Sentenza n. 312/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 48Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8legge 833/1978
- art. 9legge 833/1978
- art. 100legge 833/1978
- art. 107legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA 1) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre 1979, n. 12
(servizio sanitario provinciale - conoscenza della lingua tedesca)
promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1980 dal Consiglio di
Stato - Sez. IV giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da
D'Andrea Sergio ed altri contro la Provincia autonoma di Bolzano ed
altri, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1981;
2) nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri contro la Provincia autonoma di Bolzano, ricorso notificato il
29 luglio 1980, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 4 agosto successivo e iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1980,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del
Medico provinciale di Bolzano in data 30 maggio 1980 con il quale è
stato bandito concorso per titoli e per esami per l'assegnazione delle
farmacie vacanti e di nuova istituzione della provincia.
Visti gli atti di costituzione di D'Andrea Sergio ed altro, di Cirio
Maria Elisa ed altri e della Provincia autonoma di Bolzano e gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della
Provincia autonoma di Bolzano;
udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini per D'Andrea Sergio ed altro,
l'avv. Umberto Pototschnig, per Cirio Maria Elisa ed altri, l'avv.
Giuseppe Guarino e l'avv. Armando Bertorelle, per la Provincia autonoma
di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un
bando di concorso per il conferimento di 24 sedi farmaceutiche indetto
dal medico Provinciale di Bolzano il 30 maggio 1980 e pubblicato nel
Boll. Uff. della Regione T.-A.A. n. 31 del 10 giugno 1980 (suppl. ord.
n. 1), bando nel quale era tra l'altro richiesto (art. 10) il possesso
di un attestato comprovante la conoscenza della lingua italiana e
tedesca, giusta quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 3
settembre 1979, n. 12, il Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale,
con ordinanza del 16 dicembre 1980 sollevava questione di legittimità
costituzionale di quest'ultima disposizione assumendone il contrasto
con gli artt. 3, 6 e 41 della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8
dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, appr. con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 48 della l. 23 dicembre 1978
n. 833, e con gli artt. 8,9,100 e 107 del cit. Statuto in relazione al
d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal
d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571.
Il citato art. 1, disponendo che "al personale sanitario e alle
categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della
l. 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si
applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752" (contenente
le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego), richiama, tra l'altro le disposizioni di tale
decreto (artt. 3 e 4) regolanti le modalità per l'accertamento - da
parte di apposite commissioni paritetiche - della conoscenza della
lingua italiana e tedesca, "adeguata alle esigenze del buon andamento
del servizio" e per il rilascio del conseguente attestato.
La norma de qua violerebbe innanzitutto - secondo il Consiglio di
Stato - il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini,
in quanto questo "postula l'insussistenza di distinzioni basate anche
sulla lingua", nonché l'art. 6 Cost., "che demanda alle leggi dello
Stato la competenza in ordine alla tutela delle minoranze
linguistiche". Né una competenza della Provincia di Bolzano sarebbe
desumibile da altre norme costituzionali, essendo stato, invece,
riconosciuto da questa Corte che "la competenza normativa in ordine
all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale che
sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba
essere regolato" (sent. n. 1/61).
Sul rilievo, inoltre, che le farmacie "nonostante il carattere
pubblicistico della loro disciplina determinato da esigenze inerenti
alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a
rigorosi controlli" (sent. n. 68/61), il Consiglio di Stato assumeva il
contrasto della norma impugnata con l'art. 41 Cost., in quanto con essa
l'attività professionale di farmacista verrebbe "ingiustificatamente
sottoposta a particolari condizioni restrittive" esulanti dalle
attribuzioni legislative della Provincia di Bolzano.
Essendo poi la tutela delle minoranze linguistiche locali - ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
- espressamente ricompresa tra gli interessi nazionali, il giudice a
quo sosteneva che essa potrebbe essere disciplinata solo attraverso la
normativa statale, senza che sia consentita in proposito
un'interpretazione estensiva dei successivi artt. 8 e 9, regolanti la
potestà legislativa provinciale: e ciò, conformemente a quanto
ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 32/60, ove è affermata
l'esclusiva potestà del legislatore statale in materia di uso della
lingua e di tutela delle minoranze linguistiche. La norma provinciale
sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 100 del medesimo Statuto, che
riconosce al cittadino di lingua tedesca della provincia di Bolzano la
facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici
giudiziari, con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia
e "con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia". Tale regola statutaria vedrebbe infatti circoscritto il suo
ambito applicativo dalle relative norme statali di attuazione (d.P.R.
n. 752/76, modificato con d.P.R. n. 571/78), le quali obbligano alla
conoscenza delle due lingue solo "coloro che instaurano un rapporto
d'impiego con le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nella Provincia di Bolzano (art. 1)" nonché "coloro che instaurano un
rapporto di lavoro con concessionari di pubblici servizi" (artt. 20 e
ss.) e non anche, quindi, i concessionari stessi. E nello stesso senso,
l'art. 8 d.P.R. n. 571/78 specifica che la regola del bilinguismo si
applica agli enti pubblici economici solo per le attività costituenti
esercizio di un servizio di pubblico interesse in concessione. Mancando
perciò una specifica norma statale di attuazione (secondo quanto
previsto dall'art. 107 dello Statuto) tale obbligo non sarebbe
estensibile ai titolari di farmacia.
Il regime cui è assoggettato il servizio farmaceutico (art. 1 l. 2
aprile 1968, n. 475) è d'altra parte - secondo il Consiglio di Stato -
di tipo piuttosto autorizzatorio che non concessorio, e comunque non
del tutto assimilabile a quello previsto in generale per i
concessionari di servizi pubblici. Perciò, anche a ritenere che la
legge provinciale impugnata potesse estendere il titolo primo del
d.P.R. 752/76 ai concessionari di servizi di pubblico interesse, non
per questo l'estensione poteva riguardare i farmacisti.
Il Consiglio di Stato ravvisava, infine, un ulteriore profilo
d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 48 della l. n.
833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Questa,
ridisegnando tutto il sistema dell'assistenza sanitaria, si inquadra
tra quelle riforme sociali della Repubblica i cui principi non possono,
ai sensi degli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 670/72, essere contraddetti dal
legislatore regionale e provinciale. Tra tali principi rientra, ad
avviso del Consiglio di Stato, la particolare procedura partecipativa
prevista dagli artt. 47 e 48 l. 833/1978, secondo la quale alla
definizione del trattamento economico e normativo del personale
sanitario dipendente e convenzionato si deve pervenire in conformità
agli accordi collettivi nazionali stipulati tra Governo, Regioni, ANCI
e sindacati maggiormente rappresentativi, al fine di garantire
l'uniformità di tale trattamento su tutto il territorio nazionale. A
questo principio non si sarebbe attenuta la legge impugnata, giacché
essa ha regolato unilateralmente un aspetto normativo del rapporto, con
ciò incidendo sulla necessaria uniformità di trattamento. Né a
giustificare ciò potrebbe addursi il disposto dell'art. 80 della
medesima legge n. 833 del 1978, laddove si parla di "rispetto, per
quanto attiene alla Provincia Autonoma di Bolzano, anche delle norme
relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e
alla parificazione delle lingue italiana e tedesca". Tale previsione
non sarebbe infatti idonea a radicare in tale materia una potestà
normativa della Provincia, essendo questa, per le ragioni già dette,
riservata allo Stato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata veniva pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1981.
2. - Nel giudizio così instaurato intervenivano D'Andrea Sergio e
Bacchielli Marcello, ricorrenti nel procedimento a quo, i quali
richiamavano sostanzialmente i profili d'incostituzionalità e le
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
Alle tesi svolte nell'ordinanza aderivano altresì i ricorrenti Cirio
Maria Elisa, Zanella Maria Pia, Lepore Mario e Maccani Paola i quali
sostenevano, in particolare, che le norme di attuazione dell'art. 100
dello Statuto speciale (d.P.R. 752/ 76) si riferiscono esclusivamente
al personale dipendente, che norme analoghe non esistono per i
concessionari, e che la posizione del farmacista non sarebbe
assimilabile a quella dei concessionari di servizi di pubblico
interesse.
3. - Nel giudizio interveniva la Provincia di Bolzano, in persona del
Presidente pro tempore, la quale rilevava che la parità linguistica è
il principio cardine della stessa civile convivenza nella provincia,
enunciato e svolto in molteplici norme statutarie (artt. 2, 4, 19, 61,
62, 89, 99, 100, 101, 102) e che l'emanazione di specifiche norme
statali di attuazione dell'art. 100 è stata ritenuta necessaria solo
rispetto al pubblico impiego, dato che in questo sono evidenti e
rilevanti gli interessi dello Stato e vi è la preminente esigenza di
contemperare i principi organizzativi generali della materia con quelli
espressi dalle norme statutarie. Per quanto concerne i concessionari di
servizi di pubblico interesse, l'applicazione dell'art. 100 resterebbe
invece affidata alla legislazione ordinaria.
D'altra parte, che il servizio farmaceutico abbia carattere
marcatamente pubblicistico e vada inquadrato tra le concessioni è non
solo affermato dalla prevalente dottrina (che parla in proposito di
concessioni costitutive), ma si desume dalla disciplina positiva (L. 2
aprile 1968 n. 475 e reg. appr. con d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 1, n. 6). Questa caratterizzazione
come servizio pubblico è stata poi accentuata dalla riforma sanitaria
(L. 833/78) con il prevedere che l'assistenza farmaceutica -
qualificata come una delle funzioni fondamentali della U.S.L. (art. 14
lett. n) - debba esplicarsi attraverso tutte indistintamente le
farmacie, le quali, con la convenzione, entrano a far parte integrante
del servizio sanitario nazionale. Non potendosi perciò dubitare che il
servizio farmaceutico sia compreso tra i "servizi di pubblico interesse
svolti nella provincia" di cui all'art. 100 Statuto, esso - osservava
la Provincia - necessariamente comporta l'uso pariordinato delle lingue
italiana e tedesca.
D'altra parte, anche a ritenere - secondo quanto affermato, nella
vigenza del vecchio Statuto, da una non recente giurisprudenza della
Corte - che in materia di uso della lingua esista una riserva di
potestà legislativa dello Stato, a diversa conclusione - secondo la
Provincia - dovrebbe per venirsi in base al tenore dell'art. 80 l.
833/78: il quale, prevedendo (fra l'altro) il "rispetto, per quanto
attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative
alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla
parificazione delle lingue italiana e tedesca", ha voluto chiarire che
nell'attuazione della riforma sanitaria, la Provincia di Bolzano può
(anzi deve) adattarne le norme alle particolari esigenze del
bilinguismo e ai principi che lo reggono: e quindi dettare norme anche
in ordine all'uso della lingua.
Quanto alle altre censure mosse con l'ordinanza di rimessione, la
Provincia osservava che "il principio d'uguaglianza è garantito in
provincia di Bolzano dalla parità linguistica, e sarebbe violato se il
cittadino utente di un pubblico servizio non potesse comunicare con il
gestore del servizio stesso, perché non ne comprende la lingua".
L'essere poi il requisito del bilinguismo posto da norme di rango
costituzionale toglie fondamento alle censure di presunta disparità di
trattamento rispetto ad aspiranti alla titolarità del servizio
residenti in altri territori e di indebita limitazione dell'esercizio
dell'attività di farmacista (artt. 3 e 41 Cost.). Il fatto, infine,
che il requisito del bilinguismo sia prescritto dal d.P.R. 752/76
(art. 20) solo rispetto ai dipendenti dei concessionari di pubblici
servizi trova ragione nell'essere tale decreto volto a disciplinare
solamente il rapporto di impiego presso tali enti, oltre che presso lo
Stato: sicché resta impregiudicato, e lasciato alla disciplina di
diritto comune, il problema della conoscenza delle due lingue da parte
del concessionario che sia persona fisica.
Le suesposte argomentzioni venivano ulteriormente sviluppate dalla
Provincia resistente in una memoria aggiunta nella quale in particolare
si rilevava che essendo la tutela delle minoranze linguistiche locali -
nella nuova formulazione dell'art. 4 St. - esplicitamente ricompresa
tra gli "interessi nazionali", essa è da considerare non già una
"materia" (riservata o anche ripartita) ma un principio fondamentale
che sia lo Stato, sia le regioni o le provincie sono, nell'ambito della
loro competenza, tenuti a rispettare ed attuare.
Inoltre l'abrogazione di quella parte dall'originaria formulazione
dell'art. 84 st. (attuale art. 99) che stabiliva che "l'uso della
lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia
dispongono le norme contenute nel presente statuto e nelle leggi
speciali della Repubblica" dimostra che si è voluta appunto eliminare
una disposizione dalla quale la Corte (sent. 12/80 e 1/61) aveva tratto
argomento per escludere la competenza legislativa della Provincia in
ordine all'uso della lingua: competenza che, invece, andrebbe oggi
affermata anche per l'esplicito collegamento che il citato art. 80 l.
833/78 - interpretato anche alla stregua dei lavori preparatori -
instaura tra la competenza legislativa provinciale in materia di igiene
e sanità (art. 9, n. 10 st.) e l'art. 100 St.
D'altra parte, la necessità della previa emanazione di norme statali
di attuazione ai fini dell'esercizio delle competenze legislative
provinciali è stata già negata dalla Corte quando - come nella specie
- "il testo statutario abbia in sé "piena completezza" e non abbia
quindi bisogno di "integrazioni o specificazioni" (sent. 136 del 1969;
conf. sentt. 150 del 1969 e 108 del 1971)".
La Provincia di Bolzano assumeva infine, in via del tutto
subordinata, che una potestà legislativa in materia di uso delle
lingue dovrebbe esserle almeno riconosciuta in attuazione delle leggi
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, ult. comma, Cost.: disposizione
che, essendo a carattere generale, è applicabile anche alle Regioni a
Statuto speciale.
4. - L'art. 10 del bando di concorso 30 maggio 1980 citato all'inizio
aveva formato oggetto - già prima dell'insorgere dell'illustrata
questione di costituzionalità - di un ricorso per conflitto di
attribuzioni proposto il 21 luglio 1980 dal Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che
chiedeva si dichiarasse non spettare alla Provincia Autonoma di Bolzano
ed ai suoi organi amministrativi di statuire in materia di possesso dei
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
farmacie per ciò che attiene al bilinguismo, con conseguente
annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato. Il ricorrente
proponeva altresì istanza di sospensione del medesimo, in
considerazione dei gravi pregiudizi che ne conseguono per i soggetti
privi dell'attestato di bilinguismo.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il richiamo
fatto nell'art. 10 del bando dell'art. 1 della citata legge provinciale
n. 12/1979 non è pertinente non potendo i titolari di farmacia
ritenersi compresi tra il personale "integrato" - ai sensi dell'art. 48
legge 23 dicembre 1978, n. 833 - nel servizio sanitario nazionale. Ma,
anche a ritenere che nella previsione di detta legge rientrino i
titolari di farmacie convenzionate ai sensi degli artt. 28 e 48 legge
833/1978, l'obbligo del possesso dell'attestato di bilinguismo
nascerebbe solo al momento della stipulazione della convenzione e non
potrebbe, invece, costituire requisito per la autorizzazione
all'esercizio della farmacia.
Il provvedimento impugnato, inoltre, viola, secondo il ricorrente,
l'esclusività della competenza dello Stato - più volte affermata
dalla Corte (sent. nn. 32/1960, 1/1961, 46/1961) - in materia di uso
pubblico delle lingue delle minoranze etniche (art. 6 Cost.). Né
potrebbe applicarsi estensivamente ai titolari di farmacia il d.P.R.
752/1976, concernendo questo solo le assunzioni ad impieghi nelle
amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici della Provincia.
Oltre a ciò, si avrebbe violazione delle competenze riservate agli
organi statali in materia di professioni sanitarie dall'art. 3, n. 9
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione dello Statuto per la
Regione T. - A.A. nel settore igiene e sanità), non potendo non farsi
rientrare in tale riserva anche la determinazione dei requisiti per
l'accesso a tali professioni e, per quanto qui interessa, anche per
l'esercizio delle farmacie.
5. - Al ricorso, ritualmente notificato il 29 luglio 1980, resisteva
la Provincia Autonoma di Bolzano - rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Guarino - deducendone innanzitutto l'inammissibilità, per
essere il bando di concorso in questione mera (e puntuale) applicazione
dell'art. 1 della legge provinciale n. 12/79, avverso la quale lo Stato
non propose a suo tempo ricorso in via principale. Detta legge, invero,
ha dichiarato applicabile il titolo I del d.P.R. n. 752/1976 al
personale sanitario delle categorie non mediche, che viene integrato ai
sensi dell'art. 48 l. 833/1978; e dal combinato disposto degli artt. 28
e 48 risulta chiaramente che sono "integrate" - ed entrano così a far
parte del servizio sanitario nazionale - attraverso le apposite
convenzioni, tutte indistintamente le farmacie comprese quelle "di cui
sono titolari i privati" (art. 48 cit.). L'estensione a queste ultime
del requisito del bilinguismo era quindi già contenuta nella citata
legge provinciale, contro la quale solo, nella sostanza, si dirige la
questione: la quale è peraltro, secondo la Provincia, infondata nel
merito, dato che un servizio essenziale di pubblico interesse quale
quello farmaceutico non può non comportare l'uso pariordinato delle
lingue italiana e tedesca.
Quanto all'istanza di sospensione, la Provincia osservava che la
questione non coinvolge un interesse dello Stato, ma semmai un
interesse di privati individui, tutelabile dinnanzi agli organi di
giustizia amministrativa.
6. - Dopo l'emanazione della citata ordinanza 16 ottobre 1980 del
Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, in una memoria aggiunta,
faceva proprie - con riguardo alla competenza - la impugnativa e le
argomentazioni ivi svolte in riferimento agli artt. 6 e 41 Cost. e 100
e 107 St.; aggiungendo che una limitazione del diritto all'esercizio
della professione di farmacista sarebbe preclusa alla Provincia anche
dall'art. 120, terzo comma Cost., in relazione all'art. 3, n. 9 d.P.R.
n. 474/1976 ed all'art. 48 l. n. 833/1978.
L'Avvocatura insisteva peraltro sulla tesi principale, secondo cui le
farmacie esulerebbero dalla previsione dell'art. 1 della citata legge
provinciale, osservando ancora che esse, nel sistema delle strutture
del servizio sanitario, vengono in considerazione nel loro aspetto di
aziende erogatrici di prestazioni farmaceutiche (a prescindere dalla
titolarità) sicché non potrebbero "intendersi comprese nella
definizione di "personale sanitario" o di "categoria non medica"
integrata nel servizio sanitario".
Anche la Provincia di Bolzano produceva una memoria aggiunta,
insistendo innanzitutto sull'inammissibilità del ricorso e richiamando
in proposito la sentenza n. 206/1975 di questa Corte, alla stregua
della quale difetterebbe nella specie l'essenziale requisito
dell'attualità del conflitto.
Nel merito, poi, la Provincia ripeteva argomentazioni già svolte
nell'incidente di costituzionalità; aggiungendo, quanto all'asserita
violazione dell'art. 3, punto 9 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, che
questo fa salva la competenza statale relativa "alle professioni
sanitarie" esclusivamente con riguardo ai requisiti di ammissione alla
professione di tipo medico sanitario, e non impedisce che fonti non
statali "aggiungano altri requisiti non attinenti all'ambito
sanitario".
7. - La discussione del predetto ricorso per conflitto di
attribuzioni, inizialmente fissata per l'udienza del 26 gennaio 1982,
è stata rinviata e si è poi svolta all'udienza del 12 aprile 1983. In
questa medesima udienza sono state discusse anche le questioni di
costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato. Considerato in diritto :
1. - In forza dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano n. 12 del 3 settembre 1979: "al personale sanitario e alle
categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si
applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752".
A sua volta, il d.P.R. n. 752 del 1976 (portante "norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego") per la parte che qui
interessa, pone all'art. 1, primo comma, "la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento
del servizio", come requisito necessario "per le assunzioni comunque
strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in
provincia di Bolzano" nonché per il personale di cui al secondo comma
del medesimo art. 1.
I successivi artt. 3,4 e 5 disciplinano le composizioni delle
commissioni giudicatrici, il rilascio degli attestati in relazione alle
prove di esame distinte per carriere, la sede e la data delle prove
medesime.
2. - In applicazione della normativa qui sopra richiamata, il medico
provinciale della provincia autonoma di Bolzano, indicendo, in data 30
maggio 1980, bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione
delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa,
stabiliva, all'art. 10, che il "rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio della farmacia è subordinato... al possesso
dell'attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e
tedesca corrispondente alla carriera direttiva, rilasciato
dall'apposita Commissione ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 26
luglio 1976 n. 752, come previsto dalla legge provinciale 3 settembre
1979 n. 12".
Di tale articolo del bando di concorso il Presidente del Consiglio
dei ministri, con ricorso 21 luglio 1980, ha chiesto l'annullamento,
sollevando conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente della
provincia autonoma di Bolzano, perché, a dire del ricorrente, "non
spetta alla" provincia stessa "ed ai suoi organi amministrativi
statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie per ciò che attiene
il bilinguismo".
Con ordinanza 16 dicembre 1980 il Consiglio di Stato, Sez. IV
giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 1979 per "contrasto con
gli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché con gli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978
n. 833, e con gli artt. 100 e 107 del citato d.P.R. n. 670/72 in
relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e
integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571".
Sia il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che
l'ordinanza del Consiglio di Stato pongono a questa Corte in sostanza,
lo stesso quesito: se cioè la provincia autonoma di Bolzano possa
legiferare e deliberare sull'uso del bilinguismo o più esattamente
sull'obbligo di adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per
l'esercizio di determinate attività, tra cui quella farmaceutica.
I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
3. - In primo luogo vanno esaminate, delle censure avanzate dal
Consiglio di Stato, quelle che negano in radice ogni competenza della
provincia autonoma di Bolzano a statuire, con propria legge, l'obbligo
di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per
l'esercizio dell'attività farmaceutica nella provincia stessa. In
questi termini, il giudice a quo prospetta il contrasto dell'art. 1
della citata legge provinciale con l'art. 6 Cost. e con gli artt.
4,8,100 e 107 dello Statuto speciale di autonomia nel testo unificato
di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Delle disposizioni statutarie il giudice rimettente offre peraltro
una interpretazione che non tiene in alcun conto le modificazioni
introdotte con le leggi costituzionali n. 1 del 1971 e n. 1 del 1972
(recepite, appunto, nel testo unificato), limitandosi a richiamare
alcune decisioni di questa Corte tutte anteriori alle modificazioni in
discorso.
Al contrario, occorre verificare se le disposizioni costituzionali
sopravvenute siano rilevanti di per sé, ai fini del presente giudizio
e se esse concorrano a suggerire una lettura dell'art. 6 Cost. diversa
da quella adottata da questa Corte in un quadro normativo
costituzionale che le predette disposizioni hanno ora modificato.
Ad entrambi i quesiti la risposta non può che essere affermativa.
Anche a prescindere da ogni considerazione se - per la natura
meramente strumentale della lingua quale mezzo di comunicazione tra gli
uomini - qui si tratti di una "materia" nel senso in cui il termine è
usato in Costituzione ai fini del riparto delle competenze legislative
e amministrative tra Stato e Regioni (e provincie autonome); anche ad
ignorare la collocazione dell'art. 6 tra i "principi fondamentali"
della Costituzione; sta di fatto che dall'art. 4 dello Statuto per la
regione Trentino-Alto Adige, nel testo unificato, si deduce con
chiarezza che l'interesse nazionale - nel rispetto, anche, degli
obblighi internazionali - alla "tutela delle minoranze linguistiche
locali" costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento
costituzionale, che si pone come limite e al tempo stesso come
indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa)
regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige.
Inoltre, come osserva la difesa della provincia, è stata cancellata
anche quella disposizione dello statuto originario di autonomia (art.
84) per cui "l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene
garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel
presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica", dalla quale
la Corte (sentenze nn. 32 del 1960 e 1 del 1961) aveva desunto
argomenti per affermare la competenza legislativa esclusiva dello Stato
in tale materia. Il vigente art. 99 del testo unificato dello Statuto
di autonomia (per effetto dell'art. 52 della legge costituzionale n. 1
del 1971) recita, invece: "Nella regione la lingua tedesca è
parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato.
La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e
nei casi nei quali nel presente Statuto è prevista la redazione
bilingue". Non soltanto, dunque, è scomparso il riferimento alle
"leggi speciali della Repubblica" in tema di "uso della lingua tedesca
nella vita pubblica", ma è solennemente proclamata la parificazione
della lingua tedesca a quella italiana: con il corollario, espresso
nel successivo art. 100 del medesimo testo unificato, per cui "i
cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà
di usare la loro lingua non solo nei rapporti con gli uffici giudiziari
e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale (l'art. 85 dello statuto
originario menzionava unicamente gli organi ed uffici della pubblica
amministrazione), ma anche "con i concessionari di servizi di pubblico
interesse svolti nella provincia stessa", i quali tutti sono tenuti ad
usare nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del
richiedente (art. 100 cit. terzo comma).
Per concludere sul punto, una volta affermato in termini
costituzionalmente vincolanti l'obbligo di rispettare nella Regione la
parità tra la lingua italiana e quella tedesca; una volta riconosciuta
la facoltà dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano
di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con
gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale nonché con i concessionari di
servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa; una volta
affermato l'obbligo di questi ultimi di usare, anch'essi, la lingua del
richiedente (nella risposta); da tutto ciò discende che non viola, ma,
al contrario costituisce attuazione del principio costituzionale di cui
all'art. 6 Cost. e all'art. 4 dello Statuto di autonomia la normativa
provinciale che disciplini in conformità ad essi l'uso delle lingue
italiana e tedesca.
4. - Il Consiglio di Stato denuncia anche la violazione dell'art. 107
dello Statuto speciale di autonomia osservando come "l'applicazione
della regola del bilinguismo, posta dal (menzionato) art. 100 dello
Statuto per i concessionari di servizi di pubblico interesse debba
necessariamente passare (così come per i pubblici impiegati)
attraverso le norme statali di attuazione".
Neppure questa censura è fondata.
Già vigente la disposizione originaria dello statuto speciale (art.
95) che "si limita(va) a prevedere l'emanazione con decreto legislativo
delle norme di attuazione", questa Corte ebbe ad osservare (sent. n.
108 del 1971) che "non sempre né necessariamente queste (norme di
attuazione) sono richieste affinché le Regioni possano validamente
esercitare la propria potestà legislativa". Ed infatti non è dato
ravvisare la necessità di alcuna norma attuativa del principio del
bilinguismo quando esso debba trovare applicazione in materia di
pacifica competenza provinciale, quale l'assistenza sanitaria (art. 9,
n. 10 dello statuto speciale, nel testo unificato).
L'infondatezza della censura in esame appare tanto più evidente
quando si ricordi che l'obbligo del bilinguismo in provincia di Bolzano
per gli esercenti un servizio di pubblico interesse (quali
indubbiamente sono i farmacisti) è posto direttamente da una
disposizione statutaria (art. 100) e che la legge provinciale (n. 12
del 1979) si è limitata ad utilizzare il meccanismo previsto dalla
legge statale (d.P.R. n. 752 del 1976) per l'accertamento della
conoscenza delle due lingue da parte dei soggetti interessati, in
conformità al disposto di altra legge statale di riforma (art. 80,
legge 833 del 1978).
5. - Parimenti infondata è la censura proposta dal Consiglio di
Stato con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.
La parificazione della lingua italiana e tedesca comporta, per la
provincia di Bolzano, l'obbligo del bilinguismo per tutti i pubblici
funzionari e gli esercenti di servizi di pubblico interesse dovendosi,
in quella provincia, porre sullo stesso piano l'obbligo del cittadino
di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e del cittadino di
lingua italiana di conoscere la lingua tedesca naturalmente
nell'esercizio e per l'esercizio di quelle funzioni pubbliche e di quei
servizi di pubblico interesse.
La parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di
tutela di una minoranza linguistica - tale nell'ambito nazionale, ed
invece maggioritaria nella provincia di Bolzano - ma esprime il
riconoscimento (anche in adempimento di obblighi internazionali dello
Stato) di una tale situazione di fatto e del dovere di ogni cittadino,
quale che sia la sua madre lingua, di essere in grado di comunicare con
tutti gli altri cittadini, quando è investito di funzioni pubbliche o
è tenuto a prestare un servizio di pubblico interesse. Il precetto,
perciò, ha come destinatari non soltanto i cittadini (rientranti in
quelle categorie e operanti nella provincia di Bolzano) di lingua madre
italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca e, lungi dal violare,
realizza il principio di eguaglianza, rispetto al quale, come ebbe già
a rilevare questa Corte (sent. n. 86 del 1975) "rappresenta qualcosa
di diverso e di più", in puntuale applicazione dell'art. 6 Cost.
6. - Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost.,
basterà ossenare che lo stesso giudice a quo considera il requisito
del bilinguismo come una "limitazione all'esercizio dell'attività
professionale di farmacista" e che, anche a volerla considerare apposta
alla libertà di iniziativa economica, sarebbe pur sempre ispirata alla
necessità di evitare che ne possano derivare danni ai cittadini nei
cui confronti il farmacista è chiamato a prestare la propria opera e
che nella provincia di Bolzano ben possono esprimersi in una delle due
lingue indifferentemente. Del resto, come già si è ricordato, è la
stessa legge statale (anzi una legge di riforma) e precisamente la
legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che
all'art. 80, nello stabilire che "restano ferme le competenze spettanti
alle provincie autonome di Trento e Bolzano secondo le forme e
condizioni particolari di autonomia definite dal d.P.R. 31 agosto 1972
n. 670 e relative norme di attuazione" ribadisce che ciò debba
avvenire "nel rispetto per quanto attiene alla provincia autonoma di
Bolzano delle norme relative... alla parificazione delle lingue
italiana e tedesca".
7. - Conclusivamente, tutte le questioni sollevate dal Consiglio di
Stato devono essere dichiarate infondate.
Invero, la provincia di Bolzano, con la propria legge n. 12 del 1979
ha inteso provvedere, come recita l'intestazione della legge stessa,
alla "applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue
italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel
servizio sanitario provinciale"
L'art. 1 di detta legge, per la parte impugnata, pone lo stesso
requisito, di adeguata conoscenza delle due lingue, tanto per il
personale sanitario quanto per le categorie non mediche integrate ai
sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, nel servizio sanitario
nazionale. Tra queste ultime, ex art. 28 della medesima legge 833 del
1978 rientrano i farmacisti, che, a prescindere dalla qualificazione
del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le
farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse.
Se così è, non è dubbio che la provincia di Bolzano ha legiferato
in materia nel pieno rispetto dei principi fondamentali di cui all'art.
6 Cost. e 4 dello Statuto speciale di autonomia, in armonia con gli
ulteriori disposti di cui agli artt. 99 e 100 dello statuto medesimo.
8. - Le considerazioni sin qui svolte conducono de plano al rigetto
del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri avverso il provvedimento del medico provinciale
di Bolzano di cui all'art. 10 del bando di concorso, emanato il 30
maggio 1980, per la assegnazione di farmacie vacanti e di nuova
istituzione nella provincia stessa.
Invero, una volta riconosciuta la competenza legislativa della
provincia nella soggetta materia, è evidentemente incontestabile la
correlata potestà amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre
1979 n. 12 sollevate in riferimento agli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché
agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ed agli artt. 8,9,100 e 107 del
suddetto d.P.R. in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così
come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571, dal
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale con l'ordinanza 16
dicembre 1980, di cui in epigrafe;
2) dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi
organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie nella
provincia medesima per ciò che attiene al bilinguismo e
conseguentemente rigetta il ricorso per conflitto di attribuzioni
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 29 luglio 1980, di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte