Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 31,

terzo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1984 dal Tribunale di Lecce nel

procedimento civile vertente tra Fattizzo Gino e De Donatis Domenico,

iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Catania nel

procedimento civile vertente tra Bruno Vincenzo ed altro c/Marchese

Maria ed altra, iscritta al n. 939 del registro ordinanze del 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile vertente tra Fattizzo

Gino e De Donatis Domenico ed avente per oggetto la conversione di un

contratto di colonia in affitto, disciplinata dagli artt. 25 e segg. l.

3 maggio 1982 n. 203, il Tribunale di Lecce con ordinanza del 18

gennaio 1984 (reg. ord. n. 440 del 1984) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, terzo comma, ultima parte, l.

cit., in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost.;

che il Tribunale osservava come detta disposizione, dopo avere

escluso dalla conversione le "unità produttive insufficienti",

affidava il relativo accertamento all'ispettorato provinciale

dell'agricoltura nel cui ambito territoriale era sito il fondo:

accertamento che, secondo il giudice rimettente, doveva ritenersi

sostanzialmente di natura giurisdizionale e quindi in contrasto con

l'art. 102 Cost., ed altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., in

quanto non preceduto dal contraddittorio tra le persone interessate;

che a giudizio del Tribunale, anche se l'accertamento in questione

fosse stato da considerare come atto amministrativo, l'art. 24 Cost.

sarebbe stato egualmente violato in quanto la parte interessata non

avrebbe potuto sottoporre l'atto stesso a controllo giudiziale;

che la questione di legittimità costituzionale, ora indicata,

veniva sollevata anche dal Tribunale di Catania con ordinanza del 14

marzo 1984 (reg. ord. n. 939 del 1984) emessa nel procedimento civile

vertente tra Bruno Vincenzo e Marchese Maria ed avente ad oggetto la

richiesta di conversione di mezzadria in affitto;

che nella stessa ordinanza il Tribunale di Catania dubitava che

l'istituto della conversione, e in particolare l'art. 25 l. cit. (il

Tribunale richiamava anche il successivo art. 26 al solo fine di meglio

argomentare), contrastasse con gli artt. 4 e 41 Cost., in quanto

l'iniziativa del mezzadro poteva porre il concedente-imprenditore nella

necessità di abbandonare la propria attività professionale;

che nella causa n. 939 del 1984 interveniva la Presidenza del

Consiglio dei ministri, chiedendo che venissero rigettate le proposte

questioni e richiamando anche la sent. di questa Corte n. 138 del 1984.

Considerato che i giudizi per la loro identità o connessione

debbono essere riuniti;

che deve considerarsi certa, per i suoi elementi soggettivi ed

oggettivi, la natura amministrativa dell'atto di accertamento compiuto

dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 31,

terzo comma, l. n. 203 del 1982, rivelandosi così manifestamente

infondate le censure mosse dal Tribunale di Lecce con riferimento agli

artt. 24 e 102 Cost.;

che non può condividersi il presupposto da cui muovono i Tribunali

di Lecce e di Catania, secondo cui l'accertamento stesso sarebbe

vincolante per il giudice civile e quindi sottrarrebbe ai concedenti le

garanzie di cui all'art. 24 Cost.; in realtà è evidente come contro

di esso non siano esclusi i rimedi comunemente esperibili contro gli

atti amministrativi, tra cui la richiesta di disapplicazione da parte

del giudice ordinario (cfr. sentt. n. 147 del 1967 e 84 del 1983);

che le rimanenti questioni sollevate dal Tribunale di Catania sono

state già decise con sentenza 7 maggio 1984 n. 138;

che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso

l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto ha

confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,

verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice

finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente

conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare

favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di

condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più

intenso e diretto vincolo con il fondo;

che l'istituto della cosiddetta conversione - come la Corte ha

precisato - consiste in effetti in un mutamento più formale che

sostanziale del tipo di contratto, da associativo in commutativo,

giacché il legislatore si è limitato a prendere atto che nella

generalità dei casi la collaborazione tra concedente e mezzadro era

solo apparente, essendo l'impresa mezzadrile gestita solo dal secondo,

mentre il primo non era che un puro percettore di reddito;

che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo

del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei

lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi -

escludono in linea di principio anche la violazione dell'art. 41 Cost.;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre

riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti

con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.

153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel

primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il

consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.

30 l. cit.;

che anche la censura relativa all'art. 4 Cost. ha formato oggetto

della sent. n. 138 del 1984;

che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono

essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 31, terzo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203,

sollevate in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. dai Tribunali di

Lecce e di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25 e 26 l. cit., sollevate in riferimento

agli artt. 4 e 41 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del

1984.

Così deciso in Rorna, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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