Art. 187 c.p.Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto

[1]L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.

[2]I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art187 · fonte su Normattiva