Sentenza n. 34/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 70/1984
- art. 3legge 219/1984
- art. 3d.l. 70/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe,
di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) così come
convertito dalla legge 12 giugno 1984 n. 219, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1984 dal Pretore di Pavia nel
procedimento civile vertente tra Di Tommaso Pasquale c/S.p.A. Necchi,
iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;
2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra S.p.A. F.A.T.M.E. c/Pavinato Giuseppe
ed altri, iscritta al n. 1048 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;
3) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra S.p.A. Voxson e Rosolia Luigi,
iscritta al n. 1049 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;
4) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra S.p.A. Elettronica e Scarabotti
Roberto, iscritta al n. 1050 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;
5) ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente
nel procedimento civile tra S.p.A. Italcantieri e Franceschi Bruno ed
altri, iscritta al n. 1071 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984.
Visti gli atti di costituzione della soc. Necchi, di Pavinato
Giuseppe ed altri, di Rosolia Luigi, della soc. Elettronica, di
Scarabotti Roberto e di Franceschi Bruno ed altri, nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Marcello Gorla per la S.p.A. Necchi, Roberto
Muggia per Pavinato, Rosolia ed altri, Giuliano Properzi e Renato
Scognamiglio per la soc. Elettronica, Franco Tiby per Scarabotti,
Luciano Ventura per Franceschi ed altri e l'Avvocato dello Stato Dante
Corti per il Presidente del Consiglio del ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato da un dipendente
della S.p.A. Necchi, per ottenere da tale società la corresponsione
dei quattro punti di contingenza maturati nel febbraio 1984, l'adito
Pretore di Pavia - con ordinanza emessa il 21 maggio 1984 - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.
17 aprile 1984, n. 70: in base al quale, "per il semestre
febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura
dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i
lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale..., per i
dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non
possono essere determinati in più di due dal 1 maggio 1984".
In verità, l'ordinanza di rimessione considera manifestamente
infondate le eccezioni proposte al riguardo dall'attore, con
riferimento agli artt. 3, 36 e 77 della Costituzione. Quanto all'art.
3, il diverso trattamento dei cittadini sarebbe giustificato dalla
peculiarità delle situazioni in esame (secondo il criterio affermato
da questa Corte nella sentenza n. 141 del 1980). Quanto all'art. 36,
la giusta retribuzione andrebbe autonomamente valutata dal giudice,
senza che i contratti collettivi rappresentino in tal senso
"parametri... vincolanti" (e senza che sia sostenibile la
costituzionalizzazione dei "meccanismi di indicizzazione in atto"). E,
quanto all'art. 77, nella specie il Governo non avrebbe abusato della
decretazione d'urgenza, data l'esigenza di evitare il prodursi di
"effetti moltiplicatori" dell'inflazione; né si potrebbe ipotizzare
una violazione del terzo comma dell'articolo stesso, dal momento che
l'introduzione di misure retroattive non sarebbe riservata alle leggi
formali.
Il giudice a quo ritiene invece violato il primo comma dell'art. 39
Cost., dato il contrasto riscontrabile fra la norma predetta e la
libertà di organizzazione sindacale concepita come comprensiva della
libertà di contrattazione. Fermo restando che non sussisterebbe, allo
stato, una riserva della materia retributiva a favore dell'autonomia
collettiva (come affermato da questa Corte, nella sentenza n. 106 del
1962), il Pretore di Pavia dubita, infatti, che "la legge possa
autoritativamente rimuovere in peius il risultato già perfezionato
della contrattazione"; tanto più che, nel caso in esame, non vi
sarebbe stato il "consenso del sindacato", messo in rilievo dalla Corte
stessa nella sentenza n. 141 del 1980, data la posizione contraria
della componente maggioritaria della CGIL. Né si potrebbe argomentare
la legittimità della norma impugnata dalla transitorietà di essa,
dall'urgenza di provvedere in materia o dalla minima incidenza
dell'intervento legislativo, poiché nessuno di tali argomenti varrebbe
a giustificare la lesione d'una libertà costituzionale.
2. - Con tre ordinanze emesse l'11 giugno 1984, nel corso di
altrettanti procedimenti instaurati da lavoratori dipendenti della
S.p.A. FATME, della S.p.A. Voxson e della S.p.A. Elettronica, il
Pretore di Roma ha congiuntamente impugnato gli artt. 3 e 4 del d.l. n.
70 del 1984, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 39, 70 e 77
della Costituzione.
Il principio generale d'eguaglianza risulterebbe infatti violato,
sia per la "sottrazione di parte del reddito dei lavoratori
subordinati, a favore dei datori di lavoro", sia perché i lavoratori
stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero egualmente
incisi i redditi più bassi e quelli più alti. Del pari, "al lavoro
prestato nella stessa quantità e qualità" farebbe riscontro "una
retribuzione con potere di acquisto diminuita rispetto a quella
corrisposta nel periodo precedente". Ancora, sarebbe di fatto impedito
"l'esercizio della libertà sindacale riconosciuta e garantita"
dall'art. 39. E ne verrebbero infine contraddette sia la norma
costituzionale che riserva alle Camere la funzione legislativa, sia
quella che consente i provvedimenti governativi con forza di legge nei
soli casi di necessità e d'urgenza.
3. - In seguito ad una opposizione proposta dalla S.p.A.
Italcantieri, quanto al decreto ingiuntivo 17 aprile 1984, emesso dal
Pretore di Sestri Ponente per intimare il pagamento di determinate
somme a titolo d'indennità di contingenza, il Pretore stesso ha
impugnato a sua volta sia l'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, come
convertito dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, sia l'ultimo comma
dell'articolo unico della stessa legge di conversione, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione - datata 5 luglio 1984 - considera
manifestamente infondate le eccezioni sollevate dai lavoratori
convenuti con riferimento all'art. 77, secondo e terzo comma, della
Costituzione: da un lato, perché il verificare se esistano o meno i
presupposti giustificativi della necessità e dell'urgenza sarebbe
riservato al "giudizio immediato del Parlamento" ed al "giudizio
successivo del corpo elettorale"; d'altro lato, perché le Camere
avrebbero regolato autonomamente i rapporti giuridici sorti sulla base
del non convertito d.l. n. 10 del 1984, sia pur riproducendo l'art. 4
del d.l. n. 70. Sarebbe invece violato il principio d'eguaglianza, dato
che la norma impugnata inciderebbe sui soli percettori di redditi di
lavoro subordinato o a questo equiparati, "senza la adozione di alcuna
analoga iniziativa... nei confronti di altri percettori di reddito" e
senza "alcuna forma di controllo o di indirizzo ai fini pubblici delle
somme risparmiate", che compensi il "massiccio trasferimento di
ricchezza dai lavoratori subordinati ai datori di lavoro".
Inoltre la norma impugnata - diversamente da quelle prese in esame
dalla Corte nelle sentenze n. 106 del 1962 e n. 141 del 1980 -
verrebbe a sostituirsi alle norme pattizie in vigore, peggiorando il
trattamento economico di tutti i lavoratori senza l'assenso della CGIL;
sicché ne verrebbe violata la libertà sindacale, che potrebbe dirsi
garantita "solo quando venga in concreto consentito ai lavoratori
associati ed alle loro rappresentanze di godere di una ampia libertà
negoziale" (tanto più che tale compressione non sarebbe stata
preordinata "al raggiungimento degli scopi previsti... dalla
Costituzione"). Nel medesimo tempo, d'altronde, l'eliminazione
retroattiva di aumenti periodici maturati o maturandi determinerebbe un
"evidente squilibrio della proporzione assunta a rango costituzionale"
dall'art. 36, primo comma: per di più comportando sacrifici ineguali,
secondo che si tratti di lavoratori a più o meno basso salario.
4. - a) Nel giudizio instaurato dal Pretore di Pavia si è
costituita la società Necchi, contestando la prospettata violazione
dell'art. 39 Cost.. L'inesistenza di una riserva, costituzionalmente
garantita, che abiliti la sola contrattazione collettiva a disciplinare
i rapporti di lavoro, varrebbe infatti ad escludere che la legge non
possa mai modificare i rapporti medesimi, ancorché regolati in via
contrattuale. In particolare, sarebbe di esclusiva competenza del
legislatore - come sostenuto in dottrina ed in sede di conversione
della norma impugnata - il perseguimento di interessi pubblici nel
settore in esame, tanto più quanto la legge stessa non si sovrapponga
in modo definitivo alle autodeterminazioni delle parti. Né si potrebbe
affermare che, nella specie, siano configurabili diritti ormai
acquisiti, come tali intangibili da parte del legislatore: poiché si
tratterebbe, viceversa, di diritti destinati a maturarsi appena al
termine del periodo di paga.
b) Alle motivazioni ed alle conclusioni del Pretore di Roma
aderiscono invece i costituiti lavoratori dipendenti delle società
FATME, Voxson ed Elettronica. Il dipendente della Elettronica Roberto
Scarabotti argomenta - in particolar modo - che l'art. 3 del d.l. n. 70
assumerebbe "un carattere addirittura ablativo rispetto a diritti di
carattere patrimoniale acquisiti dal lavoratore in forza di prestazioni
lavorative già erogate da mesi" donde una "confisca" di una parte del
salario che contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione.
Analogamente conclude il segretario generale del partito politico
"Democrazia proletaria", intervenuto ad adiuvandum nel giudizio di cui
all'ordinanza n. 1050 del 1984 (come risulta dal verbale dell'udienza
dell'11 giugno 1984). Nell'atto di costituzione si aggiunge, per altro,
che l'impugnato art. 4 del d.l. n. 70, con cui si facevano salvi gli
effetti prodotti dal decaduto d.l. n. 10 del 1984, rileverebbe tuttora
ai fini del giudizio a quo, dato che la legge di conversione n. 219 del
medesimo anno non sarebbe entrata in vigore se non a conclusione della
vacatio di 15 giorni dalla sua pubblicazione; sicché questa Corte ne
dovrebbe pronunciare l'annullamento per contrasto con l'ultimo comma
dell'art. 77 della Costituzione.
Al contrario, la convenuta società Elettronica sostiene la non
fondatezza della proposta questione, con particolare riguardo ai
parametri rappresentati dagli artt. 70 e 77: in ordine ai quali si
deduce che il Governo potrebbe legittimamente reiterare l'esercizio
della decretazione legislativa, qualora esista e permanga "il caso di
necessità e di urgenza". Del resto, il rapporto all'esame del giudice
a quo non sarebbe sorto sulla base del decaduto d.l. n. 10, che ormai
non esisteva nel momento in cui l'Elettronica propose opposizione,
appellandosi al sopravvenuto d.l. n. 70; e non sarebbe dunque
pertinente neppure il richiamo all'ultimo comma dell'art. 77 della
Costituzione.
c) Si sono finalmente costituiti i lavoratori convenuti nel
giudizio pendente presso il Pretore di Sestri Ponente: i quali
aderiscono alla tesi del giudice stesso, osservando in particolare che
l'art. 39 della Costituzione, garantendo l'autonomia sindacale,
tutelerebbe in qualche misura la corrispondente autonomia negoziale e
dunque varrebbe ad escludere che lo Stato possa "sostituirsi totalmente
al sindacato per regolare il rapporto di lavoro".
d) In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o non
fondate le questioni predette.
Quanto all'art. 4 del d.l. n. 70, già reso superfluo dalla portata
retroattiva del precedente art. 3, la ragion d'essere della sua
denuncia sarebbe comunque venuta meno, non appena la relativa legge di
conversione lo ha soppresso. D'altronde, per entrambe le norme
impugnate dal Pretore di Roma, le ordinanze di rimessione avrebbero
omesso ogni giudizio di rilevanza (trascurando inoltre di indicare gli
oggetti ed i termini delle vertenze sottoposte all'esame del Pretore
stesso).
Nel merito, i giudici a quibus non avrebbero tenuto presente che la
norma impugnata riguarda, in via eccezionale e temporanea, il solo
automatismo degli aumenti retributivi, peculiare del trattamento
economico dei lavoratori dipendenti; né avrebbero considerato il
quadro nel quale si colloca la norma predetta, che sarebbe stata
inserita in una manovra economica più ampia ed accompagnata da varie
misure compensative (quali il blocco dell'equo canone, la
ridistribuzione degli assegni familiari, il controllo dei prezzi, la
regolamentazione dei tickets in materia sanitaria...): il che varrebbe
ad escludere la violazione degli artt. 3 e 36 Cost.. Quanto all'art.
39, l'Avvocatura dello Stato osserva invece che l'intervento in esame
sarebbe collegato all'accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983,
oltre che sorretto dal consenso maggioritario delle organizzazioni
sindacali; ed aggiunge, comunque, il richiamo dei principi già
affermati dalla Corte, in ordine ai rapporti fra l'attività normativa
dei sindacati e l'attività del Parlamento. Quanto infine agli artt. 70
e 77 Cost., premesso che il Governo avrebbe provveduto - nella specie -
"in via di necessità ed urgenza", sarebbe stata fatta in ogni caso
salva la competenza delle Camere a regolare rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge non convertiti.
5. - In vista della pubblica udienza, hanno depositato memorie le
società Necchi ed Elettronica, i lavoratori costituitisi nei giudizi
introdotti dalle ordinanze nn. 1048 e 1049 del Pretore di Roma e n.
1071/1984 del Pretore di Sestri Ponente, il partito politico
"Democrazia proletaria", nonché l'Avvocatura dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Oltre che svolgere le rispettive tesi, nelle memorie dei lavoratori
dipendenti dalle società FATME e Voxson si respinge l'assunto
dell'Avvocatura dello Stato, per cui le impugnazioni promosse dal
Pretore di Roma non sarebbero rilevanti nei giudizi a quibus; e si
riafferma che, tra la decadenza del d.l. n. 10 e l'entrata in vigore
del conseguente d.l. n. 70, si sarebbe prodotto un vuoto normativo, sia
pure ridotto ad un unico giorno: il che dovrebbe indurre la Corte ad
emettere "non solo un monito ma un provvedimento che richiami il
Governo ad un rispetto di norme poste a tutela e nell'interesse della
collettività e ponga un freno ad un modo di produzione legislativa
tanto arrogante quanto improvvisato e facilone".
Viceversa, nella memoria della società Elettronica si deduce
l'attuale inesistenza od irrilevanza della questione promossa dal
Pretore di Roma in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost., date la
conversione in legge del d.l. n. 70 e la soppressione dell'art. 4 del
decreto medesimo. Analogamente, nella memoria dell'Avvocatura dello
Stato si contesta che "la salvezza degli effetti di un decreto-legge
non convertito debba essere disposta dal Parlamento prima che il
decreto - legge perda la sua efficacia"; e conclusivamente si rileva -
per un altro verso - che il partito politico "Democrazia proletaria",
non essendo parte in nessuno dei giudizi a quibus, non avrebbe titolo
per interloquire dinanzi alla Corte. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza, in quanto hanno tutti per tema - esclusivo o comunque
principale - la legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (recante "misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza").
Tutte le ordinanze di rimessione ritengono infatti illegittima la
prescrizione in virtù della quale, "per il semestre febbraio-luglio
1984, i punti di variazione della misura della indennità di
contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della
indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in
due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in più di due dal
1 maggio 1984"; anche se nelle ordinanze stesse si fa talvolta
riferimento al solo art. 39, primo comma (R.O. 932/1984), talaltra
agli artt. 3, 36 e 39 (R.O. 1071/1984), talaltra ancora agli stessi
artt. 70 e 77 della Costituzione (R.O. 1048-1050/1984).
Né la materia del contendere viene mutata, nella sua sostanza, per
effetto delle ulteriori impugnazioni dell'art. 4 del d.l. n. 70 (R.O.
1048-1050/1984) e dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge di
conversione 12 giugno 1984, n. 219 (R.O. 1071/1984): entrambi
riguardanti "gli atti ed i provvedimenti adottati", nonché "gli
effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10". Sia l'uno che l'altro di tali
disposti devono considerarsi impugnati, cioè, nelle sole parti in cui
fanno salvi gli effetti dell'art. 3 del decaduto d.l. n. 10, relativo
appunto al cosiddetto taglio dei punti di contingenza:
indipendentemente dagli effetti prodottisi in applicazione degli artt.
1, 2 e 4 del decreto medesimo.
2. - Preliminarmente, va esaminata l'ammissibilità della
costituzione del partito politico "Democrazia proletaria", nel giudizio
instaurato dal Pretore di Roma mediante l'ordinanza n. 1050 del 1984.
L'Avvocatura dello Stato ha infatti eccepito - come si è ricordato in
narrativa - che tale soggetto non avrebbe "titolo per interloquire"; ed
ha sostanzialmente mantenuto ferma l'eccezione nella pubblica udienza -
pur riconoscendo che il partito in questione era intervenuto ad
adiuvandum dinanzi al giudice a quo - dato che l'impugnativa proposta
dal Pretore di Roma non assumerebbe giuridica rilevanza dal punto di
vista di un partito politico.
Senonché l'eccezione va respinta, in quanto non è dubbio che
anche i soggetti i quali spieghino intervento nel processo civile, ai
sensi dell'art. 105 c.p.c., rientrino pur sempre nell'ampia figura di
parte, presupposta dagli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953.
Sotto questo aspetto, è determinante la circostanza che il partito
politico "Democrazia proletaria" non sia stato estromesso dal giudizio
a quo, per decisione del Pretore competente. E non si deve confondere
la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che a
certi effetti può essere riesaminata dalla Corte, con l'interesse ad
agire o ad intervenire nel processo principale, che non si presta
affatto a formare l'oggetto di autonome valutazioni della Corte stessa
(come ha già precisato la sentenza n. 24 del 1959).
3. - L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito che le questioni
proposte dal Pretore di Roma sarebbero tutte inammissibili, per difetto
di motivazione sulla loro rilevanza. Ma la Corte ritiene che a
dimostrare la rilevanza medesima sia sufficiente la considerazione che
tali questioni sono state sollevate accogliendo le eccezioni delle
parti resistenti, ai fini di una serie di giudizi instaurati dalle
società FATME, Voxson ed Elettronica, nei confronti di numerosi
lavoratori da esse dipendenti: senza che nessuno dei soggetti
conseguentemente costituitisi dinanzi alla Corte abbia contestato gli
assunti del Pretore, quanto al carattere pregiudiziale della proposta
impugnativa rispetto alla definizione delle cause di merito.
Appare invece fondata l'ulteriore eccezione, con cui l'Avvocatura
ha messo in luce l'inattualità dell'impugnazione concernente l'art. 4
del d.l. n. 70. Effettivamente, tale disposizione è stata soppressa
dalla legge n. 219 del 1984; mentre l'identica clausola, con cui
l'ultimo comma dell'articolo unico della legge stessa ha regolato i
rapporti giuridici sorti sotto l'imperio del d.l. n. 10, si è
sicuramente sostituita all'art. 4 del d.l. n. 70 con effetto ex tunc.
A fronte di ciò, non rilevano le insistite argomentazioni delle difese
dei lavoratori interessati (e del partito politico "Democrazia
proletaria"), circa l'illegittimità costituzionale dei decreti-legge
che facciano salvi gli effetti di precedenti decreti non convertiti da
parte delle Camere, o circa la vacatio che avrebbe ritardato l'entrata
in vigore della legge n. 219 del 1984, o circa il vuoto che si sarebbe
registrato fra la decadenza del d.l. n. 10 e l'entrata in vigore del
d.l. n. 70. Comunque sia di tali problemi, fermo rimane che il
denunciato art. 4 non è più suscettibile di essere applicato nei
giudizi a quibus; sicché la relativa impugnazione dev'esser dichiarata
inammisibile.
4. - Fra i vari parametri costituzionali cui fanno richiamo le
ordinanze di rimessione, un primario rilievo spetta al primo comma
dell'art. 39: sia perché tutte le ordinanze si riferiscono alla
garanzia di libertà della organizzazione sindacale; sia perché la
verifica sulla competenza del legislatore a disciplinare i rapporti in
questione si presenta logicamente preliminare, rispetto alle indagini
sui vizi denunciati in vista degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
I giudici a quibus riconoscono che l'art. 39 è rimasto finora
inattuato, per ciò che riguarda la registrazione dei sindacati e la
loro conseguente potestà di "stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce". Ma, non potendosi mettere in
dubbio l'immediata efficacia precettiva del primo comma dello stesso
articolo, essi ritengono che ne discenda pur sempre un limite alle
intromissioni legislative nella disciplina dei rapporti di lavoro. La
libertà di organizzazione sindacale verrebbe infatti vanificata o
privata delle sue fondamentali implicazioni, se non fosse comprensiva
dell'attività contrattuale e della connessa libertà negoziale;
sicché non sarebbe contestabile, a pena di contraddire l'invocato
precetto costituzionale, che già nel diritto positivo -
indipendentemente dalla produzione delle apposite "norme di legge"
destinate a regolare la registrazione, l'ordinamento interno ed il peso
rispettivo delle varie associazioni sindacali nelle rappresentanze
unitarie previste dall'art. 39, quarto comma - sussista una competenza
propria dei sindacati. Ma, nella specie, questa competenza sarebbe
stata indebitamente invasa o compressa dal legislatore, essendo mancato
- a giustificazione dei d.l. n. 10 e n. 70 del 1984 - il consenso della
componente maggioritaria della CGIL. E in tali circostanze non si
poteva disporre autoritativamente - secondo il ricordato assunto del
Pretore di Pavia - per "rimuovere in peius il risultato già
perfezionato della contrattazione" (quale risultava dal punto 7
dell'accordo sul costo del lavoro, datato 22 gennaio 1983); tanto più
che la compressione della sfera di autonomia sindacale non si sarebbe
fondata - secondo un rilievo del Pretore di Sestri Ponente, ampiamente
svolto da alcune memorie difensive - sull'esigenza di raggiungere
nessun altro scopo indicato dalla Costituzione per la tutela del lavoro
in genere e dei lavoratori dipendenti in particolare.
Con ciò - come si vede - il problema che la Corte è chiamata a
risolvere si pone in termini almeno parzialmente nuovi, non
pregiudicati dalla precedente giurisprudenza della Corte stessa. Vero
è che, fin dalla sentenza n. 106 del 1962, è stato negato che
dall'art. 39 derivi senz'altro "una riserva, normativa o contrattuale,
in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro"; e
questa tesi, subito ripresa dalla sentenza n. 120 del 1963, ha poi
ricevuto una salda riaffermazione da parte della sentenza n. 141 del
1980, là dove si osserva che, "sino a quando l'art. 39 non sarà
attuato non si può ne si deve ipotizzare conflitto tra attività
normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento...". Ma
la Corte ha del pari avvertito, già nella prima di tali decisioni, che
"una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato
della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della
natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla
categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da
quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente
illegittima": il che vale a più forte ragione - come fu allora notato
dai commentatori di tale pronuncia - ad escludere che fosse e sia
consentito al legislatore ordinario di cancellare o di contraddire ad
arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti contrattuali di
esse.
Nel caso in esame, però, a smentire la pretesa violazione
dell'art. 39, primo comma (sia pure largamente interpretato), stanno le
caratteristiche stesse delle misure adottate mediante l'art 3 del d.l.
n. 70 ed i presupposti dai quali hanno preso le mosse l'intervento del
Governo e la conseguente legge di conversione. Da un lato, non va
trascurata la considerazione che il legislatore non ha sostituito o
sovrapposto una nuova ed organica disciplina a quella già dettata dal
punto 7 del citato accordo sul costo del lavoro, bensì ha previsto un
" taglio" di singoli punti di variazione dell'indennità di contingenza
e dell'indennità integrativa speciale, con riguardo al semestre
febbraio-luglio 1984. D'altro lato, è comunque decisivo che il
legislatore abbia inteso perseguire, ed abbia in effetti perseguito,
finalità di carattere pubblico, trascendenti l'ambito nel quale si
colloca - per Costituzione - la libertà di organizzazione sindacale e
la corrispondente autonomia negoziale: con la conseguenza che si può
oggi ripetere ciò che sosteneva la sentenza n. 60 del 1968, in cui
veniva sottolineata "non solo la non avvenuta attuazione
dell'ordinamento sindacale, al quale... è collegata la contrattazione
collettiva di diritto pubblico, efficace erga omnes, ma soprattutto la
potestà, proprio della legge, al fine della tutela di superiori
interessi generali, affidata agli organi politici, di limitare l'ambito
della contrattazione stessa con norme da questa non derogabili".
Più precisamente, è l'accordo sul costo del lavoro, stipulato il
22 gennaio 1983, che risulta anomalo rispetto alle previsioni
costituzionali contenute non solo nel primo ma anche nell'ultimo comma
dell'art. 39. Stando alla Costituzione, la contrattazione collettiva
spettante ai sindacati riguarda determinate "categorie" di lavoratori,
sia pur liberamente definite dalle parti, e appare destinata a
svolgersi in un diretto ed esclusivo rapporto fra le rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro. Per contro, gli accordi sul tipo di
quello derogato dai d.l. n. 10 e n. 70 attengono anzitutto alla
generalità dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici: il che
determina un contesto comprensivo di situazioni giuridicamente diverse,
tenuto conto che il trattamento economico degli impiegati dello Stato e
delle istituzioni assimilate non è immediatamente affidato alla
contrattazione collettiva, nemmeno per effetto della cosiddetta legge
quadro sul pubblico impiego (come ha ricordato la sentenza n. 219 del
1984); e già in questo senso può richiedere, per assicurare
l'uniformità del regime in questione, che l'operatività dell'accordo
sia fatta dipendere dall'entrata in vigore di una o più leggi statali.
Inoltre, gli accordi stessi rappresentano il frutto dichiarato di
trattative triangolari che vedono ufficialmente partecipe il Governo,
non solo nella veste di un semplice mediatore o in quanto datore di
lavoro per ciò che riguarda il pubblico impiego, ma quale soggetto che
assume a sua volta una serie di impegni politici, spesso assai precisi
e rilevanti: come risulta sin dalla premessa dell'accordo stipulato il
22 gennaio 1983, per cui "il Governo, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro" - vista l'esigenza di contenere
l'inflazione entro il 13 per cento nell'83 ed entro il 10 per cento
nell'84 - "enunciano l'obiettivo parallelo di affrontare il grave
problema dell'occupazione mediante una serie di misure legislative ed
amministrative e di comportamenti consensuali delle parti sociali". Né
va dimenticato come fosse previsto, nello stesso punto 7 lett. d, che
"alla fine di ciascun anno" il Governo e le parti sociali si sarebbero
nuovamente incontrati, "per verificare l'andamento dell'inflazione
rispetto al tasso d'inflazione programmato e per valutare le misure di
compensazione in caso di scostamento": verifica e valutazione che sono
appunto avvenute - pur senza che la trattativa approdasse ad un esito
positivo - alla vigilia dell'emanazione del d.l. n. 10 del 1984.
È da dubitare, quindi, che i fenomeni così ricostruiti, pur non
contrastando con la Costituzione, rientrino nel quadro tipizzato
dall'art. 39, dal momento che le organizzazioni sindacali non sono in
tal campo separate dagli organi statali di governo, bensì cooperanti
con essi. Ne segue, in ogni caso, che gli interessi pubblici ed i fini
sociali coinvolti da tali trattative debbono poter venire perseguiti e
soddisfatti dalla legge, quand'anche l'accordo fra il Governo e le
parti sociali non sia raggiungibile: così come spetta alla legge
coordinare l'attività economica pubblica e privata ai sensi del terzo
comma dell'art. 41 Cost.. Diversamente, infatti, ne sarebbe alterata
la vigente forma di governo; mentre la contrattazione collettiva ne
risulterebbe, in difetto dell'ordinamento sindacale previsto dall'art.
39, ancora più estesa e garantita che in base all'inattuato quarto
comma dell'articolo stesso.
5. - Le censure già prospettate con riferimento all'art. 39, primo
comma, sono però risollevate - da parte dei Pretori di Roma e di
Sestri Ponente - anche in vista dell'art. 36 della Costituzione: a
conferma dell'intreccio che nel caso in esame si riscontra fra tali
parametri (ed anzi li collega allo stesso principio di eguaglianza,
generando una sorta di combinato disposto).
Quanto all'art. 36, le ordinanze di rimessione procedono
dall'implicita ma sicura premessa che l'indennità di contingenza e
l'indennità integrativa speciale facciano parte della retribuzione
(come la Corte ha recentemente presupposto, in ordine al secondo di
questi istituti, con la sentenza n. 277 del 1984). Ma, precisamente in
tal senso, le ordinanze e le difese dei lavoratori costituiti assumono
- in sostanza - che la giusta retribuzione garantita dall'art. 36,
primo comma, coincida con la complessiva retribuzione contrattualmente
prevista e dovuta: intaccando la quale, l'art. 3 del d.l. n. 70 avrebbe
leso i diritti costituzionalmente assicurati ai lavoratori, per ciò
che riguarda sia la proporzionalità sia la sufficienza dei salari e
degli stipendi. Da un lato, infatti, quantità e qualità del lavoro
sarebbero rimaste ferme, senza però ritrovare un corrispettivo nei
salari o negli stipendi reali, decurtati dalla perdurante inflazione;
d'altro lato, il "taglio" dell'indennità di contingenza e
dell'indennità integrativa speciale avrebbe maggiormente inciso sulle
retribuzioni più basse, cioè su quel minimo retributivo che la
cosiddetta scala mobile sarebbe intesa a salvaguardare. Di più: il
d.l. n. 10, e principalmente, il d.l. n. 70 del 1984 avrebbero disposto
in modo retroattivo circa il trimestre febbraio-aprile del medesimo
anno, violando diritti ormai maturati in relazione ad un fenomeno
inflattivo già verificatosi nel precedente trimestre; sicché né
sarebbe derivata, sotto questo aspetto, una confisca delle retribuzioni
dovute ai lavoratori dipendenti, resa ancor più grave dalla mancata
conversione del primo dei citati provvedimenti governativi.
A fronte di tale denuncia, va subito notato che non è risolutivo
l'argomento addotto dal Pretore di Pavia per dichiararne la manifesta
infondatezza: vale a dire che spetterebbe comunque al giudice di
garantire - caso per caso - la retribuzione complessivamente intesa,
senza specifico riguardo alle singole voci retributive. Tesi del
genere, in vero, sono state più volte fatte proprie dalla stessa
Corte, a partire dalla sentenza n. 156 del 1971 (che ha dichiarato
illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge n. 741 del 1959, nella
parte in cui si escludeva che "la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi economici al salario sufficiente" conferisse al giudice "i
poteri che gli vengono dall'art. 36 Cost.") fino alla ricordata
sentenza n. 141 del 1980. Ma, nel presente giudizio, simili risposte
non sarebbero adeguate, poiché i Pretori di Roma e di Sestri Ponente
contestano in radice che la legge ordinaria possa legittimamente
escludere dalle retribuzioni determinanti punti di variazione
dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale,
spettanti in base all'accordo del 22 gennaio 1983; e dunque argomentano
l'esistenza di un diretto contrasto tra l'art. 3 del d.l. n. 70 ed il
primo comma dell'art. 36, indipendentemente dall'entità delle concrete
lesioni che i lavoratori coinvolti nei giudizi a quibus potrebbero
avere subito.
Tuttavia, quand'anche costruita in questi termini, l'impugnativa
non è fondata. In primo luogo, non è pertinente il richiamo
all'esigenza che le retribuzioni siano proporzionate "alla quantità e
qualità" del lavoro prestato, essendo ben noto che il cosiddetto punto
unico della "scala mobile" ha determinato un notevole appiattimento
delle retribuzioni stesse, anziché la loro differenziazione secondo la
natura delle diverse attività lavorative. In secondo luogo, non si
può ritenere che il "taglio" della contingenza e dell'indennità
integrativa speciale abbia menomato la garanzia della retribuzione
sufficiente (senza più assicurare "l'esistenza libera e dignitosa" dei
lavoratori e delle loro famiglie), se non presupponendo che gli attuali
meccanismi di indicizzazione siano stati costituzionalizzati o valgano
comunque ad integrare il primo comma dell'art. 36, ai fini dei giudizi
sulla legittimità costituzionale delle norme di legge. Senonché la
Corte ha già precisato - mediante la sentenza n. 43 del 1980 - che
"il legislatore ben può adeguare la retribuzione alle variazioni nel
costo della vita con interventi adottati di volta in volta senza essere
vincolato all'adozione di meccanismi automatici". Ed anzi, nella
specie, Governo e Parlamento si sono limitati ad apportare - in una
situazione di emergenza economica - un'eccezione al normale
funzionamento della "scala mobile", senza affatto sopprimere né
sostituire integralmente il sistema di scatti delle indennità in esame
risultante dall'accordo del 22 gennaio 1983.
Se dunque si considera che tale sistema presenta un carattere
altamente convenzionale - in quanto costituisce il frutto di libere
scelte relative al valore dei punti ed alle quote dei salari e degli
stipendi protette dagli aumenti del costo della vita - occorre
concludere che non si tratta dell'unico mezzo atto a soddisfare le
esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma; bensì
di uno tra i vari strumenti possibili, il cui funzionamento può essere
desensibilizzato o rallentato - come è già avvenuto nel gennaio '83 -
senza per questo violare la Costituzione. Chi invece lo contesta, in
nome del mancato consenso di una confederazione sindacale, finisce per
riproporre in veste diversa la pretesa violazione dell'art. 39, primo
comma, su cui questa Corte si è già pronunciata.
Del resto, nel valutare le ragioni giustificative dell'art. 3 del
d.l. n. 70, in vista del principio della giusta retribuzione, non va
dimenticata la premessa di tale provvedimento, con cui sono state
ritenute "la necessità e l'urgenza di adottare misure immediate e
temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti
medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la
ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle
retribuzioni". Vero è che, in quel periodo, il contenimento
dell'inflazione era solo auspicato, senza che il d.l. n. 70 (come già
il d.l. n. 10) prevedesse alcun compenso per i lavoratori interessati,
qualora la manovra non avesse sortito gli effetti preordinati dal
legislatore. Ma, nel momento del presente giudizio, si può constatare
che lo scopo è stato in buona parte conseguito; e questo risultato
appare per sé stesso rilevante, in relazione a quanto disposto dal
primo comma dell'art. 36 Cost., senza che occorra stabilire in quale
misura ciò sia ricollegabile alla norma impugnata e per quali aspetti,
invece, dipenda da fattori di tutt'altro genere.
Né sembra alla Corte che si possano scindere i due periodi sui
quali incide l'art. 3, per concludere che la disciplina in discussione
sia legittima nella parte concernente il trimestre maggio - luglio 1984
e vada invece annullata - per l'effetto retroattivo di tale manovra -
quanto al trimestre febbraio-aprile (o quanto ai giorni precedenti
l'entrata in vigore del d.l. 17 aprile 1984, n. 70). Distinzioni del
genere non terrebbero nel debito conto, in primo luogo, la reale
portata del sacrificio economico imposto dall'art. 3, che non si è
riferita alle sole retribuzioni dovute per il semestre febbraio-luglio,
ma si è ripercossa e continua a ripercuotersi sugli stipendi e sui
salari, successivamente al 1 agosto 1984; sicché la parte essenziale
dell'intervento in esame ha avuto comunque riguardo all'avvenire e non
al solo passato. Ma nel medesimo senso si aggiunge il rilievo che il
principio d'irretroattività delle leggi non opera incondizionatamente
sul piano costituzionale al di fuori dell'area delle norme penali
sostanziali (ai sensi della sentenza 1 febbraio 1982, n. 15, sui limiti
massimi della carcerazione preventiva); che, anzi, la retroattività
risulta connaturata alla disciplina dei "rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti" - in applicazione del terzo comma
dell'art. 77 Cost. - come si è verificato nel caso del citato ultimo
comma dell'articolo unico della legge di conversione 12 giugno 1984, n.
219 (concernente gli effetti prodotti dal d.l. 15 febbraio 1984, n.
10); e che il d.l. n. 10 è provvisoriamente entrato in vigore, a sua
volta, subito prima che l'Istituto centrale di statistica provvedesse a
stabilire le variazioni dell'indice del costo della vita per la
determinazione dell'indennità di contingenza relativa al trimestre
febbraio-aprile 1984.
6. - Quanto infine all'art. 3 Cost., le ordinanze emesse dai
Pretori di Roma e di Sestri Ponente denunciano le discriminazioni
derivanti dall'eccezione introdotta nel normale funzionamento della
"scala mobile", mediante la norma impugnata: ritenendo lesiva del
principio costituzionale d'eguaglianza sia la disparità di trattamento
riscontrabile fra gli stessi lavoratori subordinati, secondo i diversi
livelli di reddito, sia l'imposizione del detto sacrificio ai soli
percettori dei redditi di lavoro dipendente, anziché ai lavoratori
autonomi, ai beneficiari di redditi di capitale, e via discorrendo.
L'intera manovra sarebbe infatti viziata dal suo carattere parziale e
disorganico, per non aver fronteggiato nel loro complesso i fattori
dell'inflazione monetaria e non aver mirato a perseguire specifici
interessi pubblici, limitandosi invece a trasferire ricchezze dai
lavoratori dipendenti ai rispettivi datori di lavoro.
Ma, anche in tal senso, la questione non è fondata. Oltre agli
argomenti già dedotti in riferimento al primo comma dell'art. 36
Cost., vale anzitutto il rilievo che la norma in discussione non è
sprovvista - se non altro in linea di principio - di una intrinseca
ragione giustificativa. I lavoratori dipendenti non sono infatti i
passivi spettatori della vicenda in esame, in quanto incisi da una
disciplina che si limiti a privarli di una parte - sia pure esigua -
delle loro spettanze; ma risultano cointeressati alla soluzione dei
problemi del costo del lavoro in genere e della "scala mobile" in
particolare, come prova il fatto che tali questioni - già prima dei
d.l. n. 10 e n. 70 del 1984 - hanno rappresentato il tema dell'accordo
del gennaio 1983 (e costituiscono tuttora l'oggetto di continue analisi
e proposte delle parti sociali). Da un lato, cioè, dalla soluzione di
quei problemi possono dipendere la competitività se non la stessa
esistenza delle imprese private e pubbliche; dall'altro lato, vi è un
nesso fra le manovre del genere in esame e la tutela del valore reale
delle retribuzioni complessivamente intese, che resta invece esposto a
costanti pericoli, se non si realizza il contenimento dell'inflazione.
Né giova comparare - ai fini del presente giudizio - la
condizione dei lavoratori dipendenti con quella dei percettori di altri
redditi; poiché raffronti siffatti si prestano ad essere operati e
discussi sul piano politico (ed hanno già formato, in questo senso, la
materia di accese polemiche), ma non bastano a determinare
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, per violazione
del principio di eguaglianza. Dal punto di vista del contenimento
dell'inflazione, i meccanismi di indicizzazione sul tipo della "scala
mobile" danno infatti luogo a peculiari motivi di difficoltà, che non
sono omogenei rispetto a quelli concernenti le categorie per le quali
non operano i meccanismi stessi. Se mai, regge solo il confronto con il
sistema di aggiornamento dell'"equo canone", previsto dall'art. 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392; ma non è casuale che anche questo
meccanismo sia stato bloccato per lo scorso anno, in virtù
dell'apposita legge 25 luglio 1984, n. 337.
D'altronde, il legislatore ha variamente cercato di bilanciare il
"taglio" dei punti di variazione dell'indennità di contingenza e
dell'indennità integrativa speciale, attraverso una serie di altre
misure che vanno ricordate nel loro insieme, senza limitarsi a
considerare le disposizioni del d.l. n. 70. All'interno di questo
provvedimento, fa comunque spicco la nuova disciplina degli assegni
familiari, introdotta dall'art. 2 del decreto e dalla relativa tabella,
con il preciso scopo di alleviare il sacrificio riguardante i
lavoratori a basso reddito, che debbano farsi carico di figli minori.
Ma, più in generale, vanno tenuti presenti il blocco delle tariffe e
dei prezzi amministrati, stabilito ai sensi dell'art. 1 del decreto
medesimo, ed il mancato aggiornamento - cui si è fatto cenno -
dell'"equo canone" per il 1984; e possono ancora citarsi ulteriori
interventi protettivi del lavoro, come quelli regolati - da ultimo -
attraverso il decreto-legge n. 726 e la legge di conversione n. 863
del 1984, a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali.
7. - Complessivamente, quindi, le proposte impugnazioni devono
essere respinte. A1 richiamo degli artt. 3, 36 e 39 non aggiunge nulla,
infatti, il riferimento agli artt. 70 e 77 Cost., effettuato dal
Pretore di Roma quando non era stata ancora promulgata la legge 12
giugno 1984, n. 219: una volta sopraggiunta la conversione del d.l. n.
70 e la convalida legislativa degli effetti prodotti dal d.l. 10, non
ha più senso, cioè, dedurne la violazione della norma che attribuisce
alle Camere la funzione legislativa, né della norma che riserva alle
Camere stesse la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. E, d'altra parte, non occorre svolgere alcun
separato discorso per ciò che riguarda l'ultimo comma dell'articolo
unico della legge n. 219, impuguata dal solo Pretore di Sestri Ponente:
poiché le censure sollevate in tal senso non si distinguono affatto da
quelle proposte, e già esaminate, nei confronti del d.l. n. 70.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata
dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77
della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 e dell'articolo unico, ultimo
comma, della legge 12 giugno 1984, n. 219, rispettivamente sollevate
dai Pretori di Pavia, di Roma e Sestri Ponente - in riferimento agli
artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte