Sentenza n. 369/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1r.d.l. 1827/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 novembre 1977 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Marcoz Alessio e S.p.a. Istituto De
Angeli iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 27 novembre 1978 dal Pretore di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Filipponi Giovanni e R.D.B. Putin
Company S.p.a. iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 dell'anno
1979;
3) ordinanza emessa il 3 aprile 1984 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Colella Michele e I.N.A.I.L. iscritta
al n. 1235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Istituto De Angeli e
dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'Avv. Carlo Monaco per l'I.N.A.I.L..
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 8
novembre 1977 e dal Pretore di Piacenza il 27 novembre 1978, nel corso
di distinti procedimenti nei quali gli attori chiedevano la condanna
degli ex datori di lavoro alla costituzione del rapporto assicurativo
presso gli enti previdenziali ed assistenziali ovvero al risarcimento
dei danni ex art. 2116 cod. civ. per omesso versamento di quanto dovuto
all'I.N.P.S., viene denunciato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38
Cost., l'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, "nella parte in
cui, limitando la sfera d'azione dell'I.N.P.S. al territorio della
Repubblica, non consente la tutela previdenziale, ad opera dello stesso
istituto, dei rapporti di lavoro che, pur sorti in Italia, abbiano
(stabile) esecuzione all'estero".
In entrambe le ordinanze si espone che il datore di lavoro aveva
fondatamente eccepito l'insussistenza del proprio obbligo ex lege a
versare contributi di previdenza ed assistenza presso istituti
previdenziali operanti nell'ambito del territorio nazionale a favore di
lavoratori che, pur assunti in Italia, avevano tuttavia prestato la
propria attività lavorativa interamente all'estero, nella fattispecie
in paesi (Thailandia e Libia) con i quali non risultavano stipulati
accordi internazionali in materia di assicurazione obbligatoria e di
sicurezza sociale. Il Pretore di Piacenza ritiene poi irrilevante che
la società alle dipendenze della quale l'attore aveva prestato la
propria opera avesse attivato una convenzione facoltativa a carattere
privatistico con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(secondo quanto previsto dalle circolari n. 142 del 15 luglio 1965 e n.
226 dell'8 ottobre 1969) versando contributi all'I.N.P.S. su una
retribuzione mensile convenzionale di lire 80.000 a fronte di quella
effettiva di lire 800.000.
La limitazione della sfera di azione dell'I.N.P.S. al territorio
della Repubblica, così come posta dalla disposizione denunciata,
sembra ai giudici a quibus contrastare con l'art. 3 Cost. per la
disparità di trattamento fra lavoratori in ipotesi dipendenti dalla
stessa persona fisica o giuridica a seconda che prestino la propria
opera in Italia o all'estero in un paese non vincolato - come nei casi
di specie - da accordi internazionali in tema di sicurezza sociale; con
l'art. 35, commi primo e quarto, Cost., che impone la tutela del lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni e, specificamente, del lavoro
italiano all'estero; con l'art. 38, comma secondo, Cost., che proclama
il diritto di ogni lavoratore alla previsione ed assicurazione di mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia indipendentemente da ogni considerazione dal
luogo in cui l'attività lavorativa è prestata.
2. - Il Pretore di Firenze - adito da un lavoratore dipendente da
una società italiana ed assunto in Italia, il quale aveva convenuto in
giudizio l'I.N.A.I.L. chiedendo il riconoscimento della natura
professionale della bronco-pneumopatia contratta nello svolgimento
delle mansioni di tubista saldatore in cantieri posti in Irak, Libia ed
Egitto, con la conseguente condanna dell'istituto convenuto a
corrispondergli la relativa rendita - con ordinanza in data 3 aprile
1984 ha invece sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 35, comma
quarto, e 38, comma secondo, Cost. questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "in
quanto non prevedono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali a favore del lavoratore italiano operante
all'estero alle dipendenze di impresa italiana".
Premesso che l'I.N.A.I.L. aveva fondatamente resistito in giudizio
richiamandosi al principio della territorialità delle norme
pubblicistiche sulle assicurazioni sociali obbligatorie, all'assenza,
nel caso di specie, di convenzioni nonché delle condizioni previste
dalle disposizioni interne emanate dall'I.N.A.I.L. stesso allo scopo di
dare la massima estensione possibile alla tutela assicurativa
(condizioni consistenti nella temporaneità delle lavorazioni svolte
all'estero, nel loro stretto collegamento con quelle svolte di norma ed
essenzialmente in Italia, nello svolgimento della parte prevalente del
rapporto di lavoro e della lavorazione in Italia), il giudice a quo
osserva che giurisprudenza e dottrina effettivamente non si discostano,
allo stato dalla posizione fatta propria dall'istituto convenuto, tal
che l'ordinamento non sembra imporre l'assicurazione obbligatoria da
parte dell'I.N.A.I.L. contro gli infortuni e le malattie professionali
a favore dei lavoratori italiani, dipendenti di imprese nazionali, i
quali operino costantemente o prevalentemente all'estero.
La descritta situazione normativa - continua l'ordinanza - appare
in contrasto coi principi posti dagli indicati parametri costituzionali
i quali, secondo quanto ritenuto anche dai più attenti commentatori
del testo fondamentale, impongono allo Stato compiti di tutela che non
possono esaurirsi sul piano delle relazioni internazionali, concernenti
per di più il caso dei lavoratori emigrati che abbiano stabilito
all'estero la propria definitiva residenza e che si siano occupati
presso un datore di lavoro straniero e non anche quello del lavoratore
che - come nel caso di specie - svolga il proprio lavoro a favore
dell'economia nazionale ed abbia mantenuto il legame con la madre
patria, onde è da presumersi che l'eventuale occorrenza delle
prestazioni previdenziali ed assicurative si manifesti per lui nel
territorio nazionale. Sembra dunque incongruo "in presenza della
proclamazione costituzionale sulla tutela del lavoro italiano (tale a
tutti gli effetti nel caso di specie, per la cittadinanza del
lavoratore a nazionalità dell'impresa, l'inerenza della lavorazione
all'economia nazionale), come specificazione della più generale tutela
del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, comma primo,
Cost.), che la copertura assicurativa contro i rischi incontrati da
simile lavoratore sia rilasciata a forme di assicurazione privata", pur
nella specie poste in essere dalla società datrice di lavoro.
Né la negazione della pubblica tutela offerta dall'assicurazione
obbligatoria può trovare giustificazione nella difficoltà degli
accertamenti concernenti le cause dell'infortunio o della malattia. È
invero diffusamente riaffermata l'esigenza del potenziamento e della
revisione degli strumenti diretti di assistenza e di sicurezza sociale
dei lavoratori italiani all'estero sembrando il principio di sicurezza
sociale posto dall'art. 38, comma secondo, Cost. gravemente limitato
da una lettura che ne circoscriva gli effetti al solo lavoro svolto
entro i patrii confini e non rinvenendosi altro valore costituzionale
che giustifichi la discriminazione in danno del lavoratore che, per le
dimensioni di mercato dello specifico settore ovvero per le
caratteristiche del prodotto abbia necessità di spostarsi all'estero.
3. - Nel giudizio promosso dal Pretore di Firenze si è costituito
l'I.N.A.I.L. riaffermando la legittimità costituzionale delle
disposizioni denunciate.
4. - In quello promosso dal Tribunale di Milano con ordinanza in
data 8 novembre 1977 si è costituito l'Istituto De Angeli S.p.a.,
convenuto nel giudizio a quo, che ha instato per la declaratoria di
inammissibilità della sollevata questione di legittimità
costituzionale, peraltro svolgendo argomentazioni esclusivamente a
sostegno della sua infondatezza.
Si sostiene in atto di costituzione che dalla natura sicuramente
pubblicistica dell'assicurazione sociale e, in genere, delle varie
forme previdenziali obbligatorie discende l'ovvia conseguenza, in base
all'elementare principio della sovranità territoriale degli Stati, che
le relative norme sono destinate a spiegare efficacia esclusivamente
entro quell'ambito spaziale, oltre il quale, tra l'altro, l'Istituto
assistenziale si troverebbe in una situazione di materiale
impossibilità a fornire le prestazioni in ipotesi dovute. Alla stregua
di tali considerazioni si esclude che la denunciata disposizione di cui
all'art. 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ingeneri alcuna disparità
di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost. entro l'ambito della
propria sfera di applicazione, che non può essere altro che quello del
territorio nazionale. E, del pari, che infranga i precetti di cui agli
artt. 35, comma primo e quarto, e 38, comma secondo, Cost., entrambi i
quali si riferiscono ad obblighi da soddisfarsi da enti previdenziali
italiani sul presupposto che il lavoro si svolga in Italia.
L'assicurazione e la previdenza sociale dei lavoratori all'estero
potrebbe essere, in definitiva, regolata solo da accordi
internazionali, in difetto dei quali non potrebbe legittimamente farsi
carico agli enti assistenziali e previdenziali italiani di assumere
oneri incompatibili con i propri fini d'istituto.
5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi promossi dal
Tribunale di Milano e dal Pretore di Piacenza ha chiesto che le due
identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
r.d.l. n. 1827 del 1935 vengano dichiarate infondate.
Premesso che il rapporto giuridico previdenziale ha caratteristiche
autonome e distinte dal rapporto di lavoro e che è regolato ex lege
con norme di diritto pubblico, si osserva in atto di intervento che è
del tutto conforme ai principi che la legge sulla previdenza e
sull'assicurazione sociale, in quanto legge di ordine pubblico, non si
sottragga alla regola generale della territorialità per quanto
riguarda la sua sfera di applicazione nello spazio. Logico corollario
è che al rapporto di lavoro sorto in Italia che, però, abbia
esecuzione all'estero si applichino le norme previdenziali vigenti nel
Paese nel cui territorio l'attività è prestata.
Né la possibile diversità di trattamento previdenziale rispetto
al lavoratore che abbia svolto la propria attività in Italia integra
alcuna disparità costituzionalmente rilevante attese le indubbie
differenze di carattere oggettivo fra le due situazioni; differenze
consistenti nella diversità del luogo d'esecuzione del rapporto
lavorativo, nella diversa entità dei contributi previdenziali versati,
nella diversa retribuzione percepita dal lavoratore a parità di lavoro
prestato. Neppure continua l'Avvocatura - è fondatamente ipotizzabile
alcuna violazione degli artt. 35 e 38 Cost., giacché la tutela cui
fanno riferimento le due norme costituzionali non può non trovare il
proprio limite territoriale in quello spaziale della sovranità dello
Stato italiano, come del resto avviene per tutte le forme di tutela
garantite dalla Costituzione (si pensi, ad esempio, al diritto
all'istruzione).
Sotto altro profilo l'Avvocatura nega poi che la addotta carenza di
tutela previdenziale sia correttamente ricollegabile alla norma
denunziata, che è poi quella istitutiva dell'I.N.P.S., così per certo
verso prospettando l'inammissibilità della questione così come
sollevata. Posto invero che il principio della territorialità
dell'azione pubblica è una diretta conseguenza del principio di
sovranità nazionale e di pacifica convivenza fra gli Stati (art. 10
Cost.), qualsivoglia forma di tutela previdenziale pubblica per i
rapporti di lavoro che abbiano esecuzione all'estero dovrebbe essere
perseguita con strumenti diversi da quelli previsti per i rapporti di
lavoro svolgentisi sul territorio nazionale; e ciò in quanto l'ente
pubblico preposto a tale funzione non potrebbe in nessun caso
esercitare i propri poteri al di là del limite territoriale dello
Stato.
Da ultimo - osserva l'Avvocatura - va ricordato che l'attuale
assetto normativo contempla delle forme di previdenza anche per i
periodi di lavoro trascorsi all'estero (art. 51, comma secondo, l. 30
aprile 1969, n. 153, come modificato con l. 16 aprile 1974 n. 114),
sicché appare evidente, da un lato, come il preteso difetto di tutela
non sussista, o quantomeno non nel grado lamentato, e, dall'altro, che
esso non è in ogni caso ricollegabile al limite territoriale
dell'azione dell'I.N.P.S., posto dalla norma denunciata con
disposizione meramente dichiarativa e conseguenziale al principio di
sovranità.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 1985 le parti ribadivano i
propri assunti insistendo per l'accoglimento delle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe, attenendo tutte al problema
della tutela dei lavoratori italiani operanti alle dipendenze di una
impresa italiana in Stati non appartenenti alla Comunità europea - su
cui questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 199/1985 - e
con i quali non esiste alcuna convenzione al riguardo, vanno riunite e
decise con unica sentenza.
2. - In base al principio della territorialità della legislazione
sociale, che è un portato della natura pubblicistica delle relative
norme, la disciplina italiana in tema di previdenza e di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è pacificamente ritenuta operativa solo nell'ambito del
territorio nazionale. Reputando i giudici a quibus che questo sistema
si risolva in violazione degli artt. 3, 35 e 38 Cost. ed individuando
tale violazione negli artt. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
("perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale") ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali"), chiedono che ne sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale, nonostante che né il r.d.l.
1827/1935, né, meno ancora, il d.P.R. 1124/1965, risultino formulati
in maniera da impedire una interpretazione meno rigida. Ma poiché le
ordinanze in esame, adeguandosi al diritto vivente, imputano
all'impugnata disciplina - Tribunale di Milano (r.o. 585/1977) e
Pretore di Piacenza (r.o. 36/1979) - di limitare la sfera di azione
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) al territorio
della Repubblica e - Pretore di Firenze (r.o. 1235/1984) - di non avere
previsto, a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero alle
dipendenze di impresa italiana, l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, questa Corte è tenuta a
pronunciarsi sulla asserita violazione degli invocati principi
costituzionali da parte delle norme impugnate.
3. - È testualmente scritto in Costituzione (art. 35, u.c.) che
"la Repubblica... tutela il lavoro italiano all'estero". La chiarezza e
perentorietà del dettato non si prestano ad alcuna elusione, ad alcuna
distorsione, ad alcuna dilazione, e non lasciano perciò alcun margine
di dubbio sulla fondatezza della questione in esame. Del resto, il
problema è ammesso ed anche pienamente avvertito dal potere politico.
Sollevato già nel 1970 dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro in seguito ad un'indagine conoscitiva sull'emigrazione italiana,
se ne è tentata varie volte la soluzione in sede legislativa, sia su
iniziativa parlamentare, sia su iniziativa governativa. Una di queste
era stata addirittura approvata, il 27 aprile 1983, dalle commissioni
riunite "affari esteri" e "lavoro" della Camera dei deputati in sede
referente, ma decadde in seguito allo scioglimento anticipato delle
Camere. E nella presente legislatura, oltre a tre proposte di legge,
risulta presentato, il 4 marzo 1985, un disegno di legge governativo, -
recante appunto "norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti
da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari" -, nella cui
relazione si legge, fra l'altro, che la "regolamentazione della
materia" ivi prevista ha lo scopo di permettere "una più ampia tutela
- nello spirito dei valori fondamentali affermati dalla Costituzione -
di tale categoria di lavoratori" e che l'appartenenza allo Stato
italiano, sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, sembra
sufficiente per "esigere l'osservanza di condizioni di lavoro conformi
a quelle inderogabili stabilite" nel nostro ordinamento.
4. - Il principio della tutela del lavoro italiano all'estero è
uno dei valori fondamentali proclamati in Costituzione, da cui dipende
l'inderogabilità delle condizioni di lavoro, come del resto riconosce
il citato disegno di legge governativo. La questione deve, quindi,
dirsi fondata.
È bensì vero - lo mostra con tutta evidenza il più volte
menzionato disegno di legge governativo - che solo il legislatore è in
grado di dettare una compiuta disciplina del lavoro italiano all'estero
- stanti la complessità ed il tecnicismo dei problemi che ne nascono
-, ma è altrettanto vero che questa Corte, istituita a garanzia
dell'osservanza del sistema costituzionale, non può sottrarsi, quando
sia denunciata la violazione di un valore fondamentale, al suo
indeclinabile dovere di riconoscerla e sanzionarla. La Corte non ignora
che sono numerosi e tutt'altro che semplici gli inconvenienti i quali
hanno sinora ritardato la soluzione del problema in sede legislativa,
nonché impedito di stipulare convenzioni di sicurezza sociale
rispettose dei precetti costituzionali con tutti gli Stati, ove
prestano la loro opera lavoratori italiani, e tuttavia, a fronte del
precetto costituzionale, non può dichiarare che gli inconvenienti
giustifichino la carenza di protezione sociale per il lavoratore
italiano che presti la sua opera all'estero alle dipendenze di
un'impresa italiana. Ovviamente, esulano dal thema decidendum le
situazioni di lavoratori italiani, dipendenti da ditte italiane
operanti in Stati esteri con i quali la Repubblica italiana ha
stipulato apposite convenzioni di protezione sociale; impregiudicato
restando, altrettanto ovviamente, il giudizio sulla conformità delle
convenzioni medesime al dettato costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827 ("perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale") ed 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle
parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del
lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa
italiana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte