Art. 187 c.p. — Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto
[1]L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.
[2]I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva