Art. 37Servizio reso nella m.v.s.n

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72. Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra. I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi' valutabili i servizi resi nella milizia confinaria. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialita' e milizie speciali.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art37 · fonte su Normattiva