Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato), promossi con 3 ordinanze emesse il 28 giugno 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 133, 134 e 135 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 133, 134 e 135

del 2001), tutte emesse il 28 giugno 2000 e analogamente motivate in

diritto, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione

staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli

impiegati civili dello Stato);

che i giudizi a quibus sono stati promossi da dipendenti di

ruolo del comune di Galatina per ottenere, previo annullamento della

negativa deliberazione della Giunta comunale, l'accertamento delle

mansioni superiori svolte ininterrottamente in un periodo

intercorrente tra il 1981 ed il 1998, nonché il riconoscimento dei

conseguenti benefici economici;

che il rimettente, premesso che i ricorrenti nei giudizi

principali hanno effettivamente espletato mansioni superiori a quelle

proprie della qualifica di inquadramento, "sulla base di precise

disposizioni del responsabile del servizio" e "per coprire una

carenza di posti previsti in pianta organica", osserva che, di

recente, la giurisprudenza amministrativa, nel rimeditare l'indirizzo

più favorevole al dipendente pubblico, ha optato per la tesi che

esclude la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori

nel pubblico impiego;

che, le ordinanze, sul presupposto che debba trovare

applicazione nelle fattispecie oggetto di cognizione l'art. 33 del

d.P.R. n. 3 del 1957, ritengono che i proposti ricorsi dovrebbero

essere rigettati proprio alla luce del menzionato orientamento della

giurisprudenza amministrativa;

che, tuttavia, il giudice a quo ritiene che "sussistano

fortissimi dubbi in ordine alla compatibilità della disposizione con

la previsione dell'art. 36 della Costituzione" e ciò in virtù dei

principi affermati, più volte, dalla giurisprudenza costituzionale,

"nel senso opposto" rispetto al predetto indirizzo giurisprudenziale;

che, dunque, secondo il rimettente, "il divieto di retribuire

le mansioni superiori desumibile" dall'art. 33 del d.P.R. n. 3 del

1957 appare "in contrasto con l'esigenza, desumibile dall'art. 36

della Costituzione, ad una retribuzione proporzionata alla quantità

e qualità del lavoro prestato", giacché la disposizione denunciata,

"a differenza di altre previsioni normative (ad es. l'art. 29,

secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), viene ad

integrare una deroga assoluta e temporalmente indeterminata" al

suddetto principio costituzionale e costituisce, quindi, espressione

"non di un ragionevole bilanciamento di interessi, quanto della

volontà assoluta (... contraria alla previsione dell'art. 36 della

Costituzione) di escludere la retribuibilità delle mansioni

superiori";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale, anche con successive memorie, ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato preliminarmente, che le ordinanze denunciano tutte la

stessa disposizione, prospettandone il contrasto con l'art. 36 della

Costituzione in base ad identiche censure, sicché i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, quanto al merito, va osservato che questa Corte è già

stata investita dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 33 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sotto il profilo dell'asserita

violazione dell'art. 36 della Costituzione e sulla scorta di

doglianze aventi tenore analogo alle censure attualmente dedotte;

che, in quella occasione, nel dichiarare la manifesta

infondatezza della sollevata questione, si è avuto modo di affermare

che il ricordato art. 33 si riferisce "alla situazione fisiologica

degli uffici", cioè alla normale situazione nella quale sussiste

coincidenza tra mansioni svolte dall'impiegato e la sua qualifica

funzionale, "sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea

del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto

vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione

all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi

ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità agli artt. 36

della Costituzione e 2126 cod. civ." (così ordinanza n. 347 del

1996; ma anche, sia pure in occasione dell'esame di diversa

fattispecie concernente il personale sanitario, ordinanza n. 289 del

1996);

che, dovendosi ribadire il già espresso orientamento, le

questioni vanno, pertanto, dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di

Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte