Sentenza n. 314/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice
penale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal Pretore di
Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, nei procedimenti penali a
carico di Fortuna Mario ed altro, iscritta al n. 201 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 336
del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la
pena di mesi sei di reclusione.
Il giudice a quo si limita a richiamare i principi affermati dalla
Corte nella sentenza n. 341 del 1994 in tema di oltraggio e, dopo
aver indicato a raffronto la fattispecie prevista dall'art. 610 del
codice penale, priva di minimo edittale, osserva che "la violenza
privata sta alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale proprio
come l'ingiuria sta all'oltraggio". In conclusione, rileva il giudice
a quo, la previsione dell'indicato minimo edittale determinerebbe "un
irragionevole bilanciamento tra la tutela dell'amministrazione e del
pubblico ufficiale e il valore della libertà personale".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva
l'Avvocatura che il trattamento sanzionatorio investe un'area
riservata alla discrezionalità del legislatore, sia pure nel
rispetto del limite della ragionevolezza. L'art. 336 del codice
penale si sottrarrebbe, dunque, alle dedotte censure in quanto "la
tutela differenziata della pubblica amministrazione corrisponde ad
una necessità insopprimibile dello Stato democratico". Neppure è
corretto evocare a raffronto il diverso trattamento previsto
dall'art. 610 del codice penale, considerata la diversità dei beni
giuridici protetti, mentre per ciò che concerne la dedotta
violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il richiamo
si rivela improprio giacché l'invocato parametro va riferito alla
sola fase di esecuzione della pena. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia,
impugna, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della
Costituzione, l'art. 336 del codice penale, nella parte in cui
prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.
A parere del remittente varrebbero infatti integralmente, anche in
relazione alla fattispecie oggetto di impugnativa, le considerazioni
poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, con la quale
questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 341, primo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevedeva il medesimo minimo edittale. Così come, opina il giudice a
quo, fu in quell'occasione operato un raffronto tra il delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale e quello di ingiuria, a identiche
conclusioni dovrebbe pervenirsi comparando fra loro la fattispecie
prevista dall'art. 336 del codice penale e il delitto di violenza
privata di cui all'art. 610 dello stesso codice.
2. - La questione è infondata, dal momento che nessuna delle
considerazioni svolte nella richiamata sentenza n. 341 del 1994 può
ritenersi pertinente alla fattispecie ora sottoposta a scrutinio
della Corte. Già l'art. 187 del codice penale del 1889, infatti,
prevedeva, in luogo delle blande sanzioni stabilite per il reato di
oltraggio, la pena minima di tre mesi di reclusione per chiunque
avesse usato violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale "per
costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio", cosicché
non potrebbe in alcun modo sostenersi che la sanzione stabilita nel
minimo dalla norma oggetto di censura abbia rappresentato, come la
pena minima prevista per l'oltraggio, un unicum, generato dal codice
penale del 1930", quale "prodotto della concezione autoritaria e
sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di
quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora
dominante". V'è anzi da osservare, a tal proposito, che vale nella
specie l'esatto reciproco di quanto il giudice a quo mostra di
ritenere, giacché ove venisse accolto il petitum inteso a caducare
il minimo edittalmente previsto dall'art. 336 del codice penale, si
assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento
sanzionatorio a quello ora stabilito per il delitto di oltraggio, in
aperto contrasto, come si è visto, con la stessa tradizione
codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività
che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore o
prestigio.
D'altra parte, questa Corte, nel porre a raffronto la disciplina
prevista dall'art. 196 del codice penale militare di pace con quella
stabilita dall'art. 336 del codice penale ordinario, non ha mancato
di rilevare come in quest'ultima ipotesi fosse "previsto un elemento
teleologico di consistente gravità - che qualifica il comportamento
dell'autore - diretto a costringere il soggetto passivo del reato a
compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto
d'ufficio" (v. sentenza n. 405 del 1994): un elemento, questo, del
tutto estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 610 del codice
penale, evocata dal remittente quale termine di comparazione, e che,
pertanto, adeguatamente giustifica il differente trattamento
sanzionatorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia -
Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte