Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 42, primo

comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di

donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13

dicembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale,

sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta al n.

131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei

conti - Sez. III Giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul

ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato d'ufficio,

in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al

vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra);

che con atto depositato il 7 aprile 1992 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che per quanto attiene all'art. 42 del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915, anzitutto viene dedotta la violazione

dell'art. 29 della Costituzione che, come già altre volte affermato

da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi

etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni le quali

ineriscono a momenti strettamente economici;

che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo

art. 30 che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei

figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto

patrimoniale;

che pertanto la questione è da ritenersi manifestamente

infondata;

che per quanto attiene all'altra norma sospettata

d'illegittimità costituzionale (art. 55 del medesimo d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915) la questione è da ritenere manifestamente

inammissibile poiché ha per oggetto la pensione del vedovo

palesemente irrilevante ai fini del decidere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30,

primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III

giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29,

secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei

conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte