Sentenza n. 308/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/10/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997
dal pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento
penale a carico di Valentini Ivano, iscritta al n. 177 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
codice di procedura penale, nella parte in cui, limitando
l'incompatibilità ai casi in cui il giudice abbia previamente
compiuto atti nel medesimo procedimento, non prevede l'ipotesi in cui
il giudice del dibattimento abbia precedentemente pronunciato
sentenza in un procedimento di opposizione a provvedimento
amministrativo ai sensi della legge n. 689 del 1981, valutando
incidentalmente la sussistenza del fatto-reato.
Il rimettente rileva che, in qualità di giudice del dibattimento,
è chiamato a conoscere della imputazione di guida in stato di
ebbrezza, a norma dell'art. 186 decreto legislativo n. 285 del 1992
(codice della strada). Tuttavia, prima del rinvio a giudizio, come
giudice nel procedimento di opposizione instaurato ex art. 22 della
legge n. 689 del 1981 avverso il provvedimento di sospensione della
patente di guida, emesso ai sensi dell'art. 223 del codice della
strada dal Commissario per il Governo per la provincia di Trento
quale sanzione accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza,
aveva pronunciato sentenza, annullando il provvedimento di
sospensione provvisoria della patente, sul presupposto della
insussistenza del reato del quale ora si trova a giudicare come
giudice penale.
Il rimettente riconosce che tale situazione si differenzia da
quelle esaminate e decise dalla Corte costituzionale, perché la
decisione pregiudicante è relativa ad attività compiuta
nell'esercizio di funzioni giurisdizionali extrapenali; osserva,
però, che ricorrono le stesse ragioni poste dalla Corte
costituzionale a sostegno delle pronunce di accoglimento delle
questioni di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. Qualora,
infatti, abbia avuto necessità di valutare, incidentalmente ma in
maniera completa, il fatto costituente reato e la relativa
responsabilità in un procedimento di opposizione a provvedimento
amministrativo che irroghi sanzioni accessorie a reati, e nel quale
l'opposizione sia motivata sulla base di vizi non meramente formali
dell'atto, ma dell'insussistenza dei presupposti del provvedimento,
il giudicante inevitabilmente deve procedere ad un esame di merito
sulla responsabilità penale.
In questa ipotesi, del tutto simile nella sostanza al caso di
decisione sul merito della regiudicanda presa dal medesimo giudice in
altre fasi dello stesso procedimento penale, la mancanza di una
previsione di incompatibilità contrasta, secondo il rimettente, con
i parametri costituzionali salvaguardati dalla Corte nelle decisioni
che hanno accolto le questioni di legittimità dell'art. 34 cod.
proc. pen.
D'altro canto, prosegue il rimettente, dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 371 del 1996, che ha esteso l'incompatibilità ad
ipotesi in cui la decisione pregiudicante e quella pregiudicata
attengono a procedimenti penali diversi nei confronti del medesimo
imputato, dovrebbe discendere il superamento della preclusione legata
alla rubrica dell'art. 34 cod. proc. pen. ed al fatto che in essa si
fa riferimento soltanto ad atti compiuti "nel procedimento"; con la
conseguenza che, dopo la sentenza n. 371 del 1996, limitare
l'operatività del sistema delle incompatibilità al compimento di
attività decisionali nelle sole sedi penali costituirebbe "opzione
formalistica e priva di razionalità".
Di conseguenza la mancata previsione della incompatibilità,
nell'ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia già valutato,
pronunciando sentenza nell'ambito di un procedimento di opposizione a
sanzione amministrativa, la sussistenza del fatto-reato, violerebbe,
secondo il giudice a quo, l'art. 24 della Costituzione, cioè il
principio del "giusto processo" sotto forma della garanzia
dell'imparzialità del giudice. Il "principio di prevenzione, inteso
come naturale tendenza a mantenere un giudizio già reso", opererebbe
infatti nel caso in esame "con maggiore intensità (...) che non in
altri pur già considerati dalla Corte come fonte di
incompatibilità" (sentenze n. 432 del 1995, n. 131 e 155 del 1996),
attesa la natura della decisione pregiudicante pronunciata dal
medesimo giudice.
Del pari, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per
l'irragionevolezza della disparità di trattamento riservata
all'imputato tratto a giudizio dinanzi a giudice che non ha
conosciuto della fattispecie in sede di opposizione alla sanzione
amministrativa ex legge n. 689 del 1981, rispetto all'imputato che ha
invece proposto opposizione già decisa dal medesimo giudice che
dovrà poi giudicarlo in sede penale. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto
l'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che
abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di
opposizione ad una sanzione amministrativa alla stregua degli artt.
22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il giudice rimettente rileva che la situazione di incompatibilità
è particolarmente evidente quando la funzione pregiudicante si
esplica nel giudizio di opposizione a provvedimenti amministrativi
che irrogano sanzioni accessorie a reati, come nel caso di specie, in
cui il Prefetto ha disposto, a seguito della contestazione del reato
di guida in stato di ebbrezza, la sospensione provvisoria della
patente di guida a norma degli artt. 186 e 223 del codice della
strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285): ove l'opposizione non sia
basata su motivi meramente formali e procedimentali, il rapporto di
accessorietà tra la sanzione amministrativa e il reato comporterebbe
necessariamente un esame di merito sulla sussistenza del reato e,
quindi, sulla responsabilità penale dell'imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, in tale situazione il principio
del "giusto processo", posto a garanzia dell'imparzialità del
giudice, risulterebbe violato, con riferimento all'art. 24 della
Costituzione, in forma ancora più intensa rispetto ad altri casi in
cui la Corte costituzionale ha ritenuto che la "forza della
prevenzione", intesa come naturale tendenza a mantenere il giudizio
già reso, costituisca fonte di incompatibilità, per avere il
giudice già valutato, sia pure incidenter tantum, la sussistenza
della responsabilità penale. Risulterebbe violato anche l'art. 3
della Costituzione, a causa della irrazionale disparità di
trattamento fra l'imputato rinviato a giudizio senza che il giudice
del dibattimento abbia già preso in esame la sua posizione nel
giudizio di opposizione, e l'imputato che venga giudicato in sede
penale dal medesimo giudice che ha già pronunciato sentenza in sede
di opposizione.
Il giudice rimettente è consapevole che la questione proposta "si
differenzia strutturalmente da tutti i casi, precedentemente
affrontati dalla Corte costituzionale", in quanto si dovrebbe ora
"attribuire rilievo non già al previo compimento di atti compiuti in
diverse fasi del procedimento penale, ma addirittura ad atti compiuti
dal medesimo magistrato nell'esercizio di funzioni giurisdizionali
extrapenali", ma ritiene che la ratio delle precedenti decisioni
della Corte ricorra anche nel caso di specie, e che comunque la
sentenza n. 371 del 1996 abbia superato la preclusione del medesimo
procedimento risultante dalla rubrica dell'art. 34 cod. proc. pen.,
estendendo l'incompatibilità nei confronti della funzione di
giudizio svolta in un altro e separato processo dal giudice che in
precedenza aveva valutato la responsabilità penale del medesimo
imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, limitare la sfera di applicazione
dell'art. 34 cod. proc. pen. al compimento di precedenti atti di
natura penale si tradurrebbe in "un'opzione formalistica e priva di
razionalità in un sistema processuale che consente la decisione
incidentale delle questioni pregiudiziali penali nel processo civile,
e addirittura la impone in processi come quello di opposizione ex
art. 205 del codice della strada, dove generalmente non è possibile
una decisione che prescinda dall'accertamento della fattispecie
penale".
2. - La questione non è ammissibile.
3. - Non vi è dubbio che, nelle ipotesi in cui l'opposizione alla
sanzione amministrativa in esame non sia circoscritta a profili
meramente formali e procedimentali, ma si basi su motivi di merito
che coinvolgono la sussistenza del fatto e la riconducibilità al suo
autore, il giudice dell'opposizione si trova necessariamente a
esprimere valutazioni sul fatto e sulla responsabilità
dell'imputato, che saranno poi oggetto del giudizio penale.
Per i reati per cui sono previste, come appunto nel caso della
guida in stato di ebbrezza, oltre alle pene principali, sanzioni
accessorie, applicabili provvisoriamente anche dall'autorità
amministrativa, quali la sospensione o la revoca della patente di
guida, dal combinato disposto degli artt. 205, 218 e 223 del codice
della strada (questi ultimi due articoli così come integrati
dall'art. 117 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) si ricava
infatti, conformemente alla recente giurisprudenza delle Sezioni
unite della Corte di cassazione, che avverso il provvedimento
prefettizio di sospensione provvisoria della patente è ammessa
opposizione avanti all'autorità giudiziaria a norma degli artt. 22 e
23 della legge n. 689 del 1981 anche in costanza del procedimento
penale. Come affermato da questa Corte, l'opposizione non è neppure
subordinata al previo esperimento del ricorso in via amministrativa
al prefetto (v. sentenze n. 366 e n. 311 del 1994, nonché la
sentenza n. 31 del 1996, che ha esteso la tutela giurisdizionale
avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della
patente al caso di lesioni personali o di omicidio colposo derivanti
da violazione di norme del codice della strada).
Alla stregua della disciplina apprestata dagli artt. 22 e 23 della
legge n. 689 del 1981, l'opposizione avanti al pretore civile si
sostanzia in un vero e proprio giudizio di merito: il pretore dispone
anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari, può disporre
la citazione di testimoni, può modificare la sanzione anche in
relazione alla sua entità, deve accogliere l'opposizione quando non
vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art.
23, sesto, undicesimo e dodicesimo comma). Il carattere di merito del
giudizio di opposizione ha trovato conferma in via interpretativa
nella giurisprudenza costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n.
507 del 1995) e in quella di legittimità, al fine di assicurare
all'opponente, sotto il profilo del diritto di difesa, una tutela
analoga a quella apprestata all'imputato nel giudizio penale.
È dunque evidente che avverso il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria della patente può di fatto instaurarsi in
sede di opposizione avanti al pretore civile un pieno giudizio di
merito, che si conclude con sentenza e si sovrappone, anticipandolo,
al giudizio penale sul fatto di reato; giudizio che a sua volta, a
norma dell'art. 222 del codice della strada, si estende
all'applicazione definitiva di quelle medesime sanzioni accessorie
della revoca e della sospensione della patente eventualmente già
disposte in via provvisoria dal prefetto.
4. - Sulla base di queste premesse, la questione sottoposta
all'esame della Corte sollecita alcune riflessioni generali sugli
strumenti di tutela del valore dell'imparzialità del giudice
apprestati dal codice di procedura penale e sulla loro idoneità a
garantire in forma razionale ed esaustiva il principio del giusto
processo.
Da un lato, le valutazioni di merito espresse, nel caso di specie,
dal giudice rimettente in sede di giudizio civile di opposizione
costituiscono effettivamente una anticipazione del giudizio penale:
la sentenza con cui è stata accolta l'opposizione ed è stato
annullato il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria
della patente si basa, infatti, "sull'espresso presupposto
dell'insussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza ...
contestato in sede penale" avanti al medesimo magistrato già
investito del giudizio di opposizione. Sotto questo punto di vista,
ricorrono entrambi i termini della relazione di incompatibilità, in
quanto la funzione di giudizio in sede penale può risentire della
forza della prevenzione esercitata dalla precedente valutazione di
merito operata, sia pure in via incidentale, dal medesimo giudice sul
medesimo fatto di reato e sulla responsabilità dell'imputato.
D'altro canto però - e lo stesso pretore rimettente ha posto in
rilievo queste peculiarità - la funzione di cui è denunciato
l'effetto pregiudicante non è stata esercitata nel medesimo
procedimento penale, ma addirittura in un procedimento extrapenale,
cioè fuori della sfera di previsione dell'art. 34 cod. proc. pen.;
inoltre, la decisione presa e la precedente attività giudiziaria
svolta nel giudizio civile non hanno necessariamente una valenza
pregiudicante nei confronti del successivo giudizio penale, ma il
pregiudizio per il principio dell'imparzialità si può verificare
solo quando, essendo l'opposizione basata su motivi di merito, il
giudice civile è conseguentemente chiamato ad esprimere - come nel
caso di specie - valutazioni sul fatto e sulla responsabilità
dell'imputato.
Si deve dunque accertare, anche alla luce della giurisprudenza di
questa Corte e, in particolare, della sentenza n. 371 del 1996, se
nel caso di specie il principio del giusto processo possa essere
tutelato mediante un ulteriore ampliamento della sfera di
applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen., ovvero si debba ricorrere
ad altri istituti predisposti per assicurare le medesime garanzie di
imparzialità e di terzietà del giudice penale.
5. - L'esigenza di individuare gli strumenti processuali più
idonei ed efficaci ai fini della tutela del principio di
imparzialità induce a prendere in considerazione le rispettive sfere
di applicazione dei casi di incompatibilità e di astensione o
ricusazione, sotto il profilo degli elementi comuni e di quelli
differenziali che rispettivamente caratterizzano le situazioni
disciplinate dagli artt. 34 e 36-37 cod. proc. pen.
Emerge in primo luogo che i casi di incompatibilità e di
astensione o ricusazione sono sottoposti ad una disciplina
sostanzialmente unitaria e sono sorretti dalla comune matrice di
condizioni impeditive dell'esercizio di specifiche funzioni
giurisdizionali, le quali, sotto il profilo dell'imparzialità,
verrebbero pregiudicate dalle attività svolte in precedenza dal
medesimo soggetto processuale.
Sul terreno procedimentale, l'elemento comune alle cause di
incompatibilità, di astensione e di ricusazione del giudice penale
va ravvisato nei meccanismi attivabili per assicurarne l'osservanza.
Da un lato, infatti, le situazioni di incompatibilità costituiscono
altrettante cause di astensione (art. 36, comma 1, lettera g, cod.
proc. pen.), dall'altro le cause di astensione determinano la
facoltà delle parti di ricusare il giudice che non si sia astenuto
(art. 37, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.).
Alla regola della corrispondenza tra casi di astensione e di
ricusazione fa eccezione l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1,
lettera h, cod. proc. pen. (esistenza di "altre gravi ragioni di
convenienza"); specularmente, vi è poi un caso di ricusazione (art.
37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.: l'avere il giudice,
nell'esercizio delle funzioni, "manifestato indebitamente il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione") che non comporta
l'obbligo di astensione.
Sul terreno sostanziale, le cause di incompatibilità e di
astensione o ricusazione sono accomunate dall'esigenza di evitare
situazioni che, comunque, incidano sull'imparzialità e obiettività
di giudizio. Si può trattare di funzioni svolte dal giudice nel
medesimo procedimento, ovvero di uffici ricoperti o condotte da lui
tenute, precedentemente o nel corso del procedimento, in relazione
all'oggetto di questo o ad alcune delle parti: cioè situazioni a
vario titolo ritenute dal legislatore capaci di avere effetti
pregiudicanti nei confronti delle successive funzioni di giudizio o
in genere giurisdizionali.
6.1. - A questi tratti comuni fanno riscontro alcuni caratteri
peculiari che contrassegnano, rispettivamente, le ipotesi di
incompatibilità e quelle di astensione o ricusazione.
Per quanto riguarda le prime, il giudice è inabilitato a
esercitare funzioni di giudizio (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.)
o, più in generale, giurisdizionali (art. 34, commi 1 e 3, cod.
proc. pen.) a causa degli atti precedentemente compiuti nell'ambito
dello stesso procedimento (art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen.),
ovvero perché vi ha esercitato determinate funzioni o prestato
determinati uffici o ha compiuto atti propulsivi del giudizio stesso
(art. 34, comma 3, cod. proc. pen.). Su un diverso terreno si pongono
le particolari ipotesi previste dall'art. 35 cod. proc. pen.,
peraltro sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo
procedimento.
Le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen.
operano dunque all'interno del medesimo procedimento in cui
interviene la funzione pregiudicata (vedi sentenza n. 131 del 1996);
inoltre sono espressamente predeterminate dal legislatore in base
alla presunzione che quelle funzioni e quegli atti tipicizzati siano
oggettivamente incompatibili con l'esercizio di ulteriori attività
giurisdizionali svolte nel medesimo procedimento. Tali
incompatibilità riguardano, infatti, non tanto la "capacità del
giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli
elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto
l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è
possibile, la sua massima spersonalizzazione" (sentenza n. 155 del
1996). È questa la ragione per cui gli effetti pregiudicanti di tali
situazioni sono stati valutati a priori dal legislatore, a
prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta,
ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione. Ne
deriva che le situazioni di incompatibilità, proprio perché
astrattamente tipicizzate dal legislatore come pregiudicanti,
dovrebbero consentire di organizzare preventivamente l'esercizio
della giurisdizione nel pieno rispetto dei principi della terzietà e
dell'imparzialità del giudice (vedi sentenza n. 307 in pari data).
6.2. - I casi di astensione o ricusazione propriamente detti, cioè
ulteriori rispetto a quelli di incompatibilità, si ricollegano,
invece, a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della
funzione di giudizio che possono anche preesistere, e anzi
normalmente preesistono, al procedimento (art. 36, comma 1, lettere
a, b, d, e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di
fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). In
sintesi, nei casi ora menzionati il giudice è a vario titolo
interessato al procedimento, ovvero ha manifestato il suo
convincimento sull'oggetto del procedimento stesso.
Anche l'ipotesi di ricusazione descritta dall'art. 37, comma 1,
lettera b, cod. proc. pen. non si sottrae a tale criterio di massima:
il giudice che nell'esercizio delle sue funzioni ha manifestato
indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione, senza alcuna necessità e senza alcun collegamento
con l'attività giurisdizionale, opera - per usare le espressioni
della prevalente giurisprudenza di legittimità - fuori della sede
processuale e dei compiti che gli sono propri.
Le ragioni del pregiudizio appaiono cioè oggettivamente identiche
sia nel caso in cui il giudice abbia manifestato il proprio
convincimento come privato (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc.
pen.), sia in quello in cui il convincimento sia stato manifestato
indebitamente nell'ambito di funzioni svolte nello stesso
procedimento (art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), operando
egualmente, in entrambi i casi, la cosiddetta forza della
prevenzione.
Identica ragione di pregiudizio ricorre, poi, nei casi in cui il
giudice abbia espresso legittimamente il proprio convincimento
sull'oggetto del procedimento nell'ambito di un diverso procedimento,
penale o anche non penale.
6.3. - Dal confronto tra le ipotesi di astensione o ricusazione e
quelle di incompatibilità emerge dunque che, ove la situazione si
verifichi al di fuori del procedimento penale, entrano in campo gli
istituti della astensione o ricusazione, mentre quando il pregiudizio
è ricollegabile a funzioni esercitate nell'ambito del medesimo
procedimento penale trova applicazione l'art. 34 cod. proc. pen. In
effetti, se la manifestazione del convincimento sull'oggetto del
procedimento è espressione tipicizzata e, come tale, necessitata
delle funzioni del giudice, l'atto pregiudicante non può che essere
tipicamente individuato in base ad una valutazione presuntiva di
pregiudizio dell'imparzialità.
È così possibile cogliere anche le ragioni per cui i casi di
astensione o di ricusazione - ovviamente diversi da quelli costituiti
da rapporti interpersonali tra il giudice e le parti, anch'essi
oggettivamente e astrattamente tipicizzati come situazioni
pregiudicanti (art. 36, comma 1, lettere a, e, f, cod. proc. pen.) -
debbono sempre essere oggetto di una puntuale valutazione di merito,
che consenta di verificare in concreto l'eventuale effetto
pregiudicante. Sarebbe infatti impossibile pretendere dal legislatore
uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a
priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato
funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire
a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo
procedimento penale.
La scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa
di incompatibilità, ovvero di astensione o ricusazione, discende, in
altri termini, dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne
preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per
l'imparzialità del giudice penale. Nel primo caso, le
incompatibilità trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva,
attinente alla stessa logica del processo, di garantire l'autonomia
della funzione giudicante nei confronti di attività compiute in fasi
e gradi precedenti (v. sentenza n. 306 in pari data): il legislatore
ha cioè ritenuto che l'atto o la funzione abbiano di per sé un
effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto
dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata
esercitata. Nel secondo caso - tra cui rientra in modo emblematico la
situazione oggetto del presente giudizio di costituzionalità -
l'effetto pregiudicante è meramente eventuale, e deve quindi essere
accertato in concreto e, ove necessario, rimosso, ricorrendo agli
istituti dell'astensione e ricusazione, ogniqualvolta ne venga
verificata l'esistenza.
7. - In altra occasione (sentenza n. 371 del 1996) questa Corte ha
ritenuto che anche le valutazioni di merito in ordine alla
responsabilità di un terzo non imputato espresse in una precedente
sentenza penale rientrano tra le situazioni di incompatibilità,
essendo idonee a determinare un pregiudizio per l'imparzialità del
giudice chiamato a giudicare il medesimo soggetto in un diverso
procedimento penale, ma tale estensione è stata operata in un
contesto caratterizzato dal fatto che i due procedimenti, derivanti
da un procedimento originariamente unico, riguardavano la medesima
vicenda processuale (vedi sentenze n. 306 e n. 307 in pari data),
sicché la valutazione pregiudicante risultava espressa
sostanzialmente nel medesimo procedimento, intendendo l'unicità di
questo in senso non formalistico (cfr. ordinanza n. 404 del 1995).
Queste considerazioni, insieme al rilievo che la valutazione
pregiudicante era stata espressa in una sentenza penale, cioè
nell'atto con cui viene definito il processo e che è l'espressione
tipica della funzione giurisdizionale (vedi sentenza n. 307 in pari
data), rendono evidente che la questione oggetto del presente
giudizio di legittimità non è assimilabile alla situazione presa in
esame dalla sentenza n. 371 del 1996.
8. - Sulla base della distinzione tra le situazioni in cui le
funzioni pregiudicante e pregiudicata intervengono nel medesimo
procedimento penale e quelle in cui il rapporto di interferenza
riguarda procedimenti diversi, anche non penali, si può quindi
concludere che la tutela dell'imparzialità è assicurata, mediante
una razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad
assicurare il principio del "giusto processo", ricorrendo, a seconda
dei casi, alle incompatibilità delineate dall'art. 34, ovvero alle
ipotesi di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 36 e 37 cod.
proc. pen.
Se i termini della relazione di incompatibilità intercorrono nel
medesimo procedimento, la tutela è apprestata dai casi
preventivamente e astrattamente predeterminati dall'art. 34 cod.
proc. pen., così come integrato dalle sentenze di questa Corte. Si
tratta delle situazioni in cui, per la sua stessa natura, l'atto non
può non contenere valutazioni di merito tali da pregiudicare le
successive funzioni giurisdizionali.
Se poi, sempre all'interno del medesimo procedimento, la
valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, che anzi, di
per sé, non presuppone accertamenti sulla responsabilità penale,
l'ipotesi non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 34 cod.
proc. pen., sicché l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere
accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti,
agli istituti dell'astensione o della ricusazione.
Analogamente, quando i due termini della relazione di
incompatibilità intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali
che non penali, si è fuori dal modello di incompatibilità delineato
dall'art. 34 cod. proc. pen. (salva l'estensione ai procedimenti
diversi operata, nei limiti sopra indicati, dalla sentenza n. 371 del
1996): in tali casi, ove si accerti che - non importa se
legittimamente o illegittimamente - è stata espressa una valutazione
di responsabilità con effetti pregiudicanti per le successive
funzioni giurisdizionali, la tutela dell'imparzialità deve essere
assicurata mediante gli istituti dell'astensione o della ricusazione.
9. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice rimettente è dunque inammissibile, in quanto nel caso di
specie la dedotta violazione del principio dell'imparzialità del
giudice non è riconducibile alla sfera dell'art. 34 cod. proc. pen.
Dall'ordinanza di rimessione emerge, peraltro, una situazione di
fatto che potrebbe determinare un pregiudizio per l'imparzialità del
giudice chiamato a decidere in sede penale sulla responsabilità
dell'imputato. Spetterà al giudice rimettente valutare se nella
specie il dedotto pregiudizio sia riconducibile ad alcuna delle
ipotesi di astensione o ricusazione già previste dall'ordinamento, o
se invece le esigenze di tutela del valore dell'imparzialità
postulino un intervento di questa Corte sulla disciplina di tali
istituti, al fine di garantire comunque la tutela del giusto
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte