Corte costituzionale

Ordinanza n. 306/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza), come sostituito

dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27

maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale

statale in attività ed in quiescenza); degli art. 3 e 38 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge

20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1

della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento

economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed

in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima

mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme

di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29

aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al

Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con

ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed

altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al

n. 136 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza 24 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 9 marzo

1990), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n.

324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 -

nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità

integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita

erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - in riferimento agli

artt. 3, 38 e 97 della Costituzione; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della

legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per

cento dello stipendio annuo e delle altre indennità ivi previste la

base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

ai dipendenti statali - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato inammissibili (e

poi manifestamente inammissibili) questioni analoghe a quella sub a),

censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa

(sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 e n. 189 del 1990; n. 419

del 1989; n. 639, n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988);

che questa Corte ha già dichiarato infondate e poi

manifestamente infondate (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 639

e n. 1072 del 1988), questioni analoghe a quella sub b);

che non sono stati addotti profili nuovi rispetto a quelli già

esaminati;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della

legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale

statale in attività ed in quiescenza), come sostituito dall'art. 1

della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio

1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza), sollevata in riferimento agli artt. 3,

38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo

1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge

6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del

personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;

norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di

riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di

interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile

1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo

sociale e riapertura dei termini per la opzione), sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte