Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 23 novembre 1995 dal T.A.R. per la Puglia - sezione

staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il

comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro il comune di

Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino nel

terzo livello retributivo dal 1 luglio 1964 al 1 febbraio 1986, per

ottenere le differenze di trattamento economico spettantigli in

ragione delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente

per vacanza di posto dal 1 gennaio 1975, il TAR per la Puglia -

sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 23 novembre 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente

che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata

(applicabile in via residuale in mancanza di specifica disciplina),

in quanto sancisce un principio generale di commisurazione del

trattamento retributivo del dipendente pubblico alla qualifica

funzionale, negando implicitamente rilevanza allo svolgimento di

mansioni estranee alla medesima, impedisce l'applicazione dell'art.

36 Cost., secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al

lavoro effettivamente prestato: donde la necessità di rimuovere tale

ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che lo stesso giudice rimettente precisa che la

disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla

situazione fisiologica degli uffici, cioè alla situazione normale

nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua

qualifica funzionale, sicché nel caso eccezionale di adibizione

temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un

posto vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione

all'adeguamento del trattamento economico secondo i princi'pi

ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità degli artt. 36

della Costituzione e 2126 cod.civ., princi'pi recepiti dall'art. 57

del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs.

23 dicembre 1993, n. 546 (cfr. sentenza n. 101 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -

sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte