Sentenza n. 36/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo e
terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9
marzo 1977 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Coppa Giuseppa, iscritta al n. 197 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 172 dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vedova di un pubblico
dipendente a causa della mancata valutazione, ai fini della pensione di
riversibilità, del servizio ultraventennale prestato (in reparti non
mobilitati) dal coniuge defunto quale milite della m.v.s.n., la Corte
dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, primo e terzo comma,
in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Nell'ordinanza di
rimessione si osserva che detto art. 37 stabilisce, al primo comma, che
il servizio permanente e gli altri servizi effettivamente resi nella
disciolta m.v.s.n. sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. A, della
legge 20 marzo 1954, n. 72. Per effetto di tale norma e del rinvio da
essa disposto agli artt. 1, 2 e 3 precedenti, il servizio prestato
dagli ufficiali in servizio permanente effettivo e dai sottufficiali in
s.p.e. della Milizia, in possesso di particolari requisiti, è
dichiarato utile ai fini del trattamento di quiescenza; in particolare,
è previsto il conferimento della pensione per gli ufficiali e
sottufficiali predetti che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio
pensionabile, ovvero l'attribuzione di una indennità una tantum ove
non abbiano raggiunto la indicata anzianità di servizio.
Il terzo comma del precisato art. 37 Testo Unico, stabilisce, poi,
che i servizi prestati in qualità di ufficiale, sottufficiale o
militare di truppa della Milizia sono valutabili se resi presso reparti
mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure
parziale.
La Corte dei conti osserva anzitutto che in tal modo si pone in
essere un'ingiustificata differenza di trattamento, ai fini
pensionistici, tra ufficiali e sottufficiali da una parte, e militari e
graduati dall'altra, giacché mentre è previsto il conferimento della
pensione agli ufficiali in s.p.e. della Milizia che abbiano compiuto 20
anni di servizio, analoga disposizione non si rinviene per i graduati e
militari di truppa, ancorché siano anch'essi in s.p.e. e in possesso
della medesima anzianità di servizio. Disparità del tutto
ingiustificato tra soggetti appartenenti alla stessa istituzione, nei
confronti dei quali unico elemento discriminante, ai fini di pensione,
è il possesso del grado (ufficiale o sottufficiale) che assume valore
preminente rispetto all'elemento fondamentale (comune anche ai graduati
e militari di truppa) che è rappresentato dalla medesima natura del
servizio espletato ("permanente") e dalla medesima durata (ventennale)
di esso.
Sarebbero, inoltre, violati i principi di cui agli artt. 36 e 38
della Costituzione, perché il servizio reso dai graduati e militari di
truppa non sarebbe convenientemente valutato, atteso che il trattamento
di quiescenza (che dovrebbe rappresentarne la retribuzione differita)
è corrisposto non in misura proporzionata alla qualità e quantità
del servizio prestato, ma solo nella misura minima costituita dalla
indennità di cessazione; non solo, ma sarebbe precluso ai suddetti
soggetti il conseguimento di adeguati mezzi di sostentamento in sede di
trattamento di quiescenza.
2. - Sotto altro profilo, poi, il terzo comma dell'art. 37
impugnato violerebbe l'art. 3 della Costituzione, giacché mentre in
via generale tutti i servizi resi allo Stato sono valutabili ai fini
pensionistici ed il servizio militare in particolare è computabile ex
se dalla data di assunzione a quella di cessazione (art. 8 del testo
unico citato), il servizio reso nella Milizia è valutabile solo se
prestato in reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di
mobilitazione sia pure parziale, cioè in circostanze eccezionali. Il
che non sarebbe giustificato dalla particolare natura della m.v.s.n. la
quale, nata come organizzazione armata a sostegno del fascismo, fu poi
inquadrata nelle FF.AA. (r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292) e costituita
con elementi provenienti, per la maggior parte, dagli ufficiali in
congedo dell'esercito che, all'atto della incorporazione, conservavano
il grado e la anzianità assoluta conseguiti nella F.A. di provenienza
e non potevano conseguire la nomina ad ufficiale se non in possesso
degli stessi requisiti previsti per la nomina ad ufficiale delle FF.AA.
Si trattava, infatti, di un corpo armato regolare che, a compiti
istituzionali suoi tipici ("conservare inquadrati i cittadini per la
difesa degli interessi nazionali"), univa funzioni proprie delle FF.
AA. e dell'Esercito in particolare e compiti (mantenimento dell'ordine
pubblico) più propriamente tipici delle forze di polizia (gli
appartenenti alla Milizia rivestivano la qualifica di ufficiali od
agenti di polizia giudiziaria): attribuzioni, talune, come quelle dei
corpi speciali (Milizia confinaria, stradale, forestale, ecc.) già in
parte deferite o successivamente trasferite ai corpi armati dello
Stato.
Né, quali elementi discriminanti, rispetto all'ordinario servizio
militare, secondo la Corte dei conti, possono essere invocati quello
della "volontarietà" del servizio - poiché l'arruolamento volontario
è tipico delle forze di polizia - ovvero quello della diretta
dipendenza dal Capo del Governo, perché la soggezione ad autorità
diversa da quella militare è riscontrabile nei corpi armati dello
Stato pur dopo il loro inserimento nelle FF.AA. Ne deriverebbe che
l'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pone in essere, in
tema di valutazione del servizio militare ai fini pensionistici, una
irrazionale discriminazione tra dipendenti nelle medesime condizioni
soggettive (appartenenti alle FF.AA.) ed oggettive (identico servizio
militare ordinario e di guerra).
3. - Ancora sotto altro profilo, infine, l'art. 37, primo comma,
del d.P.R. n. 1092 del 1973 sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.
(oltre che con gli artt. 36 e 38 Cost.) in quanto, se è da affermarsi
l'equiparazione tra servizi resi nella Milizia e nelle FF.AA.,
illegittima sarebbe la disparità di trattamento da esso posta in
essere per la diversa anzianità di servizio richiesta, ai fini di
quiescenza, agli ufficiali e sottufficiali della Milizia (20 anni)
rispetto a quella richiesta agli ufficiali e sottufficiali delle FF.AA.
(15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo) e a maggior
ragione, per la diversa condizione riservata ai graduati e militari di
truppa della Milizia (che non conseguono la pensione neppure dopo un
servizio ventennale) rispetto alla situazione riservata ai militari di
truppa delle FF.AA. (che non solo conseguono la pensione ma che ne
maturano altresl' il diritto nel più breve termine ora indicato).
4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate.
Secondo l'Avvocatura dello Stato le differenze di trattamento
evidenziate dall'ordinanza di rimessione sarebbero del tutto
giustificate. Infatti, a norma del r.d. n. 31 del 1923, l'appartenenza
alla Milizia era volontaria e gratuita; a differenza che per una parte
degli ufficiali, con gli altri appartenenti al corpo non si instaurava
alcun rapporto organico con lo Stato (r.d.l. n. 832 del 1923) avendo i
militi - tra l'altro - altre ordinarie occupazioni nella vita civile
(artt. 27-31) ed essendo soggetti solo a "chiamate" in relazione a
singole esigenze. Pertanto, solo in caso di mobilitazione i reparti
della Milizia erano equiparabili alle altre FF.AA. delle quali, in tal
caso, venivano a far parte integrante. Inoltre, con r.d.l.n. 967 del
1923, furono stabilite le indennità per il personale della milizia,
ribadendosi che "agli ufficiali, ai graduati e ai militi di truppa che
non prestano servizio permanente, non compete alcuna annuale indennità
o paga giornaliera" (art. 6). Anche il r.d.l. n. 1292 del 1924,
approvando il nuovo regolamento della milizia, distinse tra ufficiali e
militi da considerarsi permanentemente in servizio e tutti gli altri,
da considerarsi normalmente in congedo (art. 4) e retribuiti solo nei
giorni di chiamata.
In armonia con la peculiare struttura organizzativa della milizia
fu costituita una opera di previdenza sociale a favore dei suoi
componenti.
Con r.d. 15 luglio 1938, n. 1282 l'opera fu divisa in due gestioni
autonome: la "sezione per assegni vitalizi" con la nuova finalità di
"assicurare agli ufficiali in s.p.e. ed alle loro famiglie un
trattamento vitalizio o temporaneo di quiescenza" e la "sezione per
indennità e sussidi" con gli scopi già definiti nel precedente
statuto.
Dall'esame di tale r.d. (modificato in parte dal r.d. 19 maggio
1939, n. 785), è dato cogliere alcuni aspetti peculiari delle
provvidenze previdenziali ed assistenziali, stabilite a favore degli
appartenenti alla milizia, i quali corrispondono alla singolarità
strutturale del rapporto: la previsione di un assegno vitalizio, che si
assimila chiaramente alla pensione per i soli ufficiali in s.p.e. (e
per gli impiegati civili aventi con la milizia un rapporto di lavoro di
identica natura); l'esclusione di esso per gli ufficiali non in s.p.e.
e per i militari di truppa, per la occasionalità e gratuità delle
loro prestazioni.
Per i graduati e militari di truppa che prestavano servizio
permanente ed avevano diritto ad una paga giornaliera, era prevista
solo un'indennità di buonuscita (art. 2, lett. f, r.d. n. 62 del
1931): il che avrebbe una giustificazione sia nella discontinuità del
servizio (paga giornaliera) sia nel fatto che gli ufficiali ed il
personale civile in s.p.e. erano tenuti a corrispondere mensilmente,
mediante ritenuta sulle indennità, un contributo alla "sezione per
assegni vitalizi" (art. 6, lett. e, del r.d. n. 1282 del 1938), mentre
i graduati e militari di truppa beneficiavano unicamente dei mezzi,
costituiti da entrate varie, posti a disposizione dell'Opera (art. 3
del cit. r.d. n. 62 del 1931) e precisamente della "sezione per
indennità e sussidi".
Ne deriverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, che non sarebbe
configurabile una disparità di trattamento per la diversità del
rapporto degli uni e degli altri. Né esisterebbe disparità di
trattamento tra gli appartenenti alla m.v.s.n. e gli appartenenti alle
altre forze armate, dal momento che la milizia, pur facendo parte delle
forze armate per dichiarazione legislativa, aveva finalità e modalità
di impiego, struttura ed organizzazione, che per la loro peculiarità,
non potevano porla sullo stesso piano delle forze armate.
Pertanto, razionalmente, l'art. 37 della l. n. 1092 del 1973 ai
commi primo e terzo contemplerebbe due distinte ipotesi, cui fanno
riscontro le rispettive posizioni degli ex appartenenti alla m.v.s.n.:
il primo comma prenderebbe in considerazione la situazione di
normalità dell'attività della milizia, con rinvio, per la
valutabilità del servizio, alla normativa prevista nell'art. 4, lett.
a, della legge n. 72 del 1954; il terzo comma prenderebbe in esame,
invece, la situazione eccezionale della prestazione del servizio presso
reparti mobilitati. E poiché la mobilitazione implica un'attività di
servizio continuativo a tempo pieno, ciò ne spiegherebbe la
valutabilità ai fini del trattamento pensionistico, nonché la
estensione della valutabilità a tutti gli appartenenti alla milizia,
senza distinzione di grado e qualifiche, perché tutti, al contrario di
quanto avveniva in tempi di attività normale, erano soggetti ai
medesimi doveri scaturenti dalla mobilitazione. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale, chiamata a
decidere il ricorso con cui tale Coppa Giuseppa, vedova dell'usciere
Salvato Alberto e titolare di pensione di reversibilità per sé e per
un figlio, sostenendo che il defunto marito aveva prestato servizio per
un ventennio (1923-1943) nella milizia volontaria per la sicurezza
nazionale (m.v.s.n.), lamentava la mancata valutazione di tale servizio
nel computo pensionistico, ha impugnato dinanzi a questa Corte l'art.
37, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
("approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
2. - Il primo comma dell'impugnato art. 37 dispone che "il servizio
permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella
disciolta milizia... sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lett. a),
della legge 20 marzo 1954, n. 72", il quale a sua volta dispone che il
servizio permanente effettivo (s.p.e.) e gli altri servizi
effettivamente prestati nella disciolta milizia sono utili ai fini del
diritto al trattamento di quiescenza, "sempre che valutabili ai sensi
delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di
previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia". E nelle
norme statutarie cui si fa rinvio - precisamente, nell'art. 7, primo
comma, del r.d. 15 luglio 1938, n. 1282 ("approvazione del nuovo
statuto della sezione per assegni vitalizi dell'Opera di previdenza
della m.v.s.n.", che peraltro ha natura regolamentare) - è disposto
che "l'iscrizione alla sezione per assegni vitalizi è obbligatoria..."
ed "ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da parte
dell'interessato".
Il terzo comma del medesimo articolo, infine, dispone per suo conto
che "i servizi... prestati da militari delle forze armate dello Stato
in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della
milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in
tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in
operazioni di grande polizia coloniale".
3. - Prima di passare all'esame della questione, occorre integrare
la prospettazione della vicenda con le tre seguenti precisazioni: il
Salvato prestò servizio nella disciolta milizia sempre in qualità di
semplice militare di truppa; egli transitò nel servizio permanente
effettivo (s.p.e.) il 24 luglio 1928, rimanendo in tale posizione sino
all'8 settembre 1943, cioè per 15 anni; il reparto cui apparteneva non
venne mai mobilitato. Ma occorre altresl' precisare, per quanto attiene
alla normativa disciplinante la materia: che gli artt. 37, primo comma,
d.P.R. n. 1092 del 1973, 2 ss. legge n. 72 del 1954 e 7 r.d. n. 1282
del 1938 si riferiscono al diritto al trattamento di pensione degli
ufficiali, del personale civile assimilato e dei sottufficiali; che il
menzionato art. 2 legge n. 72 del 1954 e l'art. 1 regio decreto legge
27 gennaio 1944, n. 102, prescrivono - ma sempre per i soli ufficiali
della disciolta m.v.s.n. - almeno 20 anni di s.p.e. per l'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione; che l'art. 3 del suddetto
r.d.l. n. 102 del 1944 riconosce "ai graduati e militari di truppa in
s.p.e. della m.v.s.n.", non già il diritto di trattamento di
quiescenza, ma ad "una indennità, una volta tanto, pari ad una
mensilità di paga per ogni anno intero di servizio".
Ora, con l'ordinanza in esame si chiede a questa Corte di voler
dichiarare: a) che ai militari di truppa in s.p.e. della m.v.s.n.
spetta il trattamento di quiescenza, Così equiparandoli agli ufficiali
e sottufficiali; b) che per gli appartenenti alla m.v.s.n. è bastevole
il compimento di 15 anni (anziché 20) di s.p.e. per acquisire il
diritto al trattamento di pensione, Così equiparandoli agli
appartenenti alle forze armate dello Stato; c) che i servizi prestati
nella m.v.s.n. sono valutabili ai fini del diritto al trattamento di
pensione, ancorché non resi presso reparti mobilitati nelle ipotesi
previste dal terzo comma dell'impugnato art. 37, Così equiparando i
militari della m.v.s.n. a quelli degli altri corpi delle forze armate
dello Stato.
4. - La questione non può dirsi fondata.
Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Corte dei conti - ed
indipendentemente dalla considerazione che il giudice a quo ha omesso
di impugnare proprio la norma (art. 3 r.d.l. n. 102 del 1944) che
concede a graduati e militari di truppa della m.v.s.n. un'indennità in
luogo della pensione la negazione a questi del diritto al trattamento
di quiescenza ed il riconoscimento di tale diritto agli ufficiali e
sottufficiali della stessa m.v.s.n., benché dichiarati, sia gli uni,
sia gli altri, in s.p.e., non appaiono ingiustificato. A sensi,
infatti, dell'art. 4 del r.d.l. 4 agosto 1924, n. 1292, soltanto gli
ufficiali, sottufficiali e militari addetti al comando generale, a
quelli di zona, di gruppo autonomo e di legione erano sottoposti "ad
una ritenuta mensile commisurata al sei per cento dello stipendio"
(art. 9 r.d. n. 1282 del 1938). Gli altri, sia ufficiali, sia militi,
prestavano servizio volontario e venivano "retribuiti solo nei giorni
in cui (erano) chiamati alle armi" (art. 5 stesso r.d.l.), sicché il
loro rapporto con la milizia era meramente ocasionale, nonostante la
denominazione di "s.p.e.", che voleva indicare la costante e pronta
disponibilità ad ogni convocazione. Ne è controprova la
considerazione che il diritto al trattamento di pensione è stato
riconosciuto agli appartenenti alle specialità della milizia, in
quanto risultavano in realtà alle dipendenze delle amministrazioni cui
erano addetti con rapporto di carattere continuativo, dovendosi
convenire con l'Avvocatura dello Stato, quando rileva a riguardo degli
appartenenti alle specialità che il collegamento fra queste e la
m.v.s.n. "appariva chiaramente artificioso".
Deve pertanto escludersi che il diverso trattamento, ai fini del
diritto alla pensione, tra ufficiali e militari di truppa della
disciolta m.v.s.n. sia irrazionale. Deve altresl' escludersi che nella
specie si configuri la violazione dell'art. 36 Cost., stante
l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra il defunto militare e la
m.v.s.n. In quanto, infine, all'invocato art. 38 Cost., non è dato
comprendere, mancando qualsiasi motivazione, come di esso si potrebbe
fare applicazione nella vicenda esaminata.
La conclusione secondo cui i militari di truppa della disciolta
m.v.s.n. non hanno diritto al trattamento di pensione rende superfluo
l'esame delle altre censure prospettate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 37, primo e terzo
comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte