Sentenza n. 4/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1960 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, ultimo
comma, T.U. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D.
17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno
1939, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1958 dal
Pretore di Varese nel giudizio di opposizione di terzo, instaurato da
Marcelli Alessandro contro l'Esattoria comunale di Varese e nei
confronti del debitore pignorato Macchi Eugenio, iscritta al n. 58 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Ferruccio Carboni, per Marcelli Alessandro, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Alcuni mobili del sig. Eugenio Macchi, insolvente per un
debito d'imposta, erano stati pignorati e messi all'asta su domanda
dell'Esattoria comunale di Varese. Poiché l'asta era andata deserta,
il sig. Alessandro Marcelli acquistava gli stessi mobili, a licitazione
privata, il 23 gennaio 1958 e li lasciava nella casa del Macchi,
locandoli alla sorella di quest'ultimo coabitante con lui.
Poco dopo, il 7 febbraio 1958, su istanza dell'Esattoria comunale
di Varese, per altro debito d'imposta non pagato, si procedeva contro
il Macchi a pignoramento dei mobili rimasti nella sua abitazione, cioè
proprio di quei beni che alcuni giorni prima erano stati acquistati dal
Marcelli.
Il Marcelli faceva opposizione il 12 febbraio 1958 affermando che i
mobili erano di sua proprietà, benché fossero ancora nella casa del
debitore d'imposta, e il Pretore di Varese sospendeva il procedimento
d'esecuzione mobiliare; ma l'Esattoria comunale di Varese chiedeva la
revoca della sospensione invocando l'ultimo comma dell'art. 63 R.D. 17
ottobre 1922, n. 1401 (T.U. sulla riscossione delle imposte dirette)
modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942: infatti, secondo
questa norma, chi abbia acquistato beni mobili a un'asta esattoriale
eseguita a carico d'un debitore d'imposta non può opporsi alla vendita
forzata, promossa successivamente per altro debito d'imposta, degli
stessi beni che siano rimasti nell'abitazione del debitore.
Dopodiché il Marcelli eccepiva l'illegittimità costituzionale del
cit. ult. comma art. 63 R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, in riferimento
agli artt. 41 e 42 della Costituzione, e il Pretore di Varese,
ritenendo non manifestamente infondata la questione, con ordinanza del
13 dicembre 1958 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata notificata il 19 dicembre 1958 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 1959. Il Marcelli si è costituito
nel giudizio dinanzi a questa Corte con deduzioni depositate il 7
gennaio 1959 e ha presentato una memoria depositandola il 24 dicembre
1959. L'Avvocatura generale dello Stato, in nome del Presidente del
Consiglio, è intervenuta con deduzioni depositate l'8 gennaio 1959.
2. - L'ordinanza del Pretore di Varese rileva innanzi tutto che il
cit. ultimo comma dell'art. 63 R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, non
consentendo al terzo acquirente dei mobili di opporsi alla vendita
forzata, lo priva del suo diritto di proprietà precedentemente
acquisito: la norma, con una presunzione assoluta, considera quei beni
come ancora appartenenti al debitore d'imposta nonostante che il terzo
li abbia acquistati e pagati: sembrerebbe derivarne una violazione
indiretta dell'art. 41, primo comma, della Costituzione ("L'iniziativa
economica privata è libera").
Inoltre, secondo l'ordinanza di rinvio, la norma impugnata di
illegittimità costituzionale parrebbe contrastare soprattutto col
secondo e terzo comma art. 42 della Costituzione: infatti il secondo
comma di quest'ultimo prevede soltanto limitazioni legislative al
diritto di proprietà, mentre la norma impugnata, piuttosto che porre
limiti al diritto del terzo acquirente, gli toglie la possibilità di
difenderlo e così produce a suo danno effetti analoghi a quelli d'una
vera espropriazione; d'altra parte l'espropriazione, in virtù del
terzo comma cit. art. 42 della Costituzione, è ammessa esclusivamente
dietro indennizzo e per motivi di interesse generale; invece tali
motivi non ricorrono nel caso previsto dalla norma impugnata, che per
di più si guarda bene dall'attribuire al terzo acquirente alcun
indennizzo.
Queste tesi sono ribadite nelle deduzioni, che presenta la difesa
del Marcelli, in cui peraltro si richiama esclusivamente l'art. 42
della Costituzione e si precisa come la norma impugnata tuteli soltanto
l'interesse dell'esattore che promuove la vendita; invece, secondo i
principi, nel contrasto di interessi fra l'esattore d'imposta, che
certat de lucro captando, e il terzo acquirente, che certat de damno
vitando, non, potrebbe non essere favorito quest'ultimo; il quale -
afferma la difesa del Marcelli - deve essere tutelato nel suo diritto
di proprietà anche perché la difesa di tale diritto è cosa di
pubblico interesse, come risulta dal 2 comma dell'art. 42 Costituzione
("La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge").
3. - L'Avvocatura dello Stato obietta, al contrario, che il caso
previsto dalla norma impugnata è manifestamente estraneo alla
fattispecie normativa dell'art. 41, 1 comma, della Costituzione; la
libertà della iniziativa economica, garantita in questa norma, non ha
niente a che fare col diritto alla tutela della proprietà che si
pretende leso dall'art. 63, ultimo comma legge citata.
Altrettanto dovrebbe dirsi dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione: questo si riferisce all'espropriazione per pubblico
interesse, mentre la norma impugnata di legittimità costituzionale
riguarda l'espropriazione forzata dei beni che siano nella
disponibilità del debitore.
Quanto poi al secondo comma del cit. art. 42 della Costituzione,
esso stabilisce che la legge ordinaria determina i modi d'acquisto
della proprietà: come dire - rileva l'Avvocatura dello Stato - che la
legge ordinaria può disporre se e quando un atto d'acquisto sia
efficace e opponibile ai terzi: ebbene, la norma impugnata non fa altro
che rendere inopponibile all'esattore l'acquisto dei mobili avvenuto
precedentemente da parte del terzo. Non si tratta di un caso isolato,
ma esso è analogo ad altri, notissimi, in tema di trascrizione, di
iscrizione in pubblici registri, di vendita di beni sottoposti a
pignoramento.
La norma impugnata - prosegue l'Avvocato generale dello Stato - non
nega affatto la proprietà del terzo acquirente, ma si limita ad
assoggettarne i beni mobili all'espropriazione forzata promossa
dall'esattore: che i beni appartenenti a persona diversa del debitore
possano essere colpiti dall'espropriazione diretta contro quest'ultimo
è fenomeno comune: basta pensare agli artt. 621 Cod. proc. civ.
(limitazioni alla prova della proprietà), 622 Cod. proc. civ.
(presunzione assoluta, che impedisce l'esercizio dell'azione di
separazione) e 2756, 2759 ecc. Cod. civ. (privilegio su cose che si
trovino in una particolare relazione col debitore, indipendentemente
dalla titolarità rispetto ad esse). Nel conflitto tra un diritto di
proprietà ed un credito, ugualmente meritevole di tutela, la legge
impugnata ha dato la preferenza a quest'ultimo allorché si tratta di
beni che, trovandosi in casa del debitore, si presume non siano mai
usciti effettivamente dal patrimonio di lui, nonostante l'acquisto del
terzo.
Anche se il terzo acquirente dovesse considerarsi, in virtù della
norma impugnata, un responsabile d'imposta - conclude l'Avvocatura
dello Stato -, con ciò non vi sarebbe niente di contrario ai principi
del nostro ordinamento: sono frequenti, anche nel diritto privato, i
casi di responsabilità dissociata dal debito.
4. - A queste affermazioni la difesa del Marcelli, nella memoria,
risponde obiettando: 1) che gli altri casi in cui il diritto del terzo
proprietario è sacrificato all'interesse del creditore non hanno
alcuna analogia con quello previsto dalla norma impugnata: infatti si
tratta di pignoramento anteriore all'acquisto da parte del terzo (es.
art. 2913 Cod. civ.) o di presunzioni che favoriscono il creditore ma
ammettono la prova contraria da parte di chi vanta un diritto su beni
pignorati (art. 621, 622 Cod. proc. civ.); 2) che altre fattispecie,
richiamate dall'Avvocatura dello Stato, riguardano conflitti tra
acquirenti del medesimo bene (art. 2644 Cod. civ.) o tra creditori
della stessa persona (art. 2756 ecc. Cod. civ.), non fra creditore e
terzo acquirente, come è invece nel caso previsto dalla norma
impugnata; 3) che insomma quest'ultima ha una fisionomia particolare,
diversa da quella delle altre a cui si riferisce l'Avvocatura dello
Stato e non giustificata da una ratio sufficiente.
La difesa del Marcelli conclude che il terzo acquirente dei mobili
non può considerarsi neanche per ipotesi, come fa invece l'Avvocatura
generale dello Stato, un mero responsabile d'imposta: in tutti i casi
di responsabilità senza debito l'azione è sempre promossa contro di
lui responsabile e non, come qui, contro il debitore d'imposta. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rinvio allude soltanto, e vagamente, a una
pretesa violazione dell'art. 41, primo comma, della Costituzione. La
difesa del Marcelli non vi insiste: infatti è troppo chiaro che una
norma, con la quale si impedisce al proprietario di far valere il suo
diritto nel corso d'un procedimento esecutivo, opera in un campo
diverso da quello dell'iniziativa economica privata a cui si riferisce
espressamente, garantendone la libertà, il citato art. 41, primo
comma, della Costituzione.
2. Da escludere è, inoltre, la violazione dell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione. È vero che, per effetto della norma
impugnata, il proprietario non può opporre il suo titolo d'acquisto
all'esattore e finisce normalmente per essere privato dei suoi beni,
come accade allorché, procedendosi alla vendita forzata, essi vengono
acquistati da qualcuno; però è altrettanto vero che non si tratta
dell'espropriazione a cui si riferisce il citato art. 42, terzo comma,
della Costituzione: infatti il proprietario perde il suo diritto, ma
in quanto subisce le conseguenze d'un pignoramento promosso contro
un'altra persona, il debitore d'imposta: le subisce perché si è messo
in una situazione che avrebbe potuto facilmente evitare.
Avrebbe potuto evitarla facendo sì, dopo il suo acquisto, che quei
mobili non restassero nella casa del debitore d'imposta. Sotto questo
punto di vista la norma impugnata, per impedire frodi troppo facili, si
limita a porre un onere al terzo acquirente, quello di rimuovere i beni
dall'abitazione di chi ne è stato espropriato: la mancata esecuzione
dell'onere, secondo i principi, espone l'interessato ad un rischio che,
per l'art. 63, ult. comma R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, è addirittura
quello della perdita del suo diritto di proprietà.
Ora, l'esistenza di un onere di questo tipo è ben lungi dal
sopprimere, nel caso, la tutela del diritto di proprietà garantita dal
2 comma dell'art. 42 della Costituzione; essa non fa altro che
subordinare ad un certo comportamento la conservazione del diritto del
proprietario. Ne deriva che neanche il secondo comma dell'art. 42
della Costituzione si può dire violato: questo comma garantisce la
difesa del diritto del proprietario, ma non esclude che tale difesa, in
certe situazioni, sia subordinata a condizioni o a presupposti o a un
particolare comportamento dello stesso proprietario.
3. - Dato ciò, è del tutto irrilevante che la ratio della norma
impugnata sia diversa da quella di altre norme in cui il titolo
d'acquisto sia inopponibile a tutti o ad alcuni e che la norma stessa
contenga un precetto particolare o singolare. Accertato che essa non
sopprime la tutela garantita dalla Costituzione al proprietario, ne
risulta la evidente infondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
13-17 dicembre 1958 del Pretore di Varese sulla legittimità
costituzionale dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n.
1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942, in
riferimento agli artt. 41 e 42 Costituzione della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte