e l'esercizio delle autostrade e riconobbe invece il diritto
della S.A.R.A. al rimborso delle spese per l'opera di custodia e
gestione, ivi compresa una quota delle spese societarie generali
relative alla gestione per conto.
Avverso tali decisioni la S.A.R.A., con atto notificato il 24
gennaio 1984, ha proposto appello davanti alla Corte di Appello di
Roma.
Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di Appello, con
ordinanza in data 21 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, del d.l. n. 19
del 1977 cit., nella parte in cui non prevede il diritto ad un
compenso per l'attività di gestione imposta alla S.A.R.A.
In contrasto con le argomentazioni dell'appellante, il giudice a
quo svolge, in sintesi, le seguenti osservazioni:
a) va escluso che nel caso di specie possa essersi attuata una
prosecuzione, cioè una vera e propria prorogatio, del regime
esistente nel vigore della concessione;
b) non può ipotizzarsi neppure che si sia costituito un nuovo
rapporto di gestione. Dalla lettura del verbale di consegna e
contestuale riconsegna del 22 dicembre 1977 si evince chiaramente che
si tratta di un mero atto ricognitivo della consistenza dei beni
mobili e immobili acquisiti all'A.N.A.S. e che perciò il rapporto
tuttora in corso trova la sua unica fonte nell'art. 8 cit.;
c) non si può ritenere che l'art. 8 costituisca una mera
applicazione della regola sancita dall'art. 1177 cod. civ. (per il
quale l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include
quella di custodirla fino alla consegna). L'operatività di questa
norma si sarebbe infatti esaurita con la consegna all'A.N.A.S. dei
beni ad essa acquisiti e si sarebbe così determinata una soluzione
di continuità nella gestione delle autostrade che il legislatore ha
voluto espressamente evitare, prevedendo, appunto, la gestione
provvisoria;
d) stante la natura di lex specialis della normativa
considerata, non è possibile ricercare la disciplina del rapporto in
questione in norme di diritto comune e quindi non è possibile
ritenere fondata, in difetto di una espressa previsione legislativa,
la pretesa della S.A.R.A. ad un compenso per l'attività di custodia
e di gestione impostale.
La Corte rileva peraltro che la suddetta prestazione, la quale
aveva in origine il requisito della provvisorietà (con conseguente
giustificazione del sacrificio che, con carattere di temporaneità e
straordinarietà, veniva imposto alla S.A.R.A.), si protrae da ormai
oltre otto anni, senza che attualmente sia previsto o sia prevedibile
il momento della cessazione. Ne deriva - prosegue la Corte - un vero
e proprio congelamento sine die anche dei capitali investiti dai
privati (azionisti) nella società, sottratti temporaneamente ma per
un rilevante periodo di tempo all'iniziativa privata ed impiegati per
fini esclusivamente pubblicistici, senza alcuna remunerazione.
Per il giudice a quo si è dunque di fronte ad un atto impositivo,
disposto con legge ordinaria, che non si rivolge alla generalità o
ad una determinata categoria di cittadini, né riguarda un'intera
categoria di beni economici e che, pur non determinando la
traslazione del relativo diritto, produce un temporaneo, ma
rilevante, svuotamento del suo contenuto. Si tratta pertanto di una
di quelle forme subdole di espropriazione (già individuate dalla
Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 55 del 1968), che non sono
costituzionalmente legittime senza la previsione di un adeguato
indennizzo, dovendosi equiparare l'espropriazione temporanea a quella
definitiva, perché anche la prima comporta la sottrazione al privato
di beni economici (frutti naturali o civili).
In altri termini la Corte - si legge ancora nell'ordinanza - è
dell'avviso che l'art. 23 vada integrato con il disposto dell'art.
42, terzo comma, della Costituzione, nel senso che da tali norme si
desume il principio costituzionale che la prestazione imposta non
solo deve essere prevista e regolata da una legge ordinaria ma, se
non si rivolge alla generalità o ad una determinata categoria di
cittadini oppure non ha per oggetto un'intera categoria di beni, deve
necessariamente comportare un adeguato indennizzo.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, 1ª serie speciale, del 21
maggio 1986.
3. - Davanti alla Corte costituzionale si è costituita la
S.A.R.A.
La memoria di costituzione si diffonde anzitutto nella
illustrazione della situazione economica da cui ha avuto origine la
normativa impugnata e nella ricostruzione della vicenda giudiziaria.
Circa quest'ultima, la memoria critica la decisione della Corte di
Appello, come già quella del Tribunale, perché si sono attenute
entrambe ad una lettura limitata del dato normativo senza orientarsi
invece verso una ricostruzione sistematica che avrebbe consentito una
interpretazione conforme alla Costituzione.
Comunque, la censura di incostituzionalità dedotta dalla Corte va
condivisa, anche se parrebbe più corretto parlare di ablazione del
godimento dei capitali investiti, anziché di espropriazione dei
frutti. In ogni caso, vige la regola dell'indennizzo, generale e
comune ad ogni forma di attività ablatoria da parte dei pubblici
poteri, posta dall'art. 42 della Costituzione.
Per la difesa della S.A.R.A., tuttavia, l'orizzonte andrebbe
ampliato con il richiamo anche all'art. 43 della Costituzione, da cui
si desume che "non appare costituzionalmente legittimo alcun
trasferimento d'impresa se non quando - oltre ad essere, ancora una
volta, accompagnato da indennizzo - avvenga in funzione
dell'attribuzione esclusiva dell'attività nazionalizzata al soggetto
nazionalizzatore. Ciò sarebbe appunto avvenuto nel caso di specie,
in cui dovrebbe quindi ritenersi l'espropriazione non dei frutti del
capitale della S.A.R.A., ma piuttosto dell'impresa - azienda propria
della S.A.R.A., per la parte che ad essa era rimasta.
La parte costituita conclude quindi in primo luogo per
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale. In via
subordinata chiede che la Corte pronunzi sentenza interpretativa di
rigetto, in quanto l'art. 8 impugnato, tacendo sull'argomento, non è
idoneo ad escludere il diritto a compenso per la gestione per conto
A.N.A.S., diritto che più semplicemente deriva, nel quadro di una
interpretazione sistematica, dalle comuni regole in tema di attività
gestoria per conto altrui.
4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Quanto alla prima conclusione, l'Avvocatura osserva che il
problema nasce non dalla norma "ma dalla sua concreta attuazione, per
il protrarsi dell'incarico oltre i termini originariamente previsti,
a causa della mancata adozione dei successivi provvedimenti da esso
presupposti". L'inerzia è da ascrivere a valutazione di natura
analitica, non sindacabile in questa sede. In ogni caso, il mancato
superamento della fase di provvisorietà non si risolve in una
subdola forma di espropriazione, ma costituisce un inconveniente di
mero fatto, non imputabile alla disposizione della cui
costituzionalità si discute.
La conclusione relativa alla infondatezza della questione è
nell'intervento soltanto enunciata.
5. - La S.A.R.A. ha depositato fuori termine una memoria, con la
quale ribadisce le argomentazioni già svolte.
A sua volta l'Avvocatura generale dello Stato insiste per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
Nel merito l'Avvocatura rileva soprattutto che non esiste "un
principio di livello costituzionale di remunerabilità di prestazioni
o di capitali". Inoltre nel caso di specie si è in presenza di una
società di diritto privato che è però a prevalente capitale
pubblico, già statutariamente vincolato a finalità e attività di
pubblico interesse. Considerato in diritto
6. - Si è già esposto (cfr. n. 1) che l'art. 1 del d.l. 10
febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 6
aprile 1977, n. 106, ha dichiarato la decadenza della Società (per
azioni) autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione
di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e
Torano-Pescara (A24 e A25).
L'ultimo comma dell'art. 8 di tale decreto-legge dispone: "Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto i legali
rappresentanti della società assumono le funzioni di custodi di
tutti i beni mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze
e gli accessori, inerenti alla costruzione ed alla gestione delle
autostrade, e sono tenuti, rendendone conto al direttore generale
dell'A.N.A.S., a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
necessari per l'esercizio delle stesse autostrade".
In applicazione di quest'ultima norma, la S.A.R.A. ha dovuto
provvedere e sta ancora provvedendo all'esercizio anzidetto.
A fronte di tali prestazioni l'A.N.A.S. ha riconosciuto alla
S.A.R.A. - secondo quanto si evince dall'ordinanza di rimessione - il
rimborso di tutte le spese di esercizio, comprensivo anche di una
quota parte dei costi generali societari di stretta pertinenza
dell'esercizio stesso.
La Corte di Appello di Roma, nel corso del giudizio di secondo
grado - del quale si è detto (cfr. n. 1) - con l'ordinanza di
rimessione ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo
comma, del decreto-legge n. 19 del 1977 suindicato, nella parte in
cui non prevede il diritto ad un compenso per l'attività di gestione
imposta alla S.A.R.A. Tale diritto era stato negato dal Tribunale di
Roma, che, nella sentenza 13 maggio 1983, aveva configurato il
rapporto instauratosi tra S.A.R.A. e A.N.A.S. (art. 4 del d.l. n. 19
cit.) come gestione per conto, ope legis, in base al conferimento di
pubblico servizio ad un soggetto privato.
Di tale diniego la S.A.R.A. si era doluta con l'appello contro la
sentenza di primo grado.
7. - È da esaminare preliminarmente l'eccezione di
inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata dal
Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La inammissibilità viene dedotta in base alla circostanza che il
giudice rimettente solleva la questione stessa non già in
riferimento al contenuto dell'ultimo comma dell'art. 8 del d.l. n. 19
del 1977, ma censurando piuttosto "l'operato omissivo del legislatore
che, successivamente all'imposizione alla S.A.R.A. dell'esercizio
delle autostrade, non ha adottato o non ha consentito di adottare gli
ulteriori provvedimenti da quella disposizione postulati". La mancata
adozione di tali provvedimenti conseguirebbe da "valutazioni
insindacabili di natura politica".
Non può seguirsi tale prospettazione, dato che la sostanza della
censura, mossa alla norma contestata, sta nella mancata previsione
del compenso per la gestione imposta delle due autostrade.
Il riferimento al carattere transitorio della normativa ha
funzione strumentale alla richiesta di tale compenso ed è diretto a
sottolineare la grave incidenza del protrarsi della prestazione,
anche al fine di dedurne effetti ablativi (forma "subdola" di
espropriazione senza indennizzo).
Questo aspetto della censura, ricondotto alla norma impugnata,
viene proposto come elemento della illegittimità costituzionale
della norma stessa, con riferimento al terzo comma dell'art. 42 Cost.
La deduzione di inammissibilità è, pertanto, da dichiararsi
priva di fondamento.
8. - La denunciata violazione del terzo comma dell'art. 42 Cost.
trae base, secondo l'ordinanza, dal protrarsi dell'attività imposta
alla S.A.R.A. - originariamente di carattere provvisorio - per il
lungo periodo di tempo già trascorso e non ancora concluso, con
grave incidenza sulla gestione della società e sulla posizione
(anche patrimoniale) degli azionisti (cfr. n. 10).
Si tratterebbe di una condotta sostanzialmente espropriativa e,
come tale, costituzionalmente illegittima, in quanto non accompagnata
dalla previsione di un adeguato indennizzo. Tale condotta sarebbe in
contrasto con l'art. 23, integrato con la disposizione del terzo
comma dell'art. 42 Cost.
9. - La formulazione della censura, così sintetizzata, pone alla
Corte il problema di definire il contenuto ed i caratteri della
prestazione imposta per legge alla S.A.R.A.
Dichiarata la decadenza di questa società dalla concessione di
costruzione e di esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e
Torano-Pescara (A24 e A25) (art. 1 d.l. n. 19 del 1977 cit.), i
legali rappresentanti della società venivano contestualmente
investiti (per effetto dell'ultimo comma dell'art. 8 dello stesso
d.l.) delle attribuzioni di custodi di tutti i beni inerenti alla
costruzione e alla gestione delle autostrade e di gestori delle
stesse, per provvedere agli "atti di ordinaria amministrazione
necessari", "rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S.".
Attraverso l'indicazione dei rappresentanti, la norma imponeva, in
sostanza, alla società una prestazione di fare, sulla base di un
rapporto obbligatorio ex lege, nel quale creditore si configurava
l'A.N.A.S. e la S.A.R.A., soggetto debitore, era tenuta
all'esplicazione di attività (oltre che di custodia) di gestione
delle due autostrade.
Osserva la Corte che l'art. 23 Cost. consente l'imposizione di
prestazioni, "personali o patrimoniali", sempre che siano previste
dalla legge.
La norma regola unitariamente tali prestazioni, distaccandosi,
così, dalla configurazione diversificata che le due figure avevano
assunto nell'assetto della società feudale, dello Stato assoluto e
della monarchia parlamentare. La congiunta previsione attuale spiega,
poi, la mancanza di inserzione nella nostra Carta fondamentale della
specifica garanzia (concernente i tributi) della riserva di legge,
contenuta, invece, nell'art. 30 dello Statuto albertino.
La formula, che unifica nella previsione i due tipi di prestazioni
"imposte", conserva a ciascuna di esse la sua autonomia e dà base
alla configurazione - alla stregua di un sicuro orientamento anche
dottrinale - della categoria delle prestazioni (ablative) "personali"
come comprensiva degli obblighi coattivi di fare, riferibili ad
attività ed a servizi, anche gestiti da imprese. Quest'ultima
ipotesi trova significativa espressione nell'art. 70 cod. nav., che
prevede l'impiego obbligatorio di navi, munite del relativo
equipaggio, per il soccorso a navi in pericolo o a naufraghi.
La garanzia della riserva di legge, prescritta per la imposizione
delle anzidette prestazioni, è correlata alla esigenza della tutela
della sfera della libertà del soggetto gravato; il divieto di
limitazione o di invasione di tale sfera da parte di pubblici poteri
può essere rimosso, dunque, soltanto dalla legge (cfr. Corte cost.
14 dicembre 1979, n. 148; 23 giugno 1965, n. 64). Alla legge è
demandato altresì il compito di fissare, con adeguata
determinatezza, il contenuto della prestazione nonché i criteri
idonei a regolare qualche eventuale margine di discrezionalità che
fosse consentito dalla legge stessa alla P.A. (cfr. Corte cost. 24
maggio 1979, n. 27; 30 gennaio 1962, n. 2).
La Corte sottolinea questa esigenza, con particolare riferimento
alle prestazioni personali, che richiedono, nella previsione della
norma impositiva, oltre la già rilevata precisa definizione del loro
contenuto, l'osservanza di criteri di congruità e di ragionevolezza.
10. - Nella fattispecie, che concerne una prestazione coattiva di
attività di impresa, la legge ne determina con completezza
l'oggetto, non lasciando margine all'esercizio di alcun potere
discrezionale da parte della P.A.
Infatti, l'art. 8, ultimo comma più volte citato, del d.l. n. 19
del 1977 pone una norma precisa circa il contenuto e i limiti della
prestazione, riferendoli all'esercizio delle autostrade,
limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. A fronte di
tale prestazione l'A.N.A.S. è tenuta al rimborso alla S.A.R.A. delle
spese, comprensive di una quota parte dei costi generali societari di
stretta pertinenza dell'esercizio stesso.
L'ordinanza sottolinea un elemento particolare dell'attività
imposta che, a suo avviso, le consente di penetrare nella sfera del
terzo comma dell'art. 42 e lo riferisce al termine e alle modalità
della prestazione, dovuta ex art. 23 Cost. Questa, originariamente
diretta a fronteggiare un'evenienza provvisoria, è stata in concreto
caratterizzata dalla lunga perduranza, "senza che sia previsto o sia
prevedibile il momento della sua cessazione". Donde "un vero e
proprio congelamento sine die anche dei capitali investiti dai
privati (azionisti) della società", sì che essi, "sottratti sia
pure temporaneamente, ma per un rilevante periodo di tempo,
all'iniziativa privata e impiegati per fini esclusivamente
pubblicistici, non trovano alcuna remunerazione". Situazione questa,
che, appunto in base all'invocata integrazione dell'art. 23 col terzo
comma dell'art. 42 Cost., dovrebbe comportare "la determinazione di
un principio costituzionale che integri quello della riserva
legislativa" con l'altro della corresponsione di un adeguato
compenso.
11. - La censura non è fondata.
La Corte rileva che è canone indubbio quello relativo alla
lettura sistematica di norme costituzionali, qualora un precetto
possa trovare la sua integrazione, a pari livello, con altra
disposizione. Siffatto principio è stato affermato, relativamente
all'art. 23, dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha rilevato
che quest'ultima norma, il cui contenuto sta nel prescrivere una
riserva di legge, non ha nessun ruolo da svolgere quando altra norma
costituzionale, nel dettare una disciplina sostanziale della
fattispecie, l'accompagni già con la garanzia formale di detta
riserva (sent. 23 aprile 1965, n. 30).
La congiunta applicazione di disposizioni costituzionali può,
dunque, ben realizzarsi quando ne derivi il rafforzamento di un
precetto e la determinazione o il completamento della sua sfera di
operatività.
Nella specie, l'ordinanza postula l'integrazione sostanziale
(riserva di legge + corresponsione del compenso) attraverso l'impiego
congiunto dell'art. 23 con il terzo comma dell'art. 42 Cost.
La lunga durata dell'attività di gestione imposta si
rifletterebbe sulla rimunerabilità del capitale (privato) della
S.A.R.A. (società per azioni), in quanto non renderebbe possibile
compensare l'attività di gestione, "sottraendola all'iniziativa
privata per un rilevante periodo di tempo". Un siffatto profilo della
censura mal si colloca nell'ambito dell'art. 42 Cost., dato che esso
deduce un impedimento all'iniziativa privata. Comunque, al di fuori
dell'operatività di tale iniziativa, l'art. 8, ultimo comma, del
d.l. n. 19 del 1977 non incide in alcun modo sulla titolarità del
capitale sociale in capo agli azionisti, che sono liberi di gestirlo
secondo le modalità proprie della struttura societaria, alla quale
esso inerisce.
Questa considerazione vale anche nei riguardi dell'altro profilo
della situazione societaria, posto in luce dalla difesa privata,
quando si è riferita all'"ablazione del godimento dei capitali
investiti".
È da osservare che nemmeno tale supposta ablazione è
soccorribile col ricorso al precetto costituzionale invocato (art.
42, terzo comma). Trattandosi dell'imposizione di attività, questa
non può riflettersi né sull'organizzazione societaria, né
sull'appartenenza e sulla composizione del capitale sociale.
L'incidenza riflessa, che su detto capitale può derivare dai vincoli
di gestione dell'attività sociale, si colloca anch'essa al di fuori
della norma costituzionale ora ricordata.
A tal proposito non vanno trascurati i rilievi del Presidente del
Consiglio, secondo i quali, nella specie, si tratta di società di
diritto privato a prevalente capitale pubblico, statutariamente
vincolata a finalità e ad attività di pubblico interesse.
La decadenza dalla concessione originaria della costruzione e
della gestione delle due autostrade fu sollecitata dalla stessa
società S.A.R.A. (come essa stessa ha riconosciuto nelle difese
depositate), "incapace ormai di far fronte ai relativi oneri
finanziari" (memoria dell'Avvocatura generale dello Stato) e
comportò "gravosi oneri venuti a ricadere sulla finanza pubblica,
anche per effetto della successione dell'A.N.A.S. nei rapporti
obbligatori della S.A.R.A. ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 19 del
1977 cit.".
Anche questi elementi, che consentono di precisare l'origine e il
contenuto sostanziale della disposizione dell'art. 8, ultimo comma,
del d.l. n. 19 cit., si oppongono al richiamo del terzo comma
dell'art. 42 Cost. per trarne fondamento dell'attribuzione del
compenso richiesto dalla società per l'opera di gestione.
12. - Non soccorre, poi, ai fini del riconoscimento del titolo al
compenso, il principio di costituzione materiale, tratto da questa
Corte dallo stesso art. 42, terzo comma, e richiamato dall'ordinanza
di rimessione, secondo il quale rientrerebbe nell'ambito della tutela
della proprietà, accanto alla fattispecie dell'espropriazione
formale, il complesso delle situazioni, le quali, pur non concretando
un trasferimento totale o parziale di tale diritto, ne svuotino il
contenuto (cfr. sent. 27 aprile 1982, n. 92; 21 dicembre 1976, n. 89;
9 maggio 1968, n. 55; 22 giugno 1966, n. 90; 19 gennaio
1966, n. 6).
Muovendo da questa premessa la Corte ha affermato che l'indennizzo
da corrispondere in caso di ablazione della proprietà può venir
meno soltanto quando i modi e i limiti, che la legge impone a tale
diritto, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento
dei beni in generale o di intere categorie di essi, ovvero quando la
legge regoli la situazione dei beni rispetto alla P.A., sempre che le
limitazioni tocchino la generalità dei soggetti che si trovino nelle
accennate situazioni (sent. 19 gennaio 1966, n. 6 cit.; 15 novembre
1967, n. 119; 9 maggio 1968, nn. 55 e 56). Questo principio, che
viene testualmente richiamato dall'ordinanza di rimessione, può
definirsi del carattere generale, necessario, della previsione
ablativa e della qualificazione delle limitazioni imposte (in quanto
connesse con la disciplina della posizione del bene nei confronti
della P.A.), deve ritenersi operante esclusivamente nei confronti
delle ablazioni reali, cioè di quelle espropriazioni che concernono
i beni, con l'imposizione di limiti e vincoli che li svuotino del
loro contenuto. Il principio non è invece applicabile alle
prestazioni (o ablazioni) obbligatorie, del tipo di quella che
ricorre nella specie. Siffatta prestazione è definita dall'ultimo
comma del più volte ricordato art. 8 del d.l. n. 19 del 1977 e
questa norma, come si è visto, anche per la sua genesi e per il suo
oggetto, non può considerarsi privativa o gravemente limitativa del
contenuto sostanziale (e dell'appartenenza) di beni.
Le prestazioni obbligatorie consistono in un facere; il loro
oggetto è caratterizzato dal compimento dell'opera o dell'attività,
e, come tale, assume la sua specifica configurazione. Ed è a tale
oggetto che deve riferirsi il giudizio sulla legittimità della
normativa che l'impone.
Appare, anche sotto questo aspetto, arduo rinvenire un principio
costituzionale - come auspica l'ordinanza di rimessione -, in base al
quale, integrando l'art. 23 con l'art. 42, terzo comma, Cost., possa
sancirsi, a favore dell'onerato, la spettanza di un adeguato
compenso.
La corresponsione dell'indennizzo nelle ablazioni reali (ed a
quelle sostanzialmente assimilate), è, invece, preventivamente e
generalmente regolato dalla legge, e l'art. 42, terzo comma, Cost.
conferisce ad esso la garanzia costituzionale.
13. - Collocando il problema sotto un angolo visuale più ampio,
ma sempre con stretta aderenza alla fattispecie, è da osservare che
i limiti e i vincoli che, alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, incidono sul contenuto della proprietà, si differenziano
nettamente, nella loro qualità e struttura, dagli obblighi inerenti
alle prestazioni (o ablazioni) obbligatorie.
Questi debbono procedere da norme di legge; quelli, normalmente,
derivano da atti amministrativi.
Nell'ablazione (o prestazione) obbligatoria, poi, il vincolo opera
direttamente sul soggetto, limitandone la libertà, e non è
ipotizzabile altra incidenza, che possa assimilarsi a questa. Il
fenomeno dello svuotamento sostanziale - equiparabile al
trasferimento coattivo - si realizza invece pienamente nelle
ablazioni reali.
Nelle prestazioni obbligatorie può ben mancare la generale
previsione normativa dell'indennizzo, avendo la Costituzione assunto
come obiettivo primario la difesa della sfera di libertà del
soggetto gravato; a questo fine opera la riserva di legge.
In ogni caso, nella fattispecie, che ha dato luogo al presente
incidente di costituzionalità, la pretesa del soggetto obbligato,
come si evince dall'ordinanza di rimessione, consiste nel "diritto ad
un compenso per l'attività di gestione imposta(gli)", che è
concetto tutt'affatto diverso dall'indennizzo.
A parte i rilievi già svolti circa le peculiarità della
struttura e dell'oggetto della prestazione obbligatoria, l'art. 42,
terzo comma, Cost., non può costituire base idonea per
l'attribuzione di un compenso per la prestazione coattiva di un opus;
compenso la cui determinazione sfugge, in generale, per la sua natura
di corrispettivo di un'attività resa, ai criteri in base ai quali la
legge fissa l'indennizzo per l'ablazione di beni.
La norma stessa non può, poi, aprire la via alla enucleazione di
un altro principio, comprensivo dell'indennizzo e del compenso. La
finalità e l'oggetto dell'indennizzo, essendo del tutto diversi da
quelli della remunerazione di un'attività, impediscono
l'individuazione dell'invocato unitario concetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, ultimo comma, del d.l. 10 febbraio 1977,
n. 19 ("Decadenza della Società autostrade romane ed abruzzesi -
S.A.R.A., dalla concessione di costruzione ed esercizio delle
autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara"), convertito con
modificazioni nella l. 6 aprile 1977, n. 106, questione sollevata con
l'ordinanza 21 maggio 1985 dalla Corte di Appello di Roma (Reg. ord.
n. 42 del 1986), in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte