Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/2002 · relatore Romano Vaccarella

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 352 codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 2002

dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra

la Monti s.a.s. di Monti Loana & c. ed altro e Vidali Riccardo ed

altra, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2002 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,

n. 13 dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice

relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello, la seconda

sezione civile della Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa

il 29 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 352 del codice di procedura civile - nella

parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di

una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni - per

asserito contrasto:

con l'art. 3, primo comma, Cost., posto che la necessità di

immediata precisazione delle conclusioni nella stessa udienza di

comparizione anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia

costituita, difendendosi, la parte appellata, determinerebbe

l'irragionevole diversità di trattamento delle parti processuali,

essendo l'appellante costretto a prendere immediata posizione

rispetto a difese ancora non compiutamente esaminate e studiate;

con l'art. 24, secondo comma, Cost., per violazione del

diritto di difesa nel suo profilo di effettività concreta, "a nulla

valendo l'astratto riconoscimento di un diritto processuale che non

sia possibile esercitare consapevolmente, ragionevolmente e, quindi,

compiutamente";

con l'art. 111, secondo comma, Cost. (come modificato dalla

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per contrasto con il

principio della parità delle parti nel processo che, nella specie,

avrebbe solo tratto formale e non sostanziale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

nel quale - interposto appello dalla s.a.s. Monti di Monti Loana & C.

e Paolo Pavan avverso la sentenza n. 459/1999 del Tribunale di

Verbania nei confronti di Riccardo Vidali - alla prima udienza la

seconda sezione della Corte di appello di Torino disponeva la

rinnovazione della notifica all'appellato non costituito, rinviando a

nuova udienza nella quale si costituiva il procuratore del Vidali che

ne dichiarava il decesso, avvenuto il 19 settembre 2000;

che, a seguito della dichiarazione giudiziale di interruzione

del processo, il Peresidente, sul ricorso depositato il 21 settembre

2000 dagli appellanti, fissava l'udienza del 29 gennaio 2002 per la

riassunzione, con termine fino al 31 ottobre 2001 per la

notificazione;

che, pur avendo gli appellanti richiesto all'ufficiale

giudiziario la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente

nell'ultimo domicilio del defunto, il plico postale era indirizzato

non già agli eredi ma allo stesso Vidali, per cui gli appellanti

chiedevano nuovo termine per la notifica del plico che questa volta

veniva effettuata, in conformità con la richiesta, il 24 novembre

2001 a mani di persona qualificatasi erede dell'appellato;

che, all'udienza di comparizione del 29 gennaio 2002, si

costituiva in giudizio Edilde Fortina - moglie e coerede del defunto

Riccardo Vidali - la quale eccepiva l'inesistenza della notificazione

del ricorso in riassunzione in quanto eseguita dopo il decorso

dell'anno (tenuto conto del periodo feriale) dal decesso del Vidali;

che il difensore della parte appellante chiedeva allora la

concessione di un termine per poter esaminare l'avversa difesa

contenuta nella comparsa depositata in udienza e, comunque, il

beneficio della rimessione in termini con ogni effetto di legge;

che il rimettente, premessa la natura di revisio prioris

instantiae dell'appello, osserva che la struttura tipica di questo

processo, come risultante dalla riforma operata con la legge n. 353

del 1990, presenta una fase preparatoria nel corso della quale, oltre

a risolvere eventuali incidenti relativi all'esecuzione provvisoria,

il giudice effettua tutte le verifiche in ordine alla procedibilità

dell'appello ed alla regolare costituzione del contraddittorio (nelle

ipotesi di cause scindibili ed inscindibili), se del caso disponendo

la rinnovazione della notifica dell'atto di appello viziata;

che, esaurita tale fase, in quella successiva di trattazione,

ad avviso del rimettente, "non è possibile scambiare memorie

scritte, perché la fase necessaria di trattazione scritta, che

inizia quando il giudice concede il termine perentorio di sessanta

giorni dalla rimessione della causa al collegio ai sensi

dell'art. 190 cod. proc. civ. presuppone che le difese precedenti

debbano essere necessariamente orali";

che la disposizione dell'art. 352 cod. proc. civ., col

prevedere che esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351, il

giudice - ove non provveda a norma dell'art. 356, disponendo

l'eventuale istruzione probatoria - deve invitare le parti a

precisare le conclusioni e disporre lo scambio delle comparse

conclusionali, sancirebbe l'inesistenza di qualsivoglia cesura

temporale fra l'esaurimento delle attività di cui agli artt. 350 e

351 e l'invito alla precisazione delle conclusioni, in tal modo

precludendo per incompatibilità l'applicabilità residua delle norme

dettate per il procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 359

cod. proc. civ;

che l'obbligo di immediata precisazione delle conclusioni, in

tal modo sancito dall'art. 352 cod. proc. civ., sarebbe, ad avviso

del rimettente, in contrasto con i principi enucleabili dagli

articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma,

della Cost. nell'ipotesi in cui la parte appellata si costituisca in

un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 166

cod. proc. civ. (almeno venti giorni prima dell'udienza di

comparizione) o addirittura - come nel caso di specie - all'udienza

di comparizione, in quanto la costituzione tardiva dell'appellato, in

alcun modo sanzionata (salva l'impossibilità di formulare l'appello

incidentale ex art. 343 cod. proc. civ.), esporrebbe l'appellante a

"dover orientare le proprie difese e addirittura a dover rassegnare

le conclusioni, di merito ed istruttorie, senza aver potuto

adeguatamente esaminare, e men che meno ponderare e valutare, le

difese svolte dalla parte appellata";

che, tale conclusione, ad avviso della Corte rimettente, non

sarebbe superata dalla considerazione che la tardività dell'appello

incidentale sarebbe facilmente rilevabile nell'immediato

dall'avvocato di parte appellante e, comunque, rilevabile ex officio

dal giudice, ovvero dal rilievo che l'appellato, costituitosi

tardivamente con esplicazione di mere difese, non amplia in alcun

modo la materia controversa (di talché risulterebbe sufficiente ad

assicurare la compiuta esplicazione del diritto di difesa l'utilizzo

delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero della

discussione orale ai sensi del secondo comma dell'art. 352 cod. proc.

civ.), e ciò in quanto la parte appellata, ancorché costituitasi

tardivamente, potrebbe dedurre nuove prove, sia in via autonoma che

di replica, produrre nuovi documenti ovvero ancora riproporre, ai

sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., domande ed eccezioni rimaste

assorbite in primo grado, articolare nuove domande ammissibili ai

sensi dell'art. 345, seconda parte del primo comma, cod. proc. civ.,

svolgere "istanze istruttorie nell'ipotesi in cui lo svolgimento del

primo giudizio abbia troncato il normale svolgimento del processo per

la decisione del giudice, tuttora lecita ex artt. 184 e 187 cod.

proc. civ., indipendentemente dall'accordo delle parti, di rimettere

la causa in decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova";

che, in tutti questi casi, il difensore dell'appellante

sarebbe costretto, a giudizio del rimettente, a prendere

immediatamente posizione, controdedurre e financo precisare le

conclusioni, con lesione del diritto di difesa come sancito, nel suo

sostanziale contenuto di effettività, dall'art. 24 della

Costituzione, atteso che il grande rilievo dell'atto di precisazione

delle conclusioni richiederebbe un esame sereno ed approfondito delle

produzioni e deduzioni - magari ponderose o complesse - della

controparte, se del caso previa consultazione con il proprio cliente,

tanto più che il codice non esige la presenza della parte

personalmente all'udienza (a differenza di quanto avviene in primo

grado ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.) tenuto conto del tenore

del terzo comma dell'art. 350 cod. proc. civ;

che, in assenza, nel nostro sistema processuale positivo,

dell'istituto della sospensione dell'udienza, la Corte rimettente

"ritiene quindi che le norme processuali (e, in particolare, gli

artt. 350 e 352 cod. proc. civ., le quali precludono per

incompatibilità l'operatività del residuale richiamo di cui

all'art. 359 cod. proc. civ. alle norme vigenti per il giudizio di

primo grado) impediscano al Giudice di disporre il rinvio della causa

ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni", accentuando

i gravi inconvenienti organizzativi prodotti dal sistema della

citazione ad udienza fissa con "l'impossibilità per il giudice di

scaglionare e programmare nel tempo la decisione e la motivazione

delle controversie, che ha in carico" e pertanto, sul piano

giuridico, confliggendo con la previsione dell'art. 3, primo comma,

Cost. per il diverso (senza fondamento di ragionevolezza) trattamento

delle parti processuali secondo un modello altresì lesivo del

diritto di azione e difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

in termini di effettività concreta fondata anche e soprattutto sulla

condizione di parità delle parti innanzi al giudice terzo ed

imparziale per come stabilito dall'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, secondo il rimettente, la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 352 cod. proc. civ. "nella

parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di

nuova udienza per la precisazione delle conclusioni" non

sconvolgerebbe il sistema, posto che un differimento della

precisazione delle conclusioni ad apposita ulteriore udienza non

sortirebbe affatto l'effetto di trasformazione del processo da orale

a scritto né causerebbe alcun eccessivo ritardo nella definizione

del giudizio di secondo grado, trattandosi di un unico rinvio del

procedimento;

che, la questione, a giudizio del rimettente, sarebbe

rilevante nel giudizio a quo, in quanto, essendosi la coerede

dell'appellato, Edilde Fortina, legittimamente costituita solo in

udienza, eccependo "l'inesistenza" della notificazione del ricorso in

riassunzione e del pedissequo decreto presidenziale in quanto

perfezionatasi, per un verso fuori dal termine fissato dal Presidente

e, per altro verso, oltre il termine di cui all'art. 303, secondo

comma, cod. proc. civ., la parte appellante non ha avuto modo di

conoscere in anticipo le difese svolte ma è stata invece"costretta a

determinarsi immediatamente in udienza prendendo posizione

sull'avversa eccezione e sulle sue conseguenze processuali", e ciò

senza un'adeguata riflessione e valutazione circa le proprie

strategie processuali dal momento che la fase delle difese scritte

non costituisce sede idonea per la formulazione di rituali istanze,

ma può servire solamente all'illustrazione di tesi difensive già

svolte e di domande già ritualmente esplicate;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare la questione inammissibile ovvero infondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura erariale, la questione - prima

ancora che infondata (per l'idoneità della comparsa conclusionale,

della memoria di replica e della discussione orale a garantire

adeguatamente l'esercizio del diritto di difesa) - sarebbe

inammissibile sia in quanto, essendo quella sollevata dall'appellata

un'eccezione rilevabile d'ufficio, essa "appartiene al processo

indipendentemente dalla proposizione ad opera di una parte", sia in

quanto la lettura "rigida" dell'art. 352 cod. proc. civ. operata dal

rimettente non è affatto imposta né dalla lettera né

dall'interpretazione sistematica della norma impugnata.

Considerato che la Corte d'appello di Torino dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. proc. civ. nella parte

in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una

nuova udienza per la precisazione delle conclusioni anche

nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita,

difendendosi, la parte appellata;

che l'art. 352 cod. proc. civ. non si pone, né

esplicitamente né implicitamente, in antitesi con il potere di

direzione del procedimento conferito al giudice dall'art. 175 cod.

proc. civ. e, pertanto, non esprime alcun divieto di fissare una

nuova udienza, se necessaria per assicurare "il leale svolgimento del

procedimento";

che la mancata considerazione, da parte del rimettente, di

ogni ragionevole interpretazione, in relazione al caso di specie,

della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale

complessivamente considerato e, quindi, ai valori costituzionali

rende la questione prospettata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 352 del codice di procedura

civile, sollevata dalla Corte d'appello di Torino, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vaccarella

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte