Sentenza n. 38/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1959 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'inciso contenuto
nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà
di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli
articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione, promosso con ordinanza
emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Ciocia Ettore e la Cooperativa edilizia "Colli
Aminei", iscritta al n. 21 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 7 giugno 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Franco Gualtieri, per la Cooperativa edilizia
"Colli Aminei", l'avvocato Ernesto Stassano, per Ciocia Ettore, e il
vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dall'ordinanza emessa il 5 febbraio 1958 dal Tribunale di Napoli,
risulta che Ciocia Ettore convenne in giudizio la Cooperativa edilizia
"Colli Aminei", chiedendo che fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 875
del Codice civile, la comunione forzosa del muro dell'edificio,
costruito dalla Cooperativa alla distanza di cinque metri dal confine
del fondo del Ciocia;
che alla domanda la convenuta oppose due eccezioni:
1) che, nella specie, erano applicabili le disposizioni degli
articoli 905 e 907 del Codice civile e non già quelle dell'articolo
875;
2) che quest'articolo, nella parte in cui richiama i regolamenti
locali, sarebbe costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega,
in quanto l'accennato richiamo, non contenuto nell'art. 66 del libro
della proprietà, separatamente pubblicato, costituirebbe
un'innovazione illegittimamente introdotta dal decreto 16 marzo 1942,
n. 262, che approvò il testo unificato del Codice civile.
Nell'ordinanza si accenna anche che la Cooperativa aveva altresì
dedotto, in relazione al decreto anzidetto, oltre la violazione
dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per mancanza del
parere del Consiglio di Stato, l'incompatibilità della disposizione
contenuta nell'art. 875 con gli articoli 42, 43 e 44 della
Costituzione, perché sarebbe stato attribuito al proprietario
confinante un diritto potestativo di espropriazione.
Risulta dagli atti che il Tribunale, con sentenza non definitiva
del 5 febbraio 1958, ha escluso l'applicabilità dell'art. 907 del
Codice civile ed ha ritenuto pertanto rilevante, per la decisione della
causa, la seconda eccezione dedotta dalla Cooperativa circa la
incostituzionalità della ricordata norma contenuta nell'articolo 875.
Nell'ordinanza si osserva che tale questione non è manifestamente
infondata per il dubbio che, nella limitata delega di cui all'art. 1,
secondo comma, del decreto 30 gennaio 1941, n. 15, potesse comprendersi
non soltanto il coordinamento del libro terzo della proprietà, con gli
altri libri del Codice, ma anche il coordinamento dei vari articoli fra
loro dello stesso libro terzo; dato che nell'art. 875 si era aggiunta
la frase, non contenuta nell'art. 66 del testo separato: "ovvero a
distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti
locali".
L'ordinanza è stata pubblicata e comunicata a norma di legge.
Si sono tempestivamente costituiti il Ciocia, depositando le
deduzioni il 29 aprile 1958 e la Cooperativa "Colli Aminei",
depositando le deduzioni il 24 giugno. È pure intervenuto nel termine
il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'Avvocatura generale ha
depositato le deduzioni il 2 maggio 1958.
La difesa della Cooperativa, riferendosi all'ordinanza n. 48 del
1957 di questa Corte, deduce preliminarmente che, ai fini della
rilevanza, sussisterebbe un difetto di motivazione nell'ordinanza
emessa dal Tribunale. Poiché il giudice del merito avrebbe dovuto
preventivamente esaminare se la controversia potesse essere decisa
prescindendo dalla disposizione dell'art. 875 del Codice civile,
tenendo presenti cioè sia il regolamento edilizio del Comune di
Napoli, sia gli articoli 905 e 907 dello stesso Codice. Si aggiunge
che, se anche lo stesso Tribunale ha escluso l'applicabilità di dette
norme con la ricordata sentenza, essendo questa tuttora soggetta ad
impugnazione, allo stato degli atti resterebbe sospesa ogni statuizione
sulla rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla
definizione della controversia nel merito.
Ciò premesso sostiene:
1) che il decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approvò il testo
unificato del Codice civile, non avrebbe carattere legislativo, e che
perciò al potere esecutivo sarebbe stata devoluta soltanto la facoltà
di coordinare i vari libri fra loro; ma non già quella d'introdurre
modificazioni della natura di quella inserita nell'art. 875 col
richiamo dei regola'menti locali;
2) che, anche ammesso il carattere legislativo del decreto del
1942, questo sarebbe parimenti incostituzionale, in quanto emanato in
base ad una subdelegazione non consentita, contenuta nell'art. 1 del
decreto 30 gennaio 1941, n. 15.
Chiede quindi che questa Corte:
a) disponga la restituzione degli atti al Tribunale, o quanto meno,
sospenda di decidere fino all'esito del procedimento relativo alla
sentenza non definitiva emessa dallo stesso Tribunale;
b) dichiari in subordine la illegittimità costituzionale dell'art.
875 del Codice civile, per la parte in cui rinvia ai regolamenti
locali, previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità
costituzionale del decreto 16 marzo 1942, n. 262;
c) in linea più subordinata, nel caso si ritenesse la sussistenza
di una delega legislativa, dichiari l'illegittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 1 del decreto 30 gennaio 1941, n. 15.
Anche l'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente il difetto di
motivazione dell'ordinanza del Tribunale sotto aspetti analoghi a
quelli prospettati dalla difesa della Cooperativa.
Circa la questione di illegittimità costituzionale oppone :
che con il decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, non si sarebbe
esaurita la delega legislativa contenuta nelle due leggi del 20
dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260; delega che sarebbe
stata in concreto esercitata in due momenti successivi. In un primo
momento provvedendo all'approvazione e alla pubblicazione dei libri
separati del Codice: ed in un secondo momento, in base alla riserva
contenuta anche nell'art. 1 del decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, al
coordinamento dei libri già pubblicati; che, comunque, se un dubbio
restasse in ordine alla persistenza della delega, verrebbe eliminato in
base all'art. 2 della legge 30 gennaio 1941, n. 15.
Osserva inoltre che l'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice non
costituirebbe un innovazione, ma avrebbe carattere esplicativo di una
norma già implicitamente e necessariamente compresa nell'art. 66 del
libro terzo.
Aggiunge che a prescindere dall'art. 44, il cui richiamo sarebbe
del tutto irrilevante nell'attuale controversia, sarebbe d'altra parte
da escludere ogni incompatibilità della norma contenuta nell'art. 875
con gli articoli 42, 43 della Costituzione, i quali ammettono limiti
alla proprietà privata per armonizzarla con l'utilità sociale.
Conclude pertanto perché questa Corte :
a) in via principale dichiari inammissibile per irrilevanza la
questione dedotta;
b) in subordine dichiari che non vi è luogo a giudizio di
legittimità costituzionale nei riguardi della questione anzidetta;
c) in via ancora più subordinata che si dichiari non fondata la
questione stessa.
La difesa del Ciocia sostiene la legittimità costituzionale
dell'art. 875 e conclude in conformità.
Con memorie depositate in cancelleria il 16 aprile 1959,
l'Avvocatura dello Stato e la difesa del Ciocia hanno illustrato le
tesi enunciate nelle deduzioni, insistendo nelle conclusioni già
proposte. Considerato in diritto :
La difesa della Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e l'Avvocatura
dello Stato osservano preliminarmente che, nell'ordinanza del
Tribunale, si riscontrerebbe difetto di motivazione circa la rilevanza,
rispetto al giudizio principale, della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 875 del Codice civile (testo unificato), nella
parte in cui si riferisce ai regolamenti locali. Si sostiene che il
giudice del merito, avrebbe dovuto esaminare, in precedenza, se la
controversia si fosse potuta decidere prescindendo dall'accennata
disposizione, dato che la Cooperativa, per opporsi alle domande del
Ciocia, aveva sostenuto anzitutto l'applicabilità degli articoli 905 e
907 dello stesso Codice; e, in via subordinata, aveva dedotto
l'incostituzionalità parziale dell'art. 875.
L'eccezione non è fondata, e non utilmente è ricordata
l'ordinanza di questa Corte n. 48 del 1957, che concerne una situazione
processuale diversa.
Nel caso allora esaminato, infatti, era stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 252 del Codice civile (sul
riconoscimento dei figli adulterini), in relazione all'art. 250 del
libro primo pubblicato separatamente. E questa Corte riscontrò difetto
di motivazione circa la rilevanza, in quanto il Tribunale, pur
menzionando l'art. 278 (che avrebbe determinato la inammissibilità
dell'azione), non aveva in alcun modo esaminato se il giudizio di
merito potesse essere definito indipendentemente dalla questione
anzidetta. Nella specie invece risulta dagli atti, come si è già
accennato, che il Tribunale, con sentenza non definitiva (menzionata
anche nelle deduzioni della Cooperativa), avendo escluso
l'applicabilità degli articoli 905 e 907, è passato ad esaminare
l'eccezione di legittimità costituzionale, e, ritenendola non
manifestamente infondata, ha emesso, nella stessa data della sentenza,
l'ordinanza di trasmissione degli atti a questa Corte. Trattandosi
quindi di provvedimenti tra loro strettamente collegati, nell'ordinanza
non occorreva una ulteriore motivazione per chiarire il carattere
pregiudiziale, nel processo, della questione di costituzionalità.
Né può, d'altra parte, accogliersi la richiesta, pure formulata
dalla Cooperativa, di sospensione del giudizio iniziato in questa sede,
fino a che la ricordata sentenza sia passata in giudicato. Una volta
infatti sollevata la questione dal giudice del merito, con ordinanza
congruamente motivata, il giudizio davanti a questa Corte si separa da
quello principale e deve proseguire in via autonoma, date le finalità
particolari che lo caratterizzano, indipendentemente dal fatto che non
siano divenute definitive le pronunzie, eventualmente emanate dallo
stesso giudice del merito, relativamente ad altre questioni
pregiudiziali a quella di costituzionalità. Questo principio già
affermato da questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1959, deve essere
ora confermato.
Tanto meno poi può riscontrarsi, nell'ordinanza, difetto di
motivazione perché il Tribunale avrebbe omesso di esaminare se la
causa principale potesse definirsi prescindendo dalla disposizione
contenuta nell'art. 875 del Codice civile e tenendo invece presenti le
norme del regolamento edilizio del comune di Napoli. Le quali sarebbero
state osservate, secondo la tesi dell'Avvocatura, ovvero non sarebbero
applicabili, secondo la tesi della Cooperativa, data la situazione di
fatto derivante dalla costruzione dell'edificio da parte della
medesima. Si tratta infatti, com'è palese, di accertamenti
strettamente attinenti al merito, che esulano dalla competenza di
questa Corte. Competenza che invece, in base al primo comma dell'art.
134 della Costituzione, deve essere preliminarmente dichiarata rispetto
all'oggetto dell'attuale giudizio, posto che al decreto del 16 marzo
1942, n. 262, che ha approvato e pubblicato il testo unificato del
Codice civile, non può disconoscersi, contrariamente a quanto deduce
la difesa della Cooperativa, il carattere di provvedimento legislativo.
Com'è noto, con le leggi del 30 dicembre 1923, n. 2814, e del 24
dicembre 1925, n. 2260, fu conferita al Governo un'ampia delega che
comprendeva, fra l'altro, non soltanto la facoltà di apportare al
Codice civile del 1865 modificazioni, emendamenti ed aggiunte, ma anche
quella di coordinare le disposizioni, relative alle stesse materie
contenute in altre leggi, incorporandole, se del caso, nello stesso
Codice; con l'autorizzazione altresì di pubblicare separatamente (art.
3, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1925) singoli libri o titoli
del Codice emendato. In esecuzione di tale delega ed avvalendosi
dell'anzidetta autorizzazione, il Governo, con distinti decreti,
approvò e pubblicò vari libri del Codice, e, in particolare, con
decreto del 30 gennaio 1941, n. 15, il libro della proprietà. È
chiaro peraltro che, con la pubblicazione separata effettuata per
esigenze del momento, non veniva meno la facoltà, indubbiamente
compresa nella delega generale, di procedere all'unificazione del
Codice, coordinando i vari libri già entrati in vigore. Ciò spiega
perché l'art. 1, secondo comma, del ricordato decreto del 30 gennaio
1941 (come pure tutti gli altri decreti relativi ai libri separati),
conteneva una disposizione che approvava il testo del libro emendato e
prevedeva l'emanazione di un successivo decreto (cioè quello del 16
marzo 1942, n. 262), per la riunione ed il coordinamento del libro
della proprietà con gli altri già pubblicati o da pubblicare. Il
decreto del 1942 pertanto trae origine, non già da una non consentita
subdelegazione da parte del Governo, come deduce la difesa della
Cooperativa, bensì dalla delega legislativa originaria contenuta nelle
due leggi del 1923 e del 1925. E questa delega, dato che non vi era
termine di scadenza, è stata esercitata legittimamente con
provvedimenti emanati in tempi diversi, e si è esaurita con il decreto
del 16 marzo 1942, n. 262; il cui carattere legislativo d'altronde si
desume agevolmente anche dal testo. Difatti, riguardo alla forma, è
stato emanato in base alle norme dell'art. 3, n. 1, della legge del 31
gennaio 1926, n. 100, cioè previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Per quanto attiene al contenuto poi è da notare che il
decreto stesso (art. 1) non solo ha approvato il Codice unificato, ma
ha stabilito anche che dovesse avere esecuzione a cominciare dal 21
aprile 1942, sostituendo, da questa data, i libri del Codice
separatamente approvati e pubblicati, con abrogazione quindi dei libri
predetti.
Non è d'altra parte dubitabile, come correttamente osserva il
Tribunale nell'ordinanza, che la competenza di questa Corte comprende
anche il controllo di legittimità costituzionale dei provvedimenti
legislativi delegati, emanati anteriormente all'entrata in vigore della
Costituzione. Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa
Corte, la quale, con le sentenze n. 37 e n. 54 del 1957, ha chiarito
che, per tali provvedimenti, l'indagine deve essere rivolta ad
accertare se sussista la delega e se il Governo si sia mantenuto nei
limiti della medesima.
Nel merito è da rilevare anzitutto che il Tribunale,
nell'ordinanza, riferendosi all'eccezione dedotta dalla Cooperativa
circa la questione di costituzionalità, richiama anche i motivi
esposti al riguardo dalla parte. Fra essi peraltro, negli scritti
difensivi davanti al Tribunale, non risulta dedotto un vizio formale
del decreto del 1942, per essere stato emanato senza il parere della
Commissione parlamentare, prescritto dalle leggi del 1923 e del 1925;
motivo che pertanto non può essere ora esaminato, essendo stato
enunciato per la prima volta in questa sede.
Nell'ordinanza del Tribunale la questione di incostituzionalità
per eccesso di delega, come si e gia in precedenza accennato, è
prospettata nel senso che, in base al detto decreto del 1942, dati i
limiti stabiliti nell'art. 1 del decreto del 1941, si sarebbe dovuto
procedere soltanto al coordinamento del libro della proprietà con gli
altri libri del Codice, ma non già al coordinamento, con
modificazioni, dei vari articoli contenuti nello stesso libro; per il
quale coordinamento la delega si sarebbe già esaurita con il ricordato
decreto del 1941. Donde l'illegittimità costituzionale, perché
l'inciso inserito nell'art. 875 del Codice unificato (cioè il
riferimento ai regolamenti locali) costituirebbe, secondo la difesa
della Cooperativa, un innovazione che modificherebbe sostanzialmente la
portata dell'art. 66 del libro separato, che tale inciso non conteneva.
Ad avviso della Corte si presenta quindi, con carattere preliminare
ed assorbente, l'indagine se si tratta effettivamente di un
'innovazione, o non piuttosto, come sostengono invece l'Avvocatura
dello Stato e la difesa del Ciocia, di un chiarimento della
disposizione contenuta nell'art. 66, derivante logicamente dal sistema
accolto nel Codice per la disciplina dei rapporti di vicinato.
Com'è noto, nel libro della proprietà, tali rapporti sono
regolati in una sezione autonoma, con varie disposizioni che
stabiliscono l'obbligo dei proprietari confinanti di rispettare le
distanze prescritte, non soltanto nelle costruzioni propriamente dette
(art. 64 del libro separato), ma anche per i pozzi e le cisterne (art.
80), per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi (art. 81), per i
canali e i fossi (art. 82) e per gli alberi (art. 83). Ma, riguardo a
tutti i casi indicati nei detti articoli (riprodotti poi nel testo
unificato), come pure per quanto concerne in genere la proprietà
edilizia (art. 62 corrispondente all'art. 871), si stabilisce che le
disposizioni della legge possono essere derogate dalle disposizioni dei
regolamenti locali, codificando un principio che era già pacificamente
ammesso anche nel vigore del Codice del 1865. Ed è appunto in coerenza
con tutto il sistema che l'art. 64 del testo separato (corrispondente
all'art. 873 del testo unificato), oltre a stabilire che le costruzioni
sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute
a distanza non minore di tre metri, aggiunge però che, nei regolamenti
locali, può essere stabilita una distanza maggiore. Ora, poiché
l'art. 66 riguarda la stessa materia delle distanze fra costruzioni
contigue, dirimendo un conflitto che può sorgere fra proprietari, è
chiaro che tale articolo debba essere inteso (come infatti è stato
inteso) in stretto collegamento con il precedente art. 64. Posto tale
collegamento, l'unità del sistema esige che la regola fondamentale
scritta nell'art. 64, cioè la prevalenza dei regolamenti locali,
quando stabiliscono una distanza maggiore di quella indicata nel
Codice, debba ritenersi estesa, anche se detti regolamenti non sono
espressamente richiamati, per disciplinare il caso particolare
preveduto dall'art. 66 (art. 875 del testo unificato). Per stabilire
cioè quando il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro non
costruito sul confine. Allo stesso modo perciò che se la distanza da
applicarsi è quella di tre metri, indicata nell'art. 64 (e nell'art.
873 del testo unificato), la facoltà anzidetta può esercitarsi
qualora la costruzione sia a distanza minore di un metro e mezzo, così
parimenti, per coerente ragione, la comunione forzosa può essere
chiesta, se il muro è costruito a meno della metà della maggiore
distanza stabilita dai regolamenti locali, nel caso in cui ad essi si
debba fare riferimento. A questa conclusione è necessario giungere
applicando il sistema accolto dal Codice, quale risulta chiaramente
dalle disposizioni sopra ricordate. Che se invece si ritenesse, come
sostiene la difesa della Cooperativa, che la disposizione contenuta
nell'art. 66, configurando un caso particolare di espropriazione,
costituisca un'eccezione regolata esclusivamente dalle disposizioni del
Codice civile, anche quando le distanze siano disciplinate dai
regolamenti locali, si verrebbe a porre l'art. 66 fuori del sistema; e
si verrebbe a turbare quell'equilibrio che, nei rapporti di vicinato,
si è inteso raggiungere nell'interesse non soltanto dei singoli
proprietari, ma anche, in via più generale, della convivenza sociale.
Equilibrio a base del quale, contrariamente alla tesi sostenuta dalla
Cooperativa, sta anche l'esigenza che una stessa fonte normativa debba
disciplinare tali rapporti nelle varie situazioni prevedute dalla
legge; vale a dire i regolamenti locali, ovvero, in mancanza, le
disposizioni del Codice.
Tutto ciò dimostra che l'inciso contenuto nell'art. 875 del testo
unificato costituisce non già una modificazione sostanziale, bensì
una precisazione esplicativa dell'art. 66 del libro della proprietà
pubblicato separatamente; precisazione del tutto aderente al sistema
del Codice vigente. E chiarisce altresì che, in conseguenza, viene a
mancare di base la questione di costituzionalità, sotto l'aspetto in
cui è profilata nell'ordinanza.
Dato però che il Tribunale ha inteso prospettare la questione
anche in relazione agli altri motivi dedotti dalla Cooperativa, è
necessario esaminare altresì se, come pure si sostiene in questa sede,
l'inciso inserito nell'art. 875, attribuendo al proprietario vicino, in
danno del primo costruttore, un diritto di espropriazione di metà del
muro e del tratto di suolo fra il muro ed il confine, sia incompatibile
con i precetti contenuti negli articoli 42, 43 e 44 della Costituzione.
Anche sotto questo aspetto peraltro la questione non può ritenersi
fondata.
A prescindere infatti dagli articoli 43 e 44, richiamati del tutto
fuori luogo, per quanto riguarda l'art. 42 basta osservare che le
limitazioni alla proprietà privata, derivanti dall'obbligo di
osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di
tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che
si ricollegano alla funzione sociale della proprietà, alla quale il
Codice si riferisce in varie disposizioni. Le limitazioni stesse
rientrano quindi nell'ambito del precetto contenuto nel secondo comma
dell'art. 42 della Costituzione. Come pure non sussiste alcuna
incompatibilità con le disposizioni del terzo comma di detto articolo,
in quanto il vicino per ottenere la comunione del muro deve
corrispondere le indennità stabilite sia dall'art. 65 del libro
separato, sia dall'art. 875 del testo unificato, relative al valore
della metà del muro ed al valore del fondo da occupare con la nuova
fabbrica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni preliminari dedotte dalla Società
Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e dall'Avvocatura generale dello
Stato;
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 5
febbraio 1958 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità
costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile
"ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai
regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte