Sentenza n. 306/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5
giugno 1996 dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione
nei confronti di Lupo Cesare Carmelo, iscritta al n. 65 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento per l'applicazione di misure di
prevenzione personali e patrimoniali, a norma della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), il tribunale di Palermo
ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
2. - Il tribunale rileva che la proposta di applicazione della
misura di prevenzione personale riguarda un soggetto indiziato di
appartenere a un'associazione di tipo mafioso, ex art. 1 della citata
legge n. 575 del 1965, e che detta norma individua il "livello
probatorio" che deve sorreggere la misura richiesta al collegio,
indicandolo nella sussistenza di "semplici" indizi della suddetta
appartenenza.
Osserva quindi il rimettente che lo stesso collegio, in identica
composizione, ha in precedenza adottato una pronuncia sulla richiesta
di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere, misura disposta in autonomo e parallelo
procedimento penale, nei confronti della stessa persona, in relazione
al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis
cod. pen.); in tale sede, il tribunale ha espresso le proprie
valutazioni, oltre che sulle esigenze cautelari, sulla sussistenza di
"gravi" indizi di colpevolezza in ordine all'anzidetto reato,
confermando il provvedimento impugnato.
3. - Ora, rileva il giudice a quo, il pubblico ministero ha
allegato, a sostegno della propria proposta per l'applicazione della
misura di prevenzione personale, copia dell'ordinanza di custodia
cautelare, che raccoglie tutti gli elementi sui quali essa si fonda,
e sulla quale il tribunale si è già pronunciato, in distinto
processo, nel senso anzidetto.
4. - Analogamente a quanto riconosciuto nelle sentenze nn. 432 del
1995 e 131 del 1996 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., anche
nell'ipotesi in esame si delinea il pericolo che la valutazione
conclusiva - qui sulla pericolosità del proposto - sia o possa
apparire condizionata dalla "forza di prevenzione, ... naturale
tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento
già assunto in altri momenti decisionali", e ciò pur se le
valutazioni rispettivamente compiute e da compiere attengano a
processi formalmente e sostanzialmente indipendenti e autonomi.
Non manifestamente infondata, quindi, appare la questione di
costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata
dalla difesa del proposto, in quanto non stabilisce
l'incompatibilità alla funzione di giudice competente in ordine alle
misure di prevenzione personali per il componente del collegio che si
sia pronunciato in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. in
distinto processo penale, quando gli elementi allegati a sostegno
della proposta siano gli stessi già apprezzati nell'ambito
dell'impugnazione de libertate. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Palermo, nel corso di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione personale prevista dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio per l'applicazione di una misura di
prevenzione personale il giudice che, nell'ambito di un procedimento
penale, come componente il tribunale del riesame, si sia pronunciato
sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, quando i
presupposti sui quali si fonda la richiesta della misura di
prevenzione siano gli stessi che sono stati oggetto di valutazione
nella sede del riesame .
2. - La questione è inammissibile.
2.1. - Nell'ambito del principio del giusto processo di cui questa
Corte, in numerose occasioni, ha definito i profili sulla base delle
disposizioni costituzionali che attengono alla disciplina della
giurisdizione, posto centrale occupa l'imparzialità-neutralità del
giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie
processuali perderebbero di concreto significato. Tale principio in
tutti i suoi aspetti, tra cui per l'appunto l'imparzialità del
giudice, indubitabilmente vale anche in relazione al procedimento
giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali
che incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per
mezzo di una "riserva di giurisdizione". In questi casi, la garanzia
rappresentata da tale riserva non può essere menomata attraverso
l'affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualificano come
tale.
Date queste premesse, l'esigenza di preservare il giudice chiamato
a pronunciarsi sulla proposta di applicazione delle misure di
prevenzione da ogni pre-giudizio che possa comprometterne
l'imparzialità si pone nella stessa misura in cui essa è stata
affermata in relazione al giudice che è chiamato a pronunciarsi nel
processo penale.
Nel caso di specie, un imputato del reato di appartenenza ad
associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) si trova
sottoposto altresì a un procedimento, parallelo e autonomo (a norma
dell'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646), per
l'applicazione di una misura di prevenzione prevista dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, come indiziato di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso. Secondo la prospettazione contenuta nell'ordinanza di
rimessione, il tribunale, quale giudice della prevenzione, è
chiamato a decidere l'applicazione della misura in base ai medesimi
elementi di fatto che il tribunale stesso, nella medesima
composizione personale, quale giudice del riesame in sede cautelare
nel processo penale, ha già considerato sufficienti per ritenere la
sussistenza, a carico del medesimo soggetto, dei gravi indizi di
colpevolezza che, insieme alle esigenze specifiche previste dall'art.
274 cod. proc. pen., giustificano l'adozione di misure cautelari, a
norma dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
È facile, in tal caso, la conclusione che la valutazione
sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza assorbe, come il più
contiene il meno, quella sulla pericolosità, basata su meri indizi e
che pertanto il tribunale si trova a giudicare su una materia in
ordine alla quale esso si è già pronunciato.
2.2. - Le considerazioni che precedono e l'esigenza di garantire
l'imparzialità del giudice nel caso prospettato, tuttavia, non
possono condurre alla richiesta declaratoria d'incostituzionalità
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esso non
prevede la prospettata situazione come ulteriore causa
d'incompatibilità al giudizio.
Nel sistema del codice di procedura penale, norme operanti nel
senso di escludere la possibilità di duplicazione di valutazioni
della medesima res iudicanda, a opera del medesimo giudice, quale
persona fisica, sono dettate nell'ambito sia della disciplina della
incompatibilità del giudice (art. 34), da un lato, sia della
disciplina dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37),
dall'altro.
Tra i due ambiti, tuttavia, esiste una differenza categoriale.
Come risulta dai casi previsti dall'art. 34, nonché dalla stessa
rubrica di tale articolo (Incompatibilità determinata da atti
compiuti nel procedimento), la ratio dell'istituto
dell'incompatibilità è di preservare l'autonomia e la distinzione
della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di
garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività
compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo: autonomia,
distinzione e, conseguentemente, imparzialità che risulterebbero
compromesse qualora tali attività potessero essere riunite
nell'azione dello stesso soggetto chiamato alla funzione giudicante
(sentenza n. 155 del 1996).
La ratio della disciplina dell'incompatibilità è dunque
primariamente quella obiettiva del rispetto della logica del processo
penale, delle sue scansioni e delle differenze di ruoli che in esso i
diversi soggetti sono chiamati a svolgere: il giudizio non si deve
confondere, attraverso una sorta di unione personale, con altre
attività che attengono al processo e che hanno una loro diversa
ragion d'essere e il cui compimento potrebbe costituire pre-giudizio
rispetto al giudizio medesimo. Alla stregua della ratio anzidetta, si
comprende come le incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc.
pen. siano tutte determinate dal fatto solo di aver svolto
determinate attività nel corso del medesimo procedimento penale,
indipendentemente dal contenuto che tali attività possono aver
assunto (sentenza n. 308 del 1997).
In breve: sono tutte incompatibilità interne all'articolazione del
processo penale e sono tutte previste in modo da operare in astratto,
non in concreto, e le cause che le determinano sono normalmente tali
da poter essere evitate preventivamente attraverso idonei atti di
organizzazione dello svolgimento del processo, come la formazione dei
collegi giudicanti e l'assegnazione delle cause, trasformandosi in
motivi di astensione o ricusazione (art. 36, comma 1, lettera g),
cod. proc. pen.) solo quando tali atti non siano stati posti in
essere (sentenza n. 307 del 1997).
Le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 36 e 37
cod. proc. pen. che attengono ad attività del giudice - escluse
quelle, già ricordate, indicate nella lettera g) del comma 1
dell'art. 36, la quale richiama le situazioni di incompatibilità
del giudice, al fine di farne motivo di astensione e poi, per il
richiamo contenuto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 37, di
ricusazione - si collocano invece su un piano diverso. Esse sono
dirette immediatamente alla garanzia dell'imparzialità del giudice e
prescindono da qualunque riferimento alla struttura del processo e
all'esigenza del rispetto della logica intrinseca ai suoi diversi
momenti di svolgimento. Ciò che conta è l'esistenza di
comportamenti del giudice che, siano essi tenuti entro o fuori il
processo stesso, per il loro concreto contenuto sono tali da poter
fare ritenere la sussistenza di un pregiudizio in capo al giudice,
rispetto alla causa da decidere (v. le lettere c) e h) del comma 1
dell'art. 36 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 37 cod. proc.
pen.).
In breve: le cause di astensione e di ricusazione non hanno
strutturalmente a che vedere con l'articolazione del processo e sono
previste in modo da operare non in astratto ma in concreto. Data tale
loro natura, l'ordinamento prevede, come mezzo normale per farle
valere e ottenere la sostituzione del giudice, l'iniziativa dello
stesso giudice che è tenuto a chiedere di astenersi (art. 36 cod.
proc. pen.) ovvero quella della parte interessata che dichiara la
ricusazione (art. 38 cod. proc. pen.).
2.3. - Da quanto precede deve trarsi, come regola di giudizio, che,
qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialita del giudice derivi
da sue attività compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato
a decidere - siano esse attività non giudiziarie o attività
giudiziarie svolte in altro giudizio - si verte nell'ambito di
applicazione non dell'istituto dell'incompatibilità ma di quello
dell'astensione e della ricusazione.
A tale regola si è conformata la giurisprudenza di questa Corte
che, in numerose occasioni, ha operato un'estensione dei casi di
incompatibilità a una serie di ipotesi attinenti a previe attività
tipiche compiute dal giudice nel medesimo giudizio penale.
Un'apparente eccezione alla regola secondo la quale
l'incompatibilità opera esclusivamente entro i confini del medesimo
processo penale è rappresentata dalla sentenza n. 371 del 1996. Tale
pronuncia è giustificata dalla particolarità della fattispecie in
quell'occasione esaminata, essendosi trattato dell'effetto
pregiudicante - che la Corte inquadrò nell'ambito delle cause
d'incompatibilità del giudice - da riconoscersi alle valutazioni in
ordine alla sussistenza di responsabilità penale di un soggetto
sottoposto a giudizio separato, valutazioni espresse dal giudice in
una sentenza resa relativamente a soggetti imputati per lo stesso
fatto storico ascritto al primo e commesso in concorso.
In tale specifica situazione facilmente può ritenersi che alla
pluralità formale di procedimenti penali corrisponda tuttavia
l'unicità sostanziale della vicenda portata a giudizio. Ond'è che
la segnalata sentenza n. 371 del 1996 può ritenersi un'eccezione -
rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte circa l'ambito
di operatività dell'istituto dell'incompatibilità del giudice nel
processo penale - soltanto, per l'appunto, formalmente ma non
sostanzialmente (sentenze nn. 307 e 308 del 1997).
2.4. - L'anzidetto criterio di classificazione delle situazioni
pregiudicanti nell'ambito dell'incompatibilità o dell'astensione e
della ricusazione comporta l'impossibilità di seguire il giudice
rimettente nella sua richiesta di una pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. tale da
estendere l'incompatibilità alla situazione di pre-giudizio
verificatasi nella specie. Manca l'identità del procedimento, né
sarebbe invocabile la ratio particolare che sta alla base della
sentenza n. 371 del 1996, essendo pacifiche - tanto nella
giurisprudenza di legittimità quanto in quella costituzionale: da
ultimo sentenze n. 193 del 1997 e n. 48 del 1994 e ordinanza n. 275
del 1996 - le essenziali differenze, quanto a presupposti e
finalità, che separano il processo penale (e in esso i procedimenti
cautelari) dal processo di prevenzione, pur se quest'ultimo si trovi
ad essere modellato sulle forme del primo. Ond'è che, nella specie,
deve ritenersi che le valutazioni pregiudicanti e quelle pregiudicate
sono ascrivibili a distinte vicende processuali.
Tale conclusione è poi rafforzata dalla considerazione, che è
propria dello stesso giudice rimettente, secondo la quale il fattore
pregiudicante della sede di prevenzione, nella specie, non
dipenderebbe dalla precedente attività di giudizio come tale, svolta
nella sede dell'incidente cautelare nel processo penale. Dipenderebbe
invece dalla circostanza specifica e concreta dell'identità dei
presupposti di fatto sui quali il tribunale, nell'una e nell'altra
veste, si è trovato e si trova ora a dover decidere. Il che conferma
che non si è in presenza di un'incompatibilità di funzioni in
astratto, riportabile alla logica dell'art. 34 cod. proc. pen.
3. - La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Con l'ovvia, conseguenziale avvertenza tuttavia che, qualora una
situazione carente dal punto di vista dell'imparzialità non potesse
trovare soluzione alla stregua degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen.,
quali attualmente vigenti, potrebbe aprirsi la via per un'ulteriore,
ma diversamente impostata, questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte