Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice

di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 3 agosto 1998

(n. 4 ordinanze), il 26 gennaio 1998, l'11 dicembre 1997 ed il 15

dicembre 1998 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn.

750, 751, 764, 765, 776 e 777 del registro ordinanze 1998 ed al n.

218 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998 e

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver dichiarato chiuso il

dibattimento, rilevato che la prova, ai fini dell'accoglimento "della

domanda civile", è rappresentata esclusivamente dalle dichiarazioni

della persona danneggiata dal reato costituita parte civile, ha, con

ordinanza dell'11 dicembre 1997 (r.o. n. 777 del 1998 pervenuta alla

Corte costituzionale il 7 ottobre 1998), denunciato, in riferimento

agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 538 del

codice di procedura penale, il quale prescrive che, accertata la

responsabilità penale dell'imputato, il giudice penale, in presenza

dell'azione civile esercitata nel processo penale, deve statuire

positivamente sulle domande civili, quali che siano i mezzi di prova

su cui la responsabilità penale è fondata e che "automaticamente"

consentono l'accoglimento della pretesa civile, censurando, altresì,

con riferimento ai medesimi parametri costituzionali ma senza

riprodurre la denuncia nel dispositivo - l'art. 651 dello stesso

codice, che attribuisce efficacia di cosa giudicata alla sentenza

penale di condanna nei giudizi civili relativamente all'accertamento

della sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla

riferibilità al condannato anche quando tale sentenza sia fondata

sull'unica prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa

costituita parte civile;

che, secondo il rimettente, quando "la giurisdizione venga

esercitata su richiesta di parte e al fine di tutelare un diritto

soggettivo", le parti devono trovarsi in posizione di assoluta

parità soprattutto con riferimento al diritto alla prova; con la

conseguenza, da un lato, che alle parti stesse devono essere

attribuiti gli stessi poteri e, dall'altro lato, che alle loro

dichiarazioni deve essere attribuito il medesimo valore probatorio,

una regola vulnerata, appunto, dall'art. 538 del codice di proceduta

penale, con conseguente lesione del diritto di difesa di una di esse,

perché viene a porre "l'attore-parte civile in posizione prevalente

rispetto al convenuto attribuendo alle sue dichiarazioni, con

riferimento all'accertamento della responsabilità civile, valore

probatorio maggiore (essendo la sua una testimonianza) rispetto a

quelle del convenuto-imputato (le cui dichiarazioni sono acquisibili

solo mediante l'esame della parte)";

che, ancora, la testimonianza della parte civile sarebbe, ai fini

del giudizio sulla domanda civile, "inammissibile e inutilizzabile",

derivandone in caso contrario la compromissione dei parametri

invocati, e senza che rilevino, in proposito, le decisioni di questa

Corte che hanno ritenuto legittimo il regime della testimonianza

della parte civile, venendo qui in considerazione non gli effetti

penali ma gli effetti civili della sentenza penale;

che, d'altro canto, che il regime, così come strutturato,

produca conseguenze lesive del principio di eguaglianza emerge

univocamente solo dal rilievo che la diversità di disciplina quanto

alla valenza da attribuire alle dichiarazioni della parte civile si

fonda esclusivamente sulla forma processuale (processo civile o

processo penale) demandata alla libera scelta della stessa parte

civile, in grado così di produrre, quanto agli interessi civili,

conseguenze in peius nei confronti dell'imputato;

che il raffronto allo scopo di verificare la compromissione, da

parte delle norme denunciate, dei parametri costituzionali invocati,

andrebbe effettuato con quei precetti del codice di procedura civile

che (come l'art. 246, il quale sancisce l'incapacità a testimoniare

delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe

legittimare la loro partecipazione al giudizio) assumono valore

costituzionale "per la loro intrinseca connessione con la situazione

tutelata e soprattutto in quanto trovano i loro referenti proprio"

nell'art. 24 della Costituzione, tanto da profilarsi come

espressione del "diritto processuale "comune" delle posizioni

soggettive tutelabili in sede civile";

che, in conclusione, i principi processuali dettati dal codice di

procedura civile, principi che non introducono "limitazioni ma,

stante la loro connotazione e i loro referenti costituzionali", sono

necessari al fine di "garantire parità di trattamento a situazioni

identiche (trattasi pur sempre di connotare le forme di tutela di un

diritto soggettivo sia esso azionato in sede civilistica sia esso

azionato in sede penale), nonché, identità delle possibilità

difensive dell'imputato-convenuto. Situazioni lese proprio

dall'attuale disciplina";

che tutto ciò comporterebbe pure l'illegittimità costituzionale

dell'art. 651 del codice di procedura penale "allorché (peraltro

reiterando il meccanismo delineato già dall'art. 538 CPP)

attribuisca efficacia di cosa giudicata alla sentenza penale di

condanna nei giudizi civili almeno per quanto afferisce

all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità e

alla sua riferibilità all'imputato", restando preclusa al giudice

civile la possibilità di escludere l'efficacia della sentenza di

condanna anche se essa si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni

della parte civile costituita, "chiaramente inammissibili e

inutilizzabili nel giudizio civile";

che le medesime questioni lo stesso pretore di Brescia ha

sollevato, con altre sei ordinanze, tutte riproduttive della prima,

pronunciate il 26 gennaio 1998 (r.o. n. 776 del 1998), il 3 agosto

1998 (quattro ordinanze, precisamente r.o. nn. 750, 751, 764 e 765

del 1998) ed il 15 dicembre 1998 (r.o. n. 218 del 1999);

che in quattro dei sei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o, comunque, non fondate;

che, secondo l'atto di intervento, l'inammissibilità deriverebbe

dalla utilizzazione, ad opera del giudice a quo, di un modulo

prestampato, senza motivare specificamente sul punto riguardante

l'esistenza, quale unica prova a carico dell'imputato, delle

dichiarazioni della parte civile, mentre la non fondatezza

deriverebbe dall'erroneo presupposto interpretativo a base delle

ordinanze di rimessione: il ritenere, cioè, inscindibile la

decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del

danno rispetto a quella per la liquidazione del danno, senza

considerare che se, alla stregua dell'art. 185 del codice penale, il

giudice penale deve decidere sulla domanda civile, tale dovere

riguarda soltanto l'an, mentre sul quantum il giudice penale è

tenuto a provvedervi solo quando ritiene che siano state acquisite le

prove necessarie, altrimenti essendo tenuto a pronunciare soltanto

una condanna generica.

Considerato che il giudice a quo solleva questioni assolutamente

identiche e che i giudizi vanno, perciò, riuniti;

che le ordinanze di rimessione, redatte, oltre tutto, su moduli

prestampati, senza differenziare le singole posizioni sottoposte al

vaglio del rimettente, non consentono di individuare l'esistenza del

necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione

circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte

civile ai fini del riconoscimento della responsabilità degli

imputati per il fatto o i fatti di reato a ciascuno di essi

addebitati, fatti, peraltro, neppure di volta in volta specificati,

per di più omettendosi di fare applicazione, sia pure ai soli fini

di esprimere un giudizio in punto di rilevanza, dei criteri di

valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, del codice di

procedura penale, e di indicare se - relativamente alla statuizione

sulla domanda civile esercitata nel processo penale - la "funzione

decisoria" di tali dichiarazioni concerna il solo an debeatur ovvero

anche il quantum debeatur, relativamente al quale potrebbero

risultare applicabili, gli artt. 116 e seguenti del codice di

procedura civile, oltre che l'art. 246 dello stesso codice,

direttamente chiamato in causa dal giudice a quo - insieme ad altre

disposizioni del codice di rito civile - ma in una prospettiva per

molti aspetti contraddittoria perché funzionale a regole di

valutazione - come l'inutilizzabilità - proprie del processo penale;

che, inoltre, risulta mancante il minimo cenno alle

caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero

l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile

concretamente esercitata nel processo penale, tanto da indurre a

dubitare che il rimettente abbia tenuto adeguatamente presenti,

nonostante la precisa conformazione prescrittiva di entrambe le norme

denunciate, le rispettive tipologie;

che non appare certo assolvere il dovere imposto dall'art. 23,

secondo comma, prima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'affermazione che in ordine alla "rilevanza della questione è

sufficiente rilevare che, nella specie, non solo la responsabilità

penale si fonda sulle dichiarazioni della parte civile, ma anche la

correlata responsabilità civile è fondata esclusivamente sulle

suddette dichiarazioni", considerando che in ordine alla

attendibilità di simili dichiarazioni nessun giudizio risulta

formulato;

che, agli stessi fini, va rilevato che le ordinanze di rimessione

si sottraggono ad ogni richiamo all'impossibilità di far ricorso -

in una situazione in cui all'assenza di qualsivoglia riferimento

all'imputazione fa da riscontro l'assoluto silenzio sul fatto

concretamente sottoposto al giudizio del rimettente - all'esercizio

dei poteri di acquisizione di ufficio dei mezzi di prova, a norma

dell'art. 507 del codice di procedura penale;

che una tale carenza motivazionale, mentre non consente di

ritenere che i giudizi a quibus possano essere definiti facendo

necessariamente applicazione del disposto dell'art. 538 del codice di

procedura penale, rende ambigua anche la richiesta rivolta a questa

Corte, attestata, nel dispositivo, alla mera denuncia di

illegittimità "dell'art. 538 c.p.p. ai sensi di cui in

motivazione", così da eludere, pure sotto tale profilo, le regole in

tema di rilevanza: sia per eccesso, coinvolgendosi la disposizione

ora ricordata nel suo integrale contesto e senza alcuna indicazione

circa il tipo di richiesta avanzata dalla parte civile e circa i

soggetti nei cui confronti l'azione civile risulta esercitata in sede

penale, sia per difetto - così confermando l'insanabile ambiguità

del petitum - nessuna denuncia essendo stata proposta relativamente

alla legittimità costituzionale dell'art. 539, comma 1, del codice

di procedura penale, norma cruciale al fine di dissolvere le

perplessità del rimettente in ordine alla legittimità dell'art. 538

dello stesso codice, per essere la liquidazione del danno, in caso di

condanna generica, rimessa al giudice civile, secondo le regole

proprie di tale processo;

che, infine, la denuncia dell'art. 651 del codice di procedura

penale, che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad

oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili (oltre

a concernere una norma che potrebbe trovare applicazione

esclusivamente nel giudizio civile; v., ex plurimis, sentenza n. 443

del 1990), non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle

ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata

proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione; pur

dovendosi rimarcare, a proposito di tale censura che, stando a talune

argomentazioni delle ordinanze di rimessione, sembrerebbe contestato

nel suo insieme il regime dei rapporti tra giudicato penale ed azione

civile di danno da reato, il che accentua ulteriormente l'ambiguità

del contenuto delle ordinanze;

che le questioni devono, conseguentemente, essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 538 e 651 del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte