Sentenza n. 350/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3,
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile
1992 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente
tra il Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione coatta
amministrativa della S.p.a. La Secura Assipopolare ed altro, iscritta
al n. 111 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena e
della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a.
La Secura Assipopolare;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv. Saverio Casulli per il Monte dei Paschi di Siena e
l'Avv. Adriano Rossi per la liquidazione coatta amministrativa della
S.p.a. La Secura Assipopolare.
Motivazione
Ritenuto in fatto A seguito di opposizione allo stato passivo della società La
Secura Assipopolare S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa,
opposizione proposta dal Monte dei Paschi di Siena, in qualità di
esattore del Comune di Roma, che aveva chiesto di essere ammesso al
passivo per imposte non pagate, oltre soprattasse, interessi ed
indennità di mora, il Tribunale di Roma con sentenza del 13 febbraio
1988 ammetteva, tra l'altro, in via chirografaria, anziché in sede
privilegiata, il credito per interessi relativi ai crediti tributari
assistiti da privilegio, interessi maturati prima del provvedimento
che aveva ordinato la liquidazione coatta amministrativa della
società.
In relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione il Monte
dei Paschi di Siena proponeva appello, insistendo per l'ammissione in
sede privilegiata degli interessi sui crediti suddetti; nel corso del
giudizio di gravame la adita Corte d'appello ha sollevato (con
ordinanza del 14 aprile 1992) questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dell'art. 54, comma 3, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
nella parte in cui non prevede l'estensione del diritto di prelazione
agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art.
2749 c.c.
Osserva la Corte rimettente che l'art. 54, comma 3, - richiamando
solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., che riguardano i crediti
assistiti da pegno e da ipoteca, e non anche l'art. 2749 cod. civ.
relativo ai crediti assistiti da privilegio - ha l'effetto di
precludere l'estensione della causa di prelazione anche agli
interessi dei crediti privilegiati; interpretazione questa che, a suo
avviso, sarebbe stata accolta dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione (Cass. 19 marzo 1982 n. 1786) e che troverebbe riscontro
nella stessa giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 204 e 408 del
1989 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
54, comma 3, e 55, comma 1, legge fallimentare nella parte in cui non
estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro e
su quelli delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro).
Ciò premesso, la Corte sospetta la violazione del principio di
eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per l'ingiustificato
trattamento deteriore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai
crediti garantiti da pegno od ipoteca giacché per questi ultimi
l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti
garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata soltanto
ad alcuni crediti (quelli di lavoro ed equiparati); tale diversità
di disciplina si appalesa ingiustificata anche perché per i crediti
privilegiati la causa di prelazione è accordata direttamente dalla
legge in considerazione della causa del credito, mentre per i crediti
ipotecari e pignoratizi è, di norma, stabilita dalla volontà delle
parti; inoltre talora è lo stesso legislatore ad accordare
preferenza ai crediti privilegiati rispetto a quelli ipotecari e
pignoratizi (artt. 2748, 2781, 2779 c.c.).
La Corte rimettente - che è consapevole della dichiarazione di
manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità già
pronunciata da questa Corte (ord. n. 227 del 1989) - ritiene che la
questione debba essere riconsiderata proprio per la successiva
estensione del privilegio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produzione e lavoro (sent. n. 408 del 1989 cit.),
crediti che, se per alcuni aspetti possono essere assimilati a quelli
del lavoratore subordinato, non possono tuttavia essere con essi
totalmente identificati.
In questa linea di progressiva estensione della prelazione sugli
interessi nelle procedure concorsuali la Corte rimettente chiede una
pronuncia additiva che completi tale estensione generalizzando a
tutti i crediti privilegiati (compresi, quindi, quelli tributari) la
prelazione stessa.
2. - La difesa del Monte dei Paschi di Siena, nel costituirsi,
invoca la giurisprudenza di merito che ha ritenuto l'estensione della
prelazione anche agli interessi maturati prima della dichiarazione di
fallimento (o, come nella specie, del provvedimento che ne ordina la
liquidazione coatta amministrativa) sui crediti assistiti da
privilegio generale, sostenendo in particolare che il primo comma
dell'art. 54 consente ai creditori garantiti da privilegio (oltre che
da pegno e da ipoteca) di far valere il loro diritto di prelazione
sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le
spese. Quindi non è esatto il presupposto interpretativo dal quale
muove il giudice rimettente sicché la questione è inammissibile.
3. - La difesa della società Secura Assipopolare S.p.A., nel
costituirsi in persona del commissario liquidatore, sostiene
anch'essa (ma con diverse argomentazioni) l'inammissibilità o
comunque l'infondatezza della questione di costituzionalità.
In particolare ritiene che non sia condivisibile la prospettazione
dell'ordinanza di rimessione nella parte in cui sostiene che non
sarebbe giustificabile un trattamento deteriore per gli interessi sui
crediti assistiti da privilegio rispetto a quello riservato agli
interessi sui crediti pignoratizi od ipotecari: si tratta infatti di
una facoltà discrezionale del legislatore, non irragionevolmente
esercitata perché la maggior tutela accordata ai crediti pignoratizi
od ipotecari si giustifica con l'esigenza di tutela del credito.
In una successiva memoria la società sostiene il difetto di
rilevanza (e quindi l'inammissibilità) della questione di
costituzionalità sotto il profilo che, controvertendosi unicamente
di crediti per soprattasse per tardivo versamento delle ritenute alla
fonte IRPEF, non vi sarebbe alcun diritto di prelazione mancando una
specifica previsione legislativa della natura privilegiata dei
crediti medesimi.Motivi della decisione
1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 54, comma 3,
r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) nella parte in cui non prevede l'estensione
del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei
limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c. per l'ingiustificato trattamento
deteriore riservato ai crediti privilegiati rispetto ai crediti
garantiti da pegno od ipoteca in quanto per questi ultimi
l'estensione della causa di prelazione agli interessi sui crediti
garantiti è generalizzata, mentre per i primi è limitata (in caso
di fallimento od altra procedura concorsuale) soltanto ad alcuni
crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di cooperative di
produzione e lavoro).
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
della questione di costituzionalità, eccezione che la difesa della
Secura Assipopolare S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa
solleva sotto un duplice profilo.
Il primo (prospettato nella memoria di costituzione) attiene al
merito, con esso sostenendosi la non comparabilità delle situazioni
messe a raffronto. Ed il secondo (prospettato nella memoria per
l'udienza) è infondato nella premessa in fatto, risultando
chiaramente dalla ordinanza di rimessione che la questione è
sollevata con riferimento al capo di domanda per l'ammissione al
passivo in via privilegiata degli "interessi relativi a ratei di
imposta" e non già degli interessi su crediti per soprattasse.
3. - A sua volta la difesa del Monte dei Paschi di Siena,
concessionario del servizio riscossione tributi, deduce che la
questione sarebbe "inammissibile per manifesta infondatezza" attesa
la (assunta) erroneità del presupposto interpretativo da cui muove
il giudice a quo. Invero l'ordinanza di rimessione postula che de
iure condito il privilegio dei crediti tributari non si estende ai
relativi interessi fino alla dichiarazione di fallimento (disciplina
questa che trova applicazione anche in caso di liquidazione coatta
amministrativa). Oppone, invece, il Monte dei Paschi di Siena che per
giurisprudenza consolidata, di merito e di legittimità, il
privilegio - che ex art. 20 e 21 d.P. R. n. 602 del 1973 assiste gli
interessi relativi alle imposte sui redditi - opererebbe "fino alla
dichiarazione di fallimento".
La Corte osserva che in realtà - mentre per il periodo successivo
alla dichiarazione di fallimento è oggi ius receptum nella
giurisprudenza della Corte di cassazione che gli interessi relativi
ai crediti (anche) privilegiati (oltre che ipotecari e pignoratizi)
continuano a decorrere, ma con collocazione chirografaria - quanto
agli interessi maturati su tali crediti nel periodo prefallimentare
manca una opzione interpretativa che possa dirsi sicuramente univoca.
Sulla specifica questione non risulta alcuna esplicita puntuale
pronunzia della Corte di cassazione, e se da talune delle sue
decisioni può forse trarsi la illazione di una implicita
contrapposizione tra la disciplina relativa all'uno e quella relativa
all'altro periodo (Cass. 17 luglio 1978 n. 3570), va però
sottolineato che la maggior parte delle pronunzie - ormai da tempo,
come si è detto, orientate nell'escludere la prelazione
relativamente agli interessi successivi alla dichiarazione di
fallimento sulla base del combinato disposto dell'art. 55, comma 1,
ultima parte, e del precedente art. 54, comma 3, - argomentano in
modo da lasciare chiaramente intendere una lettura unitaria di
quest'ultima disposizione, ossia valevole per gli interessi sia
precedenti che successivi alla dichiarazione di fallimento.
Né alcuna distinzione emerge dalla motivazione delle sentenze di
questa Corte dichiarative della illegittimità costituzionale degli
artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nella parte in cui non
estendono la prelazione agli interessi sui crediti privilegiati di
lavoro nelle diverse procedure concorsuali (sent. n. 300/86; n.
408/89; n. 567/89).
Non uniformi sono poi la dottrina e la giurisprudenza di merito;
in particolare in quest'ultima si rinvengono pronunzie diversamente
orientate nei due sensi (pur in costanza di una prassi applicativa
dei giudici fallimentari pressoché generalmente favorevole al
riconoscimento della prelazione fino alla data del fallimento).
E - può ulteriormente considerarsi - se da un lato l'esclusione,
in generale, della prelazione per gli interessi prefallimentari
relativi ai crediti meramente privilegiati può incontrare
difficoltà nel coordinamento tra il primo e il terzo comma dell'art.
54, dall'altro la opposta interpretazione, che afferma la
operatività del privilegio per gli interessi maturati prima del
fallimento, incontra a sua volta la difficoltà di spiegare la
collocazione della disposizione in argomento - una volta che la si
legga, appunto, come ordinata a disciplinare unicamente gli interessi
successivi alla dichiarazione di fallimento - nel contesto dell'art.
54 relativo, invece, agli interessi fino alla dichiarazione di
fallimento. Non senza considerare che nel disegno normativo offerto
dalla seconda interpretazione rimarrebbe senza una ragionevole
spiegazione il fatto che prima della dichiarazione di fallimento il
trattamento dei crediti privilegiati sarebbe più favorevole di
quello dei crediti pignoratizi e ipotecari (perché per i primi
l'estensione della prelazione agli interessi non incontrerebbe il
limite temporale dell'art. 2749 cod. civ., mentre per gli altri
opererebbe il limite di cui agli artt. 2788 e 2855 cod. civ.);
invece dopo la dichiarazione di fallimento è viceversa più
favorevole il trattamento dei crediti pignoratizi e ipotecari
(giacché l'estensione della prelazione agli interessi continua ad
operare nei limiti degli artt. 2788 e 2855 cit.) rispetto a quello
dei crediti privilegiati sui cui interessi la prelazione - secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale prima ricordato - viene meno
del tutto.
Questo essendo il quadro di riferimento, che evidenzia la mancanza
di un sicuro orientamento interpretativo del denunziato art. 54 comma
3, la Corte non può che attenersi alla lettura datane con ampia e
non implausibile motivazione dal giudice a quo ed affrontare alla
stregua di essa la questione sollevata.
4. - La questione - come proposta dal giudice rimettente - non è
fondata.
Proprio con riferimento agli interessi (peraltro, in quel caso,
maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale) relativi ai
crediti tributari, la ordinanza n. 227 del 1989, richiamando anche
altri precedenti conformi, ha chiarito che la estensione del
privilegio agli interessi è stata operata dalla giurisprudenza di
questa Corte, a partire dalla sentenza n. 300 del 1986,
"esclusivamente" con riferimento alla violazione dell'art. 36 della
Costituzione e cioè in favore dei crediti di lavoro, sul rilievo che
è "ingiustificatamente lesivo dell'art. 36 la disparità di
trattamento determinata dalla denunziata omessa previsione della
prelazione" per gli interessi relativi a tali crediti (sent. n. 204
del 1989).
Né una deviazione da questa linea verso un allargamento della
estensione della prelazione agli interessi correlati a tutti i
crediti privilegiati in quanto tali può ravvisarsi, contrariamente a
quanto opinato dal giudice a quo, nella sentenza n. 408 del 1989, la
quale fa leva - oltre che sull'art. 45 della Costituzione - ancora
sull'art. 36 della Costituzione, in ragione delle profonde analogie
ravvisate tra i crediti delle cooperative di produzione e lavoro (in
quella occasione considerati) ed i crediti di lavoro.
Con riferimento per contro al solo art. 3 della Costituzione,
nella specie unicamente invocato dal giudice a quo, la denunziata
disparità di trattamento degli interessi relativi ai crediti
privilegiati in genere - e tributari in particolare - rispetto al
trattamento degli interessi relativi ai crediti assistiti da pegno o
da ipoteca trova adeguata giustificazione nella non irragionevole
valutazione discrezionale del legislatore circa la ontologica
diversità intercorrente tra le varie cause di prelazione considerate, differenza che si riflette - al di là e ben oltre lo specifico
profilo qui in discussione - nel differenziato regime generale
riservato a ciascuna di esse.
La questione va quindi dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello
di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte