Sentenza n. 4/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1958 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 125/1954
usata come parametro
citata
- art. 70legge 125/1954
- art. 76legge 125/1954
- art. 92legge 125/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
10 aprile 1954, n. 125, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1955, n. 1269, promosso con l'ordinanza 14 gennaio 1957 del
Pretore di Fossano emessa nel procedimento civile vertente tra la ditta
Sardo e Borello e Giordana Giovanni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 71 del 16 marzo 1957 ed iscritta al n. 30
del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 novembre 1957 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi gli avvocati Costantino Mortati ed Ettore Salamena per la
ditta Sardo e Borello e il sostituto avvocato generale dello Stato
Achille Salerni per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La ditta Sardo e Borello con atto di citazione 10 febbraio 1956,
convenne in giudizio Giordana Giovanni per sentirlo condannare al
pagamento della somma di lire 45.257 corrispondente al prezzo pattuito
di kg. 76,50 di formaggio "Fontina" consegnati allo stesso Giordana il
giorno 5 gennaio 1956.
Il Giordana chiese per contro la risoluzione del contratto o la
riduzione del prezzo, avendo la venditrice violato gravemente le norme
sulla esecuzione dei contratti (art. 1375 Cod. civ.); rilevò il
Giordana che la venditrice invece di consegnargli il formaggio che in
ogni tempo potesse essere pacificamente smerciato col nome "Fontina",
il 5 gennaio 1956 gli aveva consegnato maliziosamente formaggio, per il
quale, fino a quel giorno, quel nome poteva essere usato legittimamente
perché aveva tutti i requisiti voluti dall'allegato B alla legge 10
aprile 1954, n. 125, ma che a decorrere dal giorno successivo, e cioè
proprio dal giorno in cui il compratore avrebbe potuto praticamente
cominciare a farne commercio, non poteva più essere denominato
"Fontina", perché, come è pacificamente ammesso dalle parti, non era
stato prodotto nel territorio della Regione autonoma della Valle
d'Aosta e non possedeva le caratteristiche fissate col D. P. 30 ottobre
1955, n. 1269, emanato in base all'art. 3 della suddetta legge 10
aprile 1954, e entrato in vigore appunto il 5 gennaio 1956.
La ditta Sardo e Borello replicò sostenendo, tra l'altro, la
inapplicabilità delle norme con le quali il nome "Fontina", già
incluso tra le denominazioni tipiche, era stato trasferito tra le
denominazioni di origine e riservato ai soli formaggi prodotti nella
Regione autonoma della Valle d'Aosta, con requisiti esclusivi di quella
produzione, e sollevò la questione di legittimità costituzionale.
Con ordinanza del 14 gennaio 1957 il Pretore di Fossano ha proposto
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 10
aprile 1954, n. 125, e del decreto del Presidente della Repubblica del
30 ottobre 1955, n. 1269, e pertanto ha disposto la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nell'ordinanza si dice che l'art. 3 della legge suddetta "ha
violato l'art. 70 in relazione all'art. 76 e al primo comma
dell'articolo 92 della Costituzione, perché con esso fu delegata ad un
organo diverso da quello voluto dalla norma costituzionale (Governo)
una vera e propria funzione legislativa, se, come si rileva dalla
lettera della disposizione di delega, il legislatore abbia voluto che
la funzione delegata fosse esercitata con atto regolamentare di
semplice esecuzione".
E che la materia dovesse essere oggetto di riserva legislativa
viene dedotto dall'ordinanza da due ordini di considerazioni:
a) il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche dei
formaggi, disciplinando e limitando la libertà di iniziativa nel campo
industriale e commerciale o addirittura impedendo l'uso di
denominazioni che già facevano parte del patrimonio di aziende
industriali e commerciali, non può essere dato che con una legge "a
mente degli artt. 41 e 42 in relazione all'art. 25 della Carta
costituzionale";
b) la funzione conferita dal citato art. 3, comportando profonde e
sostanziali modificazioni dello stato giuridico e di fatto già
esistente, non poteva essere che una vera e propria funzione di delega
legislativa.
Dalla illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 125
discenderebbe la invalidità del D. P. 30 ottobre 1955, n. 1269.
L'ordinanza considera infine, in via di mera ipotesi non
attendibile, che anche se si ritenga che con l'art. 3 la legge n. 125
abbia voluto stabilire una delega legislativa, in tal caso il D. P. n.
1269 dovrebbe ritenersi inficiato da incostituzionalità perché
emanato da organo incompetente ad esercitare la delega.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 16 marzo 1957.
Nel giudizio promosso da detta ordinanza si è costituita solo la
ditta Sardo e Borello, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato
generale dello Stato.
Nell'atto di intervento dell'11 febbraio 1957 l'Avvocatura dello
Stato deduce l'insussistenza, in concreto, di questione di legittimità
costituzionale, e, comunque, la mancanza di fondamento della questione
medesima. In via principale la difesa dello Stato assume che occorre
accertare se l'attività prevista dall'art. 3 della legge 10 aprile
1954, n. 125, ed esercitata col D. P. 30 ottobre 1955, n. 1269,
costituisca lo svolgimento di una funzione legislativa delegata o se
non risponda piuttosto all'adempimento di una funzione esecutiva e più
specificamente amministrativa; e sostiene che il riconoscimento delle
denominazioni di origine e tipiche dei singoli formaggi - implicando
una serie di verifiche di apprezzamenti e di valutazioni in relazione a
casi o fatti concreti - non può che integrare un'attività di
carattere amministrativo.
In via subordinata la difesa dello Stato assume che, anche quando
nell'art. 3 della legge n. 125 del 1954, volesse ravvisarsi una ipotesi
di delegazione legislativa, la prospettata questione di legittimità
costituzionale dovrebbe dichiararsi priva di fondamento, perché la
emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica non
può fare dubitare che l'attuazione della delega riguardi il Governo
nella sua unità; assume infine che la legge 10 aprile 1954, n. 125, è
stata emanata nello spirito dell'art. 41 della Costituzione, avendo
determinato "i programmi e i controlli opportuni" affinché
l'iniziativa privata in materia di produzione e di commercio dei
formaggi fosse indirizzata e coordinata con l'attività economica
pubblica intervenuta "a fini sociali" nella tutela della produzione
medesima e nella determinazione delle origini e dei tipi dei vari
formaggi.
Con le deduzioni del 4 aprile 1957 la difesa della ditta Sardo e
Borello sostiene la fondatezza della incostituzionalità denunciata
sotto molteplici aspetti:
1) violazione da parte dell'art. 3 della legge n. 125 del 1954 del
principio della riserva di legge affermato nell'art. 41 della
Costituzione, per avere demandato la determinazione dei limiti e degli
obblighi correlativi da imporre all'esercizio delle attività di
produzione e vendita di formaggi al Presidente della Repubblica nella
sua qualità di organo di emanazione dei regolamenti;
2) ove si dovesse interpretare l'art. 3 citato nel senso di fonte
di potere legislativo delegato, la censura di incostituzionalità
dovrebbe essere rivolta al D. P. n. 1269 del 1955 perché affetto: da
incompetenza per mancato intervento della deliberazione del Consiglio
dei Ministri, dalla mancanza di un termine finale per l'esercizio del
potere delegato, dalla emanazione tardiva del decreto delegato;
3) violazione del principio costituzionale che impone la
corresponsione di una indennità in tutti i casi di espropriazione sia
totale che parziale di diritti soggettivi con contenuto patrimoniale;
4) violazione del principio costituzionale dell'adattamento
automatico del diritto interno a quello internazionale per essere le
norme in contestazione (ed eventualmente anche l'art. 15 della legge n.
125, se si dovesse ritenere che abbia inteso limitare l'osservanza
degli accordi solo a un periodo determinato) in contrasto con gli
obblighi assunti dallo Stato con la stipulazione dell'accordo di Stresa
e con la successiva esecutorietà data ad esso;
5) se si dovesse ritenere che le norme denunciate non incidono
sull'osservanza degli obblighi internazionali in quanto si rivolgono
soltanto ai produttori e commercianti italiani, allora
l'incostituzionalità si presenterebbe sotto il profilo della
violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento di fronte alla
legge stabilito dall'art. 3 della Costituzione nei rapporti fra i
cittadini, e da valere con più forte ragione in quelli fra costoro e
gli stranieri.
Successivamente la difesa della ditta Sardo e Borello e
l'Avvocatura dello Stato hanno presentato memorie nelle quali
ribadiscono ed ampiamente illustrano le precedenti rispettive tesi e
conclusioni. Considerato in diritto :
La Corte ritiene che sono infondati i motivi addotti nell'ordinanza
del 14 gennaio 1957 del Pretore di Fossano, e largamente illustrati
dalla difesa della ditta Sardo e Borello, in ordine alla questione
della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 10 aprile
1954, n. 125, col quale si dispone che al "riconoscimento" delle
"denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché delle
denominazioni tipiche dei formaggi" si debba procedere con decreto del
Presidente della Repubblica, emesso nel termine di diciotto mesi (così
modificato con la legge 5 gennaio 1955, n. 5) su proposta del Ministro
dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro dell'industria
e commercio, sentito il Comitato previsto dall'art. 4.
Nell'ordinanza è testualmente detto che con l'art. 3 "è stato
violato l'art. 70 in relazione all'art. 76 e al primo comma dell'art.
92 della Costituzione, perché con esso fu delegata ad un organo di -
verso da quello voluto dalla norma costituzionale (Governo) una vera e
propria funzione legislativa, se, come si rileva dalla lettera della
disposizione di delega, il legislatore abbia voluto che la funzione
delegata fosse esercitata con atto regolamentare di semplice
esecuzione".
Si deve anzitutto osservare che è da escludere che il legislatore
abbia voluto, con l'art. 3, conferire una funzione di delega
legislativa; perché, se lo avesse voluto, avrebbe fatto riferimento al
procedimento prescritto per la emanazione dei decreti delegati. Non si
può attribuire al legislatore una volontà contraria a quella che ha
manifestato.
Come risulta dal suo testo, e come sarà ancora chiarito dal
raffronto che verrà fatto appresso col testo di altri articoli della
stessa legge, l'art. 3 non è inteso al regolamento di alcun rapporto
intersubiettivo e non mette in essere alcuna norma giuridica, ma
prevede l'accertamento di determinate situazioni di fatto, sulla base
di norme sostanziali che sono dettate nei precedenti articoli 1 e 2.
L'art. 3 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica si
provvederà a "riconoscere le denominazioni di origine e relative zone
di produzione nonché le denominazioni tipiche dei formaggi" e a
fissare "le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con
denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i
relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi
medesimi". E si dovrà provvedere altresì all'accertamento degli "usi
leali e costanti", a cui fa riferimento l'art. 2 in riguardo ad ambedue
le denominazioni dei formaggi.
Ora, data la varietà e particolarità dei dati da accertare e la
natura tecnica dei rilevamenti e delle valutazioni, appare evidente che
si tratta di funzione, che è di natura non legislativa, ma
amministrativa, e che rientra quindi nella competenza propria del
potere esecutivo.
L'art. 3 della legge del 10 aprile 1954, n. 125, non prevede
adunque l'emanazione di un decreto legislativo, sibbene amministrativo,
e pertanto non viola le norme degli artt. 70, 76 e 92, primo comma,
della Costituzione.
La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 non è fondata nemmeno sotto l'altro profilo prospettato
nell'ordinanza del Pretore di Fossano e largamente illustrato dalla
difesa della ditta Sardo e Borello, che esso art. 3, avendo previsto
che con semplice decreto, sia pur del Presidente della Repubblica, si
potesse procedere al "riconoscimento delle denominazioni di origine e
delle relative zone di produzione... dei formaggi", avrebbe violato le
norme degli artt. 41 e 42 in relazione all'art. 25 della Carta
costituzionale", che riservano alla legge ogni disposizione diretta a
limitare e ad impedire la iniziativa economica privata e l'esercizio
della proprietà privata, o, infine, l'espropriazione della proprietà
medesima".
Ma anche questo assunto è infondato, perché le norme che regolano
la materia dal punto di vista sostanziale, e che potrebbero perciò
incidere sui principi degli artt. 41 e 42 della Costituzione, sono
dettate non nell'art. 3 della legge n. 125, che ha carattere di norma
strumentale per l'esecuzione delle "norme della presente legge",
sibbene in altri articoli della stessa legge, e principalmente negli
artt. 1 e 2, che non sono impugnati, ma che conviene esaminare per
avere presente il sistema della legge e mettere ancora più chiaramente
in rilievo il contenuto e il carattere dell'art. 3.
Il principio della distinzione e tutela delle denominazioni dei
formaggi e della conseguenziale incidenza con la garanzia dei diritti
di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, è affermato nell'art.
1: "L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è
consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge".
L'art. 2 si occupa in modo specifico delle due categorie di
formaggi: "Sono riconosciute agli effetti della presente legge come '
denominazioni di origine ', le denominazioni relative ai formaggi
prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali
e costanti, e le cui caratteristiche merceologiche derivano
prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.
Sono riconosciute come ' denominazioni tipiche ' quelle relative a
formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e
costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari
metodi della tecnica di produzione".
Come si vede riguardo a ciascuna delle due "denominazioni" dei
formaggi, l'art. 2 indica caratteristiche precise, il cui accertamento
dei singoli casi concreti è demandato dall'art. 3 alla pubblica
Amministrazione, nella cui competenza, siccome si è detto, tale
funzione rientra.
Col decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo
3 "saranno riconosciute le denominazioni" di origine o tipiche dei
formaggi, "che (dice il primo comma dell'art. 3) verranno assoggettate
alle norme della presente legge".
Le norme sostanziali che regolano la materia non sono quindi
dettate nell'art. 3, che ha carattere di norma strumentale, ma negli
articoli precedenti della stessa legge, e specie nell'art. 2, tanto
vero che nell'art. 1 delle "Norme regolamentari per l'esecuzione della
legge", la cui emanazione era prevista dall'art. 16 della legge stessa,
e che sono state in effetti emanate col decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, si richiama espressamente proprio
l'art. 2 della legge: "Chi intenda promuovere riconoscimento ai sensi
dell'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 125, di denominazioni di
origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare domanda al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, allegando, in triplice copia, la
seguente documentazione...".
E opportuno rilevare che la funzione amministrativa, e
specificamente di accertamento, prevista dal disposto dell'art. 3, deve
essere esercitata in base a criteri tecnici e secondo una procedura,
che escludono la mera discrezionalità della pubblica Amministrazione,
e che per ciò costituiscono una garanzia per i diritti individuali.
Dispone l'art. 3 che il decreto del Presidente della Repubblica è
emanato "su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di
concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il
Comitato previsto dal successivo art. 4".
Dall'art. 4 risulta che il Comitato nazionale è composto di
persone qualificate dal punto di vista tecnico, nominate dal Ministro
per l'agricoltura e le foreste, il quale sentirà, per otto componenti
di esso Comitato, le organizzazioni di categoria: "sentite, per tre di
essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre
le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre
organizzazioni interessate".
L'art. 5 indica nel primo comma i compiti del Comitato, tra i quali
qui interessano quello previsto alla lett. a: esprimere il proprio
parere ai sensi dell'art. 3, e l'altro della lett. b): promuovere il
riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le
norme della presente legge; e nel secondo comma dispone che le
deliberazioni relative debbono essere pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale: "Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a e b del
presente articolo dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli
interessati, singoli od associati, che devono essere presentate al
Ministro per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione".
Da queste disposizioni risulta chiaramente che i provvedimenti di
riconoscimento delle due denominazioni dei formaggi, che saranno emessi
col decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 3, hanno
carattere tecnico e sono circondati, nello stesso stadio della loro
formazione, oltre che dopo, da garanzie anche di pubblicità, che sono
intese ad evitare gli arbitri e a dare comunque agli interessati la
possibilità di chiederne ed ottenerne legalmente la rimozione.
Ma, a prescindere da queste considerazioni, resta il fatto che le
norme della legge del 10 aprile 1954, che inciderebbero sui principi
degli artt. 41 e 42 della Costituzione, non sono contenute nell'art.
3, e che pertanto anche sotto questo profilo risulta infondata la
questione di legittimità costituzionale di esso art. 3.
Non occorre qui discutere del successivo art. 15 della stessa legge
n. 125 sul quale si è soffermata la difesa della ditta Sardo e
Borello, perché in riguardo a questo articolo il Pretore di Fossano
non ha proposto nell'ordinanza in esame la questione di legittimità
costituzionale. Conviene rilevare soltanto che esso art. 15, comprende
bensì la "Fontina" nella categoria B, cioè nella categoria delle
"denominazioni tipiche" secondo la classificazione contenuta nel
Protocollo III allegato alla Convenzione di Stresa del 1 giugno 1951
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1953, n. 1099, ma dispone nel contempo che si tratta di un regime
provvisorio, che durerà "fino a quando sarà emanato il decreto
previsto dall'art. 3 della presente legge".
Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1955, n. 1269, in ordine al riconoscimento in concreto della
"Fontina" come "denominazione di origine", va rilevato che la questione
di legittimità costituzionale proposta nell'ordinanza del Pretore di
Fossano è inammissibile, perché non si tratta di un decreto delegato,
ma di un decreto che, per il suo contenuto, la sua forma e la sua
efficacia, ha i caratteri dell'atto amministrativo, e non dell'atto
avente forza di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza emessa il
14 gennaio 1957 dal Pretore di Fossano sulla legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla
"tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi"
in relazione agli artt. 70, 76, 92, comma primo, e 41,42,25 della
Costituzione;
dichiara inammissibile la questione proposta con la stessa
ordinanza sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI
ECLI:IT:COST:1958:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte