Sentenza n. 372/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993
dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sgrilli
Piero ed altri e Colzi Marco ed altra, iscritta al n. 777 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso da Piero Sgrilli ed
altri contro Marco Colzi e la s.p.a. MEIE Assicuratrice per il
risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un proprio congiunto
cagionata da un incidente stradale, il Tribunale di Firenze, con
ordinanza del 27 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ.,
"nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per
violazione del diritto alla vita".
L'ordinanza non precisa se nella specie la morte dell'infortunata
è stata immediata oppure è sopravvenuta dopo un periodo di
infermità. Ma i referenti di fatto dell'argomentazione lasciano
arguire che si versa nel primo caso.
2.1. - Premesso che la domanda di risarcimento deve considerarsi
proposta alternativamente iure successionis o iure proprio, il
giudice remittente osserva, con riguardo al primo profilo, "che non
si tratta di accertare se in conseguenza della morte del soggetto si
sia determinato un vero e proprio danno biologico in senso stretto (o
fisiologico) risarcibile, ma se dalla lesione del diritto alla salute
tutelato dall'art. 32 Cost. o, comunque, dalla lesione del diritto
alla vita, nasca un conseguente diritto al risarcimento del danno in
capo agli eredi". Invero, la costruzione teorica della lesione del
diritto alla salute elaborata dalla sentenza n. 184 del 1986 di
questa Corte - secondo cui il danno alla salute si identifica con
l'illecito costituito dal fatto menomativo della salute fisio-psichica del soggetto offeso, e "in quanto tale costituisce un danno
presunto" - deve essere estesa "alla ancor più pregnante ipotesi di
violazione del diritto alla vita", in ordine al quale "poco conta che
la norma di riferimento sia l'art. 32 Cost. ovvero l'art. 2 Cost. o
il combinato disposto di entrambe le norme".
Ciò posto, l'ordinanza ritiene che "se la lesione della salute è
l'intrinseca antigiuridicità obiettiva dell'evento dannoso, del
tutto distinto dalle conseguenze", la violazione del diritto alla
vita appare "idonea a determinare effetti risarcitori in quanto tale,
cioè a prescindere dalle conseguenze possibili, ma solo eventuali
(non solo per quanto attiene al danno patrimoniale, ma altresì per
quanto attiene al danno morale, stante la norma di cui all'art. 2059
cod. civ.)". L'argomento contrario alla trasmissibilità agli eredi
del diritto al risarcimento desunto dalla natura personalissima del
diritto alla vita e alla salute confonde questo diritto, sicuramente
non patrimoniale, col diritto patrimoniale (credito) al risarcimento
dei danni prodotti dalla lesione del diritto.
Il vero ostacolo, conclude il giudice remittente, è costituito
dalla natura non patrimoniale del danno insito nella lesione del
diritto alla salute (o alla vita) per sé considerata, mentre "non
sfugge che una lettura dell'art. 2043 cod. civ. all'interno del
titolo IX del libro IV del codice civile può indurre a ritenere
risarcibile il solo danno produttivo di conseguenze patrimoniali".
Se così è, l'art. 2043, in quanto non consente il risarcimento
della lesione, per sé considerata, dei diritti primari alla salute e
alla vita, non solo contrasta con gli artt. 2 e 32 Cost., ma pure con
l'art. 3 Cost. Invero, dopo le sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di
questa Corte, la rendita corrisposta dall'INAIL ai superstiti del
lavoratore deceduto in seguito all'infortunio include una funzione di
ristoro anche del danno biologico, "almeno per quella parte che
appare riconducibile alla mera attitudine a produrre reddito". Si
verificherebbe perciò "una inammissibile violazione del principio di
eguaglianza: l'illecito previdenziale riceverebbe un trattamento
giuridico privilegiato rispetto all'illecito civile, tutte le volte
in cui la conseguenza dell'illecito fosse la morte del soggetto
leso".
2.2. - Qualora si ritenesse che l'art. 2043 cod. civ., in quanto
destinato a regolare il risarcimento del danno patrimoniale, non può
essere censurato perché non prevede la risarcibilità dei danni non
patrimoniali connessi a violazioni del diritto alla salute o del
diritto alla vita, la censura dovrebbe rivolgersi contro l'art. 2059
cod. civ., sia perché generalmente interpretato in senso ristretto
al solo danno morale soggettivo, sia perché limita il risarcimento
alle ipotesi di illecito penale.
3. - Passando ad esaminare la domanda di risarcimento come
proposta iure proprio, l'ordinanza afferma che "non si vede quale
ostacolo possa porsi, almeno in astratto (cioè in riferimento alla
costruzione dommatica dell'istituto), a ritenere che in presenza e a
causa della morte del soggetto leso si determini l'evento
(naturalistico) di una rilevante lesione dell'integrità psico-fisica
(con evidente accentuazione dell'aspetto psichico della stessa) in
danno degli stretti congiunti", ed esclude che "un danno siffatto
possa in qualche modo confondersi col danno morale subiettivo, pena
la confusione tra nozioni completamente diverse, quali il danno
evento e il danno conseguenza".
La configurazione del danno biologico a causa di morte come dovuto
iure proprio è stimata "più agevole e forse anche più corretta
nelle sue conseguenze concrete", sia perché limita il risarcimento
agli stretti congiunti, sia perché apre la via della prova contraria
all'esistenza del danno, che invece, secondo l'altra costruzione,
sarebbe presunta. Ma anche questa configurazione urterebbe contro le
difficoltà di ordine positivo esposte nella prima parte: "gli
stretti congiunti, che a causa della morte del parente abbiano
effettivamente subìto una apprezzabile menomazione della propria
integrità psico-somatica, non potrebbero invocare la tutela
dell'art. 2043 cod. civ., posto che l'ingiustizia del danno
risarcibile, secondo l'interpretazione prima delineata, non
prescinderebbe dall'alterazione in peggio di pregresse utilità
economiche".
Inoltre, ammessa la risarcibilità del danno alla salute nelle
ipotesi in cui esso si identifica con la lesione dell'integrità
fisio-psichica dello stesso soggetto, e quindi è presunto, "si
determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento (in
peggio) in riferimento a tutti quei soggetti che vedessero menomata
la propria integrità psico-fisica a causa della morte di un
familiare, piuttosto che a causa di un comportamento lesivo
direttamente e oggettivamente posto in essere nei propri confronti".
In spregio all'art. 3 Cost., "riceverebbero discipline profondamente
diverse situazioni sostanzialmente identiche, essendo identiche le
posizioni soggettive lese".
Anche sotto il secondo profilo viene sollevata in via subordinata,
per le medesime ragioni, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 cod. civ. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ.,
"nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per
violazione del diritto alla vita".
La questione è proposta sotto entrambi i profili di
risarcibilità del danno prospettati in questa ipotesi dalla
giurisprudenza: ai congiunti della vittima una parte (minoritaria)
dei giudici accorda, iure hereditario, un risarcimento riferito alla
lesione patita da colui che in conseguenza del fatto illecito ha
perduto la vita, mentre la maggioranza non riconosce se non la
risarcibilità iure proprio del danno alla salute eventualmente
derivato ai familiari a causa della morte dell'offeso. Sebbene
connesse, la seconda essendo una qualità della prima, vita e salute
sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la
lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi
una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la
quale implica la permanenza in vita del leso con menomazioni
invalidanti.
L'ordinanza non intende investire impropriamente il giudice delle
leggi della soluzione del contrasto interpretativo insorto nella
giurisprudenza, ma piuttosto promuovere, in relazione all'una e
all'altra delle soluzioni ipotizzate, il riesame della questione di
conformità del diritto positivo all'imperativo costituzionale di
tutela risarcitoria dei diritti fondamentali alla vita e alla salute,
con riguardo a un caso differente da quello contemplato dalla
sentenza di questa Corte n. 184 del 1986.
La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del sistema
della responsabilità civile organizzato dall'ordinamento
legislativo: sistema che solo il legislatore può modificare. Occorre
perciò esaminare se nell'ipotesi denominata (con formula equivoca)
"danno biologico da morte" ricorrano, nell'uno o nell'altro dei due
sensi sopra distinti, tutte le condizioni alle quali il risarcimento
è subordinato dall'art. 2043 c.c. Altrimenti, la questione dovrà
essere spostata sull'art. 2059.
2.1. - Sotto il primo profilo la questione non è fondata.
Incoerentemente con la distinzione, riconosciuta anche
dall'ordinanza, del diritto alla vita dal diritto alla salute,
l'ipotesi di risarcibilità iure hereditario del danno biologico a
causa di morte è valutata dal giudice rimettente alla stregua della
costruzione teorica del danno alla salute elaborata dalla sentenza
citata, peraltro non rettamente compresa. Là dove qualifica come
"presunto" tale danno, identificandolo col fatto (illecito) lesivo
della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, in re
ipsa, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una seria lesione
dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo
perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del
risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità
del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una
perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ.,
costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non
patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato. Il fraintendimento ha indotto il
giudice rimettente a ritenersi dispensato dall'esaminare - prima di
interrogarsi sulla risarcibilità del danno iure successionis - se un
diritto di risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del
defunto.
Inoltre, il trasferimento dell'impianto teorico della sentenza n.
184 - costruito sull'ipotesi di "menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica
integrità" - alla diversa ipotesi di lesione dell'integrità fisica
immediatamente letale (senza il tramite di una fase intermedia di
malattia), sul riflesso che la morte è la massima lesione possibile
della salute, ha portato a una conclusione paradossale. Nella seconda
ipotesi l'evento morte viene escluso dagli elementi costitutivi del
fatto illecito e annoverato tra i danni conseguenza, irrilevanti
secondo la detta costruzione dogmatica: "se la lesione alla salute è
l'intrinseca antigiuridicità dell'evento dannoso, del tutto distinto
dalle conseguenze, appare evidente che l'evento morte, per quanto
ravvicinato sia all'evento lesione, non può che porsi
ontologicamente, prima che temporalmente, tra le conseguenze del
fatto: è, cioè, una conseguenza della violazione; ma la lesione del
bene salute, e con essa il danno evento, si è già verificata". Ma
con ciò - una volta corretto l'errore che rapporta il danno
risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle
conseguenze pregiudizievoli - si finisce col dar ragione alla
giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie iure
hereditario: giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una
non recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione
(n. 3475 del 1925), secondo cui un diritto di risarcimento può
sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni
verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi
non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la
lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa,
ormai non più in vita.
2.2. - L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di
risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il
giudice a quo, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., bensì da un limite strutturale della
responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del
risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata
dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla
liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite. A
questo limite soggiace anche la tutela risarcitoria del diritto alla
salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per
precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di
perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione
o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto.
Pertanto, sotto il primo profilo, la prospettata illegittimità
costituzionale delle norme denunziate per contrarietà agli artt. 2 e
32 Cost. non sussiste. Di non facile comprensione è poi il
confronto, instaurato ai fini dell'art. 3 Cost., con la disciplina
delle prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro, modificata
dalle sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di questa Corte, ulteriormente
sviluppate dalla sent. n. 37 del 1994, in relazione all'ipotesi di
infortunio inabilitante. Da tali pronunce non si può argomentare che
in caso di infortunio mortale la rendita corrisposta dall'INAIL ai
superstiti include il risarcimento del danno biologico derivato al
lavoratore per la parte "riconducibile alla mera attitudine a
produrre reddito": questo tipo di danno non è configurabile proprio
perché l'assicurato è morto. La rendita spetta iure proprio ai
superstiti indicati dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(modificato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251), giusta una regola
analoga a quella dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ. (estranea
all'istituto della responsabilità civile), ed è destinata a
indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a
ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre
il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del
familiare è disciplinato dal diritto comune.
3.1. - Sotto il profilo del "danno alla salute iure proprio" la
questione è infondata in relazione all'art. 2043 cod. civ., ed è
infondata, nei sensi appresso precisati, anche in relazione all'art.
2059 cod. civ.
Il secondo profilo è prospettato quasi si trattasse di un titolo
concorrente, in via alternativa, di risarcibilità del medesimo
danno. Tuttavia non sfugge al giudice a quo la diversità di oggetto
della pretesa risarcitoria avanzata iure proprio, in quanto
riferibile non alla lesione dell'integrità fisica patita dalla
vittima, ma al danno alla salute che l'evento mortale ha causato al
familiare in forma di patologia fisio-psichica permanente.
Contro la pretesa di risarcimento l'ordinanza ripropone le
medesime difficoltà esposte nella prima parte, procedenti dalla
limitazione della previsione dell'art. 2043 ai danni patrimoniali e
dell'art. 2059 al danno morale soggettivo. Ma il conseguente sospetto
di illegittimità costituzionale per contrasto con la tutela del
diritto alla salute è avanzato tralasciando l'esame della dottrina
accolta dalla Corte di cassazione (sentenze nn. 357 e 2009 del 1993),
che ritiene applicabile l'art. 2043 cod. civ. (e insieme l'art. 1223,
richiamato dall'art. 2056) per analogia iuris. Dalla ratio dell'art.
2043, coordinata con l'esigenza di effettività della tutela dei
diritti fondamentali, questa soluzione ermeneutica argomenta un
principio di risarcibilità dei danni più generale di quello
originariamente tradotto nella regola del codice civile, comprendente
non solo i danni patrimoniali, ma pure i danni non patrimoniali
causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente
protetto, quale il diritto alla salute.
3.2. - In realtà, come si arguisce dal passaggio successivo con
cui è introdotta anche sotto il secondo profilo la censura di
violazione dell'art. 3 Cost., il Tribunale di Firenze non intende
riaccendere la questione in generale - "indiscusso essendo in tutti
gli altri casi il risarcimento generale del danno alla salute" -, ma
proporla ex novo in relazione al caso, non considerato dalla sentenza
n. 184, di danno alla salute derivato dall'uccisione di una persona a
un suo familiare. In questo caso, connotato dalla disgiunzione del
soggetto che pretende il risarcimento dal titolare del bene
primamente leso dal fatto illecito, il danno biologico patito dal
familiare non è identificabile come danno evento, apparendo soltanto
come conseguenza della lesione di un diritto altrui.
Apprezzato in tale prospettiva, il pregiudizio del terzo non
sarebbe risarcibile, mancando nei suoi confronti il presupposto del
danno ingiusto. Né si può dire che dovrebbe allora essere negata
anche la risarcibilità del danno patrimoniale risentito dai
congiunti legati alla vittima da un rapporto di dipendenza economica
giuridicamente tutelato. In quest'altro caso la perdita lamentata dai
superstiti si identifica, essendone una implicazione necessaria, con
l'estinzione del rapporto giuridico che obbligava la persona deceduta
a provvedere ai loro bisogni: in quanto incide su un rapporto
obbligatorio strettamente personale facente capo al defunto, il
medesimo fatto illecito lede in pari tempo una situazione giuridica
vantaggiosa per i congiunti, qualificandosi anche nei loro confronti
come cagione di danno ingiusto imputabile all'autore.
All'estinzione dei rapporti di coniugio o di parentela della
persona deceduta, invece, non inerisce necessariamente una lesione
della salute del coniuge o dei parenti superstiti. Perciò, ove si
dimostri che l'infortunio mortale ha causato a un familiare una
lesione fisio-psichica (infarto da shock o uno stato di prostrazione
tale da spegnere il gusto di vivere), l'ipotesi di risarcibilità del
danno nei termini dell'art. 2043 deve essere valutata in una
prospettiva diversa, la quale assuma la lesione del terzo quale
evento dannoso integrante una autonoma fattispecie di danno ingiusto,
così trasferendo il problema dal presupposto dell'ingiustizia del
danno a quello della colpa. Questa diversa impostazione mette in luce
il vero ostacolo al risarimento secondo il modello dell'art. 2043: il
criterio soggettivo di imputazione del danno ivi indicato si
ridurrebbe a mera finzione, non essendo possibile, per difetto di
concreta prevedibilità dell'evento, una valutazione autonoma della
colpa. L'evento di danno ai familiari sarebbe messo in conto
all'autore in base a una valutazione "allargata" della colpa commessa
nei confronti di un altro soggetto, titolare del bene (vita) protetto
dalla regola di condotta violata (nella specie, una regola del codice
della strada): valutazione compiuta ex post dal giudice assumendo a
referente l'elemento soggettivo di un'altra fattispecie e con ampio
margine di arbitrio, come dimostra, a modo di esempio, la
distinzione, praticata dalle corti inglesi (col solo argomento
economico dell'opportunità di non aggravare troppo il rischio delle
compagnie di assicurazione) a seconda che il terzo sia stato colpito
da shock nervoso come spettatore occasionale dell'incidente o, più
tardi, lontano dal luogo del sinistro.
Sarebbe fuori tema obiettare che nella responsabilità
extracontrattuale, secondo l'interpretazione dell'art. 2056 cod. civ.
suggerita dalla relazione al codice, si risponde anche dei danni
imprevedibili. La distinzione tra danni prevedibili e danni
imprevedibili (come quella tra i danni diretti e danni indiretti)
attiene ai danni conseguenze nel senso dell'art. 1223, la cui
risarcibilità, limitatamente o no ai danni prevedibili, presuppone
già compiuto (previo accertamento del nesso di causalità alla
stregua degli artt. 40 e 41 cod. pen.) il giudizio di imputabilità
del danno evento, giudizio regolato in generale dal criterio della
colpa.
In definitiva, non di responsabilità inquadrata nell'art. 2043 si
tratterebbe, ma di responsabilità oggettiva per pura causalità. Si
aggiunga che l'assolutezza del diritto alla salute non consentirebbe
limiti alla sfera dei soggetti legittimati alla pretesa di
risarcimento. Il riferimento ai limiti soggettivi di risarcibilità
del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. sarebbe arbitrario,
la loro giustificazione essendo legata alla ratio peculiare di questa
norma. Poiché il danno patito dal terzo è qui eccezionalmente
risarcibile sul solo presupposto di essere stato "cagionato" da un
fatto illecito penalmente qualificato, la tutela risarcitoria deve
fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto
dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza
empirica, in base a uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare,
come la convivenza more uxorio).
3.3. - L'esclusione dell'ipotesi in esame di danno biologico
dall'ambito di tutela dell'art. 2043 cod. civ., essendo determinata
da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non è
adducibile come motivo di contrasto con la garanzia costituzionale
della salute. Priva di consistenza è poi la pretesa violazione del
principio di eguaglianza rispetto agli "altri casi", per la
contraddizione che non consente di denunciare per contrasto con
l'art. 3 Cost. una disparità di trattamento connessa a una
diversità essenziale delle rispettive fattispecie.
4. - La stessa giurisprudenza prevalente, che ammette il
risarcimento iure proprio, ne riconosce in sostanza l'estraneità al
modello dell'art. 2043. Il risarcimento è accordato in base al nesso
di causalità col fatto illecito - sempre oggettivamente
qualificabile come reato, trattandosi di omicidio, salve le
discriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa -
indipendentemente da un giudizio di colpevolezza dell'autore, secondo
le regole civili, nei rapporti col familiare. Il modello risarcitorio
applicato è dunque, più o meno consapevolmente, quello dell'art.
2059 cod. civ.
Nell'ordinanza di rimessione si obietta che i "danni non
patrimoniali" previsti dall'art. 2059 si restringono al danno morale
soggettivo, che deve essere tenuto distinto dal danno alla salute
"pena la confusione fra nozioni completamente diverse, quali sono il
danno evento e il danno conseguenza". Ma va replicato anzitutto che
un simile criterio di differenziazione è legato alla premessa di
fondo, già confutata, da cui muove il giudice a quo. Il danno
biologico, al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile
soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione.
In secondo luogo, nell'ipotesi particolare di cui si discute
l'interpretazione restrittiva dell'art. 2059, in relazione all'art.
185 cod. pen., non regge alla prova dell'argomento pratico
dell'irrazionalità di una decisione che nelle conseguenze dello
shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto
danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per
ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui
il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo
turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale
soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni
(debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in
un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può
degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui
conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non
semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora
commisurato il risarcimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e
32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.,
sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri
costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte