Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità

e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con

ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Donà di

Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni

da lesione del "diritto alla paternità", instaurato da Giampiero

Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San

Donà di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n.

1379/1984), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5 della

legge 22 maggio 1978 n. 194 ("Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), in

riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte

in cui non riconosce rilevanza alla volontà del padre del concepito,

marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza,

violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29

e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la norma impugnata è frutto della scelta

politico-legislativa - insindacabile da parte di questa Corte - di

lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere

la gravidanza;

che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è

coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare,

all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato

gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;

che di conseguenza la proposta questione si appalesa

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n.

194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dal Pretore

di San Donà di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte