Sentenza n. 291/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, secondo
comma, 58, prima parte, 59, n. 1, e 64, primo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1980 dal Giudice
conciliatore di Forano Sabino nel procedimento civile vertente tra
Bartoli Maria Pia e Diociaiuti Raniera, iscritta al n. 138 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 172 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 31 maggio 1980 il Giudice conciliatore di
Forano Sabino solleva questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo
comma, 31, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,
degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui
escludono l'applicabilità dell'azione di recesso per necessità del
locatore prevista dall'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto
immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Dubita il giudice a quo che il combinato disposto delle norme
impugnate:
- determini una irragionevole "disparità di trattamento tra i
contratti soggetti a proroga, utile solo per determinarne la durata
(art. 64), e contratti soggetti a proroga da considerare prorogati
(art. 58), risolvendosi il criterio distintivo del limite dei 5.000
abitanti (art. 26) nella violazione degli artt. 3 e 16 della
Costituzione";
- crei una arbitraria disparità di trattamento a favore di chi
abita in Comuni con più di 5.000 abitanti, con la conseguenza di
lasciare disattese, nei Comuni minori, le aspettative della famiglia
di origine, di impedire la formazione di nuovi nuclei familiari;
- violi il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo
comma, Cost.), in quanto attribuisce il diritto di agire al solo
locatore (contrariamente a quanto prevedeva l'art. 4 della legge 23
maggio 1950, n. 253), valorizzando l'art. 59 soltanto la "natura
obiettiva della necessità", anziché l'elemento soggettivo
dell'intenzione dei nubendi, che restano esclusi dalla possibilità
di esercizio dell'azione.
Oggetto del procedimento de quo è l'istanza del locatore diretta
ad ottenere il rilascio dell'immobile, sito in Forano Sabino (comune
con meno di 5.000 abitanti), allegando la necessità di adibirlo ad
abitazione della figlia, prossima alle nozze.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata, in quanto
la sua proposizione discenderebbe da una non corretta interpretazione
delle norme denunciate, in particolare dell'art. 64.
Questa norma, infatti, - secondo l'Avvocatura - non comporta
l'esclusione dell'applicazione dell'art. 59 sul recesso per
necessità nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Il giudice a quo non avrebbe avvertito che una interpretazione
tutta letterale delle norme impugnate, incentrata esclusivamente sul
rilievo che l'art. 64 richiama l'art. 58 "per la durata", è
inaccettabile, in quanto non tiene conto del nuovo sistema normativo
nel suo complesso, obliterando così l'insegnamento di questa Corte.
Nella sentenza n. 22 del 1980 è stato infatti chiarito come una
diversità di disciplina contrattuale "non scalfisce l'elemento
fondamentale, comune alle due ipotesi prese in comparazione - quello
della pari necessità di tutti i locatori che versino nelle ipotesi
di legge - di ottenere la disponibilità dell'immobile dato in
locazione a prescindere dalle condizioni economiche dei rispettivi
conduttori e dalle conseguenti diversità di disciplina contrattuale,
irrilevanti rispetto allo stato di necessità".
Ne consegue - secondo la difesa dello Stato - che anche nei
riguardi dei contratti di locazione prorogati, relativi ad immobili
siti in Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, il locatore
può recedere nei casi previsti dall'art. 59, dovendosi ancora
ritenere irrilevante la diversa disciplina di tali contratti, in
particolare quanto al canone, rispetto a quell'elemento di
"necessità", cui si riferisce questa Corte quale "elemento comune".
Verrebbe quindi escluso ogni contrasto delle norme denunciate con
gli artt. 3, 16, 29, 31 e 42 della Costituzione.
Quanto alla supposta violazione dell'art. 24, essa non è per
l'Avvocatura neppure ipotizzabile. Se è pacifico in giurisprudenza
che il locatore possa agire per ottenere la disponibilità
dell'immobile per la necessità del figlio che deve sposarsi, non si
vede quale lesione del diritto di agire consegua nei riguardi del
figlio nubendo, che tra l'altro non ha alcun diritto sul bene di cui
il genitore vuole riacquistare la disponibilità. Considerato in diritto :
1. - Il Giudice conciliatore di Forano Sabino, con ordinanza del
31 maggio 1980, solleva questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo
comma, 31, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, degli
artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono
l'applicabilità dell'azione di recesso per necessità del locatore,
prevista dall'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili
siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti; per il dubbio che tali
disposizioni determinino una ingiustificata disparità di trattamento
tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in
Comuni con più o meno di 5.000 abitanti, e violino il diritto alla
tutela giurisdizionale, limitando l'azione di recesso ai soli
genitori nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1, senza estenderla
ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto.
2. - La questione è infondata.
È insegnamento di questa Corte che "l'istituto della necessità
come causa di cessazione della proroga legale ha assunto, nella
comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza di questa Corte n.
132/1972), carattere strumentale per la composizione dei contrapposti
interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono
sacrificati di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di
ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità"
(sent. 22 febbraio 1980, n. 22). Questa Corte ha successivamente
(sent. 15 luglio 1983, n. 250) ribadito che "in presenza di una
protrazione autoritativa del rapporto locatizio, comunque denominata
e articolata, non sono consentite, stante la sostanziale identità
delle situazioni (scil. contratti prorogati, contratti non
prorogati), discipline differenziate rispetto al potere di recesso da
parte del locatore (...) il recesso deve trovare applicazione
necessaria nei rapporti in corso in virtù di una protrazione imposta
autoritativamente dalle leggi, restandone esclusi soltanto quelli
pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti".
3. - L'art. 64, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
recita: "Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma
primo, lettera d), e comma secondo, soggetti a proroga secondo la
legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni
dell'art. 58".
I contratti richiamati sono quelli relativi alle locazioni di
immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9 nonché di
immobili siti in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Che a
tali contratti si applichino le disposizioni dell'art. 58 "per la
durata" non significa affatto - come invece ritiene il Giudice
conciliatore remittente - che il richiamo a detto specifico fine
escluda l'applicabilità del regime del recesso del locatore come
previsto dall'art. 59.
È di tutta evidenza che la lettura esegetica del combinato
disposto delle quattro norme citate - artt. 64, 58, 26 e 59 - come è
esposta nell'ordinanza di rimessione, è erronea rispetto alla
strutturazione sistematica della ratio legis e in ogni caso superata
dal principio dell'applicazione necessaria del recesso, elaborata
dalla giurisprudenza di questa Corte.
4. - Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della
Costituzione, perché l'esercizio del diritto di recesso è
consentito al solo locatore e non anche al figlio nubendo, giova
osservare che chi non ha diritto su un immobile non ha neppure il
correlato diritto di azione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani") in riferimento agli artt. 3, 16, primo
comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 42, secondo
comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di
Forano Sabino con ordinanza del 31 maggio 1980 (reg. ord. n.
138/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte