Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, commi

3-ter e 4-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di F. V.,

iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Latina, con ordinanza del 15 maggio 2000, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il

giudice (per le indagini preliminari) chiamato a provvedere sulla

richiesta di revoca di una misura cautelare personale, allorché non

sia in grado di decidere allo stato degli atti disponibili, possa

acquisire informazioni e disporre accertamenti diversi e ulteriori

rispetto a quelli indicati dalla disposizione impugnata;

che il rimettente espone in punto di fatto che l'indagato,

sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha chiesto la revoca

della misura coercitiva, sotto il profilo del venir meno degli indizi

che la sorreggono, adducendo elementi informativi nuovi a discarico -

costituiti da dichiarazioni di persone informate sui fatti, raccolte

e presentate a norma dell'art. 38 delle norme di attuazione del

codice di procedura penale - e ha altresì chiesto, sempre sotto il

profilo del quadro indiziario, l'espletamento di un accertamento di

carattere tecnico, attinente alle tracce materiali del reato

contestato, da eseguirsi su cose sequestrate e pertanto fuori della

disponibilità dell'interessato;

che nella situazione sopra descritta - nella quale a)

sussiste un contrasto tra le dichiarazioni a carico prodotte

dall'accusa in funzione dell'adozione della misura e quelle a

discarico addotte dalla difesa nell'ambito del procedimento

incidentale sulla revoca della stessa misura, e b) manca una verifica

precisa circa le tracce materiali del reato che possono assumere

valore indiziario - si delinea, ad avviso del giudice a quo una

condizione di impossibilità di decisione allo stato degli atti:

secondo la disciplina vigente, infatti, il giudice può solamente

assumere l'interrogatorio dell'indagato, prima di provvedere

(art. 299, comma 3-ter), e, quando non sia in grado di decidere allo

stato degli atti, può disporre d'ufficio accertamenti esclusivamente

sulle condizioni di salute o su altre "condizioni o qualità

personali" dell'indagato (art. 299, comma 4-ter);

che la descritta disciplina non sarebbe perciò idonea a

soddisfare le esigenze del caso di specie: sia perché, da un lato,

anche a volere far rientrare nella limitata nozione di accertamenti

sulle "qualità personali" una indagine tecnica attinente alla

persona sottoposta al procedimento, non sarebbe possibile dare corso

al successivo, necessario, riscontro con le tracce materiali del

reato, e comunque resterebbero sicuramente esclusi l'audizione e il

confronto delle persone che hanno reso dichiarazioni tra loro in

contrasto; sia perché, dall'altro lato, non potrebbe neppure farsi

applicazione estensiva o analogica delle disposizioni censurate,

trattandosi di previsioni che fanno eccezione alla regola generale

secondo la quale il giudice deve decidere sempre allo stato degli

atti;

che, in tale quadro, la preclusione a svolgere le

integrazioni anzidette è censurata dal rimettente, che richiede una

pronuncia di incostituzionalità di tipo additivo sui commi 3-ter e

4-ter dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui non è in

essi previsto che il giudice, quando non sia in grado di decidere

allo stato degli atti, possa disporre accertamenti ed acquisire

informazioni diversi da quelli previsti e fuori dei casi indicati;

pronuncia, precisa il giudice a quo che "non provocherebbe alcun

problema", perché l'esecuzione di detti accertamenti avverrebbe

"senza formalità" e nel termine di quindici giorni dalla richiesta

di revoca, sospendendo altresì il termine per la decisione (come

stabilito nello stesso comma 4-ter);

che, dopo avere svolto una ampia disamina del sistema

processuale vigente, in particolare sottolineando la distinzione tra

l'espletamento delle indagini finalizzate alle determinazioni circa

l'esercizio dell'azione penale (art. 326 cod. proc. pen.) e la

raccolta degli elementi che risultino indispensabili per le decisioni

sulle singole richieste delle parti che di volta in volta il giudice

sia chiamato a prendere (art. 328), e muovendo dalla premessa della

necessaria correlazione tra il potere-dovere di acquisire gli

elementi di volta in volta indispensabili alla decisione e

l'esercizio di una funzione di "giudizio", il rimettente deduce: a)

in primo luogo la violazione del principio di uguaglianza e di

ragionevolezza della legge (art. 3 della Costituzione), in quanto la

disciplina descritta, delimitando l'acquisizione d'ufficio di

elementi da parte del giudice per le indagini preliminari, ammette

integrazioni del materiale utile alla decisione nell'ambito dello

specifico sub-procedimento incidentale di cui all'art. 299 cod. proc.

pen. solo in alcuni, enumerati, casi e non anche in altri, come

quello di specie, che in nulla sostanzialmente differirebbero dai

primi, quanto a possibile rilievo, con una limitazione dei poteri

istruttori che appare ulteriormente ingiustificata se posta in

relazione con la disciplina dei provvedimenti cautelari del processo

civile (art. 669-sexies cod. proc. civ.) ovvero con il potere di

integrazione probatoria attribuito al giudice del dibattimento

dall'art. 507 cod. proc. pen; b) in secondo luogo, la violazione

dell'art. 111 della Costituzione (quale modificato dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), in particolare del suo primo

comma che impone al legislatore di regolare il processo in modo da

garantirne lo svolgimento "giusto": se per processo deve intendersi

ogni momento della giurisdizione che sia caratterizzato dal

contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi a un

giudice "terzo", in vista di una decisione, tali connotati non

possono disconoscersi in relazione all'incidente relativo alla

libertà personale ex art. 299 cod. proc. pen., al pari ad esempio

dei giudizi di impugnazione nella medesima materia (artt. 309 e 311);

e se obiettivo essenziale del processo è la ricerca della verità,

come è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la

conseguenza è che anche in sede di procedimento sulla revoca della

misura cautelare il giudice deve essere messo in condizione di

decidere, oltre che in base agli elementi e alle allegazioni forniti

dalle parti, anche attivandosi autonomamente, in modo da accertare,

"nei limiti della fase processuale in cui si trova", la rispondenza

dell'accusa al materiale probatorio, posto che le valutazioni in tema

di libertà personale e quelle sul merito della causa sarebbero

sostanzialmente le stesse, come avrebbe riconosciuto il legislatore -

sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza

costituzionale (sentenza n. 432 del 1995) - con la previsione

dell'incompatibilità tra la funzione di giudice per le indagini

preliminari e la partecipazione al giudizio di merito (art. 34, comma

2-bis cod. proc. pen.);

che la disciplina censurata, limitativa dei poteri di

autonoma iniziativa del giudice, presenta pertanto, per il

rimettente, una lacuna, che sacrifica ingiustificatamente le ragioni

della libertà dell'indagato a un "formale omaggio del principio di

supposta accusatorietà, nel timore erroneo di aprire spazi alla

creazione di un'ibrida figura di giudice investigatore"; un

sacrificio tanto meno giustificabile, conclude il giudice a quo alla

luce dei più recenti interventi sul codice (in particolare, della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, che avrebbe raccolto la ripetuta

esortazione della giurisprudenza costituzionale a modificare

l'assetto del giudizio "allo stato degli atti" per antonomasia, cioè

il giudizio abbreviato, ammettendo in esso integrazioni probatorie

secondo una autonoma valutazione del giudice).

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina chiede a questa Corte un intervento additivo

sull'art. 299 cod. proc. pen., tale da consentirgli di svolgere

accertamenti e acquisire informazioni ulteriori rispetto al quadro

degli atti di carattere probatorio di cui dispone, assumendo la

necessità di una tale pronuncia alla stregua del principio di

uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonché

in relazione alla garanzia costituzionale del giusto processo

(art. 111 della Costituzione);

che, relativamente all'invocato principio di uguaglianza, la

censura non è sorretta dalla necessaria omogeneità dei termini

posti tra loro a raffronto, né nell'ambito della disciplina

contenuta nella medesima disposizione censurata (art. 299 cod. proc.

pen.), né in rapporto ad altre previsioni, relative ai poteri di

accertamento di cui il giudice dispone in altri momenti del processo

penale, cui l'ordinanza di rimessione fa richiamo;

che, quanto al primo punto, altra è la valutazione che il

giudice è chiamato a compiere nell'apprezzamento del materiale

probatorio, ai fini della verifica del presupposto indiziario

necessario per disporre o per mantenere ogni misura, ex art. 273,

comma 1, cod. proc. pen., altri sono gli "accertamenti" cui ha

riguardo il comma 4-ter dell'art. 299, i quali attengono a elementi

soggettivi (le condizioni di salute, o altre condizioni o qualità

personali dell'imputato, come le esigenze di lavoro o le condizioni

di indigenza e così via), del tutto esterni rispetto all'oggetto del

processo, rilevanti esclusivamente in vista della tutela di esigenze,

sanitarie o lavorative, ritenute dal legislatore meritevoli di

apprezzamento e che proprio per il loro carattere esterno rispetto al

merito della causa giustificano il connotato di "informalità" dei

relativi accertamenti, la cui peculiare configurazione normativa

risulta pertanto inestensibile alle determinazioni sull'an delle

misure cautelari;

che, quanto al secondo punto, per converso (esclusa, per

evidenti ragioni, la validità del raffronto con le determinazioni

cautelari nell'ambito del processo civile), è da osservare che la

decisione incidentale sulla libertà personale (che nella specie il

rimettente deve assumere) non è utilmente comparabile con il

giudizio dibattimentale - e oggi, dopo la novella recata dalla legge

n. 479 del 1999, con il giudizio abbreviato - giacché la

possibilità di integrazione probatoria (rispettivamente, art. 507 e

art. 422 cod. proc. pen.) che è data al giudice ai fini di decisioni

sul merito della causa che sono idonee a concludere quest'ultima, non

è suscettibile di meccanica estensione in relazione alle decisioni

che, di volta in volta, il giudice per le indagini preliminari deve

tempestivamente assumere sulle specifiche richieste che le parti gli

rivolgono (art. 328 cod. proc. pen.) e sulle quali egli provvede

secondo il criterio - che lo stesso rimettente richiama - della

decisione allo stato degli atti disponibili: i poteri di integrazione

probatoria previsti ai fini della pronuncia sul merito dell'accusa

non possono pertanto, in nome del principio della "ricerca della

verità" al quale il rimettente si richiama, essere estesi alle

pronunce cautelari de libertate per le quali vale il diverso criterio

della decisione sulla base del materiale raccolto e addotto dalle

parti [criterio che il legislatore ha di recente mostrato di

valorizzare: v. gli artt. 233, comma 1-bis, 327-bis e da 391-bis a

391-decies cod. proc. pen., quali introdotti dalla legge 7 dicembre

2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive)], in

connessione con il principio della domanda (sentenze n. 89 del 1998,

n. 4 del 1992) e nella logica del costante adeguamento dello status

libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento (citata

sentenza n. 89 del 1998);

che la richiesta di introdurre nuovi e ampi poteri di

accertamento liberamente attivabili dal giudice per le indagini

preliminari contrasta altresì con l'esigenza di evitare che il

"giudizio" cautelare finisca per duplicare quello sul merito della

causa, non potendosi ammettere la coesistenza di due pronunce sul

medesimo tema della colpevolezza, originate da concorrenti poteri di

accertamento di due giudici nell'ambito dello stesso processo (v. la

sentenza n. 71 del 1996);

che, più in generale, la prospettata esigenza di assimilare

pienamente la logica del giudizio cautelare a quella sul merito del

processo, oltre a essere, per i rilievi sopra detti, in

contraddizione con l'assetto del sistema processuale vigente, risulta

soluzione non costituzionalmente necessitata posto che, diversamente

da quanto assume il rimettente, la situazione derivante da lacune del

quadro probatorio o da contraddittorietà degli elementi disponibili

allo stato degli atti non si risolve nello stallo decisorio bensì

nel principio del favor libertatis in una linea direttiva che,

nell'alternativa tra l'accoglimento e il rigetto delle richieste

delle parti, fa prevalere in definitiva le ragioni della libertà

sulle esigenze cautelari (v., per una ipotesi analoga, l'ordinanza

n. 412 del 1999);

che, relativamente alla dedotta violazione delle garanzie del

giusto processo, nelle quali si compendiano il principio del

contraddittorio e i diritti di difesa dell'indagato, è sufficiente

rilevare che le modalità e i contenuti del contraddittorio sono

materia di spettanza del legislatore - nel limite qui non superato -

della ragionevolezza, e che una volta che non sia scelta

costituzionalmente imposta quella di modellare il procedimento

incidentale cautelare sullo schema del processo di merito, è

demandata al medesimo legislatore la configurazione degli strumenti e

dei poteri giudiziali di acquisizione di elementi ulteriori rispetto

a quelli disponibili (ordinanza n. 440 del 1997);

che, per quanto detto, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 299, commi 3-ter e 4-ter del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte