Sentenza n. 298/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Codice penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 90legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma,
numero 1, dell'art. 37, primo comma e del combinato disposto
dell'art. 37, primo comma, e degli artt. 226, 223, 229 e 222 del
codice penale militare di pace, promossi con nove ordinanze emesse il
1 e il 15 marzo, il 12 febbraio, il 3 maggio, il 30 aprile, il 31
maggio, il 3 maggio, il 24 maggio dal Tribunale militare di Padova e
il 27 maggio 1994 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il
Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 272,
367, 447, 448, 499, 500, 501, 536 e 560 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26, 35,
38, 39, 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Esposito Fulvio Madrileno, di
D'Avossa Gianalfonso, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Piero Longo per Esposito Fulvio Madrileno,
Salvatore Panagia per D'Avossa Gianalfonso e l'Avvocato dello Stato
Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico del soldato
Montanaro Mauro, accusato sia dell'esecuzione indebita di venticinque
fotografie riproducenti armi, sistemi d'arma ed area antistante una
caserma (art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare
di pace) sia del possesso di esse (art. 260, primo comma, numero 3,
del codice penale, in relazione al citato art. 90, primo comma,
numero 4), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1 marzo
1994, ha sollevato due questioni di costituzionalità. Denunciando,
con la prima, l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo
comma, numero 1, del codice penale militare di pace, in relazione
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il giudice a quo premette che
tale articolo è applicabile soltanto quando non ricorra (come nella
specie) la finalità di spionaggio, che è autonomamente disciplinata
dall'art. 89-bis e punita con una pena più severa. Per quanto
attiene, invece, alle previsioni contenute negli artt. 89 e 91, la
disposizione dell'art. 90 avrebbe inteso punire esclusivamente le
condotte preparatorie (non a scopo di spionaggio) dei reati di
procacciamento e rivelazione di notizie segrete. Il trattamento
sanzionatorio del reato in esame sarebbe, tuttavia, irragionevolmente
più grave rispetto a quello comminato per i reati di procacciamento
e rivelazione, che pure comportano una lesione diretta del bene
giuridico tutelato: proporzione che è qui assente, ma risulta
assicurata nella disciplina delle corrispondenti figure del codice
penale (artt. 256-258 e 260). Le condotte (preparatorie) delineate
nell'art. 90, primo comma, sono infatti punite con la reclusione
militare da cinque a dieci anni e, quindi, con un trattamento
sanzionatorio più grave di quello previsto per il reato di cui
all'art. 89 (reclusione militare da tre a dieci anni) e più severo
di quello contemplato nell'art. 91, che punisce la fattispecie
(consumativa) ivi regolata con la reclusione militare da cinque a
ventiquattro anni, mantenendo per entrambe lo stesso minimo edittale.
Per le medesime ragioni, ora riferite alla ipotesi di reato di cui al
primo comma, numero 1, dell'art. 90, questa Corte ha già dichiarato,
con la sentenza n. 49 del 1989, l'incostituzionalità del primo
comma, numero 4, sì che - oltre a violare il principio di
uguaglianza contenuto nell'art. 3 - la disposizione denunciata
sarebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto una pena del tutto sproporzionata e
irragionevole comprometterebbe ogni possibilità di rieducazione.
L'accoglimento della questione - così conclude, sul punto, il
rimettente - implicherebbe la estensione da parte della Corte, ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, della illegittimità
costituzionale a ogni altra ipotesi di reato che l'art. 90 sanziona
più gravemente rispetto a tutte le altre condotte preparatorie di
cui agli artt. 89 e 91 citati.
2. - Con la seconda questione, il Tribunale militare di Padova
denuncia la incostituzionalità dell'art. 37, primo comma, del codice
penale militare di pace, che recita testualmente: "qualunque
violazione della legge penale militare è reato militare". La
questione avrebbe rilevanza nel giudizio a quo, poiché in seguito
all'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 49
del 1989, la competenza passerebbe al tribunale comune, essendo
contestato al Montanaro, per il possesso di foto illecitamente
scattate, l'ipotesi di cui all'art. 260, primo comma, numero 3, del
codice penale in luogo di quella contenuta nell'art. 90, primo comma,
numero 4, del codice penale militare di pace. Il reato ascritto al
militare non sarebbe cambiato, invero, solo per effetto della
sentenza n. 49 testé menzionata: la giurisdizione dei tribunali
militari verrebbe a trovare, in realtà, il proprio radicamento
nell'art. 37, primo comma, che sarebbe in contrasto - ad avviso del
giudice a quo - con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e
103, terzo comma, della Costituzione. E, infatti, reati
"ontologicamente identici", come quelli previsti dagli artt. 90,
primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e 260,
primo comma, numero 3, del codice penale, sarebbero considerati
militari o comuni in forza dell'art. 37, primo comma, e quindi
assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo,
aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie,
effetti penali della condanna, diversa giurisdizione ecc.).
Denunciata per la violazione dei principi costituzionali di
uguaglianza e di ragionevolezza, l'irrazionalità non riguarderebbe
soltanto il reato contestato al Montanaro, ma anche altre figure
previste dai codici penali. Si configurerebbero infatti come reati
militari l'abuso dell'ufficio di comando, quando si traduce in
peculato o malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso;
l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195)
nelle situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso
nell'ambiente militare in altre diverse circostanze; le lesioni
volontarie (artt. 223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma
non l'omicidio preterintenzionale o volontario; il furto a danno di
militare in luogo militare (art. 230), ma non la rapina; la minaccia
rivolta a un militare (art. 229), ma non la violenza privata o
l'estorsione (forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il
cosiddetto nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di
giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo. Vi
sarebbe altresì lesione dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, poiché la norma impugnata - proponendo una definizione
restrittiva del reato militare - verrebbe a sottrarre tutti quei
"reati sostanzialmente militari" alla giurisdizione specializzata,
resa nel corso degli anni particolarmente idonea a conoscerli sia da
leggi sia da pronunce della Corte costituzionale; e vi sarebbe
contrasto anche con il principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della
Costituzione), giacché l'artificiosità e la irrazionalità dei
criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali
militari porterebbe l'azione penale lungo percorsi procedimentali
inutilmente laboriosi, in quanto potrebbero articolarsi su due fasi:
una dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quello ordinario.
Infine, si paleserebbe un contrasto con l'art. 103, terzo comma,
della Costituzione, dal momento che - se è ampiamente consolidata la
giurisprudenza costituzionale nel senso di delimitare la
giurisdizione dei tribunali militari nel tempo di pace senza tuttavia
porre una riserva di giurisdizione - sarebbe possibile anche
considerare come "costituzionalmente obbligata l'esistenza dei
tribunali militari", valorizzando un'affermazione contenuta nella
sentenza n. 16 del 1978.
3. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale
militare di Padova ha reiterato la seconda questione di
costituzionalità, sopra illustrata, invocando anche la lesione
dell'art. 97 per l'ipotesi dell'abuso di ufficio. Si tratta di
quattro ordinanze, una del 30 aprile, due del 3 maggio e una del 31
maggio 1994, sollevate nel corso di distinti procedimenti,
rispettivamente a carico del generale di brigata dei carabinieri
Esposito Fulvio Madrileno, imputato del reato di peculato d'uso,
corrispondente alla previsione dell'art. 314, secondo comma, del
codice penale; del generale di brigata Gianalfonso D'Avossa, imputato
anch'egli del medesimo reato; del maresciallo dell'amministrazione
militare, Cerasino Giuseppe, e del già menzionato generale Esposito,
imputati del reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323, commi
primo e secondo, del codice penale.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, aderendo
alla prima eccezione e concludendo per l'infondatezza della seconda.
L'Avvocatura ha infatti convenuto circa la fondatezza della prima
questione, "non ravvisandosi, tra le quattro distinte ipotesi
contemplate dall'art. 90, alcuna sostanziale ragione differenziatrice
atta a giustificare la diversità di sanzioni rispetto alla
situazione già affrontata dalla Corte" nella sentenza n. 49 del
1989; e, quindi, ha ritenuto che "la questione sarà verosimilmente
considerata fondata, con possibile estensione dell'illegittimità
conseguenziale anche alle residue due ipotesi di cui ai numeri 2 e 3
della disposizione impugnata". Sulla seconda questione ha invece
concluso, come si è accennato, per l'infondatezza. Con la sentenza
n. 81 del 1980, osserva in proposito l'interventore, la Corte
costituzionale - nell'esaminare la medesima questione - ha affermato
che "la definizione contenuta nell'art. 37 deve essere a sua volta
valutata nel sistema in cui si colloca" e che il terzo comma
dell'art. 103 della Costituzione indica soltanto "i limiti massimi
entro i quali può legittimamente svolgersi la giurisdizione
(militare) stessa", così facendo salvi sia l'art. 37 sia l'art. 264
proprio nella parte in cui consentono la devoluzione alla
giurisdizione ordinaria di reati "obiettivamente" militari. Con
riferimento ai casi di peculato d'uso, riguardanti i generali
Esposito e D'Avossa, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il
difetto di giurisdizione, essendo - ad avviso dell'Avvocatura - privo
del potere di cognizione che in ordine a tale reato è devoluto dalla
legge al giudice ordinario. La questione dovrebbe, perciò, essere
dichiarata inammissibile, ancor prima che infondata.
5. - Si sono costituiti nel presente giudizio entrambi i generali
imputati di peculato d'uso. La difesa dell'Esposito ha chiesto alla
Corte una pronuncia di manifesta infondatezza, ricordando con
riferimenti puntuali la consolidata giurisprudenza costituzionale e
osservando che, in base ad essa, la giurisdizione per il tempo di
pace è costituita dalla giurisdizione penale ordinaria e non da
quella speciale militare, intesa "come circoscritta entro limiti
rigorosi". Orbene, se trovasse accoglimento l'eccezione prospettata,
si verificherebbe l'assurdo di sostituire alla disposizione contenuta
nel primo comma dell'art. 37 un'altra del seguente tenore: "ogni
reato commesso dal militare è reato militare". La semplice
qualificazione soggettiva non sarebbe in realtà sufficiente e,
perciò, il legislatore avrebbe altresì statuito, per
l'assoggettamento alla giurisdizione militare, il possesso di alcune
note obiettive con la tutela di un "interesse di tipo comune", qual
è il "reato oggettivamente militare", di contro alle fattispecie
caratterizzate soltanto dalla protezione dell'interesse militare
("reati esclusivamente militari"). Sì che l'eccezione sollevata dal
Tribunale militare di Padova mirerebbe a travolgere, di fatto, non
tanto l'art. 37, primo comma, quanto l'art. 272 del codice penale
militare di pace, che opererebbe una limitazione della materia
attribuita alla sua cognizione, riconosciuta conforme a Costituzione
dalla giurisprudenza di questa Corte.
Secondo la difesa del D'Avossa, la Corte si sarebbe pronunciata -
con le sentenze nn. 448 del 1991 e 473 del 1990 e, soprattutto, con
l'ordinanza n. 416 del 1991 - sulla fattispecie di cui all'art. 215:
particolarmente con quest'ultima avrebbe invero ribadito
l'orientamento attributivo dei poteri d'intervento al solo
legislatore, sì che il peculato d'uso militare sarebbe una figura
ancora da costruire legislativamente. Ne conseguirebbe, quindi, che
allo stato attuale della legislazione i fatti di peculato d'uso di
cosa militare sarebbero del tutto sprovvisti di sanzione penale e,
pertanto, non conoscibili né dai giudici comuni né da quelli
militari (del resto, il Tribunale supremo militare, prima degli
interventi del Parlamento e della Corte, avrebbe chiaramente
enunciato la non punibilità del peculato d'uso militare, in quanto
non espressamente prevista dalla legge penale militare).
6. - Con altre quattro ordinanze, nel corso di altrettanti
procedimenti, il Tribunale militare di Padova ha impugnato l'art. 37,
primo comma, del codice penale militare di pace in relazione a varie
norme incriminatrici speciali di seguito indicate:
- l'art. 226 di detto codice in riferimento agli artt. 3 e 103,
ultimo comma, della Costituzione, nel corso del procedimento penale a
carico di Vinci Gianbruno, appuntato dei carabinieri, imputato del
reato di ingiuria per avere apostrofato alcuni colleghi come lui in
abiti civili, non in servizio ed in compagnia delle rispettive
consorti, per private questioni condominiali (ordinanza del 15 marzo
1994);
- l'art. 223 del medesimo codice, per violazione degli artt. 3 e
103 della Costituzione, nel corso del procedimento a carico di Fusco
Carmine, soldato in congedo, già effettivo, imputato di lesione
personale grave per aver colpito al volto un pari grado, con un
pugno, cagionandogli varie fratture e l'indebolimento dell'organo
estetico (ordinanza del 12 aprile 1994);
- gli artt. 223 e 229 dello stesso codice, in relazione agli artt.
3 e 103 della Costituzione, nel processo a carico di Pollini Fabio,
maresciallo dell'esercito, imputato dei reati di lesione personale e
minaccia (ordinanza del 24 maggio 1994);
- l'art. 222 del citato codice penale militare, per lesione degli
artt. 3 e 25 della Costituzione, nel processo a carico del soldato
Ruggeri Giampaolo, imputato del reato di percosse (ordinanza del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Padova del 27 maggio 1994) "nella parte in cui non prevede condizioni
che ne limitino l'applicabilità a ragioni di servizio o disciplina".
Le ordinanze rimesse dal Tribunale militare di Padova sollevano la
questione del combinato disposto degli artt. 37, primo comma, e -
alternativamente - degli artt. 223, 226 e 229, nella parte in cui
esso si applica anche al di fuori delle condizioni stabilite
dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978.
7. - Hanno premesso i giudici a quibus che verrebbero in essere i
reati contenuti nel libro II, titolo IV, capo III, quali le percosse,
le lesioni personali, l'ingiuria e la minaccia, per il solo fatto che
i soggetti (attivo e passivo) del reato rivestano la qualità di
militare. Le disposizioni impugnate, dunque, potrebbero definirsi
"reato militare" ai sensi del citato art. 37, primo comma, sì che la
nozione di esso peccherebbe per difetto, e per eccesso. Non
ricomprenderebbe nel suo ambito, da un lato, i fatti lesivi di
interessi militari - e ne esulerebbero fra l'altro la corruzione,
l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso e l'omicidio tra
pari grado - né vi rientrerebbero, dall'altro, i fatti estranei alla
tutela di quegli interessi. Ne risulterebbero quindi violati gli
artt. 3 e 103, ultimo comma, della Costituzione; e sotto quest'ultimo
riguardo il reato militare potrebbe essere definito alla stregua di
quanto contenuto nella sentenza n. 81 del 1980, "come violazione di
legge penale posta a tutela di valori afferenti all'istituzione
militare, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta
costituzionale"; mentre sotto il primo profilo, quello dell'art. 3,
la lesione si paleserebbe per l'effetto derivante dalla
qualificazione formale di reato militare che comporterebbe un
trattamento sostanziale complessivo (pene principali ed accessorie,
loro esecuzione, scriminanti, attenuanti e aggravanti) del tutto
peculiare e diverso rispetto a quello conseguente alla contestazione
del reato comune. Senza contare la radicale diversità della
disciplina processuale, caratterizzata dalle forme del processo
militare e dalla richiesta di procedimento da parte del comandante di
Corpo ai sensi dell'art. 260 ripetutamente citato.
Vi sarebbero, tuttavia, fatti che non presenterebbero alcun
elemento di interferenza con beni o interessi militari, anche lato
sensu, e che ciononostante verrebbero sottoposti alla speciale
disciplina del codice penale militare. Tali sarebbero i fatti di
lesione personale, come quello in esame, che verrebbero commessi per
ragioni e in situazioni estranee al servizio e ai doveri del
militare: e, cioè, fatti lesivi di interessi "comuni", sottratti
alla loro naturale disciplina (quella comune) per essere invece
assoggettati a quella militare. L'identico trattamento sanzionatorio
sarebbe inoltre comminato per tutti i fatti, quanto all'interesse
leso, anche fra loro eterogenei. Si paleserebbe, in tal modo,
l'incostituzionalità dell'impugnato art. 37, primo comma, in
relazione all'art. 3 della Costituzione (lesione visibile pure per
tutte le altre incriminazioni denunciate). Tali disposizioni
ricomprenderebbero, invero, fatti che non avrebbero alcuna afferenza
con le esigenze del servizio e della disciplina militare, e
assoggetterebbero il fatto "comune" dell'ingiuria, o delle percosse,
o delle lesioni personali, o della diffamazione, o delle minacce, a
un complesso di conseguenze dovute alla loro ascrizione al genus del
reato militare (dall'attenuante dell'ottima condotta militare ex art.
48, ultimo comma, all'aggravante del grado rivestito ex art. 47,
numero 2; dalla perseguibilità sottratta alla parte lesa e affidata
al comandante di Corpo, alla sottoposizione alla giurisdizione
militare ex art. 263). Sì che ne deriverebbe una irrazionalità, che
assumerebbe un contenuto ancor più evidente con riferimento alla
disposizione rinvenibile nell'art. 5, terzo comma, della legge 11
luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare),
seguendo il modello dell'art. 199 del codice penale militare che
stabilisce le condizioni di applicabilità della normativa
sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità. Riferimento che
potrebbe restringere l'applicazione della disposizione impugnata
soltanto ai casi in cui i "militari si trovino in una delle seguenti
condizioni": quando "svolgono attività di servizio; si trovano in
luoghi militari o comunque destinati al servizio; indossano
l'uniforme; e si qualificano come militari, in relazione a compiti di
servizio, o si rivolgono ad altri militari in divisa o vi si
qualificano come tali".
Il Tribunale rimettente ha perciò sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, unitamente alla denuncia dell'art. 37,
primo comma, questione di costituzionalità degli artt. 226, 223, 229
e 222 del codice penale militare di pace, nella parte in cui si
applicano anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5,
terzo comma, della legge n. 382 del 1978.
8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, rientrerebbe nella sfera di
discrezionalità riservata al legislatore il prevedere (o meno) cause
di inapplicabilità di determinate fattispecie in presenza di alcune
situazioni particolari, purché non vi sia violazione del criterio di
ragionevolezza. Tale censura non sarebbe però invocabile, nella
ipotesi in esame, non soltanto per la diversa "obiettività
giuridica" fra i valori posti a confronto (l'ingiuria, le lesioni, le
percosse e la diffamazione fra militari non offenderebbero soltanto
il decoro, l'integrità fisica e gli altri beni della persona,
essendo altresì posti a tutela della disciplina militare), ma anche
perché i reati militari ed i reati comuni fra loro comparati
riceverebbero un diverso trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto
1. - Le nove ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della
Corte tre distinte questioni di costituzionalità:
A) con la prima si denuncia l'art. 90, primo comma, numero 1, del
codice penale militare di pace, per violazione degli artt. 3 e 27
della Costituzione, sia in quanto vi si prevede una sanzione più
grave rispetto alle disposizioni incriminatrici contenute negli artt.
89 e 91 dello stesso codice, sia in quanto vi si puniscono soltanto
le condotte preparatorie dei reati di procacciamento e di rivelazione
di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, di cui ai predetti
articoli. Doglianza mossa anche in considerazione del fatto che
l'art. 90, primo comma, numero 4, per analoghe ragioni è già stato
dichiarato illegittimo da questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989,
ragion per cui l'Avvocatura generale dello Stato non si oppone alla
richiesta formulata dal giudice a quo e a una eventuale declaratoria
conseguenziale per i numeri 2 e 3 della stessa disposizione.
B) Con la seconda questione, la denuncia dei rimettenti cade
sull'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace che -
fornendo una nozione meramente formale di reato militare -
includerebbe nel suo ambito alcuni fatti non interessanti
l'organizzazione militare ed escluderebbe, invece, tutti quei fatti
che rivestono interesse per tale organizzazione: così disponendo,
l'articolo oggetto di censura sottoporrebbe gli uni e gli altri a
diversi regimi sia sostanziali (aggravanti, attenuanti, sanzioni,
ecc.) sia processuali (procedibilità, giurisdizione militare,
esecuzione delle pene, ecc.) e, quindi, li priverebbe di un criterio
uniforme e razionale di organizzazione codicistica e di una
giurisdizione unica, con la conseguenza di assoggettarli a
defatiganti inconvenienti giurisdizionali. Di qui, il contrasto con
gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 25, primo comma
(principio del giudice naturale in quanto giudice specializzato), 97,
primo comma (canone del buon andamento dell'amministrazione della
giustizia), e 103, terzo comma (preteso principio della
costituzionalizzazione del reato militare), della Costituzione.
Tale questione deve essere scissa in due autonome sottoquestioni.
B1) Con la prima delle due si denuncia il già citato art. 37,
secondo comma, per il contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97,
primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto non
consentirebbe ai tribunali militari la cognizione dei fatti di
peculato d'uso "militare" (doglianza in relazione al solo profilo
dell'art. 3), dei fatti di abuso di ufficio "militare" (doglianza in
riferimento al solo profilo dell'art. 97) e di alcuni fatti
penalmente rilevanti, e di interesse militare, a seguito della
sentenza di questa Corte n. 49 del 1989, più volte menzionata.
B2) Con la seconda si ipotizza, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 226, 229,
223 e 222 del codice penale militare di pace (ciascuno in combinato
disposto con l'art. 37 predetto), in quanto comporterebbero
l'attribuzione del carattere della militarità anche a reati
sostanzialmente "comuni", quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o
percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori
delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n.
382 del 1978, sopra indicata.
2. - La prima delle tre questioni sollevate dal Tribunale militare
di Padova è fondata.
Essa ha come presupposto la sentenza n. 49 del 1989 con la quale
questa Corte ha dichiarato - per contrasto con il principio di
razionalità dei trattamenti sanzionatori - l'incostituzionalità
dell'art. 90, primo comma, numero 4, del codice penale militare di
pace, che sanzionava con una pena detentiva militare l'ipotesi
dell'esecuzione dei disegni, modelli, schizzi o fotografie ovvero
della ricognizione di cose concernenti la forza, la preparazione o la
difesa militare dello Stato. In essa la Corte ha avvertito che la
dichiarata illegittimità della disposizione non ha determinato
"affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate" e che
per "colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa di un intervento
razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui
all'art. 260, numero 3, del codice penale"; e ciò in quanto il reato
comune (disegnato dal citato art. 260, primo comma, numero 3, del
codice penale) e quello militare (di cui all'art. 90, primo comma,
numero 4, del codice penale militare) sarebbero tra loro
sovrapponibili, per cui è assicurata la possibilità di dare una
risposta penale, quantunque in via transitoria, anche ai fatti
illeciti commessi da militari, essendo comunque applicabile la
fattispecie comune.
La questione in esame, stando alle motivazioni dell'ordinanza,
dovrebbe pervenire all'identica soluzione accolta nella sentenza n.
49 del 1989; ma l'ipotesi di reato sospettata d'incostituzionalità
dal giudice a quo (l'art. 90, primo comma, numero 1) non ha, in
realtà, una corrispondente previsione in un delitto comune che sia
"sovrapponibile" a quello militare, né nell'articolo 260 del codice
penale, né in altre disposizioni.
Tuttavia, l'art. 90, primo comma, numero 1 (come pure le restanti
ipotesi di reato di cui ai numeri 2 e 3), disegna per il bene
giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato
omogenea rispetto a quella già dichiarata incostituzionale. La
dottrina ha infatti osservato che nonostante l'intervento della Corte
l'irragionevolezza dei trattamenti sanzionatori continua a permanere
quanto meno tra le figure di reato, omogenee, previste dal primo
comma della disposizione citata. Né la mancanza della corrispondente
ipotesi di reato comune può costituire un decisivo ostacolo al
rigetto della questione. Il profilo di irragionevolezza rilevato non
può non condurre a una nuova declaratoria di incostituzionalità
delle fattispecie di reato, con riferimento soltanto alla quantità e
qualità della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a
quella contenuta nell'art. 260 del codice penale (reclusione da uno a
cinque anni) che è stata transitoriamente estesa, sia pure per via
diversa, già a una delle quattro figure contemplate dalla
disposizione impugnata. In questi limiti, e cioè senza privare il
reato dei connotati della militarità, deve essere accolta la
questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale militare di
Padova.
In forza dei poteri attribuiti alla Corte costituzionale dall'art.
27 della legge n. 87 del 1953, tale declaratoria deve dunque
estendersi anche alle altre due residue figure di reato, di cui ai
numeri 2 e 3 dell'art. 90, primo comma, trattandosi di ipotesi
omogenee a quella oggetto dell'impugnativa.
3. - Sollevate con otto ordinanze dal Tribunale militare di Padova
e una ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari presso quel
Tribunale, la seconda e la terza questione di costituzionalità hanno
in comune la denuncia dell'art. 37, primo comma, del codice penale
militare di pace, come accennato al (Paragrafo) 1, lett. B), in
quanto contenente una mera nozione formale di reato militare. Esse,
previa riunione, vanno pertanto trattate congiuntamente.
Su tale parte, comune alle due ulteriori questioni da esaminare,
questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in termini pressoché
analoghi a quelli ora proposti. Nel dichiarare infatti non fondata la
questione sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di
Padova, la Corte ebbe ad affermare, con la sentenza n. 81 del 1980,
che la "definizione contenuta nell'art. 37 dev'essere a sua volta
valutata nel sistema in cui si colloca" in modo da poter "riscontrare
che il legislatore non ha certo configurato ad arbitrio i reati
militari - come sembra credere il giudice a quo - bensì ha tenuto
conto del fatto che nei loro "elementi materiali costitutivi" essi
non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono,
accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa, interessi aventi
natura militare". E, quindi, ebbe a concludere che - se in singoli
casi siffatti criteri obiettivi fossero stati disapplicati dalla
legge penale militare - "le eventuali censure di legittimità
costituzionale non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione
del reato militare prevista in via generale dall'art. 37, primo
comma".
4. - Orbene, con le ordinanze indicate al punto B2) del (Paragrafo)
1, i giudici a quibus hanno denunciato, questa volta, anche gli artt.
226, 229, 223 e 222 del codice penale militare di pace, in quanto nel
loro combinarsi con l'art. 37, primo comma, attraggono alla
giurisdizione militare pure quei fatti che - per essere commessi al
di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari
rilevano per la disciplina militare amministrativa, come statuisce
l'art. 5, terzo comma, della legge n. 382 del 1978 - sarebbero privi
di interesse per l'ordinamento militare e, perciò, da assegnare alle
cure del giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato
comune.
Le denunce, che costituiscono la terza questione di
costituzionalità, sono state tuttavia avanzate nuovamente in via
generale, sia perché poste in stretto e necessario collegamento con
la nozione di reato militare di cui all'art. 37, primo comma, sia
perché sono state mosse ancora una volta a una intera categoria di
reati (quelli che corrispondono ai "reati contro la persona" di cui
al capo III, titolo IV, libro II, del codice penale militare di
pace). E, infatti, esse non si danno carico dei profili dell'offesa a
quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati,
limitandosi a prospettare la lesione del principio di uguaglianza in
relazione ad alcune situazioni che si assumono di possibile comune
accadimento e che, invece, sarebbero prive di interesse per
l'organizzazione militare. Né a siffatta considerazione può opporsi
la soluzione proposta nelle ordinanze del Tribunale, volta a ottenere
un parziale accoglimento della questione sulla base di quello che
può definirsi l'"alternatore" indicato nell'art. 5, terzo comma,
della legge n. 382 del 1978 sulla disciplina militare.
È insegnamento costante di questa Corte che - per essere
espressione di due ordini di valutazioni fra loro diverse - i due
profili così accostati, quello penale e quello amministrativo, non
possono essere utilizzati come metro, o criterio, di reciproche
valutazioni. Nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune,
il legislatore resta infatti libero, purché osservi il canone della
ragionevolezza che, per implicita ammissione dei rimettenti, non
risulta nella specie essere stato violato, poiché i reati militari
denunciati - oltre quelli comuni posti a protezione della persona -
tutelano anche altri beni giuridici, almeno quando ricorrono i fatti
di cui all'"alternatore" giuridico testé richiamato.
Stabilire quando questi altri interessi non ricorrono e quando per
i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali
ordinari, spetta - con il cennato limite della ragionevolezza - al
libero e discrezionale apprezzamento del legislatore. Specie quando
le soluzioni (ipotetiche) sarebbero ben più numerose di quella
prospettata, anche perché varierebbero in rapporto alla percezione
dell'offesa. Le questioni, così accorpate, vanno quindi dichiarate
inammissibili.
5. - L'art. 37, primo comma, è stato però denunciato anche sotto
altri profili (quelli corrispondenti agli artt. 3, 25, primo comma,
97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione), perché non
consentirebbe ai tribunali militari la cognizione di reati che, pur
essendo lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione
militare, sono loro sottratti e attribuiti, come reati comuni, alla
cognizione dei tribunali ordinari (è la questione riportata nel
(Paragrafo) 1, alla lettera B1). Si tratta dei delitti di peculato
d'uso e di abuso d'ufficio, quando riguardino la "materia militare",
nonché della fattispecie del possesso di fotografie illecitamente
scattate, per effetto dell'inerzia del legislatore che non ancora è
intervenuto dopo la declaratoria di incostituzionalità pronunciata
con la citata sentenza n. 49 del 1989.
Ancora una volta la censura viene a riguardare l'art. 37, primo
comma, in generale. Ma tale reiterazione della linea argomentativa
dei rimettenti mostra, a ben vedere, le difficoltà di sottoporre a
scrutinio di costituzionalità la questione. Ove, infatti, essa
venisse accolta, si dovrebbe pervenire proprio al risultato che - per
opposte ragioni - si tendeva a escludere per i reati militari
riguardanti la persona: attribuire ai fatti di peculato d'uso e abuso
d'ufficio, nonché al possesso di materiale fotografico di armi o
sistemi d'arma, il più pesante e deteriore trattamento del regime,
sostanziale e processuale, del reato militare che si voleva eliminare
in relazione ad altri reati già ascritti a questa categoria, come
quelli contro la persona, con riferimento ad alcune situazioni di
fatto.
È senza dubbio pertinente l'osservazione, contenuta nelle
ordinanze di rimessione, circa la mancata tipizzazione, nei termini
del reato militare, di alcuni fatti apparentemente omogenei rispetto
a quelli già incriminati dal codice penale militare di pace; e,
tuttavia, si tratta di una scelta compiuta dal legislatore che, ove
fosse anche affetta da vizi, non potrebbe mai ridondare in danno
dell'imputato. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti
costantemente ribadito che, in forza del principio di stretta
legalità, solennemente affermato nell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, spetta al legislatore sia la creazione di nuove figure
di reato sia la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina
comune per ricondurle in una disciplina speciale che tuteli più
congruamente gli interessi coinvolti (sentenza n. 42 del 1977).
Non è quindi un caso che i difensori delle parti costituitesi in
questi procedimenti abbiano contestato la richiesta avanzata nelle
ordinanze dai giudici a quibus, giungendo in casi estremi finanche a
sostenere la mancanza, nell'attuale situazione legislativa, di una
sanzione penale (militare e comune) per il peculato "d'uso militare".
A prescindere da tali forzature, confutabili con la giurisprudenza
costituzionale indicata nelle pagine che precedono, va ricordato che
questa Corte è intervenuta più volte per armonizzare con i valori
costituzionali, in relazione al tertium comparationis costituito
dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale
comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite
per alcune fattispecie di reato ivi previste (v. da ultimo la
sentenza n. 49 del 1995 che ha reso possibile, nella materia
dell'esecuzione penale, l'affidamento in prova anche per il
condannato militare; e per il temperamento delle sanzioni, sulla scia
della sentenza n. 49 del 1989 più volte citata, v. ora i capi 1 e 2
del dispositivo della presente decisione). Del resto, appare un
paradosso il dolersi della perdita della cognizione d'una fattispecie
di reato, come quella già prevista dall'art. 90, primo comma, numero
4 (ed ora sussumibile nella figura comune di cui all'art. 260, primo
comma, n. 3, del codice penale) dopo che si è chiesto, e ottenuto,
con la sentenza n. 49 del 1989 l'allineamento (in attesa
dell'intervento del legislatore) delle più severe pene comminate per
il reato militare a quelle, più miti, del corrispondente reato
comune, attraverso un esito, necessitato, di surrogazione della
illegittima previsione speciale con quella comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo
comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in
cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni
anziché con la reclusione da uno a cinque anni;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo
comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte
in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci
anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare
di pace sollevate, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97,
primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dall'art. 37, primo comma, del
codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli
artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate,
rispettivamente, le prime tre dal Tribunale militare di Padova in
relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima, in
relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso lo stesso tribunale, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte