Corte costituzionale

Ordinanza n. 378/2001

Altra decisione · depositata il 28/11/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4,

in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, e

dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni

urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito,

con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 dal tribunale di Ragusa nel

procedimento penale a carico di A.C. ed altri, iscritta al n. 222 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 il tribunale

di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen.,

nella parte in cui accorda al coimputato o all'imputato di reato

connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3 e 112 della

Costituzione; b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la

valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già

acquisite al fascicolo per il dibattimento, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza premette che, nel corso di un procedimento

nei confronti di persone imputate dei reati di associazione per

delinquere, truffa in danno della Comunità europea ed altro, il

pubblico ministero aveva chiesto l'esame dibattimentale di una

persona coimputata dei medesimi reati, nei confronti della quale era

stata disposta la separazione del procedimento a seguito della

formulazione di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.

proc. pen.: persona la quale, peraltro, si era avvalsa della facoltà

di non rispondere;

che - sottolineato come l'art. 513 cod. proc. pen. debba

considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui consentiva

l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari dal coimputato che si sottrae all'esame dibattimentale -

il giudice a quo assume che l'art. 210 cod. proc. pen. determini,

sotto il profilo considerato, una irragionevole disparità di

trattamento fra il caso in cui la prova a carico dell'imputato sia

costituita dalle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in

procedimento connesso il quale accetti di sottoporsi ad esame,

concorrendo così all'affermazione di responsabilità della persona

da giudicare, ed il caso analogo in cui detto imputato o coimputato

si rifiuti di rispondere, determinandone così l'assoluzione;

che la medesima considerazione farebbe dubitare, altresì,

della legittimità costituzionale della disciplina transitoria

dettata, in attuazione dei principi del "giusto processo" di cui al

nuovo testo dell'art. 111 Cost., dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, allorché

consente, nei processi in corso, a certe condizioni, la valutazione

delle dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'esame

in contraddittorio, ma solo se le dichiarazioni stesse risultino già

acquisite al fascicolo per il dibattimento, e dunque in dipendenza di

una circostanza meramente "occasionale" (di fatto non verificatasi

nel procedimento a quo);

che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. si porrebbe inoltre

in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale,

sottraendo al pubblico ministero il potere di far entrare nel

processo fonti di prova legittimamente acquisite nella fase delle

indagini e che hanno sorretto l'esercizio di detta azione;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra

l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., per

la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche

il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti

devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché

verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte