Sentenza n. 30/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 febbraio 1974 dal pretore di Trani nel
procedimento civile vertente tra Maralfa Giuseppe e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 164 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 146 del 5 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra De Corato Giuseppe e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza emessa il 4 marzo 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Grenzi Nives
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 217 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
4) ordinanza emessa il 9 aprile 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Gualtieri
Raffaele e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 274 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di De Corato Giuseppe, di Grenzi
Nives e dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per De Corato Giuseppe, l'avv.
Giuseppe Fabbrici, per Grenzi Nives, e l'avv. Giovanni Battista Rossi
Doria, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Maralfa
Giuseppe, pensionato dell'INPS che svolge lavoro subordinato retribuito
alle dipendenze dello Stato, avverso l'INPS per ottenere il rimborso
della ritenuta a suo carico operata in base al parziale divieto di
cumulo tra pensione e retribuzione, il pretore di Trani ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma
dello art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento al
principio costituzionale d'eguaglianza.
Osserva il giudice a quo che il divieto parziale di cumulo tra
pensione dell'INPS e altra retribuzione per lavoro subordinato,
contrasta con l'art. 3 della Costituzione, atteso che esso non opera
nei confronti dei pensionati dello Stato, di quelli di altri enti
pubblici, e degli stessi pensionati a carico dei fondi speciali
amministrati dall'INPS.
Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale di previdenza
sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati G. B. Rossi Doria e
Giulio Abati, con atto di deduzioni depositato il 24 giugno 1974,
chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione proposta.
La difesa dell'Istituto osserva che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 155 del 1969, ha incidentalmente dato atto della
ragionevolezza della norma ora impugnata, rilevando che essa "non
toglie al pensionato più di quanto gli sarebbe approssimativamente
spettato per effetto dei contributi versati". Tale osservazione va
considerata nell'ambito delle altre argomentazioni svolte, che hanno
posto in luce la legittimità di una riduzione della pensione, senza
violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione essendo ridotta
l'esigenza previdenziale cui la pensione assolve per colui che continua
a lavorare dopo il pensionamento. La Corte inoltre ha riconosciuto la
diversa condizione soggettiva ed oggettiva delle varie categorie di
pensionati, dando atto che "le discriminazioni lamentate dalle
ordinanze sono necessarie per evitare un livellamento generale che
sarebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli motivi che consentono
di far un trattamento differenziato". Il legislatore, pertanto, oltre a
stabilire regole adeguatamente diverse nella normativa del 1969, ha
successivamente escluso dal divieto di cumulo gli addetti ai servizi
domestici in relazione alla loro particolare condizione (artt. 23
quater e quinquies d.l. 30 giugno 1972, n. 267, cvt. in legge 11 agosto
1972, n. 485).
In definitiva, secondo la difesa dell'INPS, la denunciata
differenza di trattamento tra le varie categorie di pensionati, è
giustificata dall'eccezionalità di una ripresa lavorativa per i
dipendenti dello Stato, di altri enti o per i minatori e ferrotramvieri
(gestioni speciali INPS), a cagione dell'età di collocamento in
pensione o della gravosità delle condizioni di lavoro.
2. - Nel corso di un procedimento promosso da Giuseppe De Corato,
pensionato dell'INPS, nominato Consigliere della Corte dei conti,
avverso l'INPS per ottenere il rimborso della ritenuta giornaliera di
lire 17.445, operata ai sensi dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, che stabilisce il divieto parziale di cumulo tra pensioni e
stipendi, il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale della suddetta norma, per contrasto con gli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la violazione del principio
d'eguaglianza risulterebbe dalla sperequazione tra le diverse categorie
di pensionati - alcune soggette alla norma in questione ed altre no - e
poi tra i pensionati che svolgono attività di lavoro subordinato e
quelli che esplicano attività professionali, commerciali o di lavoro
autonomo, in relazione ai quali non opera il denunciato divieto.
Inoltre la norma denunciata contrasterebbe con gli invocati
principi costituzionali nella parte in cui fissa in lire 100.000 il
limite massimo della pensione cumulabile con la retribuzione, anche
nell'ipotesi in cui tale somma sia inferiore alla rendita risultante
dai contributi effettivamente versati.
Si è costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli
avvocati G. B. Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto di deduzioni
depositato il 9 luglio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle
questioni sollevate.
La difesa dell'Istituto svolge, a favore della legittimità della
norma impugnata, le stesse argomentazioni fatte valere nel procedimento
introdotto con ordinanza dal pretore di Trani, aggiungendo che il
legislatore ha rispettato il principio della proporzionalità tra
anzianità assicurativa contributiva e misura del trattamento
pensionistico cumulabile.
Si è costituito in giudizio il De Corato, rappresentato e difeso
dal prof. avv. Giuseppe Guarino, con atto depositato il 9 luglio 1974,
chiedendo una pronuncia di illegittimità della norma denunciata.
Osserva la difesa del De Corato che il sistema vigente,
introducendo il divieto parziale di cumulo in danno di soli pensionati
che si dedicano ad attività di lavoro subordinato, senza nulla
disporre in ordine a quegli altri pensionati che svolgono attività
professionali, commerciali, o godono di altri redditi, contrasterebbe
con il principio di eguaglianza e con il sistema delle norme
costituzionali di tutela del lavoro.
La norma impugnata, nella parte in cui fissa in lire 100.000
mensili il limite della cumulabilità della pensione con la
retribuzione, contrasterebbe inoltre con gli stessi principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1969. In tale
decisione è stato infatti precisato che "il legislatore non può -
senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il
sistema pensionistico - non tener conto delle contribuzioni dei
prestatori d'opera". Ora la presunzione di ragionevolezza nella
fissazione generale del suddetto importo si manifesterebbe errata
quando l'ammontare dei contributi versati dia luogo ad una rendita
superiore a detto limite, costituendo un intangibile salario differito
per effetto di una sorta di risparmio forzoso.
3. - Nel corso di un procedimento promosso da Grenzi Nives contro
l'INPS, il giudice del lavoro del tribunale di Bologna ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata viola il principio
di eguaglianza per la disparità di trattamento posta in essere tra le
varie categorie di pensionati, mentre conservando almeno in parte, il
divieto di cumulo, contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione.
Si è costituita in giudizio l'avv. Grenzi Nives, rappresentata e
difesa dall'avv. Franco Mariani, con atto di deduzioni depositato il 15
luglio 1974, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della norma
denunciata.
La difesa della parte privata, premesse alcune indicazioni
sull'evoluzione legislativa del cumulo tra pensione e stipendio,
osserva che la disposizione impugnata contrasta con i principi
costituzionali perché il divieto di cumulo è illegittimo in sé e per
sé, e non per la misura in cui opera. Ciò risulterebbe dalla
disparità di trattamento tra le varie categorie di pensionati, dal
fatto che il divieto colpisce solo i pensionati che prestino attività
lavorativa subordinata, e dal rilievo che il legislatore del 1969
mantenne, sia pure in parte, il divieto di cumulo per mere
considerazioni finanziarie, ignorando che la pensione di vecchiaia,
raggiunto il limite di età, costituisce un diritto soggettivo
perfetto.
4. - Nel corso di un procedimento promosso da Gualtieri Raffaele,
pensionato e dipendente dell'INPS, avverso lo stesso INPS, il giudice
del lavoro presso il tribunale di Cosenza ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che non sono cumulabili
con la retribuzione, nella misura del 50 per cento del loro importo,
le quote eccedenti il trattamento minimo delle pensioni di vecchiaia,
per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata creerebbe un
trattamento differenziato tra varie categorie di pensionati, porrebbe
un'alternativa tra diritto al lavoro e diritto alla pensione già
maturato ed acquisito, diminuendo anche la retribuzione per ragioni del
tutto estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il
divieto di cumulo inoltre, anche se parziale, impedirebbe al pensionato
di godere di quella parte del trattamento pensionistico che è diretto
frutto di contributi versati da lui o dal suo datore di lavoro, e che
costituirebbe, in definitiva, una retribuzione differita;
contrasterebbe anche con il riconoscimento del diritto al lavoro e la
tutela di esso in tutte le sue forme (artt. 4 e 35 Cost.).
Si è costituito in giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli
avvocati G. B. Rossi Doria e P. Chiabrera, con atto depositato il 23
settembre 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione
prospettata.
Osserva la difesa dell'Istituto che poiché le prestazioni
previdenziali sono concesse per sopperire a particolari stati di
bisogno, la retribuzione conseguita in costanza di lavoro viene a
limitare l'esigenza previdenziale consentendo una riduzione del
trattamento pensionistico o una particolare disciplina differenziata in
relazione a situazioni degne di speciale considerazione (sentenze della
Corte n. 105 del 1963 e n. 155 del 1969). La tutela apprestata
dall'art. 38 della Costituzione non potrebbe essere invocata nel caso
di specie, trattandosi di un impiegato che ha diritto a rimanere in
servizio effettivo fino al compimento del 65 anno di età, per
conseguire il massimo della pensione, anche se già è titolare di una
pensione di vecchiaia in base alla legislazione vigente.
Né si avrebbe la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 della
Costituzione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella citata
sentenza del 1969, ha escluso che possa "costituire ostacolo effettivo
all'attività (di lavoro) la circostanza che il pensionato non possa
godere per intero di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello
pensionistico".
Infine il sistema impugnato avrebbe rispettato quel criterio di
proporzionalità tra la contribuzione e la misura del trattamento
pensionistico, la cui inosservanza avrebbe determinato l'illegittimità
della norma impugnata.
In una successiva memoria la difesa di Nives Grenzi ha illustrato
ulteriormente la propria tesi, richiamandosi anche a precedenti
decisioni di questa Corte (sentenze nn. 65 e 112 del 1963, 34 del
1960).
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e
l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 20 della legge
30 aprile 1969, n. 153 - nella parte in cui vieta il cumulo con la
retribuzione da lavoro subordinato delle quote di pensione di vecchiaia
eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50 per cento del loro
ammontare e con il massimale di lire 100.000 mensili - contrasti o meno
con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione per i dubbi: a) che
la retribuzione sia diminuita per ragioni estranee alla quantità e
qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.); b) che sia posta
un'alternativa tra diritto alla pensione e diritto al lavoro (artt. 4 e
35 Cost.); c) che si verifichi un'illegittima disparità di trattamento
nei confronti dei pensionati esclusi dal divieto di cumulo (già
dipendenti dello Stato, di Enti pubblici, ed altri a carico delle
gestioni speciali dell'INPS o, comunque, esplicanti attività
professionali o commerciali); d) che sia impedito il pieno godimento
del diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di
vecchiaia (art. 38 Cost.); e) che sia sacrificato un diritto
intangibile del lavoratore, nell'ipotesi in cui l'importo di centomila
lire mensili sia inferiore alla rendita risultante dai contributi
effettivamente versati (artt. 3 e 36 Cost.).
3. - Le questioni non sono fondate.
Va innanzitutto rilevato che la retribuzione non subisce, in
realtà, alcuna riduzione per effetto dell'impugnato parziale divieto
di cumulo. Questo colpisce oggettivamente la pensione, determinando una
riduzione, anche se il legislatore, a fini di semplificazione
contabile, ha creato un meccanismo per effetto del quale la pensione
viene corrisposta per intero mentre la retribuzione viene decurtata di
una trattenuta corrispondente alla quota di pensione non cumulabile. Il
datore di lavoro restituisce all'INPS la trattenuta operata, e
l'Istituto viene così compensato di quanto avrebbe diritto a ritenere
sulla pensione. Il sistema vigente, adottato allo scopo di evitare
riliquidazione delle pensioni e continui conteggi, realizzando economia
di lavoro e risparmio di tempo, risponde, sotto il profilo contabile,
anche all'interesse del pensionato, che altrimenti dovrebbe sopportare
la sospensione della pensione ad ogni cambiamento della posizione
assicurativa.
Non sussiste pertanto la denunciata diminuzione della retribuzione
per ragioni estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato
(art. 36 Cost.).
4. - Né risultano violati gli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Come questa Corte ha già osservato, il riconoscimento del diritto al
lavoro e la tutela del lavoro non sono lesi dal divieto di cumulo, non
potendo costituire ostacolo effettivo all'attività lavorativa la
circostanza che il pensionato di vecchiaia non goda per intero di due
diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico (sentenza
n. 155 del 1969).
5. - Per quanto attiene alla prospettata violazione del principio
d'eguaglianza, va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte esso è invocabile soltanto sul presupposto di situazioni
tra loro omogenee, che altrimenti la diversità di disciplina non lede
l'art. 3 della Costituzione.
In applicazione di tale orientamento, la Corte costituzionale ha
già precisato, con la sentenza n. 155 del 1969, in riferimento alle
stesse ipotesi oggi nuovamente denunciate, che le differenti condizioni
soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale
contro la vecchiaia rispetto a quelle proprie dei pensionati dello
Stato, degli altri enti pubblici e degli stessi lavoratori soggetti
alle gestioni speciali dell'INPS, escludono la violazione del principio
d'eguaglianza. Vengono in rilievo, tra l'altro, il diverso regime di
formazione della pensione, la differente età di pensionamento, la
possibilità, soltanto per taluni, della riliquidazione della pensione
per effetto dell'ulteriore opera prestata. Né è comparabile con le
situazioni considerate quella del pensionato che cumula con la pensione
altri redditi personali, di varia natura, mancando in radice il
termine di raffronto che potrebbe consentirne una valutazione
complessiva in relazione all'invocato art. 3 della Costituzione.
6. - Neppure è violato il diritto alla prestazione di adeguati
mezzi di vita in caso di vecchiaia per effetto del denunciato divieto
di cumulo. È stato osservato da questa Corte, nella citata sentenza
del 1969, che la pensione assolve ad una funzione previdenziale,
inserendosi nel sistema di sicurezza sociale delineato dall'art. 38
della Costituzione. Essa sopperisce al rischio del lavoratore di
perdere o di diminuire il proprio guadagno, mancando dei mezzi di
sussistenza, quando, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non
è più in grado di lavorare.
Se il pensionato, dimostrando di possedere ancora sufficienti
energie, continua a lavorare, pone in essere una condotta che, da un
lato, può avere rilievo ai fini di una riliqudazione della pensione,
dall'altro consente al legislatore di tener conto del conseguente
guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno.
Non contrasta quindi con l'art. 38 Cost. la riduzione del
trattamento pensionistico a carico di chi, continuando a lavorare,
percepisce anche una retribuzione.
7. - Non sussiste infine la violazione degli artt. 3 e 36 della
Costituzione, prospettabile nei confronti dei titolari delle pensioni
più elevate per il dubbio che l'importo di lire centomila mensili,
loro assicurato, sia inferiore alla rendita del capitale accantonato
mediante il versamento dei contributi.
Occorre in primo luogo considerare che con la riforma del sistema
pensionistico la pensione di vecchiaia ha perso l'originario carattere
di prestazione correlata inscindibilmente all'ammontare dei contributi
versati; che il diritto a pensione matura, a volte, in relazione a
contributi soltanto giuridicamente accreditati e non effettivamente
accantonati; che la pensione si inserisce in un sistema di solidarietà
sociale, con concorso finanziario dello Stato, nel cui ambito i
contributi servono per il conseguimento di finalità che trascendono
gli interessi dei singoli. Ciò risulta evidente quando si consideri il
sistema di liquidazione delle pensioni retributive, che prescinde
dall'ammontare delle contribuzioni accreditate sul conto individuale e
consente l'attribuzione di pensioni molto più elevate, ragguagliandole
al trattamento economico goduto dal lavoratore nel periodo in cui ha
percepito le maggiori retribuzioni.
Gli aspetti pubblicistici della disciplina pensionistica non
vengono meno neppure nella determinazione della pensione contributiva,
per la presenza di quote fisse aggiuntive e di coefficienti di
rivalutazione non rispondenti ai criteri che informano il calcolo delle
rendite da assicurazioni private (si raffrontino ad esempio i metodi
per la determinazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria ed
in quella facoltativa, entrambe gestite dall'INPS.
Risulta quindi infondata la premessa, supposta nelle ordinanze di
remissione, secondo cui sarebbe concretamente ravvisabile e
quantificabile nella pensione di vecchiaia liquidata al singolo
pensionato, la parte esattamente corrispondente alla effettiva rendita
dei contributi accantonati.
Nella citata sentenza n. 155 del 1969 la Corte costituzionale ha
affermato la ragionevolezza della norma oggi impugnata, che tiene conto
dei contributi versati, valutando positivamente la reintroduzione di un
divieto soltanto parziale di cumulo. In tal modo la Corte ha constatato
la proporzionalità e ragionevolezza del sistema pensionistico
realizzato dalla legge n. 153 del 1969, senza ancorarne la legittimità
al rispetto di rapporti intangibili tra pensione e contribuzione, per
ciascuno dei pensionati che ha continuato a lavorare.
Né esplicano particolare rilievo, ai fini in esame, le decisioni
di questa Corte citate dalla difesa della Grenzi, perché il
riconoscimento della pensione come oggetto di un diritto soggettivo
dell'interessato, tratto da una specifica configurazione legislativa,
valse solo a dimostrare che le norme delegate non avrebbero potuto
estendere il divieto di cumulo ad ipotesi non previste dal legislatore
delegato, pena l'illegittimità costituzionale delle stesse per eccesso
di delega (sentenze nn. 65 e 112 del 1963, 34 del 1960).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte