Sentenza n. 301/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 199/1950
- art. 1legge 11/1971
- art. 2legge 199/1950
usata come parametro
citata
- art. 27legge 11/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. Lgt. 19
ottobre 1944, n. 279 (Concessione ai contadini delle terre incolte),
come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dai
d.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla
legge 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 della legge 11 febbraio
1971, n.11, e degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1950, n. 199
(Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di
concessione di terreni incolti ai contadini), promossi con le ordinanze
emesse in data 18 novembre 1977 dal Tribunale amministrativo regionale
delle Marche, 14 marzo e 18 aprile 1978 dal Consiglio di Stato -
Sezione IV giurisdizionale, rispettivamente iscritte ai nn. 128 e 677
del registro ordinanze 1978 e n. 676 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 dell'anno
1978 nn. 59 e 332 dell'anno 1979.
Visti gli atti di costituzione di Ceccarelli Anna Maria, di Adinolfi
Maria e Cecilia, della Cooperativa Ninfina e dei Prefetti di Ancona,
Reggio Emilia e Latina, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati Franco Pandolfi per Ceccarelli Anna Maria,
Giuseppe Guarino per Adinolfi Maria e Cecilia, Guido Cervati per la
Cooperativa Ninfina e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per i
Prefetti di Ancona, Reggio Emilia e Latina e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 18 novembre 1977, il TAR delle Marche - nel corso di
due giudizi promossi dalla proprietaria di un terreno assegnato dal
prefetto di Ancona ad una società cooperativa agricola - ha sollevato,
ritenutane la rilevanza, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 e degli artt. 1 e 2
della legge 18 aprile 1950, n. 199, in riferimento agli artt. 42, 43,
44, 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
Nell'ordinanza si osserva che in base a tali norme i provvedimenti di
assegnazione di fondi incolti prescindono da ogni indagine sulle cause
che han determinato tale carente sfruttamento, sicché il proprietario
può perdere il godimento del terreno anche se la mancanza o
inadeguatezza della coltivazione non sia dipesa da sua volontà o
colpa. Si sottolinea l'irragionevolezza di subordinare i provvedimenti
di assegnazione al solo fatto obbiettivo della mancata o inadeguata
coltivazione, quando ciò - come nel caso all'esame del TAR - sia
avvenuto per fatto dell'affittuario, contro cui penda giudizio per la
risoluzione del contratto.
La normativa impugnata contrasterebbe con la Costituzione sotto i
seguenti profili:
1) L'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel prescrivere la
funzione sociale della proprietà, ha inteso fissare un dovere di
esercizio in senso rispondente alle finalità dell'ordinamento, la cui
osservanza od inosservanza ha carattere volontario. Ancora il mancato
rispetto della funzione sociale non può far carico al titolare del
diritto se quest'ultimo - per circostanze estranee alla sua concreta
disponibilità - si sia trovato in condizione di non poter attuare quel
dovere e non abbia avuto modo di esercitare concretamente il godimento
effettivo del bene produttivo.
2) Gli artt. 43 e 44 Cost. sarebbero violati perché il trasferimento
del potere inerente all'impresa agraria viene effettuato attraverso un
provvedimento avente formalmente natura non ablativa - ripetendone
però la sostanza - mentre i limiti di godimento del bene in relazione
alla coltivazione non appaiono fissati sulla base di idonei criteri
legislativi od amministrativi e la determinazione di assegnazione del
terreno incolto è avulsa dalla predisposizione di congrue direttive
sulla conduzione del fondo.
3) Il carattere episodico dell'applicazione della normativa
impugnata, dato che non prevede piani e programmi di intervento,
sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., comportando il trattamento
differenziato di situazioni uguali, con l'irrogazione di provvedimenti
di assegnazione in danno di alcuni soltanto dei proprietari di terre
del genere senza alcuna logica.
4) La natura del provvedimento, essendo afflittivo, richiederebbe una
fase di contestazione con termine per la difesa, e facoltà di dedurre
gli elementi a discolpa, che la normativa non assicura. Inoltre, nel
corso della fase giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo,
mentre in materia edilizia è ammissibile la consulenza tecnica,
analogo mezzo istruttorio non è consentito per le impugnazioni dei
provvedimenti di assegnazione di terre incolte.
Tutto ciò comporterebbe violazione degli artt. 24, 97, primo comma,
e 113 della Costituzione, violazione alla quale non ha posto rimedio la
legge della reg. Marche 12 novembre 1974, n. 38.
Davanti a questa Corte si è costituita una parte privata chiedendo
che la questione sollevata sia ritenuta fondata.
Si sono costituiti pure il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il prefetto di Ancona, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
L'Avvocatura dello Stato contesta il carattere punitivo dei
provvedimenti di concessione delle terre incolte ed afferma che essi
hanno lo scopo di realizzare la funzione sociale della proprietà, che
a norma dell'art. 42 Cost. va realizzata prescindendo dallo stato
soggettivo del proprietario. Allo stato soggettivo del proprietario -
si osserva - parimenti non dà rilievo l'art. 44 della Costituzione.
Si contesta altresì che l'assegnazione sia avulsa dalla
predisposizione di congrue direttive sulla conduzione del fondo, in
quanto per l'art. 2 della legge n. 199 l'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura deve formulare il disciplinare della concessione, col
quale si impartiscono al concessionario direttive sul tipo di coltura
da effettuare e sulle modalità di coltivazione, ponendo adeguate
garanzie per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse
perseguiti dal legislatore e salvaguardando il proprietario del terreno
da una gestione improduttiva.
Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, si osserva che
questa non può sussistere, essendo ogni proprietario di fondi non
adeguatamente coltivati assoggettabile alla normativa impugnata.
Quanto alle altre censure, l'Avvocatura sottolinea:
1) che il decreto del prefetto è adottato su conforme parere della
commissione prevista dall'art. 1 della legge n. 199/1950, idoneo a
garantire la obiettività del giudizio sullo stato del fondo e la
salvaguardia delle posizioni delle parti coinvolte;
2) che l'art. 4 del d.l. Lgt. n. 597 del 1946 stabilisce che davanti
alla commissione, le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, per esporre le loro ragioni;
3) che al proprietario è consentito di agire dinanzi al giudice
amministrativo a tutela del suo diritto.
Con ordinanza 14 marzo 1978, nel corso di un giudizio promosso dalla
proprietaria di terre assegnate in concessione ad una cooperativa
agricola, il Consiglio di Stato ha sollevato a sua volta questione di
legittimità costituzionale delle stesse norme, in relazione agli artt.
3, 41, 42 e 44 della Costituzione.
Si premette che la concessione forzosa di terre insufficientemente
coltivate, incide sulla proprietà dei fondi sia perché sottrae al
proprietario il godimento del fondo ed esclude la sua libera scelta
della destinazione economica di esso, sia perché tali limitazioni
possono comportare una diminuzione di reddito, tutte le volte che
l'indennità dovuta dal concessionario risulti inferiore all'utile
ricavato dal proprietario; eventualità, questa, non impossibile a
verificarsi, tenuto conto che l'indennità è ragguagliata al canone
legale per l'affitto dei fondi rustici e che quest'ultimo è inferiore
al reddito che il proprietario potrebbe ricavare con un minimo di
attività colturale. L'incidenza sul diritto di proprietà è resa più
sensibile dal fatto che la concessione può avere durata indeterminata,
per effetto del rinvio alla disciplina dell'affitto (legge n. 11/1971).
Inoltre il sacrificio imposto al proprietario non consegue ad un atto
di pianificazione territoriale (come per i vincoli urbanistici) o
comunque alla comparazione imparziale di tutte le possibili soluzioni
(come avviene per le espropriazioni per opere pubbliche), essendo la
scelta del terreno rimessa esclusivamente al richiedente. L'organo
tecnico amministrativo non ha, infatti, il potere di proporre
alternative, ma può soltanto respingere la domanda, o per inidoneità
del richiedente, o perché il fondo non rientra tra quelli
"insufficientemente coltivati". Ma quest'ultima possibilità sarebbe
in realtà solo apparente giacché la normativa, statuendo che per
terreno "insufficientemente coltivato" s'intende ogni terreno "tale da
potervi praticare colture o metodi colturali più attivi ed intensivi,
in relazione anche alle necessità della produzione agricola
nazionale", ha talmente dilatato la nozione di "terreno
insufficientemente coltivato" che vi può rientrare qualunque terreno,
compresi quelli condotti con la diligenza del buon padre di famiglia, i
quali potrebbero rendere di più, con l'impiego di tecniche
d'avanguardia o con l'apporto di nuovo macchinario.
Di fatto, pertanto, l'organo tecnico della P.A. non potrà rifiutare
la concessione che in pochissimi casi, con la conseguenza che
l'Amministrazione è chiamata a ratificare, a danno di una parte, la
scelta insindacabile della controparte interessata.
Ciò comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza (art.
3 Cost.) "perché il privato proprietario viene posto in condizione di
soggezione (nel senso tecnico della parola) rispetto ad altri privati,
piuttosto che all'autorità dell'amministrazione".
La violazione sarebbe aggravata dalla prescrizione che il giudizio
si esprime sullo stato del fondo al momento della domanda, il che
preclude al proprietario di evitare la concessione apportando quei
miglioramenti colturali che in corso d'istruttoria si dimostrino
possibili e opportuni e di presentare un programma di miglioramenti in
alternativa a quelli proposti dal richiedente, sì che
l'amministrazione possa compararli e attribuire il fondo al più
meritevole.
Il principio di uguaglianza sarebbe violato anche perché il
proprietario del fondo chiesto in concessione risulterebbe discriminato
rispetto a tutti gli altri proprietari, senza alcun'altra ragione di
differenziazione che l'arbitraria preferenza del richiedente.
La normativa impugnata, inoltre, sarebbe in contrasto anche con il
principio di ragionevolezza, giacché il suo meccanismo è tale che i
richiedenti si rivolgeranno di preferenza alle terre meglio coltivate,
meglio attrezzate, meno bisognose d'investimenti.
Riguardo alla violazione degli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione,
nell'ordinanza di rimessione si osserva che:
a) la normativa in esame lederebbe la libertà dell'iniziativa
eeonomica privata, essendo il proprietario anche imprenditore, ove si
tratti di terre insufficientemente coltivate e non incolte senza che
tale lesione sembri riferibile a quelle attività di programmazione,
coordinamento ed indirizzo a fini sociali, previste dal terzo comma;
b) violerebbe l'art. 42 Cost., in quanto a fronte del sacrificio
imposto alla proprietà privata sembra stare non tanto una finalità
sociale (perseguibile attraverso una pianificazione generale o quanto
meno attraverso una valutazione comparata delle scelte possibili)
quanto l'interesse privato del richiedente;
c) il sistema in esame non serve a "conseguire il razionale
sfruttamento del suolo" e a "stabilire equi rapporti sociali" come
l'art. 44 della Costituzione prescrive.
Nel giudizio così promosso si sono costituiti il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Prefetto di Reggio Emilia (parte nel
giudizio a quo), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata
e richiamando le argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con
l'ordinanza del TAR del Lazio di cui sopra.
Con altra 18 aprile 1978, il Consiglio di Stato, in base a
considerazioni analoghe alle precedenti, ha parimenti sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. Lgt.
n. 279 del 1944, nel testo sostituito dall'art. 1 del successivo d.l.
Lgt. n. 89 del 1946; dell'art. 1, commi primo e secondo, e art. 2,
commi primo e secondo, della legge n. 199 del 1950, in relazione agli
artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 44 e 113, secondo comma, della
Costituzione.
In particolare, a proposito della violazione dell'art. 113 Cost., si
osserva:
"Nella specie sembra, invero, prospettarsi una sostanziale elusione
di tale norma, perché, se da un lato l'appuntarsi del decreto di
assegnazione su un determinato terreno presuppone logicamente ed
ineluttabilmente la sua avvenuta scelta fra più terreni in identico
stato di incoltura, resta impedita poi al proprietario ablato la
possibilità di contestare in alcun modo la legittimità di tale
scelta, essendo essa rimessa non all'esercizio di una potestà
amministrativa - sindacabile come tale ai sensi degli artt. 26 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054 e 2 e segg. della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 - , bensì alla mera autonomia privata del soggetto richiedente,
del tutto estranea, questa, alla sfera di cognizione del giudice
amministrativo".
Nel giudizio si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il prefetto di Latina chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Si è costituita pure una parte privata, assegnataria dei terreni di
cui si controverte, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata e sottolineando:
a) L'assegnazione di terre incolte non deriva da distribuzione di
una massa di terreno da attribuire tra più aspiranti e non è neppure
una espropriazione; è l'imposizione di una contrattazione agraria
strumentale alla produzione nei confronti di un proprietario terriero
che è venuto meno all'obbligo di coltivare (pel che potrebbe anche
essere espropriato ai sensi dell'art. 838 c.c.). Trattasi di un limite
al godimento (artt. 832 c.c., 42 Cost.) per garantirne la funzione
sociale (art. 42 Cost.): nulla di ablatorio in tutto ciò.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuna ragione per condizionare
l'assegnazione delle terre a piani generali e l'assegnazione di alcuni
terreni a quella di tutti gli altri nelle stesse condizioni.
b) Le cooperative che chiedono l'assegnazione ed il proprietario di
terre incolte non sono in situazioni giuridiche assimilabili, ma
antitetiche ed il loro diritto di scelta delle terre non lede né il
principio di uguaglianza né gli artt. 42 e 44 Cost. e tanto meno
l'art. 113 che, nell'ottica dell'ordinanza di rimessione verrebbe ad
essere leso, altrimenti, anche ogni volta che un privato chiede un
provvedimento di concessione o di ammissione, essendo evidente che
l'art. 113 della Costituzione non può riferirsi all'attività del
privato anteriore alla emanazione dell'atto amministrativo. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di cui in epigrafe investono, sia pure sotto
diversi profili, il complesso di disposizioni legislative che hanno
disciplinato in passato la materia della concessione di terre incolte:
pertanto i giudizi con esse proposti possono essere riuniti ai fini di
un'unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a risolvere alcune questioni di
legittimità costituzionale concernenti le norme legislative emanate in
un arco di tempo che va dall'anno 1944 all'anno 1950, nella materia
della concessione a contadini delle terre non coltivate o
insufficientemente coltivate.
Come è stato ripetutamente posto in luce dalla giurisprudenza
amministrativa, oltre che dalla dottrina, questo complesso di norme ha
avuto di mira, essenzialmente, la situazione contingente delle masse
contadine in relazione soprattutto alla difficile situazione
verificatasi negli anni del dopoguerra, così come era già avvenuto
subito dopo la prima guerra mondiale, quando il legislatore intervenne
con il r.d. 2 settembre 1919 n. 1633 e con il r.d.l. 8 ottobre 1920, n.
1465, ricalcati dalla legislazione di questo secondo dopoguerra. Con le
cennate disposizioni, pertanto, si è voluto venire incontro alle
pressanti esigenze di lavoro di una vasta parte del popolo italiano,
apprestando un mezzo ritenuto atto a soddisfare, almeno parzialmente,
una grande richiesta di lavoro e rivolgendo, quindi, l'attenzione al
fenomeno della non coltivazione e della insufficiente coltivazione che
investiva non poche porzioni del nostro territorio nazionale.
In questo quadro si è voluto guardare a situazioni di carattere
oggettivo, di mero fatto, e cioè al cennato stato di incoltivazione o
di insufficiente coltivazione dei terreni, indipendentemente dalla
causa dalla quale dipendeva lo stato medesimo; volendo affrontare in
maniera anche rapida (come è dimostrato dal fatto che le norme in
parola hanno apposto termini, peraltro non perentori, alla autorità
competente per la emanazione della decisione sulle domande di
concessione: art. 5 del d.l. Lgt. n. 279 del 1944; art. 2 del d.l. 27
dicembre 1947, n. 1710; art. 2 della legge 18 aprile 1950, n. 199) una
situazione che interessava altresì l'ordine pubblico in un Paese
ancora in guerra o appena uscito dalla guerra, il legislatore del tempo
ha ritenuto preferibile, come si è detto, guardare a dati concreti,
agevolmente accertabili e che non avrebbero potuto dar luogo a
contestazioni dilatorie o pretestuose.
Con il che, tuttavia, non solo non si è inteso affatto prescindere
dalle esigenze della Nazione, ma anzi si è voluto venire ad esse
incontro perché, come sembra evidente, ogni nuova coltivazione ed ogni
miglioramento di coltivazione non può non arrecare beneficio al Paese:
e del resto la cennata legislazione non ha mancato di fare esplicito
richiamo, appunto, alle esigenze della produzione nazionale (art. 1
d.l. n. 279 del 1944; art. 1 d.l.C.p.S n. 89 del 1946).
Si è trattato, quindi di una legislazione di emergenza, ma non per
questo disgiunta dalla considerazione delle esigenze della Nazione del
suo settore agricolo.
La stessa legislazione, d'altro canto, è quasi totalmente anteriore
alla Costituzione repubblicana (la sola legge n. 199 del 1950 è
successiva, ma di poco). Ormai, superata la fase che si è indicata e
verificatesi nuove situazioni, il legislatore è finalmente intervenuto
con una nuova normativa, contenuta nella legge 4 agosto 1978, n. 440,
la quale, avendo come principale finalità, come dicesi nei lavori
preparatori, il "recupero delle terre", ha dettato disposizioni nuove,
più ampie e più articolate, le quali, peraltro, hanno lasciato in
vita il criterio secondo cui la procedura per la concessione delle
terre incolte prende l'avvio dalla domanda di una organizzazione di
contadini.
Ma le disposizioni della legge n. 440, prive come sono di efficacia
retroattiva, non possono influire sulla valutazione della legittimità
costituzionale delle norme anteriori, delle quali soltanto questa Corte
oggi è chiamata a giudicare.
È nell'ambito di questo quadro, così sinteticamente riassunto, che
devono essere esaminate le varie censure che le ordinanze predette
hanno mosso alla anteriore legislazione e che vengono qui di seguito
raggruppate nel loro ordine logico.
Le questioni non sono fondate.
3. - Una prima questione, di carattere più generale e sollevata da
tutte le ordinanze, investe l'art. 1 del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n.
279, come modificato con l'art. 1 del d.l.C.p.S. n. 89 del 1946, e
denuncia la violazione degli artt. 4, 41, 42, 43 e 44 Cost. in quanto
la libertà economica verrebbe lesa senza riferimento a programmi
(anzi, si afferma, qui si avrebbe la negazione della programmazione),
non si tenderebbe al razionale sfruttamento della terra né a porre in
essere equi rapporti sociali, dato che le norme non portano al recupero
produttivo delle terre e le organizzazioni contadine sono sempre
indotte a chiedere le terre migliori. Ciò sarebbe divenuto più grave
per effetto dell'art. 1 del citato d.l. n. 89 del 1946, il quale,
sostituendo l'art. 1 del d.l. n. 279 del 1944, avrebbe enormemente
dilatato la nozione di insufficiente coltivazione.
Premesso che le prime disposizioni sulla concessione di terre incolte
sono anteriori alla Costituzione del 1947, la Corte deve anzitutto
rilevare che questa in nessuna delle disposizioni che sono invocate
nelle ordinanze dei giudici a quibus prevede la programmazione come
obbligatoria. Peraltro non è da dubitare che le limitazioni alla
libera iniziativa economica ed al diritto di proprietà devono trovare
fondamento in regole ed in criteri razionali.
Ma non può dirsi che le disposizioni in questione siano irrazionali.
Da un lato, come si è veduto, esse hanno voluto far fronte a gravi
situazioni contingenti e di ordine pubblico, ma dall'altro,
nell'imporre il vincolo in parola, esse non si sono discostate dalle
esigenze della produzione agricola nazionale. L'idea di un recupero
delle terre, certamente, è in re ipsa quando a chi riceve il beneficio
della concessione si impone l'obbligo di coltivare e di rendere
produttive le terre: la giurisprudenza amministrativa infatti ha
ripetutamente affermato che la concessione delle terre incolte ha per
fine anche il potenziamento della produttività dei terreni.
A questo criterio essenziale risultano ispirate e coordinate le
disposizioni censurate. Infatti, mentre la giurisprudenza vuole che
prima di addivenire alla concessione occorre accertare la idoneità
tecnico-finanziaria della organizzazione richiedente, la legge ha
stabilito che in presenza di più domande relative al medesimo fondo il
giudizio deve avvenire tenendo presenti "la forza lavorativa delle
associazioni richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti" (art. 2
d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597); che nel disciplinare della
concessione devono essere fissate le norme occorrenti per la conduzione
del terreno concesso (art. 4 d.l. Lgt. n. 279); che nel decreto di
concessione deve essere stabilita la data di inizio della coltivazione
delle terre stesse (art. 4 cit.); e infine, che l'abbandono del terreno
e la inadempienza degli obblighi stabiliti comportano la revoca della
concessione (art. 6 d.l. Lgt. n. 279/1944; art. 7 d.l. n. 89/1946).
Con queste prescrizioni il legislatore non ha mancato di tenere nel
dovuto conto le esigenze della produzione agricola (del resto
espressamente menzionate nell'art. 1 sia del d.l. n. 279 sia del
d.l.C.p.S. n. 89 del 1946) ed a queste ha adeguato la disciplina della
concessione, la quale, pertanto, non appare preveduta e regolata
esclusivamente in funzione delle aspirazioni dei richiedenti: tutta la
attività che la P.A. deve svolgere in proposito deve essere correlata
ai principi ed ai criteri, certamente non irrazionali, posti in queste
disposizioni.
Che gli interessati possano richiedere la concessione delle terre
che essi medesimi ritengono migliori può essere un dato di fatto
esatto, ma non è in alcun modo decisivo poiché la domanda del
privato, come meglio si vedrà più innanzi, costituisce oggetto di
accertamenti e valutazioni da parte della P.A., alla quale spetta
decidere nel merito.
Sembra appena il caso di ricordare, infine, che il fornire lavoro a
persone disoccupate, contemporaneamente arrecando vantaggi alla
produzione nazionale, dà luogo indubbiamente alla realizzazione di
finalità sociali.
Ne consegue che, contrariamente a quanto si osserva dai giudici a
quibus, non si è affatto al di fuori del disposto né dell'art. 41,
terzo comma, Cost., il quale vuole che l'iniziativa economica pubblica
e privata sia indirizzata a fini sociali né dell'art. 44, primo comma,
Cost., il quale prevede la imposizione di obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata "al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali".
4. - Le ordinanze in epigrafe, in secondo luogo, denunciano
violazione dell'art. 42 sotto il profilo che la legislazione in parola
contiene sostanzialmente sanzioni a carico anche dei proprietari non
colpevoli, al che aggiungono che lo stesso art. 42, parlando della
funzione sociale della proprietà come di "fatto volontario",
imporrebbe il previo accertamento della causa in virtù della quale il
precetto viene violato.
Questa censura parte da un presupposto inesatto e non conforme a
quel che emerge da tutta la legislazione contestata: i provvedimenti
di concessione di terre incolte ai contadini, come si è dimostrato nel
precedente n. 2, non hanno carattere sanzionatorio o punitivo nei
riguardi dei proprietari.
Le misure prevedute da tutta la legislazione degli anni 1944 - 50,
volendo fronteggiare determinate esigenze, hanno fatto astrazione dalle
cause della non coltivazione o insufficiente coltivazione e vanno
adottate in considerazione soltanto di un dato di fatto obbiettivo.
Su questo punto, del resto, è pacifica anche la giurisprudenza, la
quale ha sempre escluso che la legislazione in parola abbia voluto
sanzionare comportamenti antisociali dei proprietari di terre.
5. - Una terza censura (sollevata con le ordinanze nn. 677/1978 e
676/1979) concerne ancora violazione degli artt. 43 e 44 Cost.,
assumendo che mentre i provvedimenti di concessione avrebbero carattere
sostanzialmente ablatorio, la legislazione non avrebbe né fissato
limiti di godimento del bene in relazione alla coltivazione né avrebbe
posto le direttive necessarie per la conduzione del fondo concesso.
Anche questa censura è priva di fondamento in punto di fatto.
Ed invero:
a) - l'art. 4 del d.l. n. 279 del 1944 stabilisce che a cura
dell'ispettorato agrario si deve redigere apposito disciplinare
contenente le norme occorrenti alla conduzione del fondo concesso: il
successivo art. 6 stabilisce che in caso di violazione degli obblighi
inerenti alla conduzione si fa luogo alla decadenza della concessione.
Tale disposizione è ribadita dall'art. 7 del d.l. n. 597 del 1946 e
dall'art. 7 del d.l.C.p.S. n. 89 del 1946;
b) - l'art. 2 del d.l. n. 279 del 1944 stabilisce altresì che deve
essere fissato anche il termine per l'inizio della coltivazione da
parte del concessionario, obbligo anch'esso sanzionato con la decadenza
della concessione.
È chiaro che attraverso tutte queste disposizioni si pongono in
essere le direttive per l'attività che deve essere svolta dal
concessionario, con ovvio riguardo allo stato dei singoli fondi, e si
stabiliscono altresì i limiti al godimento del fondo medesimo, in modo
da non pregiudicare i diritti del proprietario, il quale, allo scadere
della concessione, riassumerà un fondo in condizioni migliori.
6) - Una quarta questione ha per oggetto la violazione dell'art. 3
Cost., in quanto, mancando piani e criteri preventivamente stabiliti,
l'applicazione della legge non può essere che episodica e frammentaria
ed alla P.A. rimane soltanto il potere di accogliere o respingere la
domanda di concessione, il che significherebbe anche, a giudizio dei
giudici a quibus, che essa è priva di poteri dinanzi alla
manifestazione di volontà del privato richiedente: ne conseguirebbe
ancora che il proprietario del terreno concesso verrebbe assoggettato
non già alla volontà della P.A. ma a quella di altro privato.
Il Consiglio di Stato, nella ordinanza n. 676/1979 ritiene che in
tale modo sia violato anche l'art. 113 Cost., perché il giudice
amministrativo non ha facoltà di sindacare l'autonomia dei privati.
La Corte non ritiene di poter condividere queste affermazioni, le
quali non trovano neppure esse conferma nelle norme denunciate e nei
principi generali che devono essere applicati nella specie.
Come si è avuto modo di rilevare, se nel passato sono mancati piani
e programmi in materia, non è certamente mancata, nella legislazione
denunciata, la fissazione delle regole occorrenti per conseguire una
attività amministrativa legittima e coerente, soprattutto indirizzata
verso i fini che la legislazione medesima voleva perseguire: e ciò
comporta senz'altro che le osservazioni delle ordinanze di rimessione
sopra riportate perdono il loro punto di appoggio.
Neppure è esatto che la P.A. sia priva di poteri dinanzi alla
domanda di concessione di terre incolte, potendo solo accogliere o
respingere la domanda: una situazione del genere, in verità, appare
del tutto normale, poiché dinanzi a qualsiasi richiesta di un privato
la P.A., esperiti gli accertamenti del caso, alla fine non può
concludere se non con l'accoglimento o con la reiezione della
richiesta. Non diversamente avviene nella materia in esame.
Ma non può dirsi che la legge lasci la P.A. disarmata dinanzi alle
domande del privato.
Tutte le norme che si sono susseguite nel tempo hanno, invece, posto
in essere una procedura piuttosto complessa, nella quale si colloca
come momento essenziale l'intervento di una apposita commissione a
composizione mista, la cui attività (sulla quale si vedano in
particolare gli artt. 3 e 4 del d.l. Lgt. n. 279 del 1944, e gli artt.
4 e 5 del d.l. Lgt. n. 597 del 1946) è stata definita inquisitoria
dalla giurisprudenza amministrativa per sottolineare l'ampiezza dei
suoi poteri istruttori e la facoltà di addivenire, anche con
l'intervento del proprietario del fondo, a tutti gli accertamenti che
ritenga necessari od utili.
A ciò la giurisprudenza ha aggiunto che la P.A. quando addiviene
alla concessione, ha facoltà di stabilire le cautele occorrenti per
ovviare alle possibili inadempienze del concessionario e per garantire
la regolarità dei rapporti fra le parti
Tenuto conto di ciò e considerato altresì che risponde a regole
generali del diritto amministrativo che la P.A. deve preventivamente
accertarsi della regolarità della manifestazione di volontà del
privato rivolta ad ottenere un qualsiasi provvedimento amministrativo e
della esistenza di tutte le condizioni necessarie per la adozione del
provvedimento medesimo, appare chiaro che anche nella materia de qua in
tanto si possa procedere alla emanazione del decreto di concessione in
quanto si sia preventivamente provveduto a stabilire la qualificazione
e la posizione giuridica del richiedente, lo stato del terreno
richiesto, i modi e termini della coltivazione da effettuare, gli
eventuali oneri da imporre al concessionario
Consegue ancora non potersi dire che la legislazione in parola
subordini la posizione del proprietario del terreno concesso alla sola
volontà del richiedente, che rimane invece soggetta ad una serie di
accertamenti e di valutazioni da compiersi dalla P.A.
Ugualmente non può ravvisarsi violazione dell'art. 11 Cost., dato
che il giudice amministrativo, conoscendo della legittimità dell'atto
concessorio, necessariamente può esaminare almeno la validità della
cennata manifestazione del privato che chiede la concessione.
7. - Con una quinta censura si denuncia la violazione degli artt. 3,
primo comma, 97, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. sotto due
profili e cioè: da un lato perché non sarebbe stato assicurato nella
sua effettività il principi del contraddittorio (il proprietario del
terreno richiesto potrebbe intervenire soltanto in una fase avanzata
del procedimento) e dall'altro perché non sarebbe neppure prevista
possibilità di addurre prove, di effettuare sopralluoghi, di fruire di
consulenze tecniche.
Anche queste censure risultano infondate.
Ed invero:
a) - in ordine al primo profilo già l'art. 3 del d.l. Lgt. n. 279
del 1944, stabilendo che la commissione provinciale ivi preveduta
esamina l'istanza per la concessione "sentite le parti", ha imposto la
presenza del proprietario del terreno nel corso del procedimento, del
quale ovviamente deve avere avuto notizia, al fine di prospettare le
eventuali ragioni a suo favore.
L'art. 10 del d.l. Lgt. n. 597 del 1946 ha poi stabilito in termini
più generali che, pur non dovendosi osservare le norme della procedura
ordinaria, deve tuttavia essere assicurato il diritto delle parti al
contraddittorio: di questa norma nello stesso d.l. Lgt. n. 597 si hanno
due ulteriori precisazioni, perché l'art. 3 stabilisce che l'istanza
di concessione ed il provvedimento che fissa l'udienza di comparizione
devono essere notificati all'altra parte (e la giurisprudenza ha
affermato che la notificazione deve essere effettuata con le norme
degli artt. 137 e segg. del c.p.c.), e l'art. 4, a sua volta, tratta
della comparizione delle parti dinanzi alla più volte ripetuta
commissione.
Non è allora dubbio che il cennato fondamentale aspetto del diritto
di difesa della proprietà nel corso del procedimento che ha inizio con
le istanze di concessione e che è stato avvicinato ad un procedimento
giurisdizionale (cfr. l'art. 10 del d.l. Lgt. n. 597), è senz'altro
assicurato.
Rimane altresì escluso che si possa seriamente parlare (come fa il
TAR delle Marche) di difesa accordata soltanto in una fase avanzata del
procedimento, dato che, come si è veduto, il citato art. 3, del d.l.
Lgt. n. 597 impone che la domanda di concessione sia notificata
all'altra parte;
b) - quanto al profilo relativo alle prove da addurre si deve
osservare che le leggi in parola non contengono alcuna norma limitativa
delle possibilità per il proprietario di addurre prove o formulare
richieste di accertamenti: nei procedimenti amministrativi in genere
vige la regola secondo la quale ciascuna delle parti ha facoltà di
addurre tutte le prove da essa ritenute utili, così come la stessa
P.A. ha facoltà di procedere agli accertamenti del caso.
Del resto la possibilità di addurre prove o di richiedere ulteriori
accertamenti è da ritenere insita nella necessità di chiamare il
proprietario a partecipare al procedimento.
Per quel che riguarda in particolare la possibilità di sopralluoghi
è anche da dire che la giurisprudenza amministrativa vi ha fatto
ripetutamente riferimento nelle sue pronunce, sicché è da ritenere
che mezzi di prova di tal genere non siano neppure esclusi in punto di
fatto.
E non va taciuto, da ultimo, che con l'art. 6, ultimo comma, della
legge n. 440 del 1978 sono stati "estesi" i poteri di cognizione e di
istruzione del giudice amministrativo di legittimità per quel che
riguarda i provvedimenti relativi a terre insufficientemente coltivate.
8. - La sesta ed ultima censura investe in modo particolare l'art. 5,
ultimo comma, del d.l. Lgt. n. 597 del 1946, il quale stabilisce che
"lo stato del fondo va accertato in rapporto al momento della
presentazione della domanda di concessione". Tale disposizione
violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto in tal modo si impedisce al
proprietario del terreno richiesto di apportare modifiche allo stato
del fondo e di evitare la temporanea ablazione prevista dalla legge,
così discriminando la sua posizione da quella dei richiedenti la
concessione.
Ma anche questa censura non ha fondamento.
Mentre è ovvio che la legge doveva precisare il momento del tempo al
quale fare riferimento per accertare lo stato del fondo, l'averlo
fissato alla data della richiesta di concessione e l'avere così
escluso che il proprietario possa procedere a modifiche non appare
irrazionale in relazione alle finalità proprie della legislazione in
questione, la quale, come si è detto, ha voluto venire incontro alle
esigenze di lavoro delle masse contadine con disposizioni anche di
semplice e rapida attuazione. E pertanto, una volta individuato un
terreno incolto od insufficientemente coltivato, sembra logico che il
provvedimento relativo debba fare riferimento al momento nel quale
l'organizzazione contadina faccia richiesta di quel terreno, che al
cessare della concessione ritornerà al suo proprietario in condizioni
migliori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del
d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 ("Concessione ai contadini delle
terre incolte"), come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile
1946, n. 597 ("Norme per l'applicazione del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione
delle terre incolte ai contadini"), dai d.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n.
89 ("Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini"),
27 dicembre 1947, n. 1710 ("Norme integrative ed interpretative delle
disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai
contadini"), dalla legge 18 aprile 1950, n. 199 ("Norme modificative
delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti
ai contadini") e dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
("Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici"), sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 42, 43, 44, 97 e 113 Cost. con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte