Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 - e 34,

comma 2 - 2 e 279 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Torino,

nel procedimento penale a carico di Francesco Bergamo ed altri,

iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 marzo 1998, la Corte

d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,

25, 27 e 101 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio

direttissimo, non possa partecipare al dibattimento nel caso in cui,

nella fase anteriore allo stesso, abbia emesso, dopo aver convalidato

l'arresto, ordinanza di custodia cautelare personale (questione,

questa, già sollevata davanti al giudice di primo grado, che l'aveva

dichiarata manifestamente infondata); inoltre, con una diversa

prospettazione, della stessa disposizione, nella parte in cui non

prevede, nella medesima situazione, che il giudice non possa

partecipare alla celebrazione del dibattimento con rito abbreviato,

richiesto e concesso nel corso dello stesso giudizio direttissimo;

b) degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le

indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino

alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finché il

dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando

il giudice non possa più essere sostituito nella sua composizione

personale;

che la Corte d'appello ritiene che quando la decisione del

tribunale in merito alla custodia cautelare sia intervenuta nella

fase preliminare al processo con rito direttissimo, ossia prima

dell'apertura del dibattimento, non varrebbe la considerazione, posta

a base della decisione di infondatezza di analoga questione (sentenza

n. 177 del 1996), della unicità della fase processuale e dell'essere

il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare già investito

di un giudizio del quale non può essere spogliato;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la trasformazione

del rito, da direttissimo ad abbreviato, amplierebbe la distanza tra

la fase preliminare del processo, nella quale è stata applicata la

misura cautelare, ed il giudizio, nel quale sarebbero utilizzabili

gli stessi atti di polizia giudiziaria e di indagine presi in esame

per l'emissione della misura cautelare; inoltre la situazione sarebbe

analoga a quella del giudice per le indagini preliminari che procede

al giudizio abbreviato dopo aver emesso ordinanza di custodia

cautelare, per il quale la mancata previsione dell'incompatibilità

è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 155

del 1996);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

riguardano, con diverse prospettazioni, l'incompatibilità del

giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato

l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei

confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la

trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato;

che la giurisprudenza di legittimità esclude che le cause di

incompatibilità determinino la nullità del provvedimento adottato

dal giudice ritenuto incompatibile: difatti esse non incidono sui

requisiti di capacità del giudice mentre costituiscono motivo di

ricusazione da far valere con la apposita procedura, nei termini da

essa previsti, e non con l'impugnazione della sentenza;

che l'ordinanza di rimessione non motiva sulla rilevanza delle

questioni, sollevate in un giudizio di appello per una

incompatibilità che si sarebbe dovuta verificare nel giudizio di

primo grado, limitandosi ad affermare che la prima questione

corrisponde, nella sua duplice prospettazione, a un'eccezione

proposta dalla difesa degli imputati nei motivi di impugnazione della

sentenza di primo grado: l'ordinanza non chiarisce, difatti, quali

conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero, quanto

alla questione concernente l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dal

riconoscimento di una causa di incompatibilità del giudice di primo

grado e, quanto alla questione riferita agli artt. 34, 2 e 279 cod.

proc. pen., dal superamento della pretesa incompatibilità attraverso

l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure

cautelari personali;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale e degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte