Sentenza n. 377/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, 565 e
572 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio
1993 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente
tra Barlaro Agostina ed altre e Sanguineti Giovanni ed altri,
iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Carlotta ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di petizione dell'eredità di Anna
Sanguineti ved. Barlaro, promosso contro gli eredi legittimi (parenti
collaterali in quarto grado), la Corte d'appello di Genova, con
ordinanza del 17 febbraio 1993, ha sollevato "questione di
legittimità costituzionale degli artt. 565, 572 e 468 cod. civ. per
contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono la successione legittima di fratelli
e sorelle naturali del de cuius e, per rappresentazione, quella dei
discendenti degli stessi in mancanza di membri della famiglia
legittima restrittivamente intesa".
Nel caso di specie il padre della de cuius, prima del matrimonio
con la madre, aveva avuto dalla relazione con una sudamericana
quattro figli naturali, nati a Valparaiso in Brasile e da lui
riconosciuti. I discendenti di due di questi figli, in rappresentanza
dei loro genitori, pretendono l'eredità contro i cugini della
defunta, chiamati a succederle dall'art. 572 cod. civ., previo
incidente di costituzionalità nei termini riferiti.
Il giudice rimettente propone due questioni distinte, una
principale, l'altra subordinata:
a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e
572 nella parte in cui, nella successione dei parenti a una persona
avente lo status di figlio legittimo, in mancanza di discendenti,
ascendenti, fratelli e sorelle legittimi (o loro discendenti), non
prevedono la vocazione all'eredità dei fratelli e delle sorelle
naturali con precedenza sulla vocazione dei parenti collaterali dal
terzo al sesto grado;
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 cod.
civ., nella parte in cui non ammette i discendenti di fratello o
sorella naturale del de cuius a rappresentare il genitore che non
può o non vuole accettare l'eredità.
2. - Premesso che la normativa impugnata è un'applicazione del
principio dell'art. 258 cod. civ., secondo cui il riconoscimento di
un figlio naturale non produce effetti che riguardo al genitore da
cui fu fatto, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice
rimettente ritiene tale normativa contrastante col precetto
costituzionale di ogni tutela giuridica e sociale dei figli naturali,
e altresì col principio di eguaglianza per il trattamento deteriore
riservato ai fratelli naturali rispetto a parenti non appartenenti
alla famiglia legittima del de cuius intesa in senso stretto.
Le medesime ragioni, in caso di accoglimento, varrebbero a fondare
la questione subordinata, rivolta a ottenere l'estensione del diritto
di rappresentazione ai discendenti dei fratelli naturali del defunto.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti gli eredi
legittimi chiedendo che la questione sub a) sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata, con conseguente inammissibilità,
per irrilevanza, della questione sub b).
Secondo le parti private l'argomentazione del giudice a quo è
fondamentalmente viziata da una carenza di giustificazione della
premessa implicita che estende in assoluto la garanzia dell'art. 30,
terzo comma, della Costituzione, ai rapporti del figlio naturale
riconosciuto con i parenti del genitore. In contrario, la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che il
significato precettivo immediato di questa disposizione è limitato
ai rapporti del figlio con il genitore dal quale è stato
riconosciuto. Nei rapporti con i parenti del genitore si può
desumerne solo una direttiva di miglioramento del trattamento
giuridico dei figli naturali, la cui attuazione, con opportuna
gradualità, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Diversamente dall'ipotesi considerata dalla sentenza n. 184 del
1990, la sentenza additiva prospettata dall'odierna ordinanza di
rimessione è talmente incisiva nell'ordinamento dei rapporti di
famiglia e della successione legittima familiare da escludere
all'evidenza che essa possa rientrare nei poteri di questa Corte,
onde la questione deve ritenersi inammissibile prima che infondata.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata per ragioni analoghe a
quelle diffusamente svolte dalle parti private. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Genova mette in dubbio la legittimità
costituzionale: a) in linea principale, degli artt. 565 e 572 cod.
civ., nella parte in cui non prevedono la successione dei fratelli e
delle sorelle naturali del de cuius in mancanza di membri della
famiglia legittima, intesa in senso stretto; b) in linea subordinata,
dell'art. 468 cod. civ., nella parte in cui non ammette i discendenti
di fratello o sorella naturale del de cuius a rappresentare il
genitore che non può o non vuole accettare l'eredità.
2. - La questione è inammissibile.
Il giudice rimettente richiama il precedente della sentenza n. 184
del 1990, ma la questione da lui sollevata prospetta un intervento
sul regime successorio di natura diversa e ben più incisivo. La
sentenza n. 184 ha introdotto una nuova categoria (o classe) di
successibili, rappresentata dai fratelli e dalle sorelle naturali,
senza però alterare l'ordine successorio della parentela del
defunto. Per effetto della sentenza i fratelli e le sorelle naturali
sono chiamati all'eredità in mancanza di successibili per diritto di
coniugio o di parentela, con precedenza soltanto sullo Stato. Poiché
la successione dello Stato si inserisce nel sistema della successione
legittima non come ordine successorio, ma con funzione suppletiva
della successio ordinum e come norma di chiusura del sistema,
l'attribuzione di un titolo successorio con efficacia così
circoscritta non implica la costituzione di uno status giuridico,
nemmeno ridotto, di parentela col de cuius. Come precisa la sentenza
citata, il diritto da essa riconosciuto si fonda direttamente sul
fatto naturale della consanguineità, valutato alla stregua della
direttiva di graduale miglioramento della condizione di diritto
familiare della prole naturale anche nei rapporti con i parenti del
genitore (e quindi anche nei rapporti dei figli naturali riconosciuti
tra loro), enucleata al secondo dei due livelli di interpretazione
ammessi dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
La questione in esame mira, invece, a ottenere l'inserimento dei
fratelli e delle sorelle naturali negli ordini successori dei
parenti, costituendoli come terzo ordine tra gli ascendenti e i
fratelli e le sorelle legittimi (o i loro discendenti) e gli altri
parenti collaterali dal terzo al sesto grado, i quali degraderebbero
a quarto ordine.
Ora è vero che la discrezionalità lasciata al legislatore dalla
suddetta direttiva costituzionale è soggetta al limite della
ragionevolezza dei tempi di attuazione, commisurati alla dinamica
evolutiva dei rapporti sociali. Dopo vent'anni dalla riforma del
diritto di famiglia appare sempre meno plausibile la regola che
esclude dall'eredità i fratelli e le sorelle naturali del defunto a
beneficio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado. Il
legislatore deve prendere atto del notevole incremento verificatosi
nel frattempo, sebbene in misura inferiore che in altri paesi, delle
nascite fuori del matrimonio e del fenomeno parallelo della famiglia
di fatto. Ma l'incostituzionalità dell'impugnato art. 572 cod. civ.
non è sostenibile nei termini assoluti e indiscriminati
dell'ordinanza di rimessione.
3. - Nell'applicare il criterio di compatibilità "con i diritti
dei membri della famiglia legittima", il giudice a quo fa riferimento
alla famiglia in senso stretto definita dalla sentenza n. 79 del
1969, senza avvertire la diversa referenzialità sottesa ai due
significati normativi, primario e secondario, distinguibili nell'art.
30, terzo comma, della Costituzione Il riferimento alla famiglia che
il de cuius si è formato mediante il matrimonio con persona diversa
dall'altro genitore ha senso solo quando il problema del trattamento
dei figli naturali, in rapporto ai figli legittimi, si pone con
riguardo alla successione al genitore comune o ai suoi ascendenti.
Quando il problema si pone, invece, con riguardo alla successione a
chi, avendo lo status di figlio legittimo, muore senza lasciare né
coniuge, né discendenti, il referente per la ponderazione della
tutela costituzionalmente garantita ai fratelli naturali del defunto
è la sua famiglia di origine, ossia la parentela definita dall'art.
74 cod. civ., e non vi sono indicazioni, normative o sociologiche,
che autorizzino l'interprete a restringerne senz'altro la rilevanza
giuridica, sotto questo aspetto, ai membri della famiglia coniugale
costituita dai genitori del defunto. In rapporto non solo agli
ascendenti e ai fratelli e alle sorelle, ma anche agli zii e alle zie
e ai loro figli - parenti di terzo e quarto grado, che già il codice
del 1942 distingueva, a certi effetti, dai parenti più lontani di
quinto e sesto grado (art. 583, testo originario) - è sicuramente
riconoscibile ancor oggi una coscienza della parentela operante come
fonte di solidarietà di gruppo.
Di questo dato sociologico e dell'inerente giudizio di valore
occorre tenere conto nel bilanciamento di interessi che deve guidare
l'attuazione della direttiva costituzionale più volte rammentata:
bilanciamento che coinvolge una valutazione complessa eccedente i
poteri di questa Corte, essendo prospettabile una pluralità di
soluzioni, non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso, tra
le quali la scelta appartiene alla discrezionalità legislativa.
4. - L'inammissibilità della questione relativamente al punto a)
ne comporta l'irrilevanza in relazione al punto b).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 565, 572 e, in linea subordinata, 468 cod. civ.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte