Corte costituzionale

Ordinanza n. 301/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566

del codice di procedura penale e dell'art. 138 del d.lgs. legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze

emesse il 13 novembre (n. 3 ordinanze) e il 13 dicembre 1996, dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 29 novembre 1996

dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto ed il

15 gennaio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,

rispettivamente iscritte ai nn. 10, 11, 12, 66, 74 e 184 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 5, 9, 10 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto, nel corso di

altrettanti dibattimenti celebrati con rito direttissimo, il pretore

di Roma, sezioni distaccate di Tivoli (r.o. nn. 10, 11, 12, 66 e 184

del 1997) e di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 74/1997), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del

codice di procedura penale, e dell'art. 138 del d.lgs. 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione del codice di procedura penale), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo

comma, 27, secondo comma, della Costituzione;

che le norme censurate violerebbero i suddetti princi'pi

costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione

dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le

dichiarazioni dell'imputato vengano assunte in sede di convalida nel

rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame

dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non

prevedono l'inserimento di tali atti nel fascicolo per il

dibattimento;

che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte

costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità

ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui una valutazione di contenuto

sulla probabile fondatezza dell'accusa anticipa il giudizio -

combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177

del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore,

allorché ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e

sulla misura cautelare determini l'incompatibilità del giudice

chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo,

dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione

nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le

garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto

concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale

dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della

dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'articolo 566 cod.

proc. pen., viene (sentito) ai fini della convalida;

che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le

forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la

compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali

rappresentati dagli articoli 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche

l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio;

che i rimettenti, avendo premesso di aver già provveduto al

giudizio di convalida e alla applicazione delle misure cautelari,

motivano sulla rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei

quali la questione viene sollevata - si trovano proprio nella fase

dibattimentale conseguente alla convalida (...), dove trovano

applicazione le norme censurate;

che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che non si comprende

perché nella fase della convalida le dichiarazioni dell'imputato o

la relazione orale degli agenti di polizia giudiziaria dovrebbero

essere assunte con formalità tali da consentirne la acquisizione al

fascicolo del dibattimento, visto che la fase della convalida

dell'arresto, ancorché immediatamente precedente al giudizio di

merito, resta pur sempre fase distinta, e non indirizzata alla

formazione della prova;

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze

deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, come emerge dalle ordinanze di rimessione, la questione è

stata sollevata quando il rimettente aveva già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed

aveva già avuto inizio il dibattimento;

che di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le

modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della

convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a quo ha

oramai esaurito la sua cognizione, difetta di rilevanza in relazione

al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché in limine, è

stata sollevata (v., ex plurimis, ordinanze n. 148 del 1997, n. 49

del 1996 e n. 432 del 1991);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del

codice di procedura penale e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Roma, sezioni distaccate di Tivoli e

Castelnuovo di Porto, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte