Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 48d.lgs. 314/1997
  • art. 3d.lgs. 314/1997
  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1,

lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 2000 dalla

Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da

Stellacci Pasquale contro la DRE per l'Emilia-Romagna - sezione di

Ravenna, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna,

con ordinanza emessa il 31 maggio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1, lettera e), del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi), nella parte in cui non consente la detrazione

dall'imposta dovuta dal contribuente delle rette corrisposte per la

frequenza, da parte di un figlio minore dello stesso, di un asilo

nido comunale;

che la Commissione rimettente è investita dell'esame del

ricorso proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto

opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di

rimborso, ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'imposta pagata

in più in ragione dell'omessa detrazione di quanto corrisposto per

la frequenza dell'asilo comunale da parte della figlia minore;

che il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata

l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente,

anche in considerazione della rilevante modifica apportata

all'art. 48 del d.P.R. n. 286 del 1986 dall'art. 3 del d.lgs. 2

settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e

semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali

concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti

da parte dei datori di lavoro), che prevede l'irrilevanza, ai fini

della determinazione del reddito, delle somme di denaro erogate dal

datore di lavoro specificamente destinate a far fronte alle rette di

frequenza degli asili nido;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata

violerebbe quindi gli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della

Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o infondata

la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Commissione tributaria provinciale di Ravenna;

che, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata è stata

inserita dal legislatore tributario al fine di favorire l'istruzione

secondaria e superiore in considerazione dell'importanza primaria del

diritto allo studio, mentre le spese per la frequenza degli asili

nido non realizzano quello scopo di diffusione della cultura che si

è inteso agevolare;

che, sempre secondo l'Avvocatura, non vi sarebbero

ingiustificate disparità di trattamento per effetto della

disposizione contenuta nell'art. 48, lettera f-bis), del d.P.R.

n. 286 citato, poiché con tale disposizione il legislatore ha

considerato le sole somme corrisposte dal datore di lavoro in

relazione alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni

di lavoro subordinato che possono rivelarsi incompatibili con gli

oneri di assistenza dei figli, ma non ha introdotto un principio di

generale non imponibilità delle somme corrisposte al lavoratore

dipendente per la frequenza di asili nido.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere

ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una

puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della

stessa nel giudizio a quo e agli altri elementi richiesti

dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, nel caso di specie, l'ordinanza della Commissione

tributaria provinciale di Ravenna è del tutto carente di motivazione

sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso davanti al

rimettente che in ordine ai parametri costituzionali, indicati in

modo generico e apodittico;

che perciò la questione sollevata risulta manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13-bis comma 1, lettera e) del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

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