Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 settembre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Venezia, iscritta al n. 929 del registro ordinanze 2001

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, n. 47 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 settembre 2001, il

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia -

chiamato a delibare una richiesta di archiviazione avanzata in un

procedimento penale per i reati di cui agli artt. 612 e 594 cod.

pen., nel quale risultava originariamente indagata una "persona da

identificare" - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale in riferimento

agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione;

che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la

richiesta di archiviazione del pubblico ministero - avanzata "senza

svolgere alcuna indagine e senza nemmeno iscrivere nel registro di

cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nominativo della denunziata", e

perciò non condivisibile - era stata peraltro oggetto di opposizione

del querelante: con conseguente necessità di procedere alla

fissazione di un'apposita udienza in camera di consiglio, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod.

proc. pen., previa richiesta al pubblico ministero di iscrizione del

nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335

cod. proc. pen., in violazione di numerosi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, il principio della

ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in

quanto la fissazione dell'udienza ex art. 410, comma 3,

cod. proc. pen., si risolverebbe "in una assolutamente inutile

perdita di tempo", essendo scontato il suo esito, e cioè

l'indicazione all'organo dell'accusa di effettuare ulteriori

indagini;

che sarebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., risultando la

fattispecie disciplinata in modo irragionevolmente diverso rispetto

all'ipotesi - "sostanzialmente eguale" - della richiesta di proroga

delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero: ipotesi

nella quale l'art. 406 cod. proc. pen. non prevederebbe

l'obbligatoria fissazione di un'udienza in camera di consiglio, ma

solo la notifica della richiesta alle parti interessate, con

contestuale avviso della facoltà di presentare memorie, consentendo

così al giudice di provvedere "de plano", sulla scorta di un

semplice "contraddittorio cartolare";

che risulterebbe inoltre violato, sotto un duplice profilo,

l'art. 97 Cost.: da un lato, in quanto l'"inutile lungaggine della

procedura lamentata" pregiudicherebbe il buon andamento della

pubblica amministrazione; dall'altro lato, poiché, nella pratica

impossibilità di approfondire, con la fissazione di apposita

udienza, tutte le richieste di archiviazione avanzate dall'organo

della accusa, verrebbero ad essere privilegiati solo taluni

procedimenti, ritenuti meritevoli di approfondimento per la loro

"importanza", ad insindacabile giudizio del giudice: con conseguente

compromissione del principio di imparzialità dell'amministrazione;

che da ciò discenderebbe altresì la violazione del

principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di

cui all'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto - in presenza di

un' inerzia investigativa del pubblico ministero - il giudice

obbedirebbe "alla convenienza o peggio ancora alla immotivata

discrezionalità" nella trattazione, con udienza, solo di talune

richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del

principio dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, di cui

all'art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del

pubblico ministero di non esercitare l'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della

legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, cod. proc.

pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati,

prospetta censure sostanzialmente identiche a quelle già in

precedenza scrutinate da questa Corte con la ordinanza n. 408 del

2001;

che, in particolare, il giudice a quo fonda i propri dubbi

sull'assunto della superfluità della fissazione di un'apposita

udienza in camera di consiglio, prevista dalla norma impugnata

nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata

dalla persona offesa: udienza che, ad avviso del rimettente, si

risolverebbe in un intollerabile aggravio nell'organizzazione degli

uffici giudiziari ed in un fattore di dilatazione dei tempi di

definizione dei procedimenti, anche in rapporto ai conseguenti avvisi

ed adempimenti;

che tuttavia, come già evidenziato da questa Corte (v. la

richiamata ordinanza n. 408 del 2001), tale premessa fondante appare

"centrata più che su di una intrinseca incompatibilità

costituzionale del dispositivo processuale censurato, sulle

conseguenze di mero fatto che esso è in grado di generare, sul piano

dell'organizzazione del lavoro";

che, in tale prospettiva, si rivela dunque insussistente la

pretesa violazione del principio della ragionevole durata del

processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto essa viene collegata

alla peculiare e contingente situazione dell'ufficio giudiziario in

cui opera il rimettente - situazione che impedirebbe la sollecita

fissazione dell'udienza in questione - piuttosto che essere dedotta

quale conseguenza astratta e generale dell'applicazione della norma

impugnata;

che, del pari, si rivelano manifestamente insussistenti le

dedotte violazioni dell'art. 97 Cost., posto che il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione - pur concernendo anche gli

organi dell'amministrazione della giustizia - secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze n. 204 del 2001 e n. 490

del 2000), si riferisce esclusivamente alle leggi relative

all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi

ultimi sotto l'aspetto amministrativo, risultando del tutto estraneo

all'esercizio della funzione giurisdizionale;

che appare priva di fondamento altresì la dedotta violazione

dell'art. 101 Cost., considerato che il meccanismo procedurale

conseguente al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione

- soprattutto in caso di opposizione della persona offesa - non

implica, in sé, alcuna elusione del principio di soggezione del

giudice solo alla legge, risultandone, anzi, piena espressione;

che, infine, appare infondata la denuncia di violazione

dell'art. 3 Cost., avuto riguardo non solo alla palese eterogeneità

dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto alla

mancanza di quelle "divergenze" sulle quali il rimettente fonda le

proprie doglianze;

che - come già evidenziato nella più volte richiamata

ordinanza n. 408 del 2001 - "quanto al primo aspetto, basta infatti

osservare che, mentre nella procedura della proroga delle indagini

preliminari la verifica del giudice, concentrandosi sul tema della

durata delle indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità

dei presupposti per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento

di archiviazione il giudice, attraverso l'esame di profili di merito,

è invece chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della

richiesta dell'accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso

procedimento, "evitando il processo superfluo senza eludere il

principio di obbligatorietà" (v. sentenza n. 88 del 1991)";

che, quanto al secondo profilo, occorre rammentare come - nel

caso in cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter

concedere la proroga richiesta - il modello evocato quale tertium

comparationis divenga del tutto coincidente con quello oggetto della

censura, essendo ugualmente previste la fissazione dell'udienza

camerale e l'effettuazione degli avvisi a norma dell'art. 406, comma

5, cod. proc. pen;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101,

111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte