Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559,

terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanze emesse il 17 febbraio 1969 dal tribunale di Ascoli

Piceno, il 9 aprile 1969 dal tribunale di Savona, il 7 marzo 1969 dal

pretore di Sala Consilina e il 20 marzo 1969 dal tribunale di Sanremo

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palestini Ivana ed

altri, Mastrosimone Carmela e Orlando Luigi, Chirichella Antonio e La

Sala Rosa, Lacchetta Giuseppina e Sorgi Nicola, iscritte ai nn. 209,

215, 218 e 225 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969;

2) ordinanze emesse il 22 aprile 1969 dal tribunale di Siracusa,

l'8 maggio 1969 dal pretore di Gorizia e il 6 maggio 1969 dal pretore

di Sestri Levante nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Sparacello Antonina e Carrubba Salvatore, Pirich Carla e Zorza Benito,

Miraglia Maria Rosa e Albertoni Alberto, iscritte ai nn. 236, 238 e 249

del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;

3) ordinanza emessa il 6 marzo 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Scarazzati Giuseppe e Foderi Giulia,

iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969;

4) ordinanze emesse il 29 aprile 1969 dal tribunale di Foggia, il

10 marzo 1969 dal pretore di Piana degli Albanesi, il 14 e il 25

febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 12 maggio 1969 dal pretore di

Caserta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Amoreo

Saveria e Schiavo Gaetano, Davì Giovanna e Cuccia Giuseppe, Cotugno

Alfonsina e Dentici Daniele, Succi Giuseppe e Carmazza Lea, Scala

Antonietta e D'Addio Stanislao, iscritte ai nn. 258, 259, 260, 261 e

264 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;

5) ordinanze emesse il 26 marzo 1969 dal pretore di Rapallo, il 23

maggio 1969 dal pretore di Caserta, il 17 giugno 1968 dal pretore di

Milano, il 19 aprile 1969 dal pretore di Rho e il 30 maggio 1969 dal

pretore di Parma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Ghiani Pietro e Uva Bianca Maria, Vasturzo Maria Consiglia, Fossati

Annamaria e Rossi Giovanni, Confalonieri Iride e Pippa Giuseppe,

Ajovalasit Mariano e Vitti Teresa, iscritte ai nn. 265, 272, 280, 288 e

289 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;

6) ordinanze emesse il 23 giugno 1969 dal pretore di Imperia, il 6

giugno 1969 dal pretore di Pisciotta, il 23 maggio 1969 dal pretore di

Salerno, il 3 luglio 1969 dal pretore di Roma, il 17 giugno 1969 dal

pretore di Monza e il 23 dicembre 1968 dal pretore di S. Arcangelo nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Teuber Sigrid e Delfino

Francesco, D'Agosto Anella e Isabella Genesio, Ruggiero Elena e Ragone

Vincenzo, Ferraro Sebastiano e Prosperini Lucilla, Lanzano Carmela e

Lavizzari Giuseppe, Briamonte Michelina e La Gualano Francesco,

iscritte ai nn. 294, 295, 301, 306, 308 e 314 del registro ordinanze

1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del

13 agosto 1969;

7) ordinanza emessa il 9 giugno 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Mariani Elisa e lervolino Gabriele,

iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969;

8) ordinanza emessa il 23 maggio 1969 dal pretore di Ceglie

Messapico nel procedimento penale a carico di Epifani Maria Antonia ed

Esposito Carmine, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8

ottobre 1969;

9) ordinanze emesse 11 aprile 1969 dal pretore di Asolo, il 17

marzo 1969 dal tribunale di Trapani, l'8 febbraio 1969 dal pretore di

Nocera Inferiore e il 29 aprile 1969 dal pretore di Napoli nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Mentasti Esmeralda e

Raschini Adelchi Paolo, Lampasona Anna ed altri, Marrazzo Esterino e

laccarino Alfonsina, Libraro Gabriella e D'Angelo Giordano, iscritte ai

nn.346, 352, 360 e 366 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

10) ordinanze emesse il 24 giugno 1969 dal pretore di Roma, il 25

luglio 1969 dal pretore di Capri e il 17 maggio 1969 dal pretore di

Cropani nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pigna

Germana e Verde Giuseppe, Cecchini Lea e Faiella Giuseppe, Verrino

Stella e Raimondo Antonio, iscritte ai nn. 374, 376 e 391 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 280 del 5 novembre 1969;

11) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Fusani Walter e Vacca Luigia, iscritta

al n. 401 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

12) ordinanze emesse il 30 maggio 1969 dal tribunale di Monza, il 3

marzo 1969 dal pretore di Milano e il 2 ottobre 1969 dal pretore di

Napoli nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Gusmeri

Marlena e Bassan Paolo, Venezia Orsola e Cogliati Giorgio, Amato Amato

e Capriglione Luigia, iscritte ai nn. 415, 421 e 424 del registro

ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 311 del 10 dicembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe

propongono questioni di legittimità costituzionale degli artt. 559,

terzo e quarto comma, e 560 del codice penale;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che nessuna delle parti si è costituita.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre

1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette

disposizioni.

Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 559, commi terzo e quarto, e dell'art. 560 del

codice penale, sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte