Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani) e dell'art. 657 cod. proc. civ.

(Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione), giudizi

promossi con le ordinanze emesse il 18 ottobre 1982 dal Pretore di

Menaggio, il 7 dicembre 1982 dal Pretore di Maddaloni (due ordinanze),

l'8 novembre 1982 dal Pretore di Bisceglie, il 15 dicembre 1982 dal

Pretore di Maddaloni (due ordinanze), il 7 dicembre 1982 dal Pretore di

Molfetta, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Menaggio, il 7 gennaio

1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, il 14 gennaio 1983 dal Pretore di

Sestri Ponente. il 23 novembre 1982 dal Pretore di Crema, il 16

dicembre 1982 dal Pretore di Napoli-Barra, il 20 dicembre, il 17

dicembre e il 30 novembre 1982 dal Pretore di Cirié, il 26 gennaio

1983 e il 2 febbraio 1983 (tre ordinanze) dal Pretore di Napoli-Barra,

il 31 gennaio 1983 dal Pretore di Maddaloni, il 10 gennaio 1983 (due

ordinanze) e il 2 febbraio 1983 dal Pretore di Napoli-Barra, l'11 e il

15 febbraio 1983 dal Pretore di Carrara, il 17 gennaio 1983 dal Pretore

di Cagliari (quattordici ordinanze), il 20 gennaio 1983 dal Pretore di

Carrara, il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Iglesias, il 20 dicembre

1982 dal Pretore di Gallarate (quattro ordinanze), il 10 marzo 1983 dal

Pretore di Ruvo di Puglia, il 15 febbraio 1983 (quattro ordinanze), l'8

marzo e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara, il 18 febbraio 1983 dal

Pretore di Torre del Greco e il 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara,

rispettivamente iscritte al n. 841 del registro ordinanze 1982, ed ai

nn. 3,4, 46, 62, 63,77, 80, 129, 138, 157, 159, 167, 168, 169, 176,

177, 178, 179, 186, 204, 205, 207, 238, 239, da 245 a 258, 279, 282,

296, 297, 298, 299, 306, da 322 a 327, 343 e 403 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 108,

163, 170, 177, 184, 191, 198, 212, 219, 225, 232, 239, 246, 253 e 260

del 1983.

Visti l'atto di costituzione di Vitale Aldo e gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo civile tra Pianella Antonio e

Nodari Radames, avente per oggetto licenza per finita locazione il

Pretore di Menaggio, con ordinanza del 18 ottobre 1982 (reg. ord. n.

841/1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che la detta norma, in quanto permette al

locatore di determinare la cessazione del rapporto locativo senza dover

provare un suo interesse prevalente su quello del conduttore al

mantenimento del rapporto stesso, ledesse il "diritto all'abitazione"

di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della

Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché

l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli

ostacoli all'eguaglianza dei cittadini;

- artt. 30 e 31, che tutelano la formazione della famiglia e

l'adempimento dei relativi compiti;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica privata e la

proprietà solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza,

libertà e dignità umana;

che la stessa questione veniva sollevata con le seguenti ordinanze:

Pret. Maddaloni, 7 dicembre 1982, in causa Cirma c. del Monaco, reg.

ord. n. 3/1983; 7 dicembre 1982, De Sivo c. Della Peruta, reg. ord. n.

4/1983; 15 dicembre 1982, De Sivo c. Pascarella, r.o. n. 62/1983; 15

dicembre 1982, Raffone c. Di Lella, r.o. n. 63/1983; 31 gennaio 1983,

Prisco c. Turco, r.o. n. 186/1983; Pret. Bisceglie, 8 novembre 1982,

Gisondi c. Grillo, r.o. n. 46/1983; Pret. Molfetta, 7 dicembre 1982,

Simone c. Brillante, r.o. n. 77/1983; Pret. Menaggio, 10 dicembre

1982, Ostinelli c. Massimi, r.o. n. 80/1983; Pret. Ruvo di Puglia, 7

gennaio 1983, De Bartolo c. Binetti, r.o. n. 129/1983; 10 marzo 1983,

Bonadies c. Scarangela, r.o. n. 306/1983; Pret. Sestri Ponente, 14

gennaio 1983, Spoglianti c. Ionna, r.o. n. 138/1983; Pret. Crema, 23

novembre 1982, Piantelli c. Baronio, r.o. n. 157/1983; Pret.

Napoli-Barra, 16 dicembre 1982, Liguori c. Coppola, r.o. n. 159/1983;

26 gennaio 1983, Vitale c. Mango, r.o. n. 176/1983; 2 febbraio 1983,

Saliva c. Russo, r.o. n. 177/1983; 2 febbraio 1983, Leperino c.

Barometro, r.o. n. 178/1983; 2 febbraio 1983, Medaglia c. D'Ambrosio,

r.o. n. 179/1983; 10 gennaio 1983, Teti c. Formisano, r.o. n. 204/1983;

10 gennaio 1983, Borriello c. Damiano, r.o. n. 205/1983; 2 febbraio

1983, Amore c. Gata, r.o. n. 207/1983; Pret. Cirié, 20 dicembre 1982,

De Michela c. Dente, r.o. n. 167/1983; 17 dicembre 1982, Aimone Secat

c. Sartore, r.o. n. 168/1983; 30 novembre 1982, Fortuna c. Talliente,

r.o. n. 169/1983; Pret. Carrara, 11 febbraio 1983, Carlotto c.

Pellicciari, r.o. n. 238/1983; 15 febbraio 1983, Daini c. Petrini, r.o.

n. 239/1983, 20 gennaio 1983, Cassiago c. Colomani, r.o. n. 279/1983;

15 febbraio 1983, Baldi c. Vatteroni, r.o. n. 322/1983; 15 febbraio

1983, Vianello c. Galli, r.o. n. 323/1983; 15 febbraio 1983, Vianello

c. Pino, r.o. n. 324/1983; 15 febbraio 1983, Vianello c. Tenerini, r.o.

n. 325/1983; 8 marzo 1983, Di Guardo c. Cecchini, r.o. n. 326/1983; 5

marzo 1983, Mariotti Bertoli c. Matteucci, r.o. n. 327/1983; Pret.

Cagliari, 17 gennaio 1983, Cannas c. Calledda, r.o. n. 245/1983; 17

gennaio 1983, Cannas c. Solina, r.o. n. 246/1983; 17 gennaio 1983,

Cannas c. Busonera, r.o. n. 247/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c.

Speziga, r.o. n. 248/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Garau, r.o. n.

249/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Perra, r.o. n. 250/1983; 17

gennaio 1983, Cannas c. Cuccu, r.o. n. 251/1983; 17 gennaio 1983,

Cannas c. Matta, r.o. n. 252/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c.

Fulgheri, r.o. n. 253/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Ventura, r.o. n.

254/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Leone, r.o. n. 255/1983; 17

gennaio 1983, Cannas c. Fadda, r.o. n. 256/1983; 17 gennaio 1983,

Cannas c. Garau, r.o. n. 257/1983; 17 gennaio 1983, Cannas c. Giordano,

r.o. n. 258/1983; Pret. Iglesias 15 febbraio 1983, s.p.a. Edilturist c.

Candida De Matteo, r.o. n. 282/1983; Pret. Gallarate 20 dicembre 1982,

Corbani c. Guazzoni r.o. n. 296/1983; 20 dicembre 1982, Garzonio c.

Casanova, r.o. n. 297/1983; 20 dicembre 1982, Immobiliare Severina c.

Lattuada, r.o. n. 298/1983; 20 dicembre 1982, Perboni c. Cini, r.o. n.

299/1983; Pret. Torre del Greco, 18 febbraio 1983, Aprea c. Buonocore,

r.o. n. 343/1983, Pret. Carrara, 5 marzo 1983, Rocchi c. Lucetti, r.o.

n. 403/1983;

che i Pretori di Maddaloni, di Bisceglie, di Sestri Ponente, di

Barra, di Cagliari, di Torre del Greco impugnavano anche l'art. 58 l.

cit., che disciplina la durata dei contratti di locazione in corso al

momento di entrata in vigore della legge stessa, e già soggetti a

proroga;

che il Pretore di Cagliari poneva l'art. 31 cit., in relazione

all'art. 1, impugnandone così il combinato disposto;

che l'art. 65 l. cit., il quale disciplina la durata dei contratti in

corso e non soggetti a proroga, veniva impugnato dai Pretori di

Maddaloni e di Carrara;

che, infine, il Pretore di Gallarate impugnava anche l'art. 657 cod.

proc. civ., il quale permette al locatore di conseguire la

disponibilità dell'immobile servendosi di un procedimento speciale,

senza dover provare una giusta causa di scioglimento del contratto;

che i Pretori di Crema e di Napoli-Barra indicavano, quale norma

costituzionale di riferimento, anche l'art. 32 Cost., concernente il

diritto alla salute (s'intende: del conduttore), mentre il Pretore di

Cagliari, Iglesias, Gallarate e Torre del Greco facevano riferimento

altresì all'art. 47 Cost., da cui - a loro dire - risultava

ulteriormente la tutela del "diritto all'abitazione";

che delle parti private si costituiva soltanto Vitale Aldo, nella

causa relativa all'ordinanza del Pretore di Napoli - Barra n. 176/1983,

chiedendo la dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause

relative alle ordinanze n. 841/1982, 3, 4, 46, 62, 63, 157, 159 del

1983, sostenendo l'infondatezza di tutte le questioni, tranne che

nell'ultima causa, in cui, richiamando la sentenza n. 252/1983 della

Corte, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza.

Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità o connessione;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la previsione,

di cui agli artt. 1, 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione

abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente

diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla

scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i

diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione

l'interesse al bene primario dell'abitazione non è configurabile come

"presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31

Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto il limite

della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la

proprietà privata, è stato discrezionalmente apprezzato dal

legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio

costituzionale; con l'art. 47 Cost., che è inteso a favorire

l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non a tutelare il

conduttore;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost.

valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali,

tutelando rispettivamente lo status dei figli e dei genitori e il

diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme

impugnate;

che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le

questioni relative all'art. 657 cod. proc. civ. poiché le relative

censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già dedotto sul

piano del diritto sostanziale.

Visti gli artt. 26 l. ll marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657

cod. proc. civ. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32,

41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Cirié, Gallarate, Menaggio, Maddaloni,

Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia, Sestri Ponente, Crema,

Napoli-Barra, Carrara, Cagliari, Iglesias e Torre del Greco con le

ordinanze indicate in epigrafe e già decise con sentenza del 28 luglio

1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte