Sentenza n. 38/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/06/1960 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre
1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente
l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle
imprese private, promosso con ordinanza 10 ottobre 1959 della Corte di
appello di Genova nel procedimento civile tra l'Unione italiana tranvie
elettriche (U. I. T. E.) e Zinolli Dario, iscritta al n. 2 del Registro
ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 del 30 gennaio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi gli avvocati Vincenzo Gagliardi, Arnaldo Messina e Carlo
Arturo Jemolo, per l'Unione italiana tranvie elettriche; gli avvocati
Giovanni Margherita e Vezio Crisafulli, per lo Zinolli; e il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'operaio Zinolli Dario, invalido del lavoro, convenne in giudizio
avanti il Tribunale di Genova, quale magistrato del lavoro, la Società
"Unione italiana tranvie elettriche" (U. I. T. E.), lamentando il
rifiuto della Società ad assumerlo quale prestatore d'opera ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre
1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente
l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle
imprese private, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse la Società
tenuta a tale assunzione con condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale accolse l'istanza, ma la Società, in sede di appello,
sollevò preliminarmente questione sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nel citato decreto.
La Corte di appello, rilevato il carattere precettivo dell'art. 38
della Costituzione, ha osservato che il contratto di lavoro subordinato
presuppone equilibrio tra prestazione e controprestazione, tra salario
cioè e quantità e qualità di lavoro, equilibrio che non può
verificarsi nel caso di assunzione di minorati, onde le assunzioni
obbligatorie di tali elementi verosimilmente attuano una forma
assistenziale di preminente interesse sociale, la quale viene a gravare
soltanto su imprese private. Pertanto, con ordinanza 10 ottobre 1959,
ha ritenuto non manifestamente infondata la proposta questione di
legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto n. 1222
del 1947 in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione e
ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 15 dicembre 1959, nonché alle parti in causa e al Pubblico
Ministero, e comunicata ai Presidenti delle Camere legislative, è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, ai
sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960 e iscritta al n. 2
del Registro ordinanze 1960.
Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la Società
"Unione italiana tranvie elettriche", in persona del suo presidente,
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Arturo Jemolo, Vincenzo
Gagliardi e Arnaldo Messina, con domicilio eletto presso questo ultimo
in Roma, depositando in cancelleria deduzioni in data 16 febbraio 1960.
Si è costituito inoltre lo Zinolli, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Bocca, con
domicilio eletto presso questo ultimo in Roma, depositando in
cancelleria deduzioni in data 19 febbraio 1960.
La Società nelle sue deduzioni osserva che il sistema posto in
essere dal decreto n. 1222 del 1947, secondo il quale è resa
obbligatoria l'assunzione presso imprese private di mutilati e invalidi
del lavoro con minorazione della capacità lavorativa superiore al 40
per cento, con la comune retribuzione degli altri prestatori e senza
periodo di prova:
a) attua nei riguardi dei lavoratori invalidi una forma di
assistenza sociale, che viene a gravare su imprese private anziché
sulla collettività a mezzo di organi e istituti predisposti e
integrati dallo Stato, e ciò in contrasto con l'art. 38 della
Costituzione;
b) si appalesa in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto tutto l'onere di sii atta assistenza grava sulle imprese private
e non anche su quelle pubbliche, alle dipendenze delle quali può
essersi eventualmente verificata l'invalidità del prestatore d'opera;
c) si appalesa, inoltre, in contrasto con gli artt. 41 e 42 della
Costituzione, in quanto l'assunzione obbligatoria di codesti minorati
viene a turbare la organizzazione e il libero dimensionamento delle
imprese.
Conclude per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
decreto di cui trattasi.
La difesa dello Zinolli nelle sue deduzioni rileva:
a) per quanto riguarda il riferimento all'art. 38, il decreto del
1947 non impone né assistenza né mantenimento d'invalidi, ma tende,
attraverso la costituzione di un regolare rapporto di lavoro, a rendere
concreto il diritto al lavoro per tali prestatori d'opera, in aderenza
ai principi posti negli artt. 1 e 4 della Costituzione. Essi possono in
tal modo arrecare alle imprese un effettivo contributo lavorativo dopo
il vaglio della speciale commissione prevista dall'art. 4 del decreto
in esame, commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti dei
datori di lavoro e che ha il compito di curare il collocamento degli
invalidi distinti per categorie professionali;
b) il decreto non viola il principio dell'eguaglianza affermato
dall'art. 3 della Costituzione, in quanto l'assunzione obbligatoria non
riguarda determinate categorie di imprese, ma tutte le imprese private
con esclusione soltanto di quelle che non hanno almeno cinquanta
dipendenti; d'altra parte le norme del decreto sono aderenti al
principio costituzionale, rendendo possibile la effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del paese.
c) in ordine poi al riferimento agli artt. 41 e 42 della
Costituzione, il decreto non limita o comprime l'iniziativa economica
e non tocca la garanzia della proprietà privata, in quanto non
contiene alcuna norma relativa al dimensionamento delle imprese. Non
si può, invero, sostenere che una impresa con cinquanta dipendenti non
abbia almeno un posto ove l'invalido possa realizzare equilibrio tra
prestazione e controprestazione; per di più il dipendente non ha
diritto a stabilità nel caso che l'invalidità subisca mutamenti (art.
5 del decreto), restando in ogni caso ferma la possibilità di
licenziamento ammessa anche dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione.
Conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato.
Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il z gennaio
1960, l'Avvocatura deduce:
a) l'ordinanza di rimessione è, a suo dire, basata su di un
equivoco, poiché le norme del decreto del 1947 non stabiliscono una
forma di assistenza sociale a favore di inabili sprovvisti di mezzi di
sussistenza, ma attuano un sistema diretto a garantire il diritto al
lavoro a favore di menomati, abbiano o meno mezzi di sussistenza, e a
reinserirli nella vita economico - produttiva della Nazione attraverso
un'opera rieducativa, formativa e di tutela da parte dello Stato in
armonia con il disposto del terzo comma dell'art. 38, il quale
legittima il collocamento speciale obbligatorio di codesti invalidi del
lavoro;
b) non è esatto affermare che, nella specie, non si possa parlare
di contratto di lavoro, in quanto manchi rapporto di equilibrio tra
rendimento e retribuzione; assegnando all'invalido un lavoro adatto
alle sue possibilità fisiche, tale equilibrio può ben verificarsi e,
comunque, una eventuale sproporzione tra le due prestazioni verrebbe ad
alterare non già la figura giuridica del contratto di lavoro, ma la
corrispondenza economica di esso;
c) dal coordinamento degli artt. 1, 4 e 38 della Costituzione
risulta che le norme costituzionali non tendono soltanto a una opera
rieducativa e preparatoria ("educazione professionale"), ma anche a
porre in essere condizioni concrete per reinserire l'invalido nelle sue
attività di cittadino ("avviamento professionale") e nella sua
funzione sociale ("pari dignità sociale" - articolo 3, primo comma
della Costituzione). Né può ravvisarsi violazione del principio della
libertà nell'iniziativa economica privata, poiché le norme del
decreto non interferiscono nella organizzazione delle imprese, ma solo
impongono di riservare ai minorati una tenue aliquota di posti rispetto
al numero totale dei dipendenti che i datori hanno liberamente
determinato e stabilito.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarata non
fondata la questione di cui si discute.
Con memorie depositate rispettivamente il 13 aprile 1960, il 14
aprile 1960 e il 14 aprile 1960, la difesa della Unione italiana
tranvie elettriche, quella dello Zinolli e l'Avvocatura dello Stato
hanno ribadito le deduzioni e conclusioni di cui agli atti scritti.
Alla pubblica udienza gli avvocati Gagliardi, Messina e Jemolo, per
l'Unione italiana tranvie elettriche, gli avvocati Margherita e
Crisafulli, per lo Zinolli, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno svolto
le argomentazioni enunciate e confermato le conclusioni prese negli
scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Dal testo dell'ordinanza 10 ottobre 1959 si rileva che la
Corte di appello di Genova ha proposto la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della
Costituzione, non di alcune norme del decreto legislativo 3 ottobre
1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente
l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle
imprese private, ma dell'intero decreto.
La Corte, come già in precedenti giudizi, deve impostare ed
effettuare il suo esame sul decreto n. 1222 considerato nel suo
complesso, poiché le norme in esso contenute sono tra loro così
intimamente collegate che, ai fini del presente giudizio, non si
possono individuare singole disposizioni, ma tutte debbono essere
valutate nel loro insieme in relazione al sistema da esse delineato e
attuato.
2. - Allo scopo testé accennato, sembra anzitutto opportuno
riassumere, nei tratti essenziali, il contenuto delle norme del decreto
n. 1222 del 1947:
a) le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più
di cinquanta lavoratori, sono tenute ad assumere un mutilato o un
invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti o frazione di
cinquanta superiore a venticinque; hanno diritto ad essere assunti i
lavoratori che non abbiano superato determinati limiti di età e
abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore al 40 per cento, esclusi gli invalidi che abbiano perduto
ogni capacità lavorativa o che per la natura e il grado della loro
invalidità possano riuscire di danno alla salute o alla incolumità
dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti (art. 1 e 2);
b) gli aspiranti al collocamento vengono iscritti nel ruolo degli
invalidi "collocabili"; presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è
costituita una commissione che ne dichiara l'idoneità al lavoro,
distinguendoli per categorie professionali e curandone il collocamento
(artt. 3 e 4);
c) i datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con
gli invalidi, qualora risulti un aggravamento dell'invalidità che
impedisca al lavoratore di esplicare le mansioni per le quali è stato
assunto ovvero si verifichino gli estremi di cui all'ultima parte della
lett. a) (art. 5).
3. - Ritiene la Corte che il sistema posto in essere dal decreto
trovi base e giustificazione nel disposto dell'art. 38 della
Costituzione.
È compito dello Stato provvedere "all'educazione e all'avviamento
professionale" dei minorati. Per i minorati del lavoro il decreto ha
istituito presso ogni Ufficio provinciale del lavoro la commissione di
cui all'art. 4, essa, nei riguardi degli invalidi aspiranti a
collocamento, procede - in base ad attestato dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di
riduzione della capacità lavorativa dei minorati e a documenti atti a
dimostrarne le attitudini lavorative e professionali sia generiche che
specifiche - a dichiarare l'idoneità al lavoro non in forma generica,
ma distinguendo gli aspiranti per categorie professionali anche in
relazione al tipo di imprese alle quali essi possono essere avviati.
Né devesi omettere il rilievo che della commissione, presieduta dal
dirigente dell'Ufficio del lavoro, fanno parte, a fianco di due
rappresentanti dell'associazione minorati del lavoro e di uno delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Eseguita questa opera di accertamento e di selezione nei confronti
dei minorati che, provvisti di residua capacità, sono ancora in grado
di prestare opera lavorativa, devesi provvedere al loro "avviamento
professionale": locuzione che non può essere intesa come sinonimo di
"educazione" e che invece, a integrazione di questa, prescrive il
compito ultimo per rendere operante il disposto del terzo comma
dell'art. 38. Compito che si sostanzia e realizza nell'effettivo
collocamento al lavoro; e tal fine, in armonia con il quarto comma
dello stesso art. 38, viene nella specie assolto dallo Stato a mezzo di
un suo organo, la commissione prevista dall'art. 4 del decreto. La
quale provvede appunto al collocamento dei minorati e attua il
reinserimento di essi nel mondo del lavoro, avviandoli, secondo le
modalità stabilite dal decreto, a posti nei quali gli invalidi possano
essere utilmente impiegati tenuto conto delle loro attitudini e
capacità.
Ora non devesi da tale sistema inferire che le norme del decreto,
in contrasto con l'art. 38, vengano ad addossare alle imprese il
mantenimento assistenziale di codesti minorati. Una volta instaurato,
sia pur coattivamente, un regolare rapporto di lavoro, non è più a
parlare di mantenimento, bensì di prestazione di opere, che determina
da parte del datore di lavoro la corresponsione di una retribuzione.
Si crea, pertanto, una rispondenza tra prestazione e retribuzione,
con facoltà al datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro
nelle ipotesi previste dall'art. 5 del decreto (e anche ad nutum
secondo quanto ha ritenuto la giurisprudenza ordinaria).
La ratio dell'impugnato decreto non è, quindi, quella di procurare
ai minorati del lavoro un mantenimento caritativo, ma di porre in
essere le condizioni per la formazione di un contratto di lavoro, in
ordine al quale l'idoneità al lavoro è richiesta per la persistenza
del rapporto medesimo. Esaminando e valutando le norme dell'impugnato
decreto, non devesi dimenticare che trattasi di mutilati e invalidi del
lavoro, non di inabili al lavoro.
Con tali provvidenze il decreto rimuove, in armonia con lo spirito
e con il dettato del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, gli
ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese; in armonia
con lo spirito cui è informato l'art. 4 della Costituzione, promuove e
attua le condizioni che rendono possibile ai minorati, riconosciuti, in
seguito ad opportuni accertamenti, ancora in possesso di attitudini
lavorative e professionali e, si ripete, non indicate genericamente ma
riferite a categorie professionali, di essere reinseriti, con contratti
di lavoro che presuppongono prestazioni di opere, nell'ambiente del
lavoro, dal quale spesso resterebbero esclusi; offre a codesti
infortunati cittadini modo di svolgere ancora una funzione secondo le
proprie possibilità; sollecita anche l'adempimento di quel dovere
inderogabile di solidarietà, solennemente enunciato tra i principi
fondamentali della Costituzione (art. 2).
Sono state qui richiamate altre disposizioni della Costituzione non
già per affermare che anche in esse trovino diretta base le norme del
decreto n. 1222, ma per sottolineare che queste ultime si appalesano
in armonia con quelle norme costituzionali considerate nella
complessiva visione dei principi cui sono informate.
4. - Non ravvisa questa Corte contrasto tra le norme del decreto e
il disposto degli artt. 41 e 42 della Costituzione, ai quali ha fatto
inoltre riferimento la difesa della Società. Il sistema attuato per
l'assunzione dei minorati del lavoro si svolge, come si è sopra
accennato, in base a condizioni e criteri determinati e attraverso
prescritti accertamenti, né vi interferiscono provvedimenti di ampia
discrezionalità; non viene alterata la valutazione dei datori di
lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese, ma è stabilito
soltanto l'onere della percentuale di assunzioni da esso prevista.
Né può disconoscersi, come è già stato in altra occasione
rilevato dalla Corte, che il disposto dell'art. 41 legittima un
intervento dello Stato con "misure protettive del benessere sociale e,
contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa" (sentenza n.
103 del 1957), sempreché la privata iniziativa non venga da siffatto
intervento annullata o soppressa.
La Corte, infine, non ritiene di poter seguire la difesa
dell'Unione tranvie elettriche nell'argomentazione secondo la quale le
norme del decreto n. 1222, in quanto pongono l'assunzione obbligatoria
dei minorati del lavoro a carico delle imprese private, violerebbero il
primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
In più occasioni la Corte ha stabilito che il principio
dell'eguaglianza, ivi enunciato, non deve essere inteso ed applicato in
senso meccanicamente livellatore: esso non esclude che il legislatore
"possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando
la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale"; "la
valutazione delle diverse situazioni è riservata al potere
discrezionale del legislatore" (sentenza n. 53 del 1958).
Dall'esame, invero, dei vari provvedimenti legislativi concernenti
la materia del collocamento obbligatorio può rilevarsi che il
legislatore nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in
considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per servizio,
lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni
tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento
al lavoro in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzioni
obbligatorie talora diversi) data appunto la diversità di esigenze e
di situazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte di appello
di Genova con ordinanza 10 ottobre 1959 sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9
aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei
mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento
agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte